Covid-19 soluzioni ad aspetti legali

Quali sono gli aspetti legali legati al Covid-19 e come possono difendersi le aziende.

“Cassiera a 80 cm dal cliente invece di un metro: supermercato chiuso per 5 giorni” così titolava Il Messaggero in un  articolo del 15 giugno 2020.

Questo è solo uno dei tanti aspetti legali in cui potrebbe incorrere la tua azienda in questa fase post-pandemia da Covid-19, problema che riguarda molto da vicino, ad esempio, tutto il settore della ristorazione.

Altro aspetto delicato è il riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro. 

“l’INAIL ha precisato che non c’è una correlazione automatica tra contagio e responsabilità del datore di lavoro, ma è sempre necessario dimostrare in sede penale e civile il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro” (fonte DAS).

Esiste poi il rischio di violazione dei dati personali (data  breach) in cui potresti incappare se hai dei dipendenti che lavorano in smart working, senza le opportune difese tecnologiche.

Una difesa efficace in tutti questi casi è estremamente importante che con la polizza di tutela legale azienda ti puoi assicurare.

Ad esempio, anche solo con un pacchetto base:

  • penale (es. vertenze per infortunio sul lavoro a seguito delle nuove disposizioni INAIL)
  • opposizione a sanzioni amministrative (es. nuove norme, HACCP, …)
  • rischio cyber + data breach (danno d’immagine, attacco informatico, GDPR,…)

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Lesioni personali stradali

superati 40 giorni di prognosi l’imputazione per il reato di lesioni personali stradali scatta d’ufficio

lesioni personali stradali - le criticità della legge
lesioni personali stradali

L’entrata in vigore della legge n. 41 del 2016, ha inserito nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) per il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.

La stessa legge ha inoltre introdotto nel codice penale (art. 590-bis) il reato di lesioni personali stradali, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell’omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-bis.

A distanza di tre anni molte sono state le sentenze di condanna.

Ci preme soffermarci, in particolar modo sulle lesioni personali stradali: con l’introduzione della suddetta normativa è sufficiente causare incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni del danneggiato per un tempo superiore ai 40 giorni perché l’imputazione scatti d’ufficio.

Cosa vuol dire? Facciamo un banale esempio, frutto della casistica: un uomo, nel fare retromarcia, schiaccia il piede di un pedone, in prossimità delle strisce pedonali. Poiché la prognosi per le lesioni subite ha superato i quaranta giorni, l’automobilista viene denunciato d’ufficio, e dovrà subire un processo penale con il rischio concreto di revoca della patente per 5 anni e una condanna con reclusione da tre a dodici mesi, e alti costi da sopportare per la difesa.

Concentriamoci su quest’ultima, che non riguarda le sole spese per conferire l’incarico al miglior avvocato, ma anche quelle di perizia utili alla ricostruzione dell’avvenimento. La polizza di tutela legale da circcolazione, che copre le spese relative a qualunque caso relativo all’utilizzo e proprietà di veicoli, diventa necessaria nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

Attendere che accada l’incidente sarebbe troppo tardi.

Assicurati la miglior DIFESA. Contattaci ora per informazioni.

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La distrazione costa cara al gommista

Gommista condannato a pagare 400 mila € per aver montato un pneumatico con un solo bullone

La distrazione costa cara al gommista

Era dicembre 2007 quando Andrea F., oggi 43 enne, portò la sua autovettura dal gommista per un controllo e la convergenza delle gomme. Terminati i lavori il sig. Andrea si recò in officina per ritirare l’auto. Poche centinaia di metri ed avvenne lo schianto contro un platano di strada. A causa dell’incidente Andrea riportò lesioni permanenti all’arto sinistro, poi più volte operato nel corso tempo. L’Andrea da allora, proprio a causa di quelle lesioni, per camminare utilizza una stampella.

Grazie alle indagini svolte dal perito dell’assicurazione dell’infortunato si scoprì che la ruota anteriore sinistra aveva un solo bullone avvitato e che il primo movimento scomposto della gomma causò l’uscita di strada. Errore commesso da parte di chi eseguì la convergenza. A questo punto Andrea avviò una causa civile contro l’officina con una richiesta di risarcimento pari a 800 mila euro.

Nel 2013 il tribunale di Vicenza condannò il titolare dell’officina ad un risarcimento di 400 mila euro, ed anche la prima sezione civile della Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado del tribunale di Vicenza. All’azienda, che nel 2009 ha chiuso l’attività, rimane solo il ricorso alla cassazione.

Consigliamo sempre ai nostri clienti di attivare la copertura della responsabilità civile terzi, atta a salvaguardare il patrimonio aziendale da richieste di risarcimento per eventuali danni cagionati e di abbinare anche una polizza di tutela legale.

fonte http://newsulias.it

Perché sottoscrivere la garanzia tutela legale

La garanzia tutela legale è il naturale completamento di qualsiasi garanzia di responsabilità civile. Oggi vi diremo perché è necessaria abbinata alla polizza RCA.

Perché sottoscrivere la garanzia tutela legale

Perché con le legge 41/2016, conosciuta come la norma sugli omicidi stradali, ogni automobilista,  in  caso  di  incidente  stradale grave,  può essere  accusato  di  omicidio stradale e lesioni personali stradali. La legge non colpisce infatti solo i pirati della strada, cioè coloro che commettono incidente sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, ma anche chi per distrazione, imperizia o fatalità, provoca un incidente con lesioni gravi o mortali. In questo caso è indispensabile avere al proprio fianco un legale.

Perché  ci  sono  casi  in  cui  non  può  essere  attivata  la  procedura  di  risarcimento  e  di conseguenza la tua Compagnia non può liquidarti il danno. In questi casi per ottenere il risarcimento  dall’altra  Compagnia  devi  provvedere  alla  gestione  autonoma  del  sinistro, per questo il supporto di un legale per recuperare il danno diventa importante. I casi in cui l’indennizzo diretto del danno NON si applica sono più numerosi di quel che si pensa:

  • Quando i veicoli coinvolti sono più di due
  • Quando uno dei due veicoli non è regolarmente assicurato
  • Quando uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia
  • Quando una delle parti coinvolte non è un veicolo a motore
  • Quando sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili
  • Quando uno dei veicoli è un ciclomotore con targhino
  • Quando il danno non è derivante da circolazione stradale
  • Quando le lesioni riportate provocano un invalidità superiore al 9%
  • Quando non c’è impatto tra i veicoli
  • Quando uno dei veicoli è una macchina agricola o un veicolo speciale

Perché a seguito di un sinistro può esserti sospesa o revocata la patente. In questo caso, per riottenerla è necessario l’intervento di un legale.

Di più sulla tutela legale clicca qui

Sinistro di facile gestione?

Se il sinistro è di facile gestione le spese per il legale sono risarcibili solo se necessarie e giustificate

Sinistro di facile gestione?

Nuovo contributo curato da Fulvio Graziotto, titolare dello Studio Graziotto. Le spese legali relative ai sinistri sono risarcibili in base alla loro effettiva necessità.

Le spese legali relative ai sinistri sono risarcibili in base alla loro effettiva necessità: quando la gestione del sinistro non presenta difficoltà e l’assicuratore ha offerto prontamente

Decisione: Sentenza n. 11154/2016 Cassazione Civile – Sezione III
Il caso.
Un danneggiato RCA avanzava richiesta di risarcimento diretto alla propria compagnia assicurativa, la quale liquidava e inviava l’importo per le spese di riparazione e il fermo tecnico.
Il legale dell’assicurato tratteneva la somma in acconto perché mancavano le spese legali e citava l’assicuratore avanti al Giudice di Pace, che rigettava la domanda. Il Tribunale, a seguito di appello, condannava la compagnia anche al pagamento delle spese stragiudiziali.La compagnia assicurativa ricorre per Cassazione, e la Suprema Corte accoglie il ricorso.
La decisione.

Dopo aver esaminato i primi due motivi di ricorso, il Collegio affronta

«il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.9 dpr n.25412006 – il giudice d’appello avrebbe erroneamente attribuito alla H. [assicuratore, ndr] l’obbligo di corrispondere il rimborso di spese “stragiudiziali” indebite, non essendo nulla dovuto a titolo di assistenza legale quando l’offerta tempestiva corrisponda all’effettivo dovuto, e peraltro incognite nel loro ammontare».

In merito, afferma che «A riguardo, torna utile premettere che l’art. 9. reg. n. 254/2006 – Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati al comma secondo, statuisce testualmente:

“Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”

».

La Suprema Corte si richiama a precedenti pronunce sulla risarcibilità delle spese legali per l’assistenza stragiudiziale:

«secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, ” il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n. 2275/06, Cass.11606/2005)».

Ma la Cassazione precisa i confini dei compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato:

«Ora, anche qualora non si volesse condividere l’orientamento giurisprudenziale riportato, resta il fatto che i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale) per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate. Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92, I ° co., c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali.»

E precisa anche la nullità di una norma del regolamento che inibisca il diritto al risarcimento:

«una norma regolamentare (e quindi una fonte di secondo grado) che escluda a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno che la legge (e quindi una fonte di primo grado) considera altrimenti risarcibile, appare difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ed è perciò nulla, alla luce del principio secondo cui regolamenti in contrasto con la Costituzione, se non sono sindacabili dalla Corte costituzionali, perche privi di forza di legge, sono comunque disapplicabili dal giudice ordinario, in quanto atti amministrativi, in senso ampio».

La Suprema Corte sottolinea il presupposto della risarcibilità del danno:

«osserva questa Corte che la risarcibilità o meno del danno (di qualsiasi danno) dipende dalla sua natura giuridica, non dal suo contenuto economico. Cosi, un danno non patrimoniale potrà non essere risarcibile perche non rientrante nella previsione dell’art. 2059 c.c.; un danno patrimoniale potrà non essere risarcibile perche causato dalla vittima a se stessa, ex art. 1227 c.c.; ma certamente non può mai ammettersi che un danno, altrimenti risarcibile, perda tale sua qualità solo perchè sia consistito nell’avere il danneggiato effettuato un esborso in favore di Tizio piuttosto che di Caio.»

Andando più nello specifico, per quanto attiene agli elementi di danno che consistono in compensi dovuti a professionisti, la Cassazione afferma che

«in tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all’avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, ex art. 9, co.1, d.p.r. 254/2006, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la.spesa per compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di”causalità”, ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilità”. Da ciò consegue, ovviamente, che l’art. 9, 2 ° co., d.p.r. 254/2006, se inteso nel senso che esso vieta tout court la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l’art. 24 Cost., e va disapplicato»

Ne consegue il necessario accertamento della necessarietà e giustificazione di tali spese da parte del giudice di merito:

«la sentenza impugnata è errata nella parte in cui non ha valutato se le spese stragiudiziali richieste erano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni sorte con l’assicuratore richiesto del pagamento o dall’inerzia di assistenza adeguata dello stesso. Inoltre ( e con riguardo al secondo motivo), va osservato che l’art. 145 del codice assicurazioni statuisce che la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorni prima dell’azione. La richiesta deve essere proposta nei termini di cui all’art i 148 cod. ass. . Ciò, a pena di improponibilità della domanda».

Per il Collegio, è il danneggiato che deve richiedere le spese legali stragiudiziali: afferma, infatti, che

«non è l’assicuratore tenuto a compulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali stragiudiziali necessarie nel caso concreto, ma deve essere questi che le ne faccia richiesta ex art. 145 c. ass., norma che si applica anche nell’ipotesi di richiesta al proprio assicuratore ex art. 149 codice delle assicurazioni.»

leggi le osservazioni e le disposizioni legislative rilevanti: CLICCA QUI

Piede schiacciato, scatta l’ omicidio stradale

A volte le leggi portano ad interpretazioni che escono dalla logica del buon senso, è il caso dell'” omicidio stradale “. Ecco il motivo per cui una buona difesa è necessaria.

OMICIDIO STRADALE

Piede schiacciato, scatta l’ omicidio stradale

Il caso: un uomo, 30 punti sulla patente, la classe bonus malus della RCAuto più bassa, incensurato, sobrio ma con la sfortuna di schiacciare il piede di un pedone durante una manovra (praticamente fermo). Il pedone, subito soccorso dall’automobilista, si fa curare e la prognosi complessiva supera i 40 giorni. Automatica l’imputazione per lesioni gravi e gravissime.

E’ solo una delle testimonianze raccolte dal senatore Carlo Giovanardi (Idea – Popolo e Libertà), da mesi in prima linea contro la legge sul reato di omicidio stradale, una normativa che Giovanardi considera assurda e demagogica. Il senatore si prepara a presentare un disegno di legge per correggere la forzature della legge stessa, imposta, con la fiducia, dal governo Renzi. “Con la speranza,” spiega Giovanardi, “che il governo Gentiloni sia più interessato a volere giusta la giustizia piuttosto che sfornare leggi spot sulla pelle dei cittadini”.

Leggi tutto l’articolo qui.

In attesa ….. che qualcuno provveda a modificare la legge, non resta che riservarsi la miglior difesa possibile stipulando un’assicurazione di tutela legale. A partire da 6 centesimi al giorno, per singolo veicolo o conducente e senza lo “stato di ebrezza”, fino ad un massimo di 23 centesimi al giorno per assicurare l’intero nucleo famigliare comprese le imputazioni per stato di ebrezza.

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Omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale, entrato da poco in vigore, sta già vedendo i primi imputati. E allora facciamo un riassunto della norma e delle sanzioni. I media hanno dato molto risalto alle aggravanti ma non dimentichiamo che l’omicidio stradale è tale per una qualsiasi violazione delle norme di circolazione.

OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale le regole ci sono e vanno rispettate, ma nella malaugurata ipotesi vi imputassero, assicuratevi la miglior difesa possibile. Con 12 centesimi al giorno hai la tranquillità di una polizza di tutela legale per i rischi della circolazione. Contattaci per maggiori informazioni.

OMICIDIO STRADALE

Risponde di omicidio stradale chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (nuovo art.589 bis codice penale). Reclusione da 2 a 7 anni.

AGGRAVANTI DELL’OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica da 0,8 a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o superiore al doppio rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso
Omicidio stradale a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver effettuato il sorpasso in prossimità di passaggio pedonale o linea continua
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 5 anni.
  • Se è stata causata la morte di più persone o morte di una persona e lesioni ad altri, la pena può essere aumentata fino a un massimo di 18 anni.

LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Provocare lesioni gravi a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 3 mesi a 1 anno
Provocare lesioni gravissime a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 1 a 3 anni

AGGRAVANTI PER LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con  l’aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica da 0,8 a 1,5 gr/lt  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica oltre 1,5 gr/lt  Reclusioneda 3 a 5 anni (gravi) e da 4 a 7 anni (gravissime)
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 3 anni.
  • Se sono state causate lesioni a più persone la pena può essere aumentata fino a un massimo di 7 anni.

RIDUZIONE DI PENA

Se il sinistro si è verificato non quale conseguenza esclusiva dell’azione od omissione del conducente, le pene sono diminuite fino alla metà.

REVOCA DELLA PATENTE FINO A 30 ANNI

A seguito di condanna o patteggiamento in processo per lesioni o omicidio stradale, scatta la revoca della patente. La nuova patente può essere richiesta dopo 15 anni in caso di omicidio stradale e dopo 5 anni in caso di lesioni.
Se il conducente si è dato alla fuga dopo un incidente che ha causato la morte di una o più persone, la patente può essere richiesta dopo 30 anni dalla revoca.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Lo stato di ebbrezza scatta se, al controllo, si supera il tasso alcolemico di 0,50 grammi per litro.

TASSO ALCOLEMICO SANZIONE
SUPERIORE A 0,50 e fino A 0,80 gr/lt

Ammenda da € 531 ad € 2.125 (dal 1.1.2015)

Arresto : NO

Sospensione patente da 3 a 6 mesi

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo : SI

SUPERIORE A 0,80 e fino a 1,50 gr/lt

Ammenda da e 800 ad € 3.200Arresto : Si, fino a 6 mesi

Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo: SI

SUPERIORE A 1,50 gr/lt

Ammenda da € 1.500 a 6.000Arresto da 3 a 12 mesi

Sospensione della patente da 1 a 2 anni

Decurtati 10 punti dalla patente

Confisca del veicolo: SI

CASI PARTICOLARI

CONTROLLO DALLE ORE 22 ALLE ORE 7 Se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,50 gr/lt, tutte le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà rispetto alla pena base.
GUIDATORI CON MENO DI 21 ANNI Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.
NEO PATENTATI NEI  PRIMI 3 ANNI DI GUIDA Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.

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Condomino moroso? Il fornitore del servizio è legittimato a ridurre al minimo il servizio anche se danneggia chi paga

Se l’amministratore non paga l’acqua per via di un condomino moroso, anche quelli in regola rimangono a secco. Il tribunale dice no al ricorso ex art. 700 dei proprietari in regola con i pagamenti perché l’utenza è intestata al condominio

Condomino moroso? Il fornitore del servizio è legittimato a ridurre al minimo il servizio anche se danneggia chi paga

Se l’amministratore non paga per intero la bolletta perché un condomino è moroso, il fornitore del servizio è legittimato a ridurre al minimo il servizio, anche se ciò danneggia gli utenti che pagano. Nessuna voce in capitolo hanno, infatti, i proprietari in regola con i pagamenti se l’utenza è intestata al condominio. A stabilirlo è una recente pronuncia (17 luglio) della prima sezione civile del Tribunale di Alessandria (relatore Enrica Bertolotto), che ha accolto il reclamo della società erogatrice del servizio idrico in un condominio, in contrasto con quanto stabilito dal giudice delle prime cure che aveva ritenuto sussistere il periculum in mora per il ricorso ex art. 700 presentato da alcuni condomini che proclamavano il loro diritto all’erogazione piena del servizio, lamentando gli effetti che il razionamento dell’acqua avrebbe comportato nel loro quotidiano.

La polizza di tutela legale assicura anche le spese per il recupero delle spese condominiali nei confronti del condomino moroso. CLICCA QUI

Vacanze – 7 italiani su 10 prenotano su internet

VACANZE. Il 57% di chi prenota una vacanza sul web consulta più di 3 portali prima di farlo.

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Vacanze – 7 italiani su 10 prenotano su internet

Il 57% di chi prenota una vacanza sul web consulta più di 3 portali prima di farlo. Ma non i single, che sono più risoluti: solo il 24% di loro consulta più di un sito prima di decidere. Questi i dati che emergono da un’indagine realizzata proprio da SpeedVacanze.it secondo la quale quest’estate a prenotare le vacanze su Internet è il 72% degli italiani.

La tradizionale agenzia di viaggio resta il canale preferito solo dal 15% e a contattare direttamente le strutture ricettive o partire senza prenotazione è un 13% dei vacanzieri. Ma il dato più sorprendente che emerge dalla ricerca condotta da SpeedVacanze.it è che, nonostante l’aumento dell’uso degli smartphone per navigare su Internet, l’84% degli italiani preferisce utilizzare il computer per scegliere o prenotare una vacanza. E poi, nonostante la crisi, da questa indagine emerge anche che il tipo di destinazione (49%) resta più importante del prezzo (34%) nella scelta di un luogo di vacanza.

Sorgente: Corro a fare il biglietto …sul web, 7 italiani su 10 prenotano su internet – Adnkronos

Qualunque sia il luogo dove andrai in vacanza, qualsiasi sia la tua modalità di acquisto, parti assicurato! Un polizza viaggi è economica e offre soluzioni per la tua trabquillità che vanno dalle tradizionali spese mediche, alla indispensabile assistenza, alla perdita del bagaglio, agli infortuni … e … CLICCA subito QUI per saperne di più. CLICCA subito QUI, invece, per un richiedere direttamente un preventivo.

AGCM e IVASS no alle vendite forzate di polizze accessorie on line

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DEL 2 APRILE 2015 AGCM e IVASS scendono in campo con un’azione coordinata contro le vendite forzate di polizze accessorie on line e contro i meccanismi di opt-out, che costringono il consumatore a “deselezionare” con un click le offerte non gradite.

rca online

AGCM e IVASS insieme a tutela dei consumatori: no alle vendite forzate di polizze accessorie on line

Le due Autorità hanno rilevato che alcune imprese di assicurazione che operano attraverso internet, nel processo di preventivazione on line abbinano alla copertura rc auto obbligatoria garanzie accessorie, come furto e incendio del veicolo, infortuni del conducente, assistenza stradale, tutela legale, attraverso un meccanismo di preselezione automatica. Il consumatore, se non è interessato all’acquisto, ha quindi l’onere di escludere tali garanzie (c.d. opt-out).

L’Antitrust, accettando gli impegni presentati da Linear S.p.A. (gruppo Unipol) e Zuritel S.p.A. (marchio “Zurich Connect”) nel corso di procedimenti istruttori avviati ai sensi del Codice del Consumo, ha ottenuto il passaggio ad una procedura di acquisto in cui il consumatore deve esprimere in modo esplicito la propria volontà di acquistare tali garanzie accessorie selezionando con un click le relative caselle (c.d.opt-in). Gli impegni contengono anche misure volte ad introdurre una maggiore trasparenza dei messaggi pubblicitari e della procedura di acquisto on line di polizze, incrementando la consapevolezza del consumatore nella scelta, tra le offerte delle varie compagnie, del prodotto più conveniente e conforme alle proprie esigenze.

In contemporanea, l’IVASS è intervenuto con una lettera indirizzata a tutte le imprese di assicurazione rc auto richiedendo di eliminare entro 90 giorni dai preventivi on line ogni eventuale abbinamento forzato di garanzie accessorie alla rc auto, in quanto contrario ai principi di correttezza e trasparenza.

Provvedimento PS8651

Provvedimento PS9167

 

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