Patente sospesa se guidi usando il cellulare

Patente sospesa se guidi usando il cellulare : Riccardo Nencini, viceministro dei Trasporti, annuncia la linea dura, con un provvedimento che arriverà in tempi strettissimi.

Patente sospesa se guidi usando il cellulare

Guidi usando il cellulare? Patente sospesa da da minimo un mese e fino a tre, già alla prima violazione. Il viceministro dei Trasporti Riccardo Nencini annuncia la linea dura: «Il cammino del nuovo codice della strada è finalmente ripreso al Senato, dov’era rimasto fermo per la mancata copertura finanziaria di alcune voci. Ora è ripartito, ma abbiamo fatto una considerazione: potremmo intervenire con un decreto già a maggio, per anticipare quelle che sono le due grandi emergenze da affrontare il più rapidamente possibile», così come già fatto  per l’omicidio stradale.

Una di queste emergenze è quella di chi usa il cellulare guidando. Basta guardasi attorno, in mezzo al traffico, per scorgere orde di automobilisti alle prese con l’invio o la ricezione di messaggi su WhatsApp o intenti a postare sui social media. Alcuni arrivano a farsi selfie.

L’accordo trovato dal Governo è fondato sull’inasprimento di multe e sanzioni:  se oggi la multa è compresa tra i 160 e 646 euro (ma solo 112 se si paga entro 5 giorni) più la decurtazione di 5 punti dalla patente, con la nuova norma, la sospensione del documento scatterà dalla prima violazione (ora è una sanzione accessoria).

Il direttore nazionale della polizia stradale Giuseppe Bisogno dice: «Siamo di fronte a una vera e propria emergenza, c’è un’intera generazione che arriva alla guida abituata a usare il cellulare da quando aveva 11, 12 anni e continua a farlo anche al volante, senza alcuna cautela».

Secondo i dati della stessa stradale e dell’Ania la percentuale degli incidenti provocati dall’uso di smartphone è cresciuta negli ultimi anni, fino ad arrivare a causare il 20,1 per cento del totale degli schianti. Nel 2015, ultimo dato disponibile, le multe sono state 50 mila, in crescita del 20,9 per cento rispetto all’anno precedente. Il micidiale mix tra velocità e guida, però, alza ancora i numeri, tanto che il ministro Graziano Delrio è arrivato a ipotizzare che «l’ottanta per cento degli incidenti stradali gravi deriva dall’uso del cellulare alla guida». Insiste Nencini: «È un fenomeno in continua crescita, bisogna intervenire in tempi molto brevi per stroncarlo». (fonte www.asaps.it)

 

Trucam il flagello degli automobilisti

Trucam è un nuovo sistema di rilevazione delle infrazioni, evoluzione dell’autovelox, e non darà scampo agli indisciplinati.

trucam

Trucam il flagello degli automobilisti

Si chiama Trucam ed è una nuova tecnologia a servizio delle forze di polizia, per ora in funzione in sardegna e presto nel lazio, anche se è probabile che l’utilizzo venga esteso a tutto il territorio nazionale.

Come riporta il sito www.studiocataldi.it:

Il nuovo meccanismo avrà una caratteristica in più rispetto al normale autovelox. Si avrà il riscontro della velocità dell’auto per ogni singolo metro percorso su strada. Questo renderà più difficile, secondo la Polstrada, fare ricorso per impugnare le eventuali sanzioni. Il sistema viene posizionato a bordo strada, permettendo di accertare anche tutta una serie di altre violazioni: guida senza cintura di sicurezza, utilizzo del cellulare al volante, assenza di assicurazione e revisione.
Una piccola telecamera manovrata da un agente punterà l’automobile per acquisire in un secondo tutti i dati della vettura. Non solo, viene anche scattata una foto all’interno dell’abitacolo dell’automobile. La Trucam ha una memoria abbastanza capiente con un sistema che si attiva sulla piattaforma Linux. Un sensore fotograferà e filmerà ogni singola infrazione. Inoltre attiverà la geolocalizzazione con un Gps.

La nostra raccomandazione è di rispettare sempre il codice della strada ricordando che tra i comportamenti errati causa di incidente stradale più frequenti, sono da segnalare la guida distratta, la velocità troppo elevata e il mancato rispetto della distanza di sicurezza (nel complesso il 38,9% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida. (fonte ISTAT)

Omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale, entrato da poco in vigore, sta già vedendo i primi imputati. E allora facciamo un riassunto della norma e delle sanzioni. I media hanno dato molto risalto alle aggravanti ma non dimentichiamo che l’omicidio stradale è tale per una qualsiasi violazione delle norme di circolazione.

OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale le regole ci sono e vanno rispettate, ma nella malaugurata ipotesi vi imputassero, assicuratevi la miglior difesa possibile. Con 12 centesimi al giorno hai la tranquillità di una polizza di tutela legale per i rischi della circolazione. Contattaci per maggiori informazioni.

OMICIDIO STRADALE

Risponde di omicidio stradale chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (nuovo art.589 bis codice penale). Reclusione da 2 a 7 anni.

AGGRAVANTI DELL’OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica da 0,8 a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o superiore al doppio rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso
Omicidio stradale a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver effettuato il sorpasso in prossimità di passaggio pedonale o linea continua
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 5 anni.
  • Se è stata causata la morte di più persone o morte di una persona e lesioni ad altri, la pena può essere aumentata fino a un massimo di 18 anni.

LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Provocare lesioni gravi a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 3 mesi a 1 anno
Provocare lesioni gravissime a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 1 a 3 anni

AGGRAVANTI PER LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con  l’aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica da 0,8 a 1,5 gr/lt  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica oltre 1,5 gr/lt  Reclusioneda 3 a 5 anni (gravi) e da 4 a 7 anni (gravissime)
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 3 anni.
  • Se sono state causate lesioni a più persone la pena può essere aumentata fino a un massimo di 7 anni.

RIDUZIONE DI PENA

Se il sinistro si è verificato non quale conseguenza esclusiva dell’azione od omissione del conducente, le pene sono diminuite fino alla metà.

REVOCA DELLA PATENTE FINO A 30 ANNI

A seguito di condanna o patteggiamento in processo per lesioni o omicidio stradale, scatta la revoca della patente. La nuova patente può essere richiesta dopo 15 anni in caso di omicidio stradale e dopo 5 anni in caso di lesioni.
Se il conducente si è dato alla fuga dopo un incidente che ha causato la morte di una o più persone, la patente può essere richiesta dopo 30 anni dalla revoca.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Lo stato di ebbrezza scatta se, al controllo, si supera il tasso alcolemico di 0,50 grammi per litro.

TASSO ALCOLEMICO SANZIONE
SUPERIORE A 0,50 e fino A 0,80 gr/lt

Ammenda da € 531 ad € 2.125 (dal 1.1.2015)

Arresto : NO

Sospensione patente da 3 a 6 mesi

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo : SI

SUPERIORE A 0,80 e fino a 1,50 gr/lt

Ammenda da e 800 ad € 3.200Arresto : Si, fino a 6 mesi

Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo: SI

SUPERIORE A 1,50 gr/lt

Ammenda da € 1.500 a 6.000Arresto da 3 a 12 mesi

Sospensione della patente da 1 a 2 anni

Decurtati 10 punti dalla patente

Confisca del veicolo: SI

CASI PARTICOLARI

CONTROLLO DALLE ORE 22 ALLE ORE 7 Se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,50 gr/lt, tutte le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà rispetto alla pena base.
GUIDATORI CON MENO DI 21 ANNI Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.
NEO PATENTATI NEI  PRIMI 3 ANNI DI GUIDA Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.

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Cellulare causa dell’80% degli incidenti

Uso sconsiderato del cellulare: il Ministro Delrio interviene ad un imcontro dell’associazione delle case automobilistiche e invita tutti ad una riflessione.

cellulare alla guida

Cellulare causa dell’80% degli incidenti

Gli incidenti più gravi, gli incidenti più frequenti? La maggior parte sono provocati dall’uso sconsiderato del cellulare mentre ci si trova guida di veicoli.

Lo dice il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, intervenuto ad un incontro dell’associazione italiana delle case automobilistiche ( UNRAE ), e fornisce anche un dato: l’80% dei sinistri è causato da uso improprio del cellulare.

È piuttosto frequente vedere automobilisti, ma anche scooteristi e ciclisti, usare il cellulare mentre guidano. Abitudine già di per sé pericolosa, alla quale oggi si aggiunge lo scatto di selfie, le trasmissioni in diretta, oltre ai più classici messaggi. La percezione di quanto questo sia pericoloso l’abbiamo tutti ed evidentemente non è sufficiente a dissuadere le persone.

Ora il dato non è solo percettivo ma ufficiale, ed è doveroso fermarsi e fare una pausa di riflessione; non ci sono scuse o giustificazioni quando il fenomeno è così diffuso, dobbiamo semplicemente “dimenticare” questi comportamenti: rendiamoci conto che i primi a rischiare “la pelle” siamo noi stessi.

Dobbiamo mettere in campo azioni nuove, fare qualcosa di innovativo” ha detto il ministro Delrio, lanciando l’allarme sull’uso improprio del cellulare e spiegando che oggi “in Italia, in media, muoiono dieci persone al giorno per incidenti automobilistici“.

Troppi, aggiunge Delrio e proprio per l’elevato numero che vanno individuate misure, anche con l’aiuto della tecnologia, atte a frenate quella che si può definire “la nuova piaga della mobilità”.

Il Codice della Strada già prevede, all’articolo 173, l’obbligo dell’utilizzo di presidi che permettano di conversare a “mani libere”. Il mancato rispetto è sanzionato con una multa che va dai 160 ai 646 € e la decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di reiterazione della violazione nel periodo di un biennio è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente stessa.

Fonte: www.StudioCataldi.it

Art. 173 Codice della Strada

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani).

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 81 a euro 326.

3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 161 a euro 646. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Biciclette: multe per chi circola contromano!

Biciclette contromano: il Ministero dei trasporti fa chiarezza con il parere numero 4635/2015.

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Biciclette: multe per chi circola contromano!

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha chiarito la legittimità della multa per chi circola contromano in bicicletta.

Il parere numero 4635/2015, infatti, esorta le forze di polizia a far rispettare il Codice della Strada anche ai ciclisti.
Quindi, le biciclette non possono circolare contromano, fino a quando non ci sarà una norma che lo permetta.
La circolazione della bicicletta contromano non può avvenire neppure se il Comune ha installato un pannello integrativo derogando specificamente al senso unico di marcia. Il riferimento è a quelle amministrazioni che hanno creato piste ciclabili sulla stessa carreggiata stradale con doppio senso di circolazione, dove quindi i ciclisti viaggiano in senso di marcia contrario a quello consentito alle automobili. In questi casi, si viene a creare un conflitto tra conducenti antagonisti e tra segnali stradali, con conseguente pericolo per la circolazione. Da una parte infatti – specifica il ministero – con l’apposizione del segnale di senso unico si comunica alla generalità degli utenti che tutta la strada è a disposizione per i veicoli orientati correttamente. Dall’altra si confida nella larghezza della corsia di marcia e nel fatto che i veicoli mantengano il margine destro della strada.

Sorgente: vietato andare contromano. http://www.laleggepertutti.it

Ricordiamo che la polizza RC della famiglia assicura anche il rischio della circolazione di biciclette.

Nuovi controlli automatici e falsa partenza

RASSEGNA STAMPA Dal 1° gennaio i controlli automatici delle infrazioni stradali sono possibili anche per la mancata copertura Rc auto, il sovraccarico e l’omessa revisione.

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Controlli automatici e falsa partenza.

(di Maurizio Caprino – Quotidiano del Diritto)

…. I controlli automatici delle infrazioni stradali sono possibili anche per la mancata copertura Rc auto, il sovraccarico e l’omessa revisione. … questo rimarrà solo teoria per alcuni mesi almeno. E, anche quando diventerà pratica, ci potrebbero essere forti limitazioni operative in ambito extraurbano e contenziosi. Così il blitz con cui la politica ha inserito nella legge di Stabilità questo allargamento dei controlli da remoto (cioè effettuati con apparecchi automatici non presidiati da agenti) rischia di avere effetti opposti rispetto a quelli che ci si attendeva a caldo.

Ora Rc auto, sovraccarico e revisioni hanno trovato posto nella lettera g-bis del comma 1-bis dell’articolo 201 del Codice, assieme a un’infrazione già controllata da anni in automatico come il passaggio con il rosso e altre per le quali l’operazione appare velleitaria, come la velocità pericolosa (diversa dall’eccesso di velocità) e il mancato uso del casco.

L’inserimento della lettera g-bis implica che in extraurbano i controlli da remoto siano possibili solo in tratti per i quali c’è un’autorizzazione prefettizia: lo prevede il comma 1-quater dell’articolo 201. E i prefetti dovranno decidere sulla base di una direttiva ministeriale (Interno e Infrastrutture) prevista dal 2010 ma mai emanata. Vedremo se vi si metterà mano ora che le fattispecie sono aumentate….

Leggi tutto sul sito sorgente: Nuovi controlli automatici con falsa partenza su Rc auto, revisioni e sovraccarico | Intermedia Channel

 

RCauto e revisioni nel mirino degli Autovelox

Rassegna Stampa: (di Valeria Arnaldi – Il Messaggero) Legge di stabilità, ok all’emendamento sul codice della strada. Gli occhi elettronici potranno accertare anche altre violazioni. Banche dati già pronte: basterà un clic sulla targa per scoprire chi non è in regola. Via l’obbligo della contestazione immediata.

fonte intermediachannel

Autovelox

RCauto e revisioni nel mirino degli Autovelox

L’autovelox “amplia” le sue vedute. Nel mirino delle apparecchiature di rilevamento entrano anche la revisione del veicolo e l’assicurazione Rcauto.

La riforma prende le mosse dai progressi tecnologici, che consentono oggi di incrociare rapidamente più database…. Da oggi, invece, a supportare le risorse umane, potenziando i presidi, penseranno autovelox e apparecchiature. «L’emendamento – spiega Boccadutri – nasce dalla necessità di tutelare gli automobilisti onesti che pagano la Rc auto obbligatoria ed effettuano la revisione. Fino ad oggi, se un automobilista disonesto provocava un danno a un altro con la documentazione in regola, per quest’ultimo rientrare delle spese e ottenere il dovuto era diffìcilissimo. Oggi la tecnologia ci permette un accesso facile alle diverse banche dati, che prima era impensabile». Via dunque l’obbligo della constatazione immediata e via la roulette di chi sperava di farla franca – e spesso riusciva nel suo intento evitando posti di blocco e presidi. «Oggi se un automobilista non ha le carte previste può essere sanzionato grazie a un semplice scatto – prosegue Boccadutri – è sufficiente la targa per verificare lo stato del veicolo. E questa è una tutela del consumatore, pure in termini di sicurezza stradale».

Tremate automobilisti senza assicurazione

E’ iniziato Il conto alla rovescia per le frodi assicurative dal tagliando cartaceo a quello virtuale, con il quale gli organismi di controllo scoveranno gli automobilisti senza assicurazione

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Automobilisti senza assicurazione

Tremate automobilisti senza assicurazione

Il tagliando sul parabrezza sparirà definitivamente dal 18 ottobre 2015. Una data “storica” ed importante. Da quel giorno, infatti, tutti i sistemi elettronici di rilevazione a distanza saranno omologati per trasmettere alle autorità competenti se l’auto è assicurata o meno, scovando così gli automobilisti senza assicurazione. Le compagnie assicurative dovranno, naturalmente, attrezzarsi di strumenti in grado di creare una connessione diretta tra il Ministero dell’interno e l’archivio della Motorizzazione civile. Con questo filo diretto vi saranno controlli in tempo reale sulla copertura assicurativa dei veicoli. In pratica, il tagliando cartaceo sparirà, per far spazio ad un tagliando virtuale, leggibile dalla targa attraverso strumenti elettronici adibiti a questa funzione.

Il percorso iniziato con il cd D.L. “liberalizzazioni” (D.l., 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2015, n. 27) e portato avanti dai Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, attraverso D.m., 9 agosto 2013, n. 110 e D.m., 11 maggio 2015, n. 108, sta arrivando al traguardo. L’intento è quello di porre fine – o comunque fare da deterrente – alle frodi assicurative: in Italia l’8% dei veicoli non è assicurato. Il principio base da cui è partita la riforma è dunque il bene collettivo superiore della sicurezza pubblica. Come funziona? Il sistema tecnologico Targa System e i mezzi quali autovelox, telepass e tutor, collegati alle banche dati e ai sevizi di controllo, attraverso la lettura della targa, saranno in grado di ricevere informazioni circa il veicolo, il pagamento dell’assicurazione, la regolarità della revisione ed anche il pagamento del bollo. Questo meccanismo permetterà di “stanare” evasioni e trasgressioni degli automobilisti.

Di seguito un caso “assurdo” avvenuto proprio nella nostra città alcuni giorni or sono… clicca qui

Andrea Begal intermediario

Autovelox: la contestazione immediata non è necessaria

Autovelox: la contestazione immediata non è necessaria. Ma il verbale deve indicare gli estremi del decreto che autorizza la contestazione differita. Il diritto di difesa del sanzionato è tutelato dal diritto di accesso alla documentazione amministrativa

Autovelox
Autovelox

Autovelox: la contestazione immediata non è necessaria

Se un automobilista supera i limiti di velocità e l’infrazione è accertata mediante il sistema autovelox, non è necessario che vi sia contestazione immediata: l’art. 4, comma 4, del decreto legge numero 121 del 20 giugno 2002, infatti, legittima tale omissione.

In ogni caso è fondamentale garantire il diritto di difesa di colui al quale l’infrazione è stata contestata e, pertanto, è necessario che nel verbale siano indicati gli estremi del decreto prefettizio che autorizza la contestazione differita.

Con l’ordinanza numero 331/2015 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione, nell’affrontare un caso avente ad oggetto la legittimità della contestazione, ha ribadito tale principio, specificando che in presenza di elementi idonei a individuare il decreto prefettizio, il destinatario del verbale è tutelato dal fatto di potersi avvalere del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, previsto dall’articolo 22 della legge n. 241/1990, senza che quindi sia necessaria l’allegazione del decreto.

Nullità alcooltest

Nullità alcooltest: prova invalidata se prima di effettuarla l’organo di polizia non avvisa della facoltà di farsi assistere da un avvocato

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Nullità alcooltest

Con la sentenza del 5 febbraio 2015, n. 5396 le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato risposta al quesito se la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen., possa ritenersi non più deducibile, a norma dell’articolo 182, comma 2, c.p.p., se non eccepita dall’interessato prima del compimento dell’atto, ovvero, se di tale eccezione debba considerarsi onerato il solo difensore, quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si verifica la conseguenza della non deducibilità della nullità.

In merito al quadro normativo, l’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen., afferma che “nel procedere al compimento degli atti indicati dall’art. 356 c.p.p., la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia“.

L’art. 356 codice di procedura penale, a sua volta, dispone che “il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354“.

Traduzione dal “giuridichese”, nel caso in cui non sia rispettata la garanzia prevista dal citato articolo 114, ovvero all’atto del fermo con susseguente controllo sulla strada con l’etilometro, gli automobilisti hanno il diritto di essere informati della facoltà di farsi assistere da legale di fiducia.

I tecnici del diritto la chiamano nullità a regime intermedio, facilmente sanabile se non eccepita tempestivamente. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che la possibilità di sollevare tale nullità non decada immediatamente, ma può essere sollevata con il primo atto procedimentale utile. Insomma, il nuovo contributo della Cassazione allarga i termini per la difesa e abbraccia una interpretazione più garantista al conducente.

Detto in parole ancora più povere, se la polizia stradale dimentica una formalità così banale come annotare, sul verbale, di aver avvisato l’interessato della facoltà di farsi assistere da un legale, tutto l’accertamento fatto con l’alcoltest diventa inutile e impugnabile. Con la conseguente non punibilità di chi ha messo seriamente a repentaglio la vita della gente.

Niente multe, quindi, ne conseguenze penali.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it

Sentenza: 5 febbraio 2015 n. 5396

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