Matrimonio impossibile

Matrimonio Impossibile: una raccolta di foto divertenti di matrimoni.

matrimoni

L’aereo dello sposo è stato annullato e non riesce ad arrivare in tempo all’altare? Il menù del ristorante non è quello pattuito e vuoi chiedere uno sconto sul prezzo? Rientrati dal viaggio di nozze una tubatura del vostro nido d’amore si rompe e non sai a chi rivolgerti?

Organizzare un matrimonio e iniziare una nuova vita può essere complicato, ma oggi molte preoccupazioni le puoi lasciare a qualcun altro e goderti le tue nozze con tutta tranquillità grazie a SPOSAMI, la polizza che assicura dagli imprevisti e garantisce agli sposi tutte le coperture e l’assistenza di cui possono aver bisogno!

Con SPOSAMI, infatti, i futuri sposi si assicurano contro l’annullamento della cerimonia, coprono gli invitati da eventuali danni che possono verificarsi – come ad esempio se il tappo dello champagne colpisce qualcuno! – e possono cautelarsi dagli inadempienti e dalle negligenze dei fornitori con la garanzia Tutela legale.

Ma non finisce qui! L’innovativa polizza include un anno di utili prestazioni diassistenza agli sposi e alla loro futura casa, 24 ore su 24, e Medical Passport, l’innovativo servizio di cartella medica multilingue on-line.

E per chi desidera una copertura davvero completa, SPOSAMI offre la possibilità di aggiungere le garanzie Infortuni Sposi, Perdita lavoro e Annullamento Luna di miele.

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Cassazione: il gestore dell’impianto deve tutelare gli sciatori dai pericoli esterni

La Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 44796/2015 che il gestore della pista da sci deve tutelare gli sciatori anche da pericoli esterni

sentenza

Cassazione: il gestore dell’impianto deve tutelare gli sciatori dai pericoli esterni

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 44796/2015

ha stabilito che

Il gestore dell’impianto e delle piste servite ha l’obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste medesime che gli deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l’impianto.
Il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia, non è quindi solo quello interno alla pista, quindi “l’obbligo di protezione, che è proiezione della posizione di garanzia, riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito dell’attività“.
Deve escludersi, precisano i giudici, che tale obbligo di protezione si possa dilatare fino a comprendervi i cd. pericoli esterni, ma “nondimeno il gestore nel caso in esame doveva prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi“.
Il fatto:
Un giovane, aveva invaso la pista da un lato saltando da un dente formatosi a bordo pista, così collidendo con una donna intenta nello scendere lungo la pista, facendola rovinare a terra e cagionandole una malattia della durata di sei settimane.
Il ricorrente evidenzia la negligenza degli imputati nel non aver osservato l’obbligo di delimitare la pista al fine di proteggere gli sciatori da percoli atipici, omettendo di apporre le dovute protezioni a lato della pista medesima, atte ad impedire che gli sciatori tagliassero la pista invadendola dai lati.

Leggi tutto, compresa la sentenza, dal sito sorgente: Cassazione: il gestore deve tutelare gli sciatori anche dai “pericoli esterni”

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Nuove modalità di furto in hotel: informati e condividi!

Segnaliamo un fatto molto spiacevole accaduto la scorsa settimana a un collega della nostra Compagnia, sperando che diffondere quanto accaduto possa essere motivo di “prevenzione” di episodi analoghi.

furto in hotel
Furto in Hotel

Nuove modalità di furto in hotel: informati e condividi!

In un hotel di Verona il collega ha consumato la colazione presso la sala ristorante, piuttosto affollata. Dato il caldo ha tolto la giacca e l’ha riposta sullo schienale della sedia del proprio tavolo e si è alzato per avvicinarsi al bancone del buffet predisposto dall’albergo.

Dopo qualche minuto è tornato al tavolo, ma quando ha ripreso in mano la giacca, si è accorto che erano spariti dalle tasche cellulari e portafoglio.

Basta davvero poco. Di solito i malviventi hanno un complice che vi segue (o “spinge”) presso il banco del buffet, in modo da controllare che la vostra posizione sia sempre “di spalle” rispetto al vostro tavolo.

In Questura erano già stati segnalati fatti analoghi capitati recentemente a turisti e manager in trasferta per lavoro.

Ricordate di non perdere mai di vista i vostri beni personali (tanto più valigette con documenti riservati), nemmeno per pochi minuti! Tuttavia se dovesse capitarvi un episodio simile, vi suggeriamo alcuni tempestivi interventi utili a limitare i danni.

Leggi tutti i consigli sul sito di Das: Nuove modalità di furto in hotel: informati e condividi! | DasPress

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L’hotel è sporco e scomodo? I danni li pagano agenzia di viaggi e tour operator

L’hotel è sporco e scomodo? pagano tour operator e agenzia. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, che ha condannato in solido l’organizzatore e l’intermediario al risarcimento

viaggi e vacanze
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L’hotel è sporco e scomodo? I danni li pagano agenzia di viaggi e tour operator

Se il tuo hotel è sporco e scomodola tua vacanza può di certo dirsi rovinata.

Dopo la sentenza n. 9287/2015 ecco un’altra pronuncia in sfavore di tour operator e agenzie viaggi.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 15634/2015, ha riconosciuto la nuova tipologia di danno a una famiglia di turisti che, in arrivo per una vacanza a Rio de Janeiro, è stata ospitata in una struttura che, presentata come quattro stelle e vista mare, si affacciava in realtà su altri edifici, aveva lenzuola lise, scarsa igiene e serrature arrugginite e proponeva insetti e scarafaggi come compagni di stanza!

Non importa che siano stati gli stessi turisti a scegliere la struttura: l’agenzia di viaggi e il tour operator che l’hanno proposta dovevano sincerarsi che l’hotel avesse effettivamente le qualità declamate nel sito web e nel dépliant.

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Se il volo ritarda la compagnia risarcisce

se il  la compagnia risarcisce. Dopo le 3 ore, oltre a vitto e alloggio spetta un compenso ulteriore

se il volo ritarda?

Se il volo ritarda la compagnia risarcisce.

Interessante sentenza del GdP di Ragusa; in qualunque caso consigliamo di sottoscrivere una polizza viaggi, vantaggiosa sotto tutti gli aspetti CLICCA QUI per saperne di più.

Secondo il Giudice di pace di Ragusa [1], nel caso di ritardo del volo di oltre tre ore, in aggiunta all’obbligo di assistenza del passeggero (vitto, alloggio e spese di trasferimento) grava sulle compagnie aeree quello di corrispondere il compenso previsto per la cancellazione.

Competente a conoscere la controversia è il Giudice del luogo di residenza del passeggero (foro del consumatore) secondo le regole proprie del diritto interno.

Le Sezioni Unite della Cassazione [2] avevano stabilito che in base al comma 1 dell’art. 28 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, l’azione di responsabilità per danni derivanti dal trasporto aereo internazionale può essere promossa, a scelta dell’attore, innanzi ad un tribunale dello Stato del domicilio del vettore, ovvero della sede principale del suo esercizio ovvero del luogo in cui il vettore possiede una organizzazione a cura della quale sia stato concluso il contratto, oppure, infine, innanzi al tribunale del luogo di destinazione.

Con altra sentenza della III Sezione [3] essa aveva poi affermato il principio secondo cui, ferma l’individuazione dello Stato aderente competente secondo i criteri dell’art. 28 di cui si è detto, sono applicabili per l’individuazione del Foro competente, le regole della competenza territoriale interna, esse pure regole di procedura.

Vacanze rovinate dagli insetti? Il villaggio deve risarcire i danni

Vacanze rovinate? Il turista che sceglie un pacchetto all inclusive ha diritto al risarcimento per non aver goduto un soggiorno di piacere e riposo

vacanze rovinate dagli insetti

Vacanze rovinate dagli insetti?

di Marina Crisafi – 1.400 euro a testa è il risarcimento dovuto a due turisti partenopei partiti per una vacanza di pieno relax in un villaggio all inclusive nel cuore del Mediterraneo e ritrovatisi infestati e morsi dagli insetti di ogni specie.
A liquidare il c.d. danno da vacanza rovinata è la sesta sezione civile del Tribunale di Napoli, con la recente sentenza n. 9287/2015, per la quale non vi è dubbio sulla responsabilità del villaggio vacanze.

La formula tutto compreso infatti ha affermato il tribunale partenopeo dà diritto al turista che la sceglie di fruire di un soggiorno di piacere e riposo, facendo sorgere, su chi vende il pacchetto turistico, la relativa obbligazione contrattuale.

Leggi tutto dalla fonte: Vacanze rovinate dagli insetti? Il villaggio deve risarcire i danni
(www.StudioCataldi.it)

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Bagaglio in ritardo? Massimo mille euro per il risarcimento danni

Il risarcimento massimo previsto dalla Convenzione di Montreal è omnicomprensivo dei danni di qualsiasi natura

 

Massimo 1000 Euro di risarcimento per il bagaglio in ritardo

Il passeggero riceve il bagaglio dopo 14 giorni? Il risarcimento massimo è di mille euro così come previsto dalla Convenzione di Montreal, per il ritardo nella consegna o lo smarrimento dei bagagli per colpa del vettore internazionale. E tale somma copre ogni tipo di danno di qualunque natura esso sia, patrimoniale o non.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 14667/2015 depositata ieri, respingendo il ricorso di una donna che chiedeva la liquidazione del danno morale subito a causa del ritardo di due settimane nella consegna dei propri bagagli mentre si trovava in luna di miele in Venezuela.

In caso di smarrimento del bagaglio (perdita totale) furto ed altre garanzie leggi qui come fare.

Leggi tutto e  scarica la sentenza dalla fonte: Bagaglio in ritardo? Massimo mille euro per il risarcimento danni
(www.StudioCataldi.it)

Responsabilità del Tour Operator

Il tribunale di Roma, in una sentenza di dicembre 2014, ha affermato la responsabilità del Tour Operator in caso di incidente aereo.

a cura dell’avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it
Fonte: La responsabilità del Tour Operator in caso di incidente aereo.
(www.StudioCataldi.it)

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Viaggi e Vacanze

Responsabilità del Tour Operator

Un caso interessante è quello deciso dal Tribunale di Roma, sezione IX civile, che con sentenza del 20.12.2014 n. 2235 ha affermato la responsabilità del Tour Operator in caso di incidente aereo.

Il tour operator è stato citato in giudizio dai parenti , in proprio e quali eredi, che chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per la morte dei congiunti avvenuta a causa di un incidente stradale.

Le vittime avevano acquistato un pacchetto di viaggio turistico “tutto compreso” che comprendeva, oltre al soggiorno, anche il famigerato volo interno. Gli attori affermavano pertanto la responsabilità del tour operator in forza della disciplina sulla vendita del pacchetto turistico contenuta nel Codice del Consumo oppure, in subordine, ex art. 2043 del Codice civile per aver scelto un vettore aereo privo degli standard di sicurezza adeguati.

Il Tour Operator si è costituito in giudizio eccependo che per l’eventuale risarcimento del danno non era applicabile la Convenzione di Montreal ma la legge venezuelana che limita l’importo del risarcimento per il caso di morte conseguente a sinistro aereo.

Il Tour Operator è stato autorizzato a chiamare in causa il vettore aereo responsabile del sinistro per essere manlevato ma vi ha successivamente rinunciato per aver incontrato difficoltà nell’individuare il recapito.

In diritto occorre fare riferimento alla disciplina sul contratto di vendita di pacchetto turistico. La materia era già disciplinata dal Codice del Consumo (D.lgs n.206/2005) ed è stata recepita all’interno del Codice del Turismo (D.lgs. n. 79/2011).

In particolare, l’art. 93 Codice del Consumo recita che “in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore (Tour Operator) ed il venditore (agenzia di viaggi) sono tenuti al risarcimento secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. L’organizzatore che si avvale di altri prestatori di servizio è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi”.

L’art. 96 Codice del Consumo stabilisce chel’organizzatore ed il venditore non rispondono quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile o da caso fortuito o forza maggiore”.

Con riguardo alla fattispecie concreta ne consegue che l’incidente aereo è addebitabile al Tour Operator in difetto della prova che il mancato adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile.

Per quanto attiene la liquidazione dei danni, il Tribunale ha disatteso l’eccezione della parte convenuta secondo cui occorre applicare la legge venezuelana.

Il pacchetto turistico è stato infatti venduto in Italia e pertanto trova applicazione la normativa italiana. L’art. 94 Codice del Consumo è chiaro nel dettare che “ il danno derivante alla persona da inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle Convenzioni internazionali che disciplinano la materia così come recepite nell’ordinamento italiano”.

I limiti risarcitori possono quindi essere rinvenuti nelle convenzioni internazionali in materia di trasporto aereo ed in particolare nella Convenzione di Montreal del 28.05.1999 che individua due ipotesi esonerative da responsabilità:

  1. la prova che il danno non è dovuto a negligenza, fatto illecito, omissione del vettore;
  2. la prova che il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, fatto illecito, omissione di un terzo.

Logica conseguenza dell’inversione dell’onere della prova è che i danni da causa ignota ricadono sul vettore ed in forza del richiamo contenuto nell’art. 94 Codice del Consumo il tour operator che è tenuto a risarcire il danno in quanto è rimasta ignota la causa dell’incidente aereo.

La liquidazione dei danni morali può compiersi ricorrendo alla valutazione equitativa.

Al fine di evitare disparità di trattamento, il Tribunale di Roma ha adottato un sistema di valori di riferimento volto a garantire la personalizzazione del risarcimento. In particolare:

  1. il danno è maggiore quanto più stretto è il rapporto tra vittima e superstite;
  2. il danno è maggiore quanto minore è l’età della vittima e del superstite;
  3. il danno è maggiore quanto più stretta è la frequentazione tra vittima e superstite.

Negli importi liquidati a titolo di danno morale va ricompreso anche il danno esistenziale per evitare duplicazioni di risarcimento.

Il Giudicante liquida anche il danno biologico richiesto in proprio dagli attori in quanto dalle risultanze della consulenza tecnica è emersa una compromissione, seppur lieve, delle funzioni psichiche.

Non è invece stato riconosciuto agli attori, in qualità di eredi, il danno biologico sofferto dalle vittime. 

La ragione della mancata liquidazione è da rinvenire nell’impossibilità di ricostruire le modalità del sinistro aereo e conseguentemente nell’impossibilità di sostenere se tra l’incidente ed il decesso sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tale da poter affermare che le vittime abbiano sofferto la menomazione della propria capacità fisio-psichica.

Il Tribunale riconosce anche il danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per ricerche, indagini, viaggi.

Avv. Cristina Bassignana

Polizza viaggi – gennaio 2015 col botto

Filo Diretto Assicurazioni spa  registra il 25% di aumento di vendite della polizza Viaggi Individuale Amiesy.

fonte http://www.turismo-attualita.it

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Polizza viaggi – gennaio 2015 col botto

Inizio 2015 col botto per la società Filo Diretto Assicurazioni spa che registra il 25% di aumento della polizza Viaggi Individuale Amiesy.
Filo Diretto è una compagnia leader del settore Assicurazioni Viaggi con prodotti studiati per ogni esigenza di protezione ed assistenza della persona, ovunque si rechi nel mondo, per vacanza o lavoro, studio o residenza stabile per lunghi periodi.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati conseguiti in questo primo mese del 2015 da Amieasy, che si conferma ancora una volta un prodotto capace di soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore – sottolinea Stefano Pedrone, Responsabile Divisione Turismo del Gruppo Filo diretto – le ottime performance ottenute dalla polizza confermano la bontà della nostra strategia aziendale, che ha preso il via lo scorso …”

La polizza viaggi Amiesy è un prodotto indispensabile quando il viaggio è fai da te, ed è allo stesso tempo perfetta come integrazione alla eventuale polizza del Tour Operator, che normalmente offre prestazioni piuttosto limitate in tema di massimali.

Caratteristica principale è la modularità che permette al viaggiatore di acquistare le garanzie di suo interesse (rimborso spese mediche, furto bagaglio, infortuni, tutela legale ed altre)
Abbinati alla polizza vengono poi attivati servizi avanzati di telemedicina come la cartella clinica online (multilingue) e il teleconsulto medico specialistico.

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