Responsabilità civile del medico la riforma passa alla Camera

Passa alla Camera il ddl Gelli che riforma la responsabilità civile del medico.

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Responsabilità civile del medico la riforma passa alla Camera

Via libera della Camera, ed ora spetta al Senato, al ddl Gelli sulla riforma delle norme che regolano la responsabilità civile del medico, come anche quella penale.

La principale modifica consiste nella affermazione che per i medici si tratti di responsabilità extracontrattuale con conseguente inversione dell’onere della prova e prescrizione breve ( 5 anni ).

Il ministro della Salute afferma che con questo testo è stato raggiunto ” un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l’equilibrio tra la tutela dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità”.

Le novità:

Best practice e linee guida

Le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, alle quali i sanitari devono necessariamente attenersi nell’esecuzione delle prestazioni richieste, dovranno assicurare un ruolo di equilibrio ed essere indicate dalle società scientifiche e da istituti di ricerca individuati da un decreto del Ministro della salute e iscritti in un elenco apposito. Le linee guida verranno poi inserite nel sistema nazionale e pubblicate sul sito dell’Istituto superiore di sanità, nonché aggiornate ogni due anni.

Responsabilità civile e penale del medico

In materia di responsabilità civile, la riforma istituisce un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie, con estensione anche alle prestazioni svolte in regime intramurario o attraverso la telemedicina, ed extracontrattuale invece per i medici, che svolgono la propria attività presso le strutture sanitarie o in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale. La responsabilità di tipo extracontrattuale, con consequenziale ribaltamento dell’onere della prova e prescrizione dimezzata a cinque anni viene estesa anche ai medici di medicina generale. Quanto alla responsabilità penale, invece, il testo prevede l’inserimento nel codice penale dell’art. 590-ter, teso a sanzionare l’esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia: i reati (di omicidio colposo e di lesioni personali colpose) resterebbero in tal caso solo in ipotesi di colpa grave, esclusa però se il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida.

Azione di rivalsa

L’azione di rivalsa nei confronti del medico potrà avvenire soltanto per dolo o colpa grave. Ad essere confermato nel testo è anche il tetto massimo di tre annualità per agevolare la stipula di polizze assicurative a prezzi calmierati.

Viene escluso, infine, il possibile intervento della Corte dei Conti.

Strutture sociosanitarie

L’ambito di intervento della responsabilità professionale viene esteso altresì alle strutture sociosanitarie.

Audit e Risk Management

I verbali e gli atti relativi all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere utilizzati o acquisiti nei procedimenti giudiziali. Quanto al risk management, il ruolo di coordinamento potrà anche essere svolto dai medici legali e dai dipendenti delle strutture sanitarie in possesso di adeguata formazione ed esperienza triennale.

Garante diritto alla salute

Il ddl si occupa in generale del diritto alla salute, sancendo la sicurezza delle cure la cui garanzia è affidata dalle regioni al difensore civico, che potrà essere adito per segnalare le disfunzioni del sistema. Viene esclusa la possibilità di rivolgersi al garante per il diritto alla salute effettuando segnalazioni anonime.

Viene istituito inoltre un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, col compito di raccogliere i dati sulla “malasanità” al fine di prevenire e gestire il rischio sanitario e formare e aggiornare il personale in modo adeguato.

Assicurazioni

Sarà un decreto del Ministero dello sviluppo economico ad individuare i requisiti minimi e le garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie, anche per le forme di autoassicurazione e per le misure analoghe di assunzione diretta del rischio. In caso di cessazione definitiva dell’attività sanitaria per qualsiasi causa, dovrà inoltre essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per far fronte alle richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi riferite a fatti verificatisi in costanza della polizza. L’ultrattività è estesa altresì agli eredi e non può essere assoggettata alla clausola di disdetta.

Fonte: Addio alla responsabilità del medico anche per colpa grave. Via libera dalla Camera alla riforma. Ecco tutte le novità 
(www.StudioCataldi.it)

Cambia perciò molto la responsabilità civile del medico. Ora attendiamo la definitiva approvazione e la pubblicazione da parte del Ministero delle linee guida, senza dimenticare i requisiti minimi e le garanzie che il legislatore individuerà. Con molta probabilità rendendo queste polizze più accessibili da parte dei medici.

Appropriatezza: taglio a 203 prestazioni sanitarie

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Decreto Appropriatezza: taglio a 203 prestazioni sanitarie

Entra in vigore il Decreto Appropriatezza, normativa che decreta il taglio del ticket sanitario per 203 prestazioni. (scarica l’elenco)

Per le prestazioni oggetto del decreto si potrà usufruire del ticket con apposita prescrizione medica, ma, i medici, saranno sottoposti a pesanti sanzioni nel caso di prescrizioni non strettamente necessarie. Qualora non ci sia la prescrizione i costi saranno totalmente a carico del paziente.

Quali sono i settori colpiti dalla mannaia?

Odontoiatria, genetica, radiologia diagnostica, esami di laboratorio, dermatologia allergologica, medicina nucleare.

Per ciascuna delle prestazioni riportate nel Decreto, appartenenti agli elencati settori, le condizioni di erogabilità devono essere valutate in base allo stato personale e clinico del beneficiario ed alla finalità terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio.

Prestazioni odontoiatriche

  • estrazione di denti permanenti, decidui o di altri denti;
  • interventi chirurgici ed asportazione di lesioni dentarie.

Tali prestazioni possono essere prescritte soltanto in condizioni di vulnerabilità sanitaria o sociale; in generale, si parla di vulnerabilità sanitaria, laddove la cura sia assolutamente necessaria; è vulnerabilità sociale la situazione di svantaggio economico dovuta a basso reddito e alla marginalità o all’esclusione sociale, che impedisca l’accesso alle cure a pagamento.

Per alcune prestazioni odontoiatriche, quali i trattamenti con apparecchi fissi e mobili, è richiesto un indice IOTN pari a 4/5: si tratta dell’indice di necessità del trattamento, che è espresso in una scala da 1 a 5, dove 5 esprime la maggiore gravità delle condizioni del paziente. Ciò significa che tali prestazioni potranno essere erogate solamente in “casi-limite”.

Prestazioni di radiologia diagnostica

  • diverse tipologie di tomografia computerizzata;
  • diverse tipologie di risonanza magnetica nucleare;
  • la densitometria ossea.

Tali esami (esclusa la densitometria ossea), nella maggioranza delle ipotesi, possono essere prescritti solo in presenza di patologia oncologica o sospetto oncologico.

Chiaramente, in caso di sospetto, sarà il medico a doversi prendere la responsabilità di prescrivere l’esame, ed a rischiare le sanzioni economiche previste per “prestazione inappropriata”.

Prestazioni di laboratorio e di genetica

Lungo l’elenco delle prestazioni di laboratorio, in pratica, le analisi del sangue, delle urine e simili tagliate: ad esempio, le analisi relative al colesterolo ed ai trigliceridi possono essere prescritte solo ai soggetti con più di 40 anni, con malattie cardiovascolari, fattori di rischio cardiovascolare o familiarità per malattie dismetaboliche, dislipidemia o eventi cardiovascolari precoci.

Perciò il detto “meglio prevenire che curare” è dimenticato dal governo che preferisce risparmiare sulla prevenzione. Chissà che non sia la chiave per arrivare un giorno alla totale, o quasi, dismissione della sanità pubblica e non dare più prestazioni (gratuite). Vedremo.

MED24: il medico sempre con te

MED 24 è l’innovativo servizio di Filo diretto che permette di registrare i tuoi più importanti parametri vitali, monitorati 24 ore su 24 da un team medico dedicato, di archiviarli in un’apposita cartella medica sempre disponibile via web e di accedere a consulti medici generici o specialistici in video conferenza.

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https://youtu.be/1YXwUp4oQyI

Il medico sempre con te, anche in viaggio!

MED 24 è l’innovativa polizza di assistenza alla persona studiata ad hoc per rispondere ai bisogni sempre più evoluti nel delicato ambito della salute, che permette di beneficiare di servizi di assistenza medica qualificata anche in mobilità.

Come?

Attraverso i servizi di assistenza medica inclusi in polizza come, il consulto medico telefonico 24 h su 24, l’invio di un medico in caso di urgenza, la consegna farmaci a domicilio, l’assistenza infermieristica e la prenotazione appuntamenti per visite o esami diagnostici.

Ma la vera innovazione risiede nella possibilità di accedere all’App MED 24, vero cuore tecnologico della polizza, che ti permette di ottenere, grazie al sistema di videochiamata integrata, un consulto in video conferenza con un medico della Centrale Operativo di Filo diretto, 24 ore su 24, e se necessario di programmare un video consulto con uno specialista (pediatra, cardiologo, psicologo ecc.).

Particolarmente utile quando si è lontani da casa, durante le vacanze o nei viaggi di lavoro, oltre a garantire un’assistenza medica qualificata in ogni momento della giornata e in qualsiasi luogo, l’App consente anche il tele-monitoraggio dei principali parametri medici, ovvero pressione arteriosa, ossigenazione del sangue, frequenza cardiaca, glicemia e peso.

Acquisendo le misurazioni automaticamente dai device elettromedicali integrati attraverso la tecnologia Bluetooth (versione Plus) oppure registrandole manualmente in modo semplice e veloce (versione Basic), il servizio prevede un sistema di “Alert“, che porterà il medico a mettersi immediatamente in contatto con te nel caso in cui le misurazioni fuoriescano dai limiti stabiliti.

Grazie a MED 24, inoltre, le misurazioni vengono automaticamente trasferite in Medical Passport, il servizio di cartella medica online che permette di archiviare tutti i dati sulla propria salute, che vengono automaticamente tradotti nelle lingue più conosciute, e di accedervi, sempre e dovunque, con un click.

Vantaggi fiscali dei fondi sanitari

I fondi sanitari, introdotti nel 1992, sono finalizzati alla erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle del SSN ed usufruiscono di una fiscalità agevolata.

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Vantaggi fiscali dei fondi sanitari

In questi giorni si sta molto parlando dei tagli alla sanità e perciò prendiamo spunto per parlare della fiscalità dei fondi sanitari, strumento che può integrare ed allargare il campo delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

La normativa applicabile ai contributi versati ad una cassa di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente, è quella prevista dall’art 51, comma 2, lett. a) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni che contiene, appunto, la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito di lavoro dipendente. Il comma 2 del predetto articolo recita: “non concorrono a formare reddito”:

a) ..I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute… per un importo non superiore complessivamente ad € 3. 615,20… “.

Dal 2010 i contributi di assistenza sanitaria sono deducibili fino all’importo di 3615,20 euro a condizione che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso (a questi equiparate), operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della Salute. Tale Decreto ha stabilito che per poter beneficiare della deducibilità, i Fondi Sanitari collettivi aziendali previsti dall’art 51 comma 2, lett. a) del TUIR debbano, a far tempo dal 2010, destinare almeno il 20% delle erogazioni, complessivamente garantite ai propri assistiti a prestazioni socio-sanitarie e/o di assistenza odontoiatrica.

Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

I contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale, il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.

Il contributo versato dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale. Pertanto, la certificazione che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri dipendenti in qualità di sostituto d’Imposta a norma dell’art 7bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 (modello CUD), dovrà indicare in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati alla cassa di assistenza che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.

La copertura sanitaria deve riguardare tutti i dipendenti appartenenti alla medesima categoria, ma è possibile diversificare le prestazioni tra dirigenti, quadri, impiegati, operai.

Per il datore di lavoro l’importo del contributi versati alla cassa di assistenza costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES. Un’ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i contributi a carico del datore di lavoro versati alle Casse di assistenza è la ridotta aliquota contributiva sociale prevista dall’ art. 6, del D. Lgs 2 Settembre 1997 n. 314. I suddetti contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, sono infatti soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

II lavoratore dipendente nel momento in cui ottiene dalla cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione personale dei redditi, della deduzione dal reddito o della detrazione d’imposta nella misura del 19% che spetta sull’Importo che eccede 129,11 euro, limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata dalla cassa di assistenza.
Le prestazioni sanitarie erogate dalla cassa di assistenza sono esenti da qualunque tipo di tassazione ai sensi dell’art . 6, comma 2, del TUIR.

É evidente come tale strumento consenta di prevedere un notevole risparmio dei costi dei rinnovi contrattuali e allo stesso tempo rappresenti un beneficio accolto molto volentieri dai dipendenti.

L’Azienda può anche stabilire di intervenire solo in parte al pagamento dei contributi per la cassa o il fondo, ma comunque può avere interesse a favorirlo quale incentivo allo spirito di gruppo aziendale che può ripercuotersi positivamente nelle relazioni industriali e quindi sul rendimento produttivo.

Esempio:

VERSAMENTO CONTRIBUTI AD UNA CASSA SANITARIA

Nello schema che segue è molto chiaro il risparmio per l’azienda e per il dipendente che deriva dal destinare un contributo (ad esempio di 300,00 €) alla copertura sanitaria aziendale anziché come aumento in busta paga.

vantaggi fiscali fondi sanitari

Con il versamento per la copertura sanitaria:

  1. l’Azienda affronta solo Il
    costo del contributo di solidarietà all’INPS del 10%;

    • il versamento:
    • è deducibile dal reddito d’Impresa;
    • non entra nella retribuzione pensionabile;
    • non viene inserito nella retribuzione.
  2. Il dipendente riceve un importo netto per la copertura sanitaria pari al versamento effettuato dal datore di lavoro;
    • ha la possibilità di ricevere il rimborso delle sue spese sanitarie;
    • il contributo versato alla cassa sia per sé che per eventuali familiari che siano o meno fiscalmente a caricoè deducile dal reddito imponibile, con risparmio fiscale pari all’aliquota Irpef marginale
  3. Il risultato è:
    un risparmio per l’azienda e una maggiore fidelizzazione del dipendente che, oltre a non subire gravose ritenute, può ottenere il rimborso delle spese mediche o scegliere i centri sanitari convenzionati senza anticipo della spesa evitando anche lunghe liste d’attesa.

fonte Gruppo Filo diretto

Come dare a tutte le famiglie una “ quattordicesima ” e una sanità integrativa che faccia risparmiare

RASSEGNA STAMPA: Alberto Brambilla ci racconta delle possibili soluzioni che potrebbero aumentare il risparmio e migliorare la sanità. Come dare a tutte le famiglie una “ quattordicesima ” e una sanità integrativa che faccia risparmiare

salvadanaio 

Come dare a tutte le famiglie una “ quattordicesima ” e una sanità integrativa che faccia risparmiare

(Autore: Alberto Brambilla – Il Punto, Giornata Nazionale della Previdenza)

È fuor di dubbio che la crisi finanziaria complice la globalizzazione che ha ridotto la competitività di molte nostre produzioni, ha impoverito le famiglie italiane. Inoltre, per chi le tasse le paga davvero il carico fiscale è tra i più elevati d’Europa con un record assoluto per quanto riguarda la contribuzione previdenziale; il 33% sull’intero reddito (100 mila euro per i contributivi puri). Il governo Renzi ha tentato di mettere nelle tasche di una parte delle famiglie un po’ di soldi, i famosi 80 euro (meno, a volte molto meno di mille euro l’anno) e maldestramente il TFR in busta paga con una tassazione penalizzante. Alcuni partiti e politici hanno proposto altre forme di sostegno alla famiglia tra cui il quoziente familiare (riduce il carico fiscale in base al numero dei componenti il nucleo familiare), il reddito di cittadinanza o elevazione del reddito su cui non si pagano imposte. Tutte soluzioni discutibili sotto il profilo dell’equità fiscale, di sapore parecchio assistenziale e molto costose.

Ci sono invece due modalità che innalzano il senso di responsabilità civico dei cittadini (i diritti ma anche i doveri di cui spesso tutti ci dimentichiamo), sono poco o nulla costose per le casse dello Stato e quindi per tutti noi; soluzioni che tra l’altro possono evitare un aumento delle tasse, in primis l’IVA  al 24%.

Le due proposte, anche legate tra loro, si pongono due obiettivi: la prima con l’introduzione anche in in Italia del contrasto di interessi, di ottenere una “quattordicesima” cioè una somma pari a circa 1.650 di risparmio fiscale; la seconda consiste nella possibilità di beneficiare di un plafond unico di deducibilità fiscale e quindi di poter disporre di risorse anche con i soldi risparmiati a seguito della proposta di cui sopra, per la pensione complementare la non autosufficienza e la assistenza sanitaria. Poiché risparmio crea risparmio, vedremo che se investiamo i 1.650 € risparmiati con il contrasto di interessi in un fondo pensione o in assistenza sanitaria integrativa, di quei 1.650 € ne risparmiamo ancora un terzo perché sono “deducibili dalle tasse”.

Di seguito una sintesi delle due idee:

Il contrasto di interessi: riguarda la possibilità di dedurre tutte le spese che le famiglie fanno direttamente e senza intermediari per la manutenzione della casa, dei veicoli (auto, moto, biciclette) e per i piccoli servizi domestici e che si concludono sempre con la stessa frase: guardi il costo e 1.000 € se vuole la fattura sono 1.220 ma siccome a voi la fattura non serve perché non potete dedurre nulla vi faccio pagare solo 900 € . E’ poiché di “eroi fiscali” ne abbiamo pochi ma un risparmio di 320 € la vita non la cambia ma la migliora, in 9 casi su 10 si va “a nero”. Se invece si consente a ogni famiglia la possibilità di dedurre, in via sperimentale x tre anni, 5.000 € per queste spese ( esempio: idraulico, tappezziere, elettricista, imbianchino) o le spese del meccanico o del carrozziere o quelle della ragazza che ti aiuta in casa per 4 ore a settimana e che è complicato mettere in regola, si consente a queste famiglie una “quattordicesima” mensilità che nel caso di una aliquota marginale (addizionali IRPEF comprese) del 33%, vale 1.650 €! Ovviamente per questi lavori l’IVA sarà al massimo al 5% tanto lo Stato ci guadagna lo stesso perché se si fa una fattura ogni 10 lo stato incassa 22, mentre se tutti e 10 pagano il 5% di IVA lo Stato incassa 50 (non male come lotta all’evasione). Inoltre se la famiglia deduce vuol dire che il fornitore paga le tasse equivalenti se non di più, ma sopratutto paga i contributi sociali con doppio vantaggio per lo Stato; intanto incassa il 23% circa di contributi sociali su tutto l’imponibile e evita poi di rimanere cornuto e mazziato. E sì perché se questi fornitori non pagano i contributi poi a 67 anni gli dobbiamo anche pagare la pensione con doppio esborso per lo Stato e un carico fiscale abnorme per il poveraccio che evadere non può (forse vorrebbe).

Con questi soldi la nostra famiglia comincia a pensare a qualche tutela; per esempio a farsi una sanità integrativa. Nel 2014 le famiglie hanno speso di tasca propria (spesa out of pocket) ben 30 miliardi di euro. Quando uno è malato non guarda se la visita costa 100 o 200 € o se il medico fa o no la fattura (fiscale ovviamente). Paga e basta. Tuttavia una visita specialistica che in convenzione con un fondo o una cassa di assistenza sanitaria costa 80 € al privato può costare anche 200. Dico questo per far capire che se una famiglia investe la sua “quattordicesima” in un fondo sanitario, risparmia soldi nel momento del bisogno, evita i lunghi tempi di attesa, sceglie le strutture migliori e risparmia pure fiscalmente; infatti i 1.650 € pagati per la cassa sanitaria beneficiano della “deducibilità fiscale” per cui la nostra famiglia che ha una aliquota del 33% risparmierà 545 € e quindi è come se l’assistenza sanitaria fosse costata solo 1.105 €. Con gli altri ci fa il corredino scolastico o altre cose utili per la famiglia.

In Italia sono previste le seguenti agevolazioni fiscali: 5.164,57 € per il versamento a fondi pensione; 3.600 € per l’assistenza sanitaria integrativa e circa 550 per altre forme di welfare (asilo nido, colonie, borse di studio ecc). Se anziché avere queste deducibilità utilizzabili solo per la previdenza o sanità, ogni famiglia potesse disporre di un “plafond” di 9.000 € l’anno per tutte le forme di welfare da usare a secondo dei bisogni e delle situazioni in cui versa, avremmo fatto un grande balzo nell’aiuto al mattone fondamentale della società: la famiglia! Con notevoli vantaggi per i consumi, lo sviluppo e l’occupazione.

Quindi, per ricapitolare, faccio spese per 5.000 € l’anno, ho una aliquota del 33% (comprese le addizionali IRPEF) risparmio 1.650 € che investo in un fondo di assistenza sanitaria integrativa e calcolando la medesima aliquota fiscale, risparmio ancora il 33% cioè l’investimento al fondo pensione mi costa (1.650€ – 33%) 1.105 €. Ma non solo; siccome la nostra famiglia ha fatto nell’anno due visite specialistiche, non ha pagato nulla mentre senza il fondo sanitario avrebbe sborsato oltre 300 €, un risparmio che si va a sommare ai 545 € di deducibilità fiscale. Con un po di coraggio fiscale si genera un circolo virtuoso con benefici per le famiglie e lo Stato.

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