Amministratori di società e rischio impresa

Sentenza del Tribunale di Roma n. 20844/2015 sulla responsabilità degli amministratori di società e rischio d’impresa

Amministratori di società e rischio impresa

Gli amministratori di società sono civilmente responsabili del loro operato verso: società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci o terzi [clicca qui].

Diversa è la disciplina delle tre azioni.

Proponiamo un caso su cui recentemente si è espresso il Tribunale di Roma con sentenza n. 20844/2015 di cui ha scritto Fulvio Graziotto di studicataldi.it:

La responsabilità degli amministratori verso la società per i danni che derivano da inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo non si estende al rischio di impresa.

Ciò, naturalmente, se gli amministratori non sono stati negligenti.

Il caso

La fattispecie esaminata riguardava un’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo di una srl.

Com’è noto, l’azione di responsabilità nell’interesse della società può essere esercitata anche dal socio della srl, che è legittimato a proporla ai sensi dell’art. 2476 c.c., comma 3, codice civile.

La decisione

Il Tribunale, nell’esaminare la questione, ha sintetizzato alcuni principi in merito alla diligenza richiesta agli amministratori al fine di non incorrere in responsabilità.

La responsabilità degli amministratori, infatti, non scatta automaticamente nel caso di insuccesso imprenditoriale (che costituisce un rischio tipico dell’attività d’impresa), ma occorre la prova che gli stessi non abbiano operato con la dovuta diligenza.

Tale diligenza, si concretizza nelle attività seguenti:

  • usare le opportune cautele
  • svolgere le necessarie verifiche
  • assumere le occorrenti informazioni preliminari al fine di assumere le scelte di gestione in linea con il grado di approfondimento normalmente richiesto per adottare il tipo specifico di decisioni
  • adottare gli opportuni provvedimenti che, per legge o per statuto, devono essere presi a tutela della società.

Oltre ad essere legittimato ad agire nell’interesse della società, il singolo socio può anche far valere il proprio diritto individuale al risarcimento qualora riesca a provare che dall’operato degli amministratori è derivato un danno diretto al suo patrimonio personale.

Occorre comunque assolvere all’onere della prova e alla dimostrazione del nesso causale tra la condotta (anche omissiva) degli amministratori e il danno diretto al socio.

Spunti di riflessione

L’art. 2476 c.c. è una delle disposizioni centrali nella disciplina delle srl, che disciplina aspetti cruciali specialmente nelle società a ristretta partecipazione.

In particolare, oltre alla responsabilità degli amministratori, regola anche gli aspetti fondamentali del controllo dei soci quali, appunto, il diritto di controllo dei soci non amministratori ed i relativi limiti, il contenuto del diritto, il diritto di ottenere copie e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, la tutela giudiziaria.

La giurisprudenza ha anche contribuito a definire i contorni di alcuni aspetti, quali la derogabilità della disposizione e le modifiche statutarie.

Per queste ragioni è importante, come amministratori o come soci, conoscere la disposizione in parola.

Fonte: La responsabilità degli amministratori verso la società non si estende al rischio di impresa
(www.StudioCataldi.it)

Art. 2476.

Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci. (per le SRL)

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.

L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società

Con la pubblicazione dei dati del quarto trimestre del 2014, l’Istat diffonde le serie storiche coerenti con i Conti annuali per settore istituzionale aggiornati per il periodo 2012-2014.

salvadanaio

Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società

Nel 2014 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici in valori correnti è aumentato dello 0,2%. Nell’ultimo trimestre del 2014 è diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,8% rispetto al corrispondente periodo del 2013.

Tenuto conto dell’andamento dell’inflazione, il potere di acquisto delle famiglie consumatrici nel 2014 è rimasto invariato. Nel quarto trimestre del 2014 è sceso dello 0,5% rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,8% rispetto al quarto trimestre del 2013.

Nel 2014 la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari all’8,6%, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Anche nel quarto trimestre del 2014 la propensione al risparmio è stata pari all’8,6%, in diminuzione di 0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al corrispondente trimestre del 2013.

Nel 2014 la quota di profitto delle società non finanziarie è stata pari al 40,6%, diminuendo di 0,8 punti percentuali rispetto al 2013. Il profilo infrannuale mostra una marcata tendenza alla diminuzione: nel quarto trimestre del 2014 tale quota è stata pari al 39,8%, risultando inferiore di 0,8 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 1,5 punti rispetto al corrispondente trimestre del 2013.

Nel 2014 il tasso di investimento delle società non finanziarie è sceso al 19,8% con una riduzione di 0,5 punti percentuali rispetto al 2013. Nell’ultimo trimestre del 2014 è stato pari al 19,8%, con un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e una diminuzione di 0,2 punti rispetto al corrispondente trimestre del 2013.

dal sito Istat.it

Cos’è la polizza D&O?

D&O

La Polizza D&O, Directors’ & Officers’ Liability, è una Polizza di Responsabilità Civile che tutela chi, all’interno di una societa, riveste la carica di amministratore, dirigente, sindaco. L’assicurazione tutela anche i membri del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, i revisori contabili, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e gli eventuali amministratori di fatto. La copertura è normalmente estesa alla tutela patrimoniale del coniuge delle persone assicurate e ai loro eredi. Può anche prevedere la tutela della società contraente rispetto alle richieste di risarcimento direttamente avanzate nei confronti della società stessa.

Questa protezione si rivolge direttamente agli amministratori stessi, che possono stipulare una polizze su se stessi, oppure dall’organizzazione a cui appartengono ovvero: società di capitali, società cooperativa, associazione riconosciuta, fondazione, consorzio, onlus e istituzione finanziaria, ovvero:

  • Aziende industriali,
  • Società Commerciali,
  • Società di servizi,
  • Banche,
  • Assicurazioni,
  • SGR,
  • Fondi Pensione,
  • Fondazioni,
  • Associazioni no-profit,
  • Società Cooperative,
  • Mutue,
  • Ex municipalizzate,
  • Public utilies.

La protezione per gli amministratori

Gli amministratori devono svolgere il proprio ruolo con diligenza e competenza, secondo le norme del Codice Civile in materia di diritto societario, e sono responsabili personalmente e solidalmente fra loro dei danni causati a terzi nello svolgimento della relativa attività. In caso di risarcimento essi sono impegnati con il proprio patrimonio personale. La polizza D&O protegge il patrimonio personale delle persone assicurate dalle richieste di risarcimento da parte di terzi quali, ad esempio: la società e le sue controllate, i creditori sociali, i singoli soci, i dipendenti, i consulenti, le banche.

La protezione per la società

La polizza D&O rimborsa alla società quanto da questa eventualmente pagato ai propri amministratori, perchè consentito o richiesto dalla legge, al fine di tenerli indenni dalle conseguenze di una richiesta di risarcimento avanzata nei loro confronti. Inoltre la polizza indennizza la società dalle richieste di risarcimento di terzi, di natura non contrattuale e di dipendenti per controversie in materia di diritto del lavoro quali, ad esempio, taluni casi di licenziamento, demansionamento.

Vantaggi per gli assicurati

Con la polizza D&O gli amministratori e le società proteggono il loro patrimonio. Inoltre la società si tutela riguardo alla solvibilità dei propri amministratori. Oltre al rimborso del danno patrimoniale a terzi sono coperti i costi e le spese di difesa sostenuti per fronteggiare una richiesta di risarcimento. La polizza ha retroattività illimitata e comprende gli amministratori passati, presenti e futuri anche delle società controllate. La polizza rappresenta un vero e proprio plus del pacchetto retributivo dei manager e per la società il costo è fiscalmente deducibile. Per la deducibilità è bene che sia stata fatta una delibera che preveda la possibilità di stipulare questa assicurazione.

Chi può avanzare richiesta di risarcimento

A chiedere azione di responsabilità, in virtù degli Art. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2407 del C.C. , possono essere la Società stessa, gli azionisti, il curatore fallimentare, i creditori sociali, i terzi in genere, gli enti governativi.

Rientrano tra le possibili richieste di risarcimento la discriminazione e il mobbing, le molestie e i comportamenti illeciti nell’ambito dei rapporti subordinati

La polizza D&O è quindi lo strumento assicurativo che in caso di richiesta di danno, mette in sicurezza il patrimonio personale delle persone assicurate dall’eventuale danno patrimoniale vero e proprio.

La polizza D&O protegge il patrimonio personale di chi ci lavora dando alla Società, un importante garanzia di solvibilità, ed al manager un plus significativo del proprio pacchetto retributivo.

Per saperne di più sulla reponsabilità degli amministratori clicca qui.

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