Incidente stradale: il danno va risarcito integralmente anche se la riparazione è antieconomica

In una recente sentenza il GdP di Vibo Valentia ha sovvertito l’indirizzo acclarato, con sentenze di Cassazione, ed ha stabilito che la riparazione va risarcita integralmente, anche se antieconomica  

Incidente stradale: il danno va risarcito integralmente anche se la riparazione è antieconomica

Il 22 marzo, con sentenza nella causa civile iscritta al n. 1572/16, il Giudice di Pace di Vibo Valentia, dott. Ilario Giuseppe Longo, ha stabilito che:

nella determinazione del danno si deve preferire un criterio soggettivo che tenga conto del rapporto tra il bene medesimo e la sua utilizzazione economica da parte del proprietario (Cass. civ., sez. III, n. 9740/2002)

e per tale motivazione

non si può negare al danneggiato da un sinistro stradale il diritto a riavere il proprio veicolo perfettamente riparato e nuovamente funzionante, quando questo, per la sua particolare funzione e il suo ottimo stato di manutenzione, difficilmente possa essere sostituito da un altro veicolo parimenti usato e reperibile sul mercato.”

Indubbiamente questa sentenza (che trovate allegata) va in senso opposto alla consuetudine ed alle precedenti sentenze della Corte di Cassazione, che tanto hanno fatto discutere in passato i danneggiati , ovvero in caso di riparazione antieconomica il risarcimento non può superare il valore del veicolo nel momento di accadimento.

Come già scritto, il Giudice di Pace ha ritenuto che una riparazione antieconomica non può essere idonea a limitare il risarcimento al di sotto del danno effettivamente subito, rapportandolo al valore di mercato dell’auto: il diritto al risarcimento del danno, infatti, si giustifica per l’infungibilità del bene danneggiato.

Riassumendo “il danneggiato da un sinistro stradale ha diritto a che il suo veicolo torni ad essere “perfettamente riparato e nuovamente funzionante”, ogni qualvolta il mezzo, per la sua particolare funzione e il suo ottimo stato di manutenzione, non può essere sostituito con un altro usato reperibile sul mercato. (fonte StudioCataldi) 

Scarica il testo della sentenza risarcimento del danno antieconomico

La distrazione costa cara al gommista

Gommista condannato a pagare 400 mila € per aver montato un pneumatico con un solo bullone

La distrazione costa cara al gommista

Era dicembre 2007 quando Andrea F., oggi 43 enne, portò la sua autovettura dal gommista per un controllo e la convergenza delle gomme. Terminati i lavori il sig. Andrea si recò in officina per ritirare l’auto. Poche centinaia di metri ed avvenne lo schianto contro un platano di strada. A causa dell’incidente Andrea riportò lesioni permanenti all’arto sinistro, poi più volte operato nel corso tempo. L’Andrea da allora, proprio a causa di quelle lesioni, per camminare utilizza una stampella.

Grazie alle indagini svolte dal perito dell’assicurazione dell’infortunato si scoprì che la ruota anteriore sinistra aveva un solo bullone avvitato e che il primo movimento scomposto della gomma causò l’uscita di strada. Errore commesso da parte di chi eseguì la convergenza. A questo punto Andrea avviò una causa civile contro l’officina con una richiesta di risarcimento pari a 800 mila euro.

Nel 2013 il tribunale di Vicenza condannò il titolare dell’officina ad un risarcimento di 400 mila euro, ed anche la prima sezione civile della Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado del tribunale di Vicenza. All’azienda, che nel 2009 ha chiuso l’attività, rimane solo il ricorso alla cassazione.

Consigliamo sempre ai nostri clienti di attivare la copertura della responsabilità civile terzi, atta a salvaguardare il patrimonio aziendale da richieste di risarcimento per eventuali danni cagionati e di abbinare anche una polizza di tutela legale.

fonte http://newsulias.it

Sinistro di facile gestione?

Se il sinistro è di facile gestione le spese per il legale sono risarcibili solo se necessarie e giustificate

Sinistro di facile gestione?

Nuovo contributo curato da Fulvio Graziotto, titolare dello Studio Graziotto. Le spese legali relative ai sinistri sono risarcibili in base alla loro effettiva necessità.

Le spese legali relative ai sinistri sono risarcibili in base alla loro effettiva necessità: quando la gestione del sinistro non presenta difficoltà e l’assicuratore ha offerto prontamente

Decisione: Sentenza n. 11154/2016 Cassazione Civile – Sezione III
Il caso.
Un danneggiato RCA avanzava richiesta di risarcimento diretto alla propria compagnia assicurativa, la quale liquidava e inviava l’importo per le spese di riparazione e il fermo tecnico.
Il legale dell’assicurato tratteneva la somma in acconto perché mancavano le spese legali e citava l’assicuratore avanti al Giudice di Pace, che rigettava la domanda. Il Tribunale, a seguito di appello, condannava la compagnia anche al pagamento delle spese stragiudiziali.La compagnia assicurativa ricorre per Cassazione, e la Suprema Corte accoglie il ricorso.
La decisione.

Dopo aver esaminato i primi due motivi di ricorso, il Collegio affronta

«il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.9 dpr n.25412006 – il giudice d’appello avrebbe erroneamente attribuito alla H. [assicuratore, ndr] l’obbligo di corrispondere il rimborso di spese “stragiudiziali” indebite, non essendo nulla dovuto a titolo di assistenza legale quando l’offerta tempestiva corrisponda all’effettivo dovuto, e peraltro incognite nel loro ammontare».

In merito, afferma che «A riguardo, torna utile premettere che l’art. 9. reg. n. 254/2006 – Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati al comma secondo, statuisce testualmente:

“Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”

».

La Suprema Corte si richiama a precedenti pronunce sulla risarcibilità delle spese legali per l’assistenza stragiudiziale:

«secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, ” il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n. 2275/06, Cass.11606/2005)».

Ma la Cassazione precisa i confini dei compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato:

«Ora, anche qualora non si volesse condividere l’orientamento giurisprudenziale riportato, resta il fatto che i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale) per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate. Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92, I ° co., c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali.»

E precisa anche la nullità di una norma del regolamento che inibisca il diritto al risarcimento:

«una norma regolamentare (e quindi una fonte di secondo grado) che escluda a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno che la legge (e quindi una fonte di primo grado) considera altrimenti risarcibile, appare difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ed è perciò nulla, alla luce del principio secondo cui regolamenti in contrasto con la Costituzione, se non sono sindacabili dalla Corte costituzionali, perche privi di forza di legge, sono comunque disapplicabili dal giudice ordinario, in quanto atti amministrativi, in senso ampio».

La Suprema Corte sottolinea il presupposto della risarcibilità del danno:

«osserva questa Corte che la risarcibilità o meno del danno (di qualsiasi danno) dipende dalla sua natura giuridica, non dal suo contenuto economico. Cosi, un danno non patrimoniale potrà non essere risarcibile perche non rientrante nella previsione dell’art. 2059 c.c.; un danno patrimoniale potrà non essere risarcibile perche causato dalla vittima a se stessa, ex art. 1227 c.c.; ma certamente non può mai ammettersi che un danno, altrimenti risarcibile, perda tale sua qualità solo perchè sia consistito nell’avere il danneggiato effettuato un esborso in favore di Tizio piuttosto che di Caio.»

Andando più nello specifico, per quanto attiene agli elementi di danno che consistono in compensi dovuti a professionisti, la Cassazione afferma che

«in tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all’avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, ex art. 9, co.1, d.p.r. 254/2006, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la.spesa per compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di”causalità”, ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilità”. Da ciò consegue, ovviamente, che l’art. 9, 2 ° co., d.p.r. 254/2006, se inteso nel senso che esso vieta tout court la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l’art. 24 Cost., e va disapplicato»

Ne consegue il necessario accertamento della necessarietà e giustificazione di tali spese da parte del giudice di merito:

«la sentenza impugnata è errata nella parte in cui non ha valutato se le spese stragiudiziali richieste erano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni sorte con l’assicuratore richiesto del pagamento o dall’inerzia di assistenza adeguata dello stesso. Inoltre ( e con riguardo al secondo motivo), va osservato che l’art. 145 del codice assicurazioni statuisce che la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorni prima dell’azione. La richiesta deve essere proposta nei termini di cui all’art i 148 cod. ass. . Ciò, a pena di improponibilità della domanda».

Per il Collegio, è il danneggiato che deve richiedere le spese legali stragiudiziali: afferma, infatti, che

«non è l’assicuratore tenuto a compulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali stragiudiziali necessarie nel caso concreto, ma deve essere questi che le ne faccia richiesta ex art. 145 c. ass., norma che si applica anche nell’ipotesi di richiesta al proprio assicuratore ex art. 149 codice delle assicurazioni.»

leggi le osservazioni e le disposizioni legislative rilevanti: CLICCA QUI

Ictus per colpa dello shampoo dal parrucchiere

90mila sterline di risarcimento inflitte in Gran Bretagna ad un parrucchiere per uno dei tanti casi legati alla c.d. “sindrome da salone di bellezza”.

parrucchiereIctus per colpa dello shampoo dal parrucchiere

90mila sterline. A tanto ammonta il risarcimento ottenuto da un uomo in Gran Bretagna per il c.d. “ictus da parrucchiere”. La vicenda, riportata dal Times, ha per protagonista un 45enne di Brighton, Dave Tyler, il quale, un paio di giorni dopo essersi tagliato i capelli in un salone della sua città, aveva un malore nel corso di una riunione di lavoro e veniva portato in ospedale. La causa, per i medici, era la lesione di un’arteria in fase di lavaggio dei capelli che aveva causato un coagulo di sangue che avrebbe poi portato all’ictus.

Leggi tutto: Ictus per colpa dello shampoo dal parrucchiere: risarcimento a quattro zeri
(www.StudioCataldi.it)

Nubifragio provoca allagamento – sentenza di Cassazione

A causa di un forte nubifragio un esercizio commerciale viene allagato. L’assicuratore rifiuta il pagamento dei danni nonostante siano assicurati gli eventi atmosferici. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 10 maggio 2016, n. 9383.

nubifragio alla negozio
Nubifragio provoca allagamento – sentenza della Cassazione

Il fatto:

Il titolare di un esercizio commerciale, a causa di un forte nubifragio, subisce dei danni da allagamento e richiede alla società assicuratrice il risarcimento.

La compagnia di assicurazioni respinge il sinistro perché: è vero che la polizza prevede la garanzia “eventi atmosferici“, ma tra le esclusioni è indicato che non sono risarciti i danni provocati “dalla formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua”, sebbene verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici garantiti dalla polizza stessa (uragano, bufera, tempesta, vento, tromba d’aria, grandine)”, escludendo così le conseguenze del nubifragio.

Il Tribunale ordinario e la Corte d’Appello confermano l’indirizzo della società assicuratrice.

La Cassazione:

La Corte di Cassazione, andando più in profondità alla questione e osserva che “…la tecnica con la quale è formulato l’articolo 10 non è un modello di chiarezza …” e giunge alla seguente interpretazione:
“In altri termini, l’interpretazione data dalla Corte d’appello viola i fondamentali criteri della logica; non è ragionevole, infatti, ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi nel contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di un ruscello. Spingendo l’interpretazione data dal giudice di merito alle estreme conseguenze, si dovrebbe dire che il danno determinato dal nubifragio è risarcito se la pioggia danneggia dall’alto e non se danneggia dal basso (com’è pacificamente avvenuto nella specie), il che non è ragionevolmente sostenibile.”

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DDL concorrenza passa alla Camera

DDL concorrenza: tornano le penali per il cambio operatore, niente farmaci nei supermercati, rinvio del monopolio delle Poste

ddl concorrenza

DDL concorrenza passa alla Camera

Mercoledì è stato approvato dalla camera dei deputati il DDL concorrenza, vituperato dalle associazioni di consumatori che lo bollano come “dannoso” in cui “la concorrenza è solo nelle parole del titolo”.

Quali i motivi di queste perplessità? Semplice, molte degli articoli contenuti nel testo sfavoriscono la concorrenza a vantaggio dei “soliti noti”. Ad esempio la possibilità per gli operatori telefonici di imporre dei balzelli nel caso si voglia passare alla concorrenza; o la chiusura sulla possibilità di vendere farmaci di fascia C nella GDO; o ancora il rinvio di un anno alla fine del monopolio di Poste Italiane per il recapito di sanzioni amministrative.

Veniamo a ciò che ci riguarda più da vicino:

avanti tutta con la scatola nera sulle auto e i sistemi che rilevano il tasso alcolemico, che dovranno portare “sconti significativi” al premio e il cui ammontare sarà deciso dall’IVASS (Istituto di Vigilanza delle assicurazioni). Questi sconti dovranno essere maggiori per gli automobilisti virtuosi, ovvero in assenza di sinistri negli ultimi 5 anni e con scatola nera installata, per i residenti nelle regioni del Sud, oggi fortemente penalizzate. La valutazione delle lesioni di lieve entità che portino a danno biologico permanente potranno essere accertate “visivamente” ovvero senza la necessità di costosi esami diagnostici. Verrà inoltre introdotta la tabella unica nazionale.

Sono introdotte pesanti sanzioni per le compagnie di assicurazione che si rifiutano o eludono l’obbligo a contrarre e a rinnovare la polizza RCA.

Saltata la norma sulla portabilità dei fondi pensione.

All’Associazione delle imprese di assicurazione questo testo non piace e auspica che nel prosieguo del dibattito in Senato “si possano apportare sostanziali modifiche. In particolare, va rafforzata e resa più efficiente la lotta alle frodi assicurative, così da contribuire alla riduzione del costo dei sinistri e proseguire nel trend di diminuzione dei prezzi della Rc auto verificatosi nel corso degli ultimi tre anni (‐20%)”.

Sempre secondo ANIA “Non spetta agli assicuratori stabilire quale è il livello adeguato dei risarcimenti, ma un più elevato livello dei risarcimenti si riflette in un più elevato prezzo dell’assicurazione. Inoltre, è profondamente sbagliata la previsione secondo la quale gli assicurati dotati di black box che non hanno fatto incidenti per 5 anni possano avere un trattamento di favore indipendentemente dalle condizioni di rischio oggettive, quali ad esempio la qualità del traffico, le condizioni di manutenzione delle strade e la frequenza dei sinistri. Queste nuove norme, concepite per ridurre il costo dell’assicurazione per gli automobilisti delle aree particolarmente a rischio, comporterebbero l’aumento dei premi a carico degli assicurati di zone d’Italia in cui la possibilità di causare un incidente è meno elevata.”

Per l’associazione la lotta alle frodi ha preso la direzione sbagliata, sono infatti state cassate dal testo gli articoli che prevedevano la riduzione dei tempi di denuncia di un incidente, il contrasto alla presenza di falsi testimoni, così come l’incentivo all’utilizzo di carrozzerie convenzionate e al divieto di cessione del credito. “Tutte queste misure avrebbero contribuito a eliminare le differenze di costo delle polizze rc auto fra l’Italia e gli altri paesi europei.”

RC auto con compagnie online pregi e difetti

RC auto con compagnie online solo per risparmiare, ma questa scelta può riservare brutte sorprese. Vediamo perché.

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RC auto con compagnie online pregi e difetti

La qualità chiede il suo prezzo.
Non è saggio pagare poco, ma non è saggio nemmeno pagare troppo; quando paghi troppo, perdi un po’ di soldi, tutto qui.
Quando paghi troppo poco, talvolta perdi tutto perché la cosa che hai acquistato non è in grado di fare quello per cui l’hai comprata.
cit. JOHN RUSKIN (1819-1901), scrittore e critico sociale inglese

La qualità nell’acquisto di servizi, ai quali si tende dare poco valore perché immateriali, richiede un elevato grado di preparazione e conoscenza della giurisprudenza. Chi crede di risparmiare sulla polizza auto, scegliendo casualmente una compagnia senza la consulenza di un professionista, probabilmente non sa che dal 2007 il risarcimento al danneggiato non lo paga più la compagnia di controparte, ma la propria. La conseguenza è che se quest’ultima è insolvente, irreperibile, ritardataria o evasiva chi rimane “fregato” è lo stesso assicurato.

Dal 2007 è entrata in vigore una convenzione chiamata “indennizzo diretto” (CARD). Si tratta di un “patto” stretto tra le maggiori assicurazioni italiane, in attuazione dell’art.13 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254, che dovrebbe velocizzare i risarcimenti agli assicurati. Questo procedimento permette, a determinate condizioni, di richiedere il risarcimento del danno direttamente alla propria compagnia di assicurazione e non più a quella del responsabile del sinistro.

Questo significa che in caso di sinistro con un’altra vettura identificata, il conducente che abbia ragione non è risarcito dall’assicurazione del responsabile, ma dalla propria. Resta inteso che nel caso cui questi abbia torto non ha comunque diritto ad alcun pagamento, eccetto che non sia provvisto di polizza con clausola kasko (aggiuntiva e facoltativa).

Ma ci sono anche casi in cui l’indennizzo diretto non opera. Ad esempio, quando nell’incidente sono coinvolti più di due veicoli o le eventuali lesioni superino un certo grado d’invalidità permanente, o una macchina a targa estera, o ancora una vettura la cui assicurazione non aderisce al patto tra compagnie. In questi casi, per il risarcimento occorrerà rivolgersi all’assicurazione del responsabile. Peggio ancora se il responsabile fugge o è sprovvisto di polizza di assicurazione.

Di conseguenza è importantissimo scegliere il professionista che guidi nell’acquisto “sicuro e consapevole” (richiesto dalla legge) della polizza tra la moltitudine che il mercato offre, e sia poi in grado di dare assistenza.

Ma venendo al discorso dell’acquisto della RC auto con compagnie online. Sottoscrivere una RC auto con compagnie online non vuol dire soltanto minor esborso economico (in linea teorica), ma anche assenza di un contatto di riferimento fisico. L’agenzia garantisce personale pronto e preparato ad assistere per qualsiasi necessità. Permette di avere un contatto diretto con altre persone e non con i micidiali call center o peggio ancora con i risponditori automatici. Infatti, l’assicurazione online prevede il contatto con il nostro assicuratore (vale a dire la compagnia che ci ha assicurato) solo con email o telefonicamente.

Sottoscrivere un’assicurazione RC auto con compagnie online conviene?

Vantaggi immediati (sempre in linea teorica): minor costo, velocità e comodità di sottoscrizione (si può fare da casa), gestione online dei pagamenti e dell’invio della documentazione.

Svantaggi futuri: possibile difficoltà nella gestione del recupero dei danni subiti in un sinistro, nel caso questi non rientri nella casistica dell’indennizzo diretto; possibili difficoltà di comunicazione (si pensi alle code telefoniche sui numeri verdi… alcune compagnie dicono di avere un numero verde, ma in realtà è un numero a pagamento); possibile scarso supporto tecnico, mancanza di un contatto diretto con un agente.

Ma soprattutto bisogna ricordarsi che per ottenere quei prezzi stracciati, oltre a gestire il tutto tramite call center dislocati magari all’estero, molte compagnie online (spesso costole di compagnie tradizionali che si sono lanciate nel mercato di internet), non prevedono in polizza voci importantissime come ad esempio la rinuncia alla rivalsa… … che ricordiamoci bene, non riguarda solo la guida in stato di ebbrezza, ma anche l’utilizzo da parte del conducente di determinati farmaci che possono alterare la capacità di guidare… ed altre di cui scriveremo prossimamente.

Detto questo… Vale veramente la pena risparmiare qualche soldo davanti al rischio di doversi districare tra complicate pratiche burocratiche, quando va bene, o che sia esperita la rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei tuoi confronti a causa di un’esclusione di cui non eri a conoscenza? (chi legge le condizioni di assicurazione alzi la mano!)

La nostra società offre consulenza e servizio postvendita anche per l’acquisto della polizza RCA. Siamo in grado di guidarti all’acquisto della polizza che più si adatta a te e al tuo nucleo famigliare, grazie ad accordi con primarie società di assicurazione tradizionali ed online. Contattaci: CLICCA QUI

Andrea Begal
consulente Cutillogroup

Il trasportato non deve dimostrare la colpa

Il trasportato non deve dimostrare la colpa: nulle le clausole di guida esclusiva Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30/07/2015 n° 16181

Il trasportato non deve dimostrare la colpa

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terzi trasportati

Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità prevedendo l’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito di sinistro stradale, nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo.

Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice. In questo modo gli si risparmia l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli nel momento del sinistro.

La nuova normativa è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina legislativa ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito. Censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale, intervenuta sul punto con Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008.

Questa ordinanza ha dichiarato la “manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’alt. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost.”

La Corte, nell’ordinanza presa in esame, ha chiarito che “è ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale è possibile ritenere che detta norma si limiti in realtà “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

“L’azione di cui all’art. 141 ha come fattispecie costitutiva una forma complessa, che è data anzitutto dall’avere il trasportato a qualsiasi titolo (art. 122 comma 2 d.lgs. 209/2005) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall’essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all’art. 122 comma 2 d. lgd 209/2005 prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo”.

Ovvero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell’art. 141, che lo abilita all’azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell’azione esercitabile appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall’assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile (Cass. Ordinanza 12.12.2008 n. n. 29276).

L’accertamento della colpa è quindi al di fuori della previsione dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

In questo modo il legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire il costo di risorse processuali per l’effettuazione di tale tipo di accertamento. La Corte, inoltre, coglie l’occasione per affermare un altro principio: alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” (il danneggiato ha sempre e comunque il diritto al risarcimento), in questo caso causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”: Cass. Civ. n. 19963 del 30/08/2013).

Onere della prova: quando la fattura del carrozziere non costituisce prova del danno

In caso di sinistro stradale non può ritenersi assolto l’onere della prova, relativo al danno e all’effettiva riparazione dell’autovettura, mediante la mera produzione della fattura emessa dall’autocarrozzeria.

Incidente Stradale
l’onere della prova

L’onere della prova: quando la fattura del carrozziere non costituisce prova del danno

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 20.07.2015, n. 15176, che nega, pertanto, la richiesta di pagamento della somma portata dalla fattura di riparazione dell’autovettura, rimasta coinvolta in un sinistro stradale.

La vicenda giudiziaria.

La carrozzeria D.G., quale cessionaria del credito di M.C.C., rimasto coinvolto con la propria autovettura in un sinistro stradale, asseritamente causato da B.E., deduceva di aver effettuato le riparazioni sull’autovettura di M.C.C., come da fattura di riparazione dell’importo di Euro 3.360,00.

Conveniva, pertanto, nella sua qualità di creditrice-cessionaria, dinnanzi al Giudice di pace, la compagnia di assicurazioni, chiedendone la condanna al pagamento della somma indicata in fattura.

Nella contumacia della compagnia di assicurazioni, la domandaveniva respinta sia in primo che in secondo grado.

…………………………..

La Suprema Corte, tuttavia, è di contrario avviso considerato che: “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più che non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione e che proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla, per di più nella qualità di cessionaria del credito”.

Cassazione civile, ordinanza 20 Luglio 2015, n. 15176.

Vacanze rovinate dagli insetti? Il villaggio deve risarcire i danni

Vacanze rovinate? Il turista che sceglie un pacchetto all inclusive ha diritto al risarcimento per non aver goduto un soggiorno di piacere e riposo

vacanze rovinate dagli insetti

Vacanze rovinate dagli insetti?

di Marina Crisafi – 1.400 euro a testa è il risarcimento dovuto a due turisti partenopei partiti per una vacanza di pieno relax in un villaggio all inclusive nel cuore del Mediterraneo e ritrovatisi infestati e morsi dagli insetti di ogni specie.
A liquidare il c.d. danno da vacanza rovinata è la sesta sezione civile del Tribunale di Napoli, con la recente sentenza n. 9287/2015, per la quale non vi è dubbio sulla responsabilità del villaggio vacanze.

La formula tutto compreso infatti ha affermato il tribunale partenopeo dà diritto al turista che la sceglie di fruire di un soggiorno di piacere e riposo, facendo sorgere, su chi vende il pacchetto turistico, la relativa obbligazione contrattuale.

Leggi tutto dalla fonte: Vacanze rovinate dagli insetti? Il villaggio deve risarcire i danni
(www.StudioCataldi.it)

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