Assicurazione obbligatoria per gli amministratori?

assicurazione obbligatoria per gli amministratori
Assicurazione obbligatoria per gli amministratori di società

Un’ assicurazione obbligatoria per gli amministratori di società , e la modifica dei parametri per i revisori nelle srl.

Sono questi alcuni degli emendamenti, secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare, che saranno presentati nei prossimi giorni dalla maggioranza al decreto crescita all’esame della commissione finanze della camera.

Di cosa si tratta?

E’ la polizza di Responsabilità Civile che tutela chi, all’interno di una societa, riveste la carica di amministratore, dirigente, sindaco.

L’assicurazione tutela anche i membri del consiglio di sorveglianza, del consiglio di gestione, i revisori contabili, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e gli eventuali amministratori di fatto.

La copertura è normalmente estesa alla tutela patrimoniale del coniuge delle persone assicurate e ai loro eredi.

Può anche prevedere la tutela della società contraente rispetto alle richieste di risarcimento direttamente avanzate nei confronti della società stessa.

Questa protezione si rivolge direttamente agli amministratori stessi, che possono stipulare una polizze su se stessi, oppure dall’organizzazione a cui appartengono

ovvero:

società di capitali, società cooperativa, associazione riconosciuta, fondazione, consorzio, onlus e istituzione finanziaria….

La protezione per gli amministratori

Gli amministratori devono svolgere il proprio ruolo con diligenza e competenza, secondo le norme del Codice Civile in materia di diritto societario, e sono responsabili personalmente e solidalmente fra loro dei danni causati a terzi nello svolgimento della relativa attività. In caso di risarcimento essi sono impegnati con il proprio patrimonio personale. La polizza D&O protegge il patrimonio personale delle persone assicurate dalle richieste di risarcimento da parte di terzi quali, ad esempio: la società e le sue controllate, i creditori sociali, i singoli soci, i dipendenti, i consulenti, le banche.

La protezione per la società

La polizza D&O rimborsa alla società quanto da questa eventualmente pagato ai propri amministratori, perchè consentito o richiesto dalla legge, al fine di tenerli indenni dalle conseguenze di una richiesta di risarcimento avanzata nei loro confronti. Inoltre la polizza indennizza la società dalle richieste di risarcimento di terzi, di natura non contrattuale e di dipendenti per controversie in materia di diritto del lavoro quali, ad esempio, taluni casi di licenziamento, demansionamento.

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La distrazione costa cara al gommista

Gommista condannato a pagare 400 mila € per aver montato un pneumatico con un solo bullone

La distrazione costa cara al gommista

Era dicembre 2007 quando Andrea F., oggi 43 enne, portò la sua autovettura dal gommista per un controllo e la convergenza delle gomme. Terminati i lavori il sig. Andrea si recò in officina per ritirare l’auto. Poche centinaia di metri ed avvenne lo schianto contro un platano di strada. A causa dell’incidente Andrea riportò lesioni permanenti all’arto sinistro, poi più volte operato nel corso tempo. L’Andrea da allora, proprio a causa di quelle lesioni, per camminare utilizza una stampella.

Grazie alle indagini svolte dal perito dell’assicurazione dell’infortunato si scoprì che la ruota anteriore sinistra aveva un solo bullone avvitato e che il primo movimento scomposto della gomma causò l’uscita di strada. Errore commesso da parte di chi eseguì la convergenza. A questo punto Andrea avviò una causa civile contro l’officina con una richiesta di risarcimento pari a 800 mila euro.

Nel 2013 il tribunale di Vicenza condannò il titolare dell’officina ad un risarcimento di 400 mila euro, ed anche la prima sezione civile della Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado del tribunale di Vicenza. All’azienda, che nel 2009 ha chiuso l’attività, rimane solo il ricorso alla cassazione.

Consigliamo sempre ai nostri clienti di attivare la copertura della responsabilità civile terzi, atta a salvaguardare il patrimonio aziendale da richieste di risarcimento per eventuali danni cagionati e di abbinare anche una polizza di tutela legale.

fonte http://newsulias.it

Ictus per colpa dello shampoo dal parrucchiere

90mila sterline di risarcimento inflitte in Gran Bretagna ad un parrucchiere per uno dei tanti casi legati alla c.d. “sindrome da salone di bellezza”.

parrucchiereIctus per colpa dello shampoo dal parrucchiere

90mila sterline. A tanto ammonta il risarcimento ottenuto da un uomo in Gran Bretagna per il c.d. “ictus da parrucchiere”. La vicenda, riportata dal Times, ha per protagonista un 45enne di Brighton, Dave Tyler, il quale, un paio di giorni dopo essersi tagliato i capelli in un salone della sua città, aveva un malore nel corso di una riunione di lavoro e veniva portato in ospedale. La causa, per i medici, era la lesione di un’arteria in fase di lavaggio dei capelli che aveva causato un coagulo di sangue che avrebbe poi portato all’ictus.

Leggi tutto: Ictus per colpa dello shampoo dal parrucchiere: risarcimento a quattro zeri
(www.StudioCataldi.it)

Un evento atmosferico non esclude la responsabilità del custode

Il tribunale di Ascoli ha condannato al risarcimento il Comune, in quanto custode, ritenendo che il vento non escluda la responsabilità.

vento

Un evento atmosferico non esclude la responsabilità del custode

Il codice civile, con l’articolo 2051, stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Due annotazioni importanti: innanzitutto questo articolo rientra nella fattispecie della cosiddetta “responsabilità oggettiva”, in cui è previsto l’inversione dell’onere della prova, che va a carico di chi a procurato il danno. Secondo il presunto responsabile per l’esimenti deve provare il caso fortuito, ovvero che avrebbe messo in atto tutte le necessarie azioni perché il danno non potesse accadere.

Cosa si intende allora per caso fortuito rilevante e idoneo ad escludere la responsabilità?

Basta fare una ricerca sulle sentenze relative a questo articolo del codice per rendersi conto che non c’è una risposta univoca e precisa, ma che, di volta in volta, si è cercato di adattare allo specifico caso ed alle circostaze.

Interessante quanto deciso dal Tribunale di Ascoli con sentenza 175/2016.

In sintesi, il giudice ha chiarito che: “il vento non può ritenersi idoneo a rappresentare un’ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Tale evento atmosferico, pur se forte, quando non è di intensità eccezionale non presenta infatti un elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità e, di conseguenza, non può essere considerato un fatto imprevedibile.”

Il caso

La vettura di un automobilista veniva danneggiata dal ramo di un albero, caduto a causa del vento.

In primo grado il giudice di pace aveva rigettato le pretese del danneggiato, avanzate nei confronti del Comune quale ente custode della strada, ritenendo sussistente nel caso di specie il caso fortuito, costituito dal forte vento presente il giorno dell’incidente.

Secondo il Tribunale tale conclusione non può essere condivisa:

oltre all’inidoneità del vento a interrompere il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e il danno, per i motivi visti sopra, nella fattispecie concreta la responsabilità del Comune convenuto era posta fuori di ogni dubbio anche da un’altra circostanza rilevante. Il vento verificatosi il giorno dell’incidente, infatti, era stato previsto dagli esperti già due giorni prima ed era stato comunicato al predetto ente con avvertenza di adottare tutte le misure cautelative necessarie.

Ma gli aspetti di rilievo della sentenza in commento non si arrestano qui. Essa, infatti, si è soffermata su un’altra interessante tematica: quella della legittimazione passiva del convenuto.

Il Comune infatti, nel tentare di sollevarsi da ogni responsabilità, aveva affermato in giudizio (peraltro senza fornire adeguata prova) che la manutenzione del verde cittadino era affidata a una società terza. A tal proposito, però, il Tribunale ha chiarito che tale circostanza non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.: a tal fine, infatti, il Comune avrebbe comunque dovuto chiamare in garanzia la suddetta società per essere manlevato dall’obbligo risarcitorio (anche solo parzialmente), previa dimostrazione dell’inadempimento contrattuale. (fonte studiocataldi.it)

Conclusione

Il Comune è obbligato a risarcire il danno.

Matrimonio impossibile

Matrimonio Impossibile: una raccolta di foto divertenti di matrimoni.

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L’aereo dello sposo è stato annullato e non riesce ad arrivare in tempo all’altare? Il menù del ristorante non è quello pattuito e vuoi chiedere uno sconto sul prezzo? Rientrati dal viaggio di nozze una tubatura del vostro nido d’amore si rompe e non sai a chi rivolgerti?

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Sentenza 3811 2016 il ristoratore ha l’obbligo risarcire il cliente per i danni all’auto

La sentenza 3811 2016 chiarisce quali elementi fanno supporre che il parcheggio è custodito – di Lucia Izzo Fonte: Sudiocataldi.it

responsabilità dell'albergatore
Sentenza 3811 2016 quando il ristoratore ha l’obbligo risarcire il cliente per i danni all’auto

E’ responsabile il gestore dell’albergo o del ristorante per i danni subiti dall’automobile lasciata nel parcheggio del locale se la conformazione del luogo, con apposite ricezioni oppure con la presenza di personale di controllo, lasci supporre per facta concludentia l’esistenza di un contratto di parcheggio con responsabilità di deposito.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, undicesima sezione civile, nella sentenza 3811 2016 dell’11 febbraio.
L’attore, fotografo professionista, cita in giudizio la società che gestisce una struttura per convegni e ricevimenti poiché, dovendo realizzare un servizio fotografico in occasione di un banchetto nuziale, aveva parcheggiato la propria autovettura nell’area di parcheggio all’interno della recinzione della villa; in questa occasione, ignoti sfondavano il lunotto posteriore della sua auto sottraendo una valigetta contenente varie attrezzature fotografiche e il filmato delle nozze da lui realizzato in precedenza, causando un danno stimato complessivamente in diecimila euro.

La convenuta società evoca a sua difesa l’art. 1785 quiquies c.c. il quale escluderebbe qualsiasi responsabilità di albergatori e ristoratori in caso di furto di autovetture: essendo i gestori di locali assimilabili agli alberghi e ai ristorante, nessuna responsabilità sarebbe potuto esserle ascritta in quanto gestore di una struttura di convegni e ristorazione, posto che la norma summenzionata esclude l’applicabilità di detta normativa ai veicoli e alle cose lasciate al loro interno a meno che non sussista un distinto apposito contratto di parcheggio.

………… Leggi tutto

Il testo della sentenza 3811-2016 Tribuinale di Roma

Responsabilità civile del medico la riforma passa alla Camera

Passa alla Camera il ddl Gelli che riforma la responsabilità civile del medico.

RC Professionale Area Medica
Assicurazioni RC Professionale Medico Sanitaria

Responsabilità civile del medico la riforma passa alla Camera

Via libera della Camera, ed ora spetta al Senato, al ddl Gelli sulla riforma delle norme che regolano la responsabilità civile del medico, come anche quella penale.

La principale modifica consiste nella affermazione che per i medici si tratti di responsabilità extracontrattuale con conseguente inversione dell’onere della prova e prescrizione breve ( 5 anni ).

Il ministro della Salute afferma che con questo testo è stato raggiunto ” un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l’equilibrio tra la tutela dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità”.

Le novità:

Best practice e linee guida

Le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, alle quali i sanitari devono necessariamente attenersi nell’esecuzione delle prestazioni richieste, dovranno assicurare un ruolo di equilibrio ed essere indicate dalle società scientifiche e da istituti di ricerca individuati da un decreto del Ministro della salute e iscritti in un elenco apposito. Le linee guida verranno poi inserite nel sistema nazionale e pubblicate sul sito dell’Istituto superiore di sanità, nonché aggiornate ogni due anni.

Responsabilità civile e penale del medico

In materia di responsabilità civile, la riforma istituisce un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie, con estensione anche alle prestazioni svolte in regime intramurario o attraverso la telemedicina, ed extracontrattuale invece per i medici, che svolgono la propria attività presso le strutture sanitarie o in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale. La responsabilità di tipo extracontrattuale, con consequenziale ribaltamento dell’onere della prova e prescrizione dimezzata a cinque anni viene estesa anche ai medici di medicina generale. Quanto alla responsabilità penale, invece, il testo prevede l’inserimento nel codice penale dell’art. 590-ter, teso a sanzionare l’esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia: i reati (di omicidio colposo e di lesioni personali colpose) resterebbero in tal caso solo in ipotesi di colpa grave, esclusa però se il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida.

Azione di rivalsa

L’azione di rivalsa nei confronti del medico potrà avvenire soltanto per dolo o colpa grave. Ad essere confermato nel testo è anche il tetto massimo di tre annualità per agevolare la stipula di polizze assicurative a prezzi calmierati.

Viene escluso, infine, il possibile intervento della Corte dei Conti.

Strutture sociosanitarie

L’ambito di intervento della responsabilità professionale viene esteso altresì alle strutture sociosanitarie.

Audit e Risk Management

I verbali e gli atti relativi all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere utilizzati o acquisiti nei procedimenti giudiziali. Quanto al risk management, il ruolo di coordinamento potrà anche essere svolto dai medici legali e dai dipendenti delle strutture sanitarie in possesso di adeguata formazione ed esperienza triennale.

Garante diritto alla salute

Il ddl si occupa in generale del diritto alla salute, sancendo la sicurezza delle cure la cui garanzia è affidata dalle regioni al difensore civico, che potrà essere adito per segnalare le disfunzioni del sistema. Viene esclusa la possibilità di rivolgersi al garante per il diritto alla salute effettuando segnalazioni anonime.

Viene istituito inoltre un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, col compito di raccogliere i dati sulla “malasanità” al fine di prevenire e gestire il rischio sanitario e formare e aggiornare il personale in modo adeguato.

Assicurazioni

Sarà un decreto del Ministero dello sviluppo economico ad individuare i requisiti minimi e le garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie, anche per le forme di autoassicurazione e per le misure analoghe di assunzione diretta del rischio. In caso di cessazione definitiva dell’attività sanitaria per qualsiasi causa, dovrà inoltre essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per far fronte alle richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi riferite a fatti verificatisi in costanza della polizza. L’ultrattività è estesa altresì agli eredi e non può essere assoggettata alla clausola di disdetta.

Fonte: Addio alla responsabilità del medico anche per colpa grave. Via libera dalla Camera alla riforma. Ecco tutte le novità 
(www.StudioCataldi.it)

Cambia perciò molto la responsabilità civile del medico. Ora attendiamo la definitiva approvazione e la pubblicazione da parte del Ministero delle linee guida, senza dimenticare i requisiti minimi e le garanzie che il legislatore individuerà. Con molta probabilità rendendo queste polizze più accessibili da parte dei medici.

Il gestore del ristorante non è sempre responsabile

Un sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila ha ribadito che la responsabilità de gestore del ristorante è esclusa nel caso di scivolata su macchia ben visibile ed evitabile con la normale diligenza.

sentenza

Il gestore del ristorante non è sempre responsabile

La corte d’appello dell’Aquila, con la sentenza 852/2015, ha ribadito che, nel caso di danni subiti dal cliente che scivola sul pavimento bagnato, in casi estremi, la responsabilità del ristoratore può essere completamente esclusa.

Il fatto: all’interno di un ristorante un ospite, alzatosi per recarsi a fumare in veranda, scivolava su una chiazza liquida che si era formata sotto un condizionatore. Il cliente si procurava traumi contusivi a piede, anca e bacino. Ritenendo responsabile il proprietario del ristorante la persona danneggiata presentava domanda di risarcimento.

La sentenza di primo grado dava ragione al ristoratore, ritenendo che la chiazza era ben visibile e quindi una scivolata era «ben prevedibile ed evitabile dall’attore con l’uso della ordinaria diligenza» con esclusione per ciò dell’esistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito «essendo la caduta stessa eziologicamente riferibile, ai sensi dell’articolo 1227 comma 1 c.c., esclusivamente alla disattenta condotta del danneggiato».

La Corte d’Appello ha poi confermato quanto sentenziato in primo grado. I giudici hanno richiamato alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla responsabilità da custodia, validi «a maggior ragione, anche ove il fondamento giuridico della responsabilità del danneggiante venga rinvenuto nell’art. 2043 c.c.», ribadendo che «il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità – atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell’articolo 1227 c.c. comma 1, ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode o del soggetto inadempiente». In questo caso specifico, la disattenzione e la superficialità della condotta mostrata dal cliente del ristorante – che ha percorso quel tratto del corridoio nonostante la chiazza di olio fosse chiaramente visibile – è tale da escludere ogni responsabilità del ristoratore. Difatti, conclude la Corte, «quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso».

Cassazione: il gestore dell’impianto deve tutelare gli sciatori dai pericoli esterni

La Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 44796/2015 che il gestore della pista da sci deve tutelare gli sciatori anche da pericoli esterni

sentenza

Cassazione: il gestore dell’impianto deve tutelare gli sciatori dai pericoli esterni

La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 44796/2015

ha stabilito che

Il gestore dell’impianto e delle piste servite ha l’obbligo della manutenzione in sicurezza delle piste medesime che gli deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l’impianto.
Il pericolo da prevenire, oggetto della posizione di garanzia, non è quindi solo quello interno alla pista, quindi “l’obbligo di protezione, che è proiezione della posizione di garanzia, riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel quid di pericolosità insito dell’attività“.
Deve escludersi, precisano i giudici, che tale obbligo di protezione si possa dilatare fino a comprendervi i cd. pericoli esterni, ma “nondimeno il gestore nel caso in esame doveva prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma cui si poteva andare incontro anche in caso di comportamento imprudente di terzi“.
Il fatto:
Un giovane, aveva invaso la pista da un lato saltando da un dente formatosi a bordo pista, così collidendo con una donna intenta nello scendere lungo la pista, facendola rovinare a terra e cagionandole una malattia della durata di sei settimane.
Il ricorrente evidenzia la negligenza degli imputati nel non aver osservato l’obbligo di delimitare la pista al fine di proteggere gli sciatori da percoli atipici, omettendo di apporre le dovute protezioni a lato della pista medesima, atte ad impedire che gli sciatori tagliassero la pista invadendola dai lati.

Leggi tutto, compresa la sentenza, dal sito sorgente: Cassazione: il gestore deve tutelare gli sciatori anche dai “pericoli esterni”

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Tempi lunghi per i sinistri in sanità : 4 anni per una causa

(di Rosanna Magnano – Sanità24) Il report Agenas sul 2014 Il costo medio dei sinistri in sanità è di 52.368,95 euro e la grande maggioranza dei sinistri denunciati, circa il 65,86%,…

Tempi lunghi per i sinistri in sanità: 4 anni per una causa

Il costo medio dei sinistri liquidati in sanità è di 52.368,95 euro e la grande maggioranza dei sinistri denunciati, circa il 65,86%, riguarda casi di lesioni personali, mentre i decessi rappresentano il 12,88%. ….. Il 33,55% dei sinistri aperti ha riguardato interventi, il 18,49% l’assistenza e il 17,31% la diagnosi. Tra i dati più interessanti, la fascia d’età del presunto danneggiato a cui corrisponde il maggior numero di sinistri: il 21,29% delle pratiche interessa la popolazione compresa tra i 65 e gli 80 anni. Sono questi i principali dati che emergono dal Rapporto annuale di Agenas sulle denunce dei sinistri in sanità, che analizza i dati di 20 Regioni su 21.

…… Tra le note dolenti il tempo impiegato mediamente in Italia per aprire una causa, 872,53 giorni, e per chiuderla, 542,45 giorni. Per un totale di ben 4 anni (3,7 per la precisione).

… il costo medio dei sinistri liquidati per tipo di danno si va dal massimo di 284.669,79 sul decesso a 56.032,41 euro per le lesioni e al 1.155,36 per danni a cose.

Il 72,34% è stato aperto tramite avvocato.

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