Un evento atmosferico non esclude la responsabilità del custode

Il tribunale di Ascoli ha condannato al risarcimento il Comune, in quanto custode, ritenendo che il vento non escluda la responsabilità.

vento

Un evento atmosferico non esclude la responsabilità del custode

Il codice civile, con l’articolo 2051, stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Due annotazioni importanti: innanzitutto questo articolo rientra nella fattispecie della cosiddetta “responsabilità oggettiva”, in cui è previsto l’inversione dell’onere della prova, che va a carico di chi a procurato il danno. Secondo il presunto responsabile per l’esimenti deve provare il caso fortuito, ovvero che avrebbe messo in atto tutte le necessarie azioni perché il danno non potesse accadere.

Cosa si intende allora per caso fortuito rilevante e idoneo ad escludere la responsabilità?

Basta fare una ricerca sulle sentenze relative a questo articolo del codice per rendersi conto che non c’è una risposta univoca e precisa, ma che, di volta in volta, si è cercato di adattare allo specifico caso ed alle circostaze.

Interessante quanto deciso dal Tribunale di Ascoli con sentenza 175/2016.

In sintesi, il giudice ha chiarito che: “il vento non può ritenersi idoneo a rappresentare un’ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Tale evento atmosferico, pur se forte, quando non è di intensità eccezionale non presenta infatti un elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità e, di conseguenza, non può essere considerato un fatto imprevedibile.”

Il caso

La vettura di un automobilista veniva danneggiata dal ramo di un albero, caduto a causa del vento.

In primo grado il giudice di pace aveva rigettato le pretese del danneggiato, avanzate nei confronti del Comune quale ente custode della strada, ritenendo sussistente nel caso di specie il caso fortuito, costituito dal forte vento presente il giorno dell’incidente.

Secondo il Tribunale tale conclusione non può essere condivisa:

oltre all’inidoneità del vento a interrompere il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e il danno, per i motivi visti sopra, nella fattispecie concreta la responsabilità del Comune convenuto era posta fuori di ogni dubbio anche da un’altra circostanza rilevante. Il vento verificatosi il giorno dell’incidente, infatti, era stato previsto dagli esperti già due giorni prima ed era stato comunicato al predetto ente con avvertenza di adottare tutte le misure cautelative necessarie.

Ma gli aspetti di rilievo della sentenza in commento non si arrestano qui. Essa, infatti, si è soffermata su un’altra interessante tematica: quella della legittimazione passiva del convenuto.

Il Comune infatti, nel tentare di sollevarsi da ogni responsabilità, aveva affermato in giudizio (peraltro senza fornire adeguata prova) che la manutenzione del verde cittadino era affidata a una società terza. A tal proposito, però, il Tribunale ha chiarito che tale circostanza non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.: a tal fine, infatti, il Comune avrebbe comunque dovuto chiamare in garanzia la suddetta società per essere manlevato dall’obbligo risarcitorio (anche solo parzialmente), previa dimostrazione dell’inadempimento contrattuale. (fonte studiocataldi.it)

Conclusione

Il Comune è obbligato a risarcire il danno.

Cyber Risk le aziende li temono

Cyber Risk – violazione della sicurezza dei dati aziendali. Un tema caldo e attuale che preoccupa più del 50% delle imprese.

Cyber Risk

Violazione della sicurezza di rete: Cyber Risk

di Susanna Moglia – fonte teamsistemi.com

La consapevolezza che nel panorama della Cyber Security stia cambiando qualcosa è sempre più evidente per tutti. Nel 2015 abbiamo assistito ad attacchi hacker anche di alto profilo, basti pensare ai casi Sony Pictures  o alla compagnia americana di assicurazioni Anthem .

Anche se è un pensiero che fa paura, ormai per le aziende non si tratta più di capire se verranno attaccati, ma quando. Secondo il report stilato da CyberEdge,  il 52% degli intervistati ritiene molto probabile che sarà oggetto di attacchi informatici, l’anno precedente questo dato sfiorava il 39%.

Quali sono gli aspetti che teme maggiormente un imprenditore in merito ad una eventuale violazione della sicurezza informatica della propria azienda?

I dipendenti

Pensi che le minacce peggiori arrivino dall’esterno? Non è così. La maggior parte dei dipendenti di un’azienda non è esperto in sicurezza informatica e quindi è facile che tenga inavvertitamente comportamenti a rischio. Basta che qualcuno clicchi su un link corrotto o scarichi un allegato sconosciuto, per diventare vittima di un attacco. Il 44% degli intervistati del rapporto sopra citato ha ammesso che la minaccia più grande arriva da un “dipendente negligente”, che sbaglia nel prendere le giuste precauzioni mentre usa la rete aziendale.

Tecniche di attacco avanzate

Oggi più che mai gli hacker utilizzano tecniche sofisticate per scovare vulnerabillità e attaccare e rubare ad aziende informazioni e dati sensibili. Lo scorso settembre  l’Office of Personnel Management ha ammesso che sono stati rubati documenti sulla sicurezza che contenevano 5.6 milioni di impronte digitali di impiegati federali.

I costi derivanti da una violazione

Uno degli aspetti più spaventosi per gli imprenditori di oggi è rappresentato dai costi di un attacco. Sicuramente è un pensiero che tiene sveglio la notte qualsiasi amministratore IT. Secondo IBM, nello studio effettuato in collaborazione con il Ponemon Institute, il costo totale di una violazione è aumentata negli ultimi 2 anni del 23%, mentre il costo di ciascuna singola informazione che contiene dati sensibili rubata o persa è passato dai 145$ del 2014 ai 154$ del 2015.

Dal momento che le reti continuano ad evolversi e le minacce diventano sempre più probabili, una progettazione dettagliata della sicurezza di rete è quanto mai importante.

Quando la rete di un’azienda è colpita da un attacco, non è come essere derubati di un quadro. Non rimangono buchi sui muri: potresti non accorgertene per lungo tempo. Proteggere la tua rete non solo difende i dati sensibili che raccogli ma salvaguarda i clienti che hanno riposto fiducia in te

Che soluzioni ci sono per affrontare con intelligenza e lungimiranza il problema dei Cyber Risk, che come hai letto, preoccupa più della metà delle aziende?

Sicuramente affidarsi ad esperti per la realizzazione delle proprie reti, senza dimenticare che nel mondo informatico il prezzo pagato è proporzionale al tempo, alla professionalità e capacità. Evita accuratamente chi offre soluzioni low coast perchè è molto probabile che sia un dilettante.

In secondo luogo stipulare un’adeguata assicurazione a copertura di questi rischi.

Di seguito alcune garanzie coperte dalla polizza Cyber Risk:

  • Responsabilità derivanti da violazione della privacy
  • Responsabilità derivanti da violazione dei dispositivi di sicurezza
  • La perdita di ricavi della società in conseguenza dell’interruzione di attività
  • Perdita di ricavi da fatti imputabili ad un fornitore
  • Costi di notifica
  • Costi di pubbliche relazioni
  • Costi di controllo delle posizioni di credito
  • Costi di investigazione
  • Costi di
  • Recupero dei dati elettronici
  • Raccolta impropria di dati
  • Violazioni privacy di un assicurato
  • Costi derivanti da estorsione

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Il gestore del ristorante non è sempre responsabile

Un sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila ha ribadito che la responsabilità de gestore del ristorante è esclusa nel caso di scivolata su macchia ben visibile ed evitabile con la normale diligenza.

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Il gestore del ristorante non è sempre responsabile

La corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza 852/2015, ha ribadito che, nel caso di danni subiti dal cliente che scivola sul pavimento bagnato, in casi estremi, la responsabilità del ristoratore può essere completamente esclusa.

Il fatto: all’interno di un ristorante un ospite, alzatosi per recarsi a fumare in veranda, scivolava su una chiazza liquida che si era formata sotto un condizionatore. Il cliente si procurava traumi contusivi a piede, anca e bacino. Ritenendo responsabile il proprietario del ristorante la persona danneggiata presentava domanda di risarcimento.

La sentenza di primo grado dava ragione al ristoratore, ritenendo che la chiazza era ben visibile e quindi una scivolata era «ben prevedibile ed evitabile dall’attore con l’uso della ordinaria diligenza» con esclusione per ciò dell’esistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito «essendo la caduta stessa eziologicamente riferibile, ai sensi dell’articolo 1227 comma 1 c.c., esclusivamente alla disattenta condotta del danneggiato».

La Corte d’Appello ha poi confermato quanto sentenziato in primo grado. I giudici hanno richiamato alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla responsabilità da custodia, validi «a maggior ragione, anche ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell’art. 2043 c.c.», ribadendo che «il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell’articolo 1227 c.c. comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode o del soggetto inadempiente». In questo caso specifico, la disattenzione e la superficialità della condotta mostrata dal cliente del ristorante – che ha percorso quel tratto del corridoio nonostante la chiazza di olio fosse chiaramente visibile – è tale da escludere ogni responsabilità del ristoratore. Difatti, conclude la Corte, «quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso».

Responsabilità del datore di lavoro per estranei in azienda

Il datore di lavoro che consente ad un estraneo l’accesso ad un luogo vietato ai non addetti ed omette di sorvegliare è responsabile. 

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Responsabilità del datore di lavoro per estranei in azienda

Per un incidente accaduto non ad un lavoratore ma ad una persona estranea ad una azienda che all’interno di un deposito della stessa di materiali per l’edilizia è deceduta nell’atto di sfilare dei tondini di ferro dalla balla nella quale erano inseriti venendo investito mortalmente da essa, il Tribunale ha individuata la responsabilità del titolare dell’azienda proprietaria del deposito con una decisione la quale è stata poi ribaltata dalla Corte di Appello che ha addebitato invece l’accaduto al comportamento imprudente dell’infortunato.

La Corte di Cassazione, alla quale è stata fatto ricorso non si è trovato d’accordo con le decisioni della Corte territoriale annullando la sua sentenza e rinviando gli atti ad essa per un nuovo esame in diversa composizione, in quanto la Corte d’Appello si è limitata ad esaminare esclusivamente la condotta imprudente dell’infortunato e non ha esaminato invece la condotta del titolare dell’azienda che ha consentito l’accesso ad un luogo che doveva essere vietato ai non addetti ai lavori e quindi di prelevare i tondini posti nella balla ed ha omesso infine di sorvegliarlo, allontanandosi dal luogo dove quest’ultima era collocata.

fonte CGIA Mestre

I pilastri fondamentali della Medical Malpractice

Sentenza innovativa la n. 1000/2015 del Tribunale di Trapani in materia di Medical Malpractice

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I pilastri fondamentali della Medical Malpractice

Fonte: www.studiocataldi.it

Sono tre i pilastri fondamentali della Medical Malpractice: l’onere della prova, la diligenza richiesta e la responsabilità dell’ospedale per fatto del medico dipendente.

Questi temi sono stati affrontati dal Tribunale di Trapani, con la sentenza n. 1000/2015.

Al paziente spetta l’onere della prova su: nesso di causalità tra fatto e danno/i subiti, il contratto di “spedalità” o di “prestazione di assistenza sanitaria” con la struttura medica e l’inadempimento del medico o della struttura sanitaria.

Al medico spetta provare che la prestazione è stata conforme a diligenza o che è accorso un evento imprevisto ed inevitabile.

La diligenza del medico è, inoltre, specifica ex art. 1176 comma secondo c.c.,

per cui secondo il Tribunale, il medico, in via contrattuale, risponde anche per imprudenza e imperizia non solo per i “casi implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà”.

Infine, l’ente ospedaliero, è chiamato a rispondere del danno arrecati dal medico in quanto

il contratto di spedalità assume l’obbligo di protezione verso il paziente dietro il pagamento di un corrispettivo.

Date queste premesse,

il Tribunale di Trapani, rigettando le difese e le eccezioni di controparte, condanna al risarcimento del danno biologico (la salute e l’integrità fisica), morale (sofferenza psichica) ed esistenziale, l’ASP di Trapani ex art. 1228 c.c. e i medici ex artt. 1176 e 1218 c.c. in favore del paziente M.F., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Angelo del foro di Trapani.

Fonte: L’ente ospedaliero risponde di danni per fatto del medico ex art. 1228 c.c.. Il medico risponde anche per imprudenza e imperizia – Dott. Antonino Miceli
(www.StudioCataldi.it)

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Infiltrazioni: condominio responsabile

La Cassazione dice che va verificato se il condominio sia tenuto alla manutenzione degli impianti di scolo.

Condominio

Infiltrazioni: condominio responsabile

di Lucia Izzo – Il condominio può essere ritenuto responsabile per le infiltrazioni avvenute in locali sottostanti, di altrui proprietà, nonostante non sia proprietario del lastrico solare, ma per il fatto che tombini, caditoie e canalette di scolo intasate siano riferibili all’ente di gestione.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 21694/2015 (qui sotto allegata) ha ritenuto di accogliere il ricorso della società proprietaria di un “distacco” (ossia un passaggio) di circa tre metri tra la facciata del fabbricato ed il muro di contenimento a ridosso di una collina, al fine di accertare la responsabilità del Condominio per omessa custodia e manutenzione degli scarichi da cui era dipesa un’infiltrazione d’acqua in alcuni magazzini posti al di sotto di tale “distacco”.

Fonte: Infiltrazioni: condominio responsabile dei danni se il lastrico è privato ma i tombini sono di sua proprietà
(www.StudioCataldi.it)

Il dolo eventuale è possibile anche nei sinistri stradali

“Il dolo eventuale può essere applicato anche in caso di incidente stradale”. Così la Cassazione capovolge i suoi precedenti atteggiamenti

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il dolo è possibile nei sinistri stradali

Il dolo eventuale è possibile anche nei sinistri stradali

“Il dolo eventuale può essere applicato anche in caso di incidente stradale”. Così la Cassazione capovolge i suoi precedenti atteggiamenti, il cui “garantismo” è alla base della campagna di convinzione che sta facendo procedere dopo cinque anni di incertezze l’iter parlamentare del disegno di legge che istituisce il reato di omicidio stradale.

La sentenza che segna il cambio di orientamento è la 37606/2015, depositata dalla Prima sezione penale. Questa è la stessa sezione che non più tardi dello scorso marzo si era pronunciata in senso contrario (sentenza 18220/2015) su un caso che aveva avuto molta risonanza sui media (si veda “Per il dolo eventuale occorrono prove certe”, di Maurizio Caprino, Quotidiano del Diritto, 01.05.2015).

Ma nel frattempo è cambiata la composizione della sezione. Inoltre, ora vige sempre il principio secondo cui ogni sentenza vale per un caso specifico, ciò significa che l’esito può cambiare secondo i fatti e come sono stati “dissertati” nei due gradi di giudizio precedenti.

Nel caso degli incidenti stradali mortali, il punto risiede nel dimostrare che il conducente che li ha causati abbia consapevolmente (vale a dire coscientemente) accettato il rischio di uccidere qualcuno in conseguenza della sua guida sconsiderata (ad esempio con la guida in stato d’ebbrezza).

Nella vicenda decisa con la sentenza da poco depositata – l’omicidio di un pedone da parte di un guidatore sotto effetto di alcol e droga che stava fuggendo per sottrarsi a un controllo della Polizia locale di Bolzano – decisivo in sede di dibattito è stato il fatto che il responsabile del sinistro, non ha cambiato traiettoria rispetto a quella necessaria per la fuga, nemmeno quando si è accorto che proseguendo su di essa avrebbe investito il pedone.

Per giustificare la fondatezza dell’imputazione per omicidio volontario per dolo eventuale, la Cassazione usa un precedente importante come la sentenza delle Sezioni unite sul caso ThyssenKrupp (la n. 33343/2014), di natura ben diversa da un incidente stradale.

Il principio affermato da questa sentenza è che, per esserci dolo eventuale, «occorre la rigorosa dimostrazione che il responsabile si sia raffrontato con la specifica categoria di evento (la possibilità di causare la morte di qualcuno, ndr)…aderendo psicologicamente/cosceintemente ad essa… Vale a dire che il colpevole sa già in partenza cosa potrà accadere».

Questa dimostrazione si raggiunge anche indirettamente, valutando la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, la personalità e la storia dell’imputato, la durata e la ripetizione dell’azione, la sua finalità, il comportamento successivo, la probabilità che l’evento si verifichi in base alla condotta tenuta, le conseguenze dell’evento anche sull’imputato e il contesto dell’azione.

In poche parole si adotta un’analisi a 360 gradi dell’imputato…

Se si pensa che l’imputato stava – tra l’altro – sfuggendo a un controllo, non poteva aver paura di ferirsi investendo un pedone con una suv e dopo l’incidente ha continuato la fuga a piedi, se ne deduce che ci sono i requisiti per il dolo eventuale “disegnato” dalla sentenza 33343/2014.

Nella sentenza 18220 della scorsa primavera, invece, il giudizio di merito non ha dimostrato ciò. Tra le altre cose, non aveva chiarito se lo stato di ebbrezza del colpevole avesse offuscato la sua capacità di prevedere la possibilità di uccidere qualcuno.

Andrea Begal
consulente Cutillogroup

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