Omicidio stradale: la normativa

La nuova legge sull’ omicidio stradale, che introduce nel Codice il reato penale,  è stata pubblicata  in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo

pedone

Omicidio stradale: la normativa

I punti principali:

  1. Omicidio stradale colposo: è diventato un reato autonomo, con tre varianti: resta la pena già prevista (da 2 a 7 anni, articolo 589 C.P.) per l’ipotesi base, quando la morte sia stata causata violando il Codice della strada; la seconda variante prevede da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); la terza fattispecie contempla la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità — oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore di 50km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana — guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio, ecc.).
  2. Omicidio stradale plurimo: nel caso il conducente provochi la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni, anche lievi o lievissime, di un’altra persona o più persone, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.
  3. Arresto in flagranza: la nuova legge stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. In presenza delle aggravanti l’arresto diventa sempre obbligatorio. Un’altra novità è rappresentata dall’arresto consentito in flagranza di reato anche nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.
  4. Fuga del conducente: In caso di fuga, l’arresto è sempre consentito. Se il conducente scappa dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi: in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni di reclusione per le lesioni.
  5. Lesioni stradali: Invariata la pena base se provocate per violazione al codice della strada, rialzi notevoli invece se il guidatore è ubriaco o drogato. Previsti, infatti, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
  6. Mezzi pesanti: l’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena.
  7. Diminuzione della pena: la pena è diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
  8. Prescrizione raddoppiata: per il nuovo reato è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.
  9. Perizie coattive: se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione correlata all’uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere al pm di autorizzarla (anche oralmente) ad effettuare un prelievo coattivo laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
  10. Revoca della patente: nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) viene automaticamente revocata la patente, che potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine è aumentato nei casi più gravi: se il conducente è fuggito, infatti, potrà riavere la patente almeno 30 anni dopo la revoca.
  11. Sospensione cautelare: nelle more del giudizio, salvo che per il caso di omicidio stradale semplice (qui la sospensione può arrivare fino a un massimo di 3 anni ma non è prorogabile) il Prefetto può disporre la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di 5 anni. In caso di condanna non definitiva la sospensione può essere prorogata fino a un massimo di 10 anni.

fonte: www.cgiamestre.com

Circolare del Ministero dell’Interno: clicca qui

Omicidio stradale: i punti cardine

Approvato al senato il reato di omicidio stradale. In attesa della pubblicazione in GU vediamo i punti salienti.

sentenza

Omicidio stradale: i punti cardine

L’Omicidio stradale diventa reato penale autonomo e, dopo l’approvazione di ieri in senato, l’iter si chiuderà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Omicidio stradale

Diventa reato autonomo con tre possibili varianti. La pena rimane quella già prevista, da 2 a 7 anni di reclusione, per “la base” ovvero per morte causata da violazione del Codice della strada. Più pesante l’ipotesi di morte provocata da conducente in stato di ebberezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, con tasso superiore a 1,5 gr/l, che prevede una pena detentiva che va da 8 a 12 anni. Infine la terza ipotesi, con reclusione da 5 a 10 anni se lo stato di ebbrezza è lieve, ovvero superiore a 0,8 gr/l, o nel caso di guida particolarmente pericolosa quale ad esempio l’eccesso di velocità o la guida contromano.

Lesioni stradali

L’ipotesi  di reato più grave – omicidio e lesioni – si appliccherà a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti.Per costoro, se guidano sotto effetto di droghe o alzano il gomito,anche in presenza di ebbrezza lieve saranno applicate le aggravanti di pena per entrambi i reati.

Fuga del conducente

In caso di fuga del conducente l’aumento di pena può arrivare fino a due terzi in più e comunque mai inferiore a 5 anni per omicidio stradale e 3 anni per lesioni stradali. Aggravanti anche nel caso che il conducente provochi morte o lesioni a più persone. Riduzione a metà della pena se viene stabilito un concorso di colpa, sia della vittima che di eventuali terzi coinvolti.

Termine di prescrizione raddoppiato

Raddoppio dei termini di prescrizione e arresto obbligatorio in flagranza di reato nei casi più gravi.

Prelievo coattivo

Il Giudice potrà disporre il prelievo coattivo di campioni biologici per la determinazione del DNA. In casi urgenti la richiesta può arrivare anche dal Pubblico Ministero.

Revoca patente

In caso di condanna, anche per patteggiamento, per entrambi i reati verrà revocata automaticamente la patente. Potrà essere nuovamente conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine però è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente si è macchiato di fuga dal luogo dell’incidente per riavere la patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Per le licenze di guida straniere vi sarà invece l’inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo analogo.

Omicidio stradale leggi il testo integrale: Clicca qui


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