Perché sottoscrivere la garanzia tutela legale

La garanzia tutela legale è il naturale completamento di qualsiasi garanzia di responsabilità civile. Oggi vi diremo perché è necessaria abbinata alla polizza RCA.

Perché sottoscrivere la garanzia tutela legale

Perché con le legge 41/2016, conosciuta come la norma sugli omicidi stradali, ogni automobilista,  in  caso  di  incidente  stradale grave,  può essere  accusato  di  omicidio stradale e lesioni personali stradali. La legge non colpisce infatti solo i pirati della strada, cioè coloro che commettono incidente sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, ma anche chi per distrazione, imperizia o fatalità, provoca un incidente con lesioni gravi o mortali. In questo caso è indispensabile avere al proprio fianco un legale.

Perché  ci  sono  casi  in  cui  non  può  essere  attivata  la  procedura  di  risarcimento  e  di conseguenza la tua Compagnia non può liquidarti il danno. In questi casi per ottenere il risarcimento  dall’altra  Compagnia  devi  provvedere  alla  gestione  autonoma  del  sinistro, per questo il supporto di un legale per recuperare il danno diventa importante. I casi in cui l’indennizzo diretto del danno NON si applica sono più numerosi di quel che si pensa:

  • Quando i veicoli coinvolti sono più di due
  • Quando uno dei due veicoli non è regolarmente assicurato
  • Quando uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia
  • Quando una delle parti coinvolte non è un veicolo a motore
  • Quando sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili
  • Quando uno dei veicoli è un ciclomotore con targhino
  • Quando il danno non è derivante da circolazione stradale
  • Quando le lesioni riportate provocano un invalidità superiore al 9%
  • Quando non c’è impatto tra i veicoli
  • Quando uno dei veicoli è una macchina agricola o un veicolo speciale

Perché a seguito di un sinistro può esserti sospesa o revocata la patente. In questo caso, per riottenerla è necessario l’intervento di un legale.

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Colpo di frusta accertamento possibile senza radiografie

Il colpo di frusta è risarcibile anche senza diagnosi strumentale. Così si ha stabilito la Cassazione con pronuncia numero 18773/2016

rc medica

Colpo di frusta accertamento possibile senza radiografie

La Corte di Cassazione scrive un nuovo capitolo sul “risarcimento” delle microlesioni (ad esempio il cosiddetto colpo di frusta) stabilendo che “non sempre la diagnosi strumentale è necessaria”.

Il medico legale, in sede di accertamento, può stabilire di quali strumenti ha bisogno per valutare un danno ed utilizzare quindi, anche metodologie diverse dalle radiografie.

I giudici, più precisamente, hanno affermato che l’articolo 32, comma 3-ter e 3-quater, del decreto legge n. 1/2012, va letto “in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”.

Per dovere di cronaca segnaliamo un’opinione “discordante”: Sul colpo di frusta nessuna «revisione»

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 giugno – 26 settembre 2016, n. 18773

Presidente Chiarini – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto

1. – B.F. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, C.C. e la Milano Assicurazioni S.p.A. per sentirle condannare al risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, nonché per le lesioni patite a seguito del sinistro stradale occorso in data (omissis) , da ascrivere a responsabilità del conducente dell’autovettura di proprietà della C. , assicurata presso la compagnia convenuta. Con sentenza del giugno 2009, l’adito Giudice di pace, nella contumacia dei convenuti, dichiarava inammissibile la domanda attorea di risarcimento dei danni arrecati all’autovettura, stante la carenza di legittimazione processuale attiva dell’attrice, e rigettava nel merito la pretesa di ristoro dei pregiudizi derivanti dalle lesioni personali patite a seguito dell’incidente, difettando una “dimostrazione convincente dei suoi elementi giustificativi“.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione B.F. , che il Tribunale di Napoli, con sentenza resa pubblica il 12 dicembre 2012, accoglieva parzialmente e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’esclusiva responsabilità ex art. 2054, comma 3, cod. civ. di C.A. per la verificazione dell’incidente e condannava la Milano Assicurazioni S.p.A. al pagamento, in favore dell’attrice, della somma risarcitoria di Euro 505,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché, in solido con la C. , al pagamento dei due terzi delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquidava in complessivi Euro 1.074,00, di cui Euro 154,00 per esborsi ed Euro 920,00 per compensi, oltre accessori di legge; rigettava nel resto l’impugnazione.

2.1. – Per quanto ancora interessa in questa sede, il giudice d’appello – accertata la responsabilità per il sinistro de quo – in punto di liquidazione dei danni, riteneva dovuto il risarcimento volto a “remunerare gli interventi di riparazione del veicolo” di proprietà dell’attrice, da quantificarsi in Euro 505,61, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali, mentre escludeva il risarcimento per il c.d. “danno da fermo tecnico del veicolo incidentato”. A tal riguardo, il Tribunale sosteneva che, non essendo in re ipsa, detto danno non poteva essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non avendo l’istante “neppure dedotto le circostanze rivelatrici della verificazione nella propria sfera giuridica di un danno materiale emergente ulteriore rispetto a quello normalmente discendente dalla necessità di disporre le opere, d’altronde di attuazione piuttosto rapida (nella specie, 4 giornate lavorative), di riparazione della vettura, di cui non è stata prospettata neppure la sostituzione provvisoria”.

2.2. – Il giudice di secondo grado confermava, poi, seppur con diversa motivazione, il capo della decisione impugnata con cui era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni alla persona patiti dall’attrice, in quanto, stante l’applicabilità al giudizio de quo della norma dettata dall’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, le “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico… riscontrate all’infortunata” non erano state dimostrate “con le rigorose modalità prescritte ex lege”.

2.3. – Infine, il giudice del gravame, in virtù del parziale accoglimento dell’appello, compensava ex art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo e poneva la restante quota a carico dei convenuti in solido tra loro, che liquidava d’ufficio secondo i parametri indicati dal d.m. n. 140 del 2012 e, dunque, senza prendere in considerazione le note specifiche di cui all’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. depositate dal difensore dell’attrice.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.F. , affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate C.A. e la Milano Assicurazioni S.p.A..

Considerato in diritto

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2554, 2043, 2056, 2059, 1226 cod. civ., 185 cod. pen., 32 della legge n. 27 del 2012 (rectius: del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012) e art. 139 cod. ass.. Il giudice di secondo grado, sulla base del presupposto che le lesioni personali patite da essa B. nel sinistro per cui è causa non erano state accertate visivamente o strumentalmente ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, modificativo dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, avrebbe erroneamente respinto la relativa domanda risarcitoria, atteso che le diposizioni dettate dalla citata normativa in materia di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità non possono trovare applicazione con riferimento a quei giudizi, come il presente, che erano già in corso alla data della loro entrata in vigore. In ogni caso, le lesioni contusive “alla spalla sinistra, allo emotorace sinistro ed alla cervicale” patite da essa attrice erano state accertate “visivamente come ritiene la legge” dal “sanitario di guardia al Pronto Soccorso” e ciò diversamente dalla “sospetta lesione ossea”, non accertata strumentalmente, ma neppure oggetto di richiesta risarcitoria, limitata al danno biologico temporaneo e non già permanente. Unitamente al danno biologico temporaneo il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare anche il danno morale.

1.1. – Il motivo è fondato per quanto di ragione.

1.1.1. – Esso è privo di consistenza in riferimento alla postulata inapplicabilità nella presente controversia (decisa in grado appello con sentenza pubblicata il 12 dicembre 2012) della disposizione di cui art. 32, comma 3-quater, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la quale stabilisce: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, la citata norma, avente ad oggetto le modalità di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, unitamente a quella del precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art. 139 cod. ass.) concernente il danno biologico permanente (e il cui risarcimento non potrà aver luogo ove le lesioni di lieve entità “non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo”), “in quanto non attinenti alla consistenza del diritto, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano… ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore)” (così l’anzidetta sent. n. 235 del 2014). Trattasi, infatti, di norme (la prima, come detto, riguardante il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo) volte a stabilire l’esistenza e, eventualmente, la consistenza del danno alla persona e, dunque, ad esse è tenuto il giudice nel momento stesso in cui decide sul punto.

1.1.2. – Sono invece fondate le doglianze che impugnano la ratio decidendi della sentenza di appello là dove questa ha escluso che la B. abbia fornito la prova, secondo le “rigorose modalità prescritte ex lege”, delle lesioni lievi, di carattere non permanente, subite, in quanto ritenute “non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico”. Invero, il citato comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti). Sicché, appare evidente l’errore in diritto (sub specie di vizio di sussunzione) commesso dal giudice di appello, il quale – pur dichiaratamente discostandosi dalla motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto inattendibile il referto ospedaliero (e, dunque, prescindendo da tale valutazione) – ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall’attrice) in favore della stessa B. nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni”, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico” alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata violazione degli artt. 2043, 2054, 2056, 1223 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente negato il risarcimento del danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato in considerazione del fatto che l’istante non aveva provato di aver subito un danno materiale emergente (per spese di gestione del veicolo incidentato) ulteriore rispetto a quello derivante dall’inutilizzabilità dell’autovettura durante il periodo necessario alla sua riparazione, nonostante la prevalente giurisprudenza di legittimità ritenga che tale voce di danno in parola sia in re ipsa.

2.1. – Il motivo è infondato. Il Collegio intende aderire e dare continuità al più recente orientamento, in via di consolidamento, secondo cui il danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa – cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l’esistenza dell’an – ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, sempre che la durata della riparazione non sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l’entità di detti costi) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (tra le altre, Cass., 19 aprile 2013, n. 9626; Cass., 17 luglio 2015, n. 15089; Cass., 14 ottobre 2015, n. 20620). Si tratta, infatti, di indirizzo consentaneo al principio per cui anche il danno da “fermo tecnico” non può considerarsi in re ipsa (come invece opinato dalla ricorrente), quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilità del veicolo, ma deve, invece, essere allegato e dimostrato in ragione della effettiva perdita patita dal danneggiato, in consonanza con la norma di cui all’art. 1223 cod. civ. (richiamata dall’art. 2056 cod. civ.). Sicché, è corretta la decisione del giudice di appello che ha escluso la risarcibilità di detto danno in ragione della rilevata rapida attuazione delle opere di riparazione del veicolo (4 giorni), senza che l’attrice avesse neppure allegato (prima ancora che dimostrato) di aver subito “un danno materiale emergente ulteriore a quello normalmente discendente dal bisogno di disporre le opere” anzidette.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e della tariffa professionale del 2 giugno 2004. Il giudice del gravame, senza tener conto delle specifiche note spese, di primo e di secondo grado, elaborate dal difensore dell’attrice ai sensi del d.m. n. 127 del 2004, avrebbe erroneamente liquidato d’ufficio le spese del doppio grado di giudizio secondo i parametri indicati dal d.m. n. 140 del 2012, nonostante l’attività professionale del detto procuratore si fosse esaurita ben prima dell’entrata in vigore della legge recante le nuove tariffe professionali.

3.1. L’esame della censura è assorbito dall’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo di ricorso, concernente l’an debeatur sul diritto al risarcimento per il danno biologico temporaneo, dovendo il giudice del gravame, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, nuovamente provvedere alla liquidazione delle spese processuali.

4. – Va, dunque, rigettato il secondo motivo di ricorso, accolto il primo per quanto di ragione e dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che dovrà delibare nuovamente la domanda risarcitoria della B. in riferimento al danno biologico temporaneo, tenuto conto dei principi giuridici di cui al p. 1.1.2. che precede. Il giudice del rinvio dovrà provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il terzo motivo dello stesso ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

fonte www.studiocataldi.it

Sinistro di facile gestione?

Se il sinistro è di facile gestione le spese per il legale sono risarcibili solo se necessarie e giustificate

Sinistro di facile gestione?

Nuovo contributo curato da Fulvio Graziotto, titolare dello Studio Graziotto. Le spese legali relative ai sinistri sono risarcibili in base alla loro effettiva necessità.

Le spese legali relative ai sinistri sono risarcibili in base alla loro effettiva necessità: quando la gestione del sinistro non presenta difficoltà e l’assicuratore ha offerto prontamente

Decisione: Sentenza n. 11154/2016 Cassazione Civile – Sezione III
Il caso.
Un danneggiato RCA avanzava richiesta di risarcimento diretto alla propria compagnia assicurativa, la quale liquidava e inviava l’importo per le spese di riparazione e il fermo tecnico.
Il legale dell’assicurato tratteneva la somma in acconto perché mancavano le spese legali e citava l’assicuratore avanti al Giudice di Pace, che rigettava la domanda. Il Tribunale, a seguito di appello, condannava la compagnia anche al pagamento delle spese stragiudiziali.La compagnia assicurativa ricorre per Cassazione, e la Suprema Corte accoglie il ricorso.
La decisione.

Dopo aver esaminato i primi due motivi di ricorso, il Collegio affronta

«il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.9 dpr n.25412006 – il giudice d’appello avrebbe erroneamente attribuito alla H. [assicuratore, ndr] l’obbligo di corrispondere il rimborso di spese “stragiudiziali” indebite, non essendo nulla dovuto a titolo di assistenza legale quando l’offerta tempestiva corrisponda all’effettivo dovuto, e peraltro incognite nel loro ammontare».

In merito, afferma che «A riguardo, torna utile premettere che l’art. 9. reg. n. 254/2006 – Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati al comma secondo, statuisce testualmente:

“Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”

».

La Suprema Corte si richiama a precedenti pronunce sulla risarcibilità delle spese legali per l’assistenza stragiudiziale:

«secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, ” il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n. 2275/06, Cass.11606/2005)».

Ma la Cassazione precisa i confini dei compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato:

«Ora, anche qualora non si volesse condividere l’orientamento giurisprudenziale riportato, resta il fatto che i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale) per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate. Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92, I ° co., c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali.»

E precisa anche la nullità di una norma del regolamento che inibisca il diritto al risarcimento:

«una norma regolamentare (e quindi una fonte di secondo grado) che escluda a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno che la legge (e quindi una fonte di primo grado) considera altrimenti risarcibile, appare difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ed è perciò nulla, alla luce del principio secondo cui regolamenti in contrasto con la Costituzione, se non sono sindacabili dalla Corte costituzionali, perche privi di forza di legge, sono comunque disapplicabili dal giudice ordinario, in quanto atti amministrativi, in senso ampio».

La Suprema Corte sottolinea il presupposto della risarcibilità del danno:

«osserva questa Corte che la risarcibilità o meno del danno (di qualsiasi danno) dipende dalla sua natura giuridica, non dal suo contenuto economico. Cosi, un danno non patrimoniale potrà non essere risarcibile perche non rientrante nella previsione dell’art. 2059 c.c.; un danno patrimoniale potrà non essere risarcibile perche causato dalla vittima a se stessa, ex art. 1227 c.c.; ma certamente non può mai ammettersi che un danno, altrimenti risarcibile, perda tale sua qualità solo perchè sia consistito nell’avere il danneggiato effettuato un esborso in favore di Tizio piuttosto che di Caio.»

Andando più nello specifico, per quanto attiene agli elementi di danno che consistono in compensi dovuti a professionisti, la Cassazione afferma che

«in tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all’avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, ex art. 9, co.1, d.p.r. 254/2006, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la.spesa per compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di”causalità”, ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilità”. Da ciò consegue, ovviamente, che l’art. 9, 2 ° co., d.p.r. 254/2006, se inteso nel senso che esso vieta tout court la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l’art. 24 Cost., e va disapplicato»

Ne consegue il necessario accertamento della necessarietà e giustificazione di tali spese da parte del giudice di merito:

«la sentenza impugnata è errata nella parte in cui non ha valutato se le spese stragiudiziali richieste erano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni sorte con l’assicuratore richiesto del pagamento o dall’inerzia di assistenza adeguata dello stesso. Inoltre ( e con riguardo al secondo motivo), va osservato che l’art. 145 del codice assicurazioni statuisce che la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorni prima dell’azione. La richiesta deve essere proposta nei termini di cui all’art i 148 cod. ass. . Ciò, a pena di improponibilità della domanda».

Per il Collegio, è il danneggiato che deve richiedere le spese legali stragiudiziali: afferma, infatti, che

«non è l’assicuratore tenuto a compulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali stragiudiziali necessarie nel caso concreto, ma deve essere questi che le ne faccia richiesta ex art. 145 c. ass., norma che si applica anche nell’ipotesi di richiesta al proprio assicuratore ex art. 149 codice delle assicurazioni.»

leggi le osservazioni e le disposizioni legislative rilevanti: CLICCA QUI

Piede schiacciato, scatta l’ omicidio stradale

A volte le leggi portano ad interpretazioni che escono dalla logica del buon senso, è il caso dell'” omicidio stradale “. Ecco il motivo per cui una buona difesa è necessaria.

OMICIDIO STRADALE

Piede schiacciato, scatta l’ omicidio stradale

Il caso: un uomo, 30 punti sulla patente, la classe bonus malus della RCAuto più bassa, incensurato, sobrio ma con la sfortuna di schiacciare il piede di un pedone durante una manovra (praticamente fermo). Il pedone, subito soccorso dall’automobilista, si fa curare e la prognosi complessiva supera i 40 giorni. Automatica l’imputazione per lesioni gravi e gravissime.

E’ solo una delle testimonianze raccolte dal senatore Carlo Giovanardi (Idea – Popolo e Libertà), da mesi in prima linea contro la legge sul reato di omicidio stradale, una normativa che Giovanardi considera assurda e demagogica. Il senatore si prepara a presentare un disegno di legge per correggere la forzature della legge stessa, imposta, con la fiducia, dal governo Renzi. “Con la speranza,” spiega Giovanardi, “che il governo Gentiloni sia più interessato a volere giusta la giustizia piuttosto che sfornare leggi spot sulla pelle dei cittadini”.

Leggi tutto l’articolo qui.

In attesa ….. che qualcuno provveda a modificare la legge, non resta che riservarsi la miglior difesa possibile stipulando un’assicurazione di tutela legale. A partire da 6 centesimi al giorno, per singolo veicolo o conducente e senza lo “stato di ebrezza”, fino ad un massimo di 23 centesimi al giorno per assicurare l’intero nucleo famigliare comprese le imputazioni per stato di ebrezza.

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Ictus per colpa dello shampoo dal parrucchiere

90mila sterline di risarcimento inflitte in Gran Bretagna ad un parrucchiere per uno dei tanti casi legati alla c.d. “sindrome da salone di bellezza”.

parrucchiereIctus per colpa dello shampoo dal parrucchiere

90mila sterline. A tanto ammonta il risarcimento ottenuto da un uomo in Gran Bretagna per il c.d. “ictus da parrucchiere”. La vicenda, riportata dal Times, ha per protagonista un 45enne di Brighton, Dave Tyler, il quale, un paio di giorni dopo essersi tagliato i capelli in un salone della sua città, aveva un malore nel corso di una riunione di lavoro e veniva portato in ospedale. La causa, per i medici, era la lesione di un’arteria in fase di lavaggio dei capelli che aveva causato un coagulo di sangue che avrebbe poi portato all’ictus.

Leggi tutto: Ictus per colpa dello shampoo dal parrucchiere: risarcimento a quattro zeri
(www.StudioCataldi.it)

Nubifragio provoca allagamento – sentenza di Cassazione

A causa di un forte nubifragio un esercizio commerciale viene allagato. L’assicuratore rifiuta il pagamento dei danni nonostante siano assicurati gli eventi atmosferici. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 10 maggio 2016, n. 9383.

nubifragio alla negozio
Nubifragio provoca allagamento – sentenza della Cassazione

Il fatto:

Il titolare di un esercizio commerciale, a causa di un forte nubifragio, subisce dei danni da allagamento e richiede alla società assicuratrice il risarcimento.

La compagnia di assicurazioni respinge il sinistro perché: è vero che la polizza prevede la garanzia “eventi atmosferici“, ma tra le esclusioni è indicato che non sono risarciti i danni provocati “dalla formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua”, sebbene verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici garantiti dalla polizza stessa (uragano, bufera, tempesta, vento, tromba d’aria, grandine)”, escludendo così le conseguenze del nubifragio.

Il Tribunale ordinario e la Corte d’Appello confermano l’indirizzo della società assicuratrice.

La Cassazione:

La Corte di Cassazione, andando più in profondità alla questione e osserva che “…la tecnica con la quale è formulato l’articolo 10 non è un modello di chiarezza …” e giunge alla seguente interpretazione:
“In altri termini, l’interpretazione data dalla Corte d’appello viola i fondamentali criteri della logica; non è ragionevole, infatti, ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi nel contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di un ruscello. Spingendo l’interpretazione data dal giudice di merito alle estreme conseguenze, si dovrebbe dire che il danno determinato dal nubifragio è risarcito se la pioggia danneggia dall’alto e non se danneggia dal basso (com’è pacificamente avvenuto nella specie), il che non è ragionevolmente sostenibile.”

Leggi tutta la sentenza clicca qui

Claims made interpretata dalla Cassazione

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 26 gennaio – 6 maggio 2016, n. 9140 sulla clausola claims made

claims made

La clausola claims made interpretata dalla Cassazione

Claims made è uno dei due possibili regimi a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi .

In pratica, con il regime di claims made, è risarcibile il sinistro la cui richiesta di risarcimento è ricevuta dall’assicurato nel periodo di vigenza della polizza, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.

La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made ed una in regime “Loss occurrence” è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell’errore professionale può passare molto tempo.

Con una polizza “Loss occurrence” affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell’errore professionale; con una polizza “claims made” “pura” il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

Varie le interpretazioni giurisprudenziali nel corso degli anni:

  • Validità e legittimità: secondo una parte della giurisprudenza, sono state giudicate legittime.

  • Valida ma vessatoria: secondo un altro orientamento, la clausola “claims made” ha natura vessatoria, ed è nulla se non sottoscritta due volte.

  • Nullità per mancanza del rischio: al contrario, alcune pronunce hanno precisato che detta clausola costituisce assicurazione di un rischio putativo, ed è pertanto nulla.

  • Alterazione del sinallagma contrattuale: analogamente, secondo altre pronunce, la clausola, contrastando con lo schema tipico dell’assicurazione per i danni; è in contrasto con il principio di libera concorrenza europeo e costituisce una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, con conseguente sua nullità e sostituzione con lo schema tipico del contratto di assicurazione previsto dall’art. 1917 c.c..

Ultima in ordine di tempo la sentenza 26 gennaio – 6 maggio 2016, n. 9140 che recita:

nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

Clicca qui per il testo della sentenza

fonti: www.assiweb.net; wikipedia.

La responsabilità non è mai del pedone salvo prova contraria

La responsabilità non è mai del pedone salvo prova contraria, lo afferma la Cassazione  nella sentenza 51191 del 10 novembre 2015

pedone

La responsabilità non è mai del pedone salvo prova contraria

La Cassazione, con sentenza 51191 del 10/11/2015, ha affermato, quali siano le condizioni per l’esimenti del conducente di un autoveicolo nel caso di urto con un pedone.

La prima condizione prevede che il conducente dell’auto, indipendentemente dalla sua volontà, si sia trovato nell’impossibilità di attendere ad ogni suo obbligo di prudenza e diligenza, e quindi, oggettivamente impossibilitato ad avvistare il pedone e ad osservare eventuali movimenti, anche inattesi.

La seconda è che non sia ravvisabile alcuna infrazione e violazione del codice della strada (oltre a quelle di comune prudenza) da parte del conducente del veicolo.

Di seguito il testo della sentenza 51191 del 10/11/2015:

1. Con sentenza in data 20 dicembre 2014 il giudice di pace di Milano assolveva … Paolo dal reato di cui all’art. 590 cp, aggravato ex art. 191 cds, perche’ il fatto non costituisce reato. Riteneva il predetto giudice che non fosse possibile ricostruire con precisione l’incidente avvenuto il 9/4/2012 nel corso del quale … era stata urtata dall’auto condotta dall’imputato mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La ragazza, che stava facendo attivita’ fisica di podista nella zona Montagnetta di San Siro, mentre attraversava via Terzaghi sulle strisce pedonali veniva investita dall’auto dell’imputato proveniente dalla sua sinistra e colpita al ginocchio, riportando la frattura pluriframmentaria del piatto tibiale esterno con affossamento del ginocchio sinistro.

2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano lamentando violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b).

Si rileva che erroneamente la sentenza afferma che all’imputato non era stata contestata alcuna violazione del codice della strada e che la stessa e’ apodittica e non tiene conto delle risultanze processuali nella parte in cui ritiene che la persona offesa, podista, stesse correndo anche nella fase dell’attraversamento dell’incrocio, circostanza smentita dalla stessa parte offesa che ha riferito di aver attraversato a passo veloce, avendo notato l’auto dell’imputato ferma che pero’ aveva ripreso la marcia propria quando ella aveva iniziato l’attraversamento, tanto che il … si era scusato affermando che non l’aveva vista;

rileva che e’ illogica la motivazione assolutoria fondata sull’impossibilita‘ di accertare l’esatto punto d’urto, attesa la certezza che la … fu investita sulle strisce pedonali e che il … la investi con la parte anteriore della sua vettura, essendo distratto, come si legge in sentenza, nel punto in cui il giudice ha riportato la testimonianza di … , che ha precisato che” il conducente dell’ auto non aveva visto la signorina passare perche’ impegnato a guardare nella parte opposta”, cosi confermando quanto riferito dalla p.o. in querela circa le scuse ricevute dal …, per non averla vista. Appare poi assolutamente carente, illogica, incomprensibile la motivazione laddove, per escludere l’elemento soggettivo della colpa, si e’ limitata a rilevare che la presunzione di colpa a carico di due conducenti di veicoli in collisione prevista dal codice civile (art.2054 c.c.) non si applica al campo penale. Lamenta che la suddetta conclusione e’ completamente avulsa da una doverosa valutazione dell’elemento soggettivo del caso di specie secondo i principi fissati da questa Suprema Corte.

3. Nell’interesse dell’imputato il difensore, avvocato Antonio Maria Caleca, si oppone all’accoglimento del ricorso evidenziando che il giudice di pace e’ pervenuto a sentenza di assolutoria con una motivazione corretta, basata sull’esame di tutte le risultanze processuali che pero’ non avevano consentito di sciogliere i dubbi circa la condotta delle due parti coinvolte che impedivano di valutare la misura delle loro responsabilita’ in merito alla causazione dell’evento.

Sottolinea come nessuna infrazione al codice della strada sia stata contestata all’imputato dalla polizia stradale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero, come correttamente osservato dal Procuratore ricorrente , questa Corte, nel caso di investimento di pedone, ha affermato, con giurisprudenza consolidata (sez.4 sentenza n. 20027 del 16.4.2008; sez. 4 sentenza n.33207 del 2.7.2013 Rv. 255995 ) che, per escludere la colpa del conducente di auto, occorre affermare la colpa esclusiva del pedone, che si realizza solo in presenza di una duplice condizione. Per la prima condizione, occorre che il conducente si sia venuto a trovare, per  motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell’oggettiva impossibilita’ diavvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso. La seconda e’ che nelcomportamento del conducente non sia ravvisabile nessuna violazione delle norme del codice della strada e di quelle di comune prudenza.

Nella specie il capo di imputazione aveva evidenziato uno specifico profilo di colpa nei confronti del … consistente nellaviolazione dell’art. 191 cds che regola appunto il comportamento del conducente nei confronti del pedone. Tale profilo di colpa doveva essere indagato a prescindere dal fatto che nell’immediatezza non fossero state elevate contravvenzioni da parte della polizia stradale intervenuta. Infatti l’addebito colposo, anche a titolo di colpa specifica, prescinde dalla eventuale, concorrente responsabilita’ amministrativa, spettandone l’accertamento con piena autonomia alla autorita’ giudiziaria ove per il fatto venga instaurato procedimento penale.

Di tale profilo non si e’ fatta alcun carico la sentenza impugnata che nulla ha riferito al riguardo nemmeno indicando quale siano state le circostanze in cui si e’ svolto l’incidente ed in particolare la direzione di marcia del veicolo rispetto al pedone e la possibilita’ di avvistamento dello stesso a distanza.

La sentenza, incentrando il proprio giudizio assolutorio solo sulla mancanza di certezza in merito alla esatta ricostruzione dell’incidente, non ha in alcun modo considerato il comportamento dei due utenti della strada, l’automobilista ed il pedone, nei reciproci rapporti. Come opportunamente ha ricordato il procuratore ricorrente, le regole della circolazione stradale in centri abitati impongono al conducente di vigilare al fine di avvistare possibili situazioni di pericolo rappresentate anche dalla presenza di pedoni fuori dagli spazi ai medesimi riservati, e di tenere una condotta di guida adeguata alle concrete situazioni di luogo e di tempo, moderando la velocita’ secondo l’occorrenza e arrestando la marcia del veicolo, al fine di prevenire il rischio di un investimento. Circa i doveri di attenzione del conducente nei riguardi dei pedoni, si e’ sottolineato che grava sul conducente l’obbligo di ispezionare continuamente la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e di prevedere tutte quella situazioni che la comune esperienza Corte di Cassazione – copia non ufficiale comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (sez. 4, 13 ottobre 2005, Tavoliere).

Al fine di escludere la responsabilita’ del conducente e’, percio’, necessario che lo stesso sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita‘ di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, specie se attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna infrazione alla norme della circolazione stradale, che possa assumere rilevanza rispetto all’evento, ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.

2.Alla luce di tali osservazioni, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata debba essere annullata per non avere considerato tali rilevanti principi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Milano.

Cosi’ deciso in Roma, il 10/11/2015.

RcAuto, la discesa dei prezzi è arrivata al termine

(di Alberto Grassani – Il Sole 24 Ore) Il monitoraggio di Boston Consulting. RcAuto, la discesa dei prezzi è arrivata al termine.

rcauto la caduta dei prezzi

RcAuto, la discesa dei prezzi è arrivata al termine

….. «Nel danni – spiega Corradi – il calo dei prezzi RcAuto si è arrestato. Ma veniamo da due anni di discesa importanti e la frequenza sinistri comincia ad aumentare per effetto della ripresa in atto». Insomma, il flusso dei sinistri continua a crescere e «la forbice della redditività si sta chiudendo». A fronte di una pressione sui margini della Rc Auto, gli spazi per aumentare l’efficienza delle compagnie ci sono ma, sul fronte dei costi, molto è già stato fatto: «Le grandi operazioni strutturali, da Generali Italia, che ha completato l’integrazione, a UnipolSai che ha concluso il salvataggio e rilancio di Fondiaria-Sai» hanno chiuso una stagione, adesso bisogna lavorare «di lima», «processo per processo», spostando il mix degli investimenti sulla soddisfazione del cliente.

…. Nel danni, il monitoraggio di Bcg registra un aumento dei prezzi dei rami non auto del 2-3%, dalla casa agli infortuni, grazie alle innovazioni, guidate dalla tecnologia…….

Leggi tutto sul sito sorgente: «Rc Auto, la caduta dei prezzi è terminata» | Intermedia Channel

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Tempi lunghi per i sinistri in sanità : 4 anni per una causa

(di Rosanna Magnano – Sanità24) Il report Agenas sul 2014 Il costo medio dei sinistri in sanità è di 52.368,95 euro e la grande maggioranza dei sinistri denunciati, circa il 65,86%,…

Tempi lunghi per i sinistri in sanità: 4 anni per una causa

Il costo medio dei sinistri liquidati in sanità è di 52.368,95 euro e la grande maggioranza dei sinistri denunciati, circa il 65,86%, riguarda casi di lesioni personali, mentre i decessi rappresentano il 12,88%. ….. Il 33,55% dei sinistri aperti ha riguardato interventi, il 18,49% l’assistenza e il 17,31% la diagnosi. Tra i dati più interessanti, la fascia d’età del presunto danneggiato a cui corrisponde il maggior numero di sinistri: il 21,29% delle pratiche interessa la popolazione compresa tra i 65 e gli 80 anni. Sono questi i principali dati che emergono dal Rapporto annuale di Agenas sulle denunce dei sinistri in sanità, che analizza i dati di 20 Regioni su 21.

…… Tra le note dolenti il tempo impiegato mediamente in Italia per aprire una causa, 872,53 giorni, e per chiuderla, 542,45 giorni. Per un totale di ben 4 anni (3,7 per la precisione).

… il costo medio dei sinistri liquidati per tipo di danno si va dal massimo di 284.669,79 sul decesso a 56.032,41 euro per le lesioni e al 1.155,36 per danni a cose.

Il 72,34% è stato aperto tramite avvocato.

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