Risparmia sulla polizza RCA

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Risparmia sulla polizza RCA senza rinuciare al servizio, questo è il nostro motto e la nostra missione. La consulenza è il cuore di un servizio assicurativo, pre e post vendita.

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Incidenti stradali in Italia

L’Istat ha diffuso i dati degli incidenti stradali relativi all’anno 2016

Incidenti stradali in Italia

Nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali con lesioni a persone che hanno provocato 3.283 vittime (morti entro il 30° giorno) e 249.175 feriti.

Dopo due anni di stagnazione il numero dei morti torna a ridursi rispetto al 2015 (-145 unità, pari a-4,2%).

Tra le vittime sono in aumento i ciclisti (275, +9,6%) e i ciclomotoristi (116, +10,5%), stabili gli automobilisti deceduti (1.470, +0,1%) mentre risultano in calo motociclisti (657, -15,0%) e pedoni (570, -5,3%).

Per la prima volta dal 2001, gli incidenti e i feriti registrano un incremento (rispettivamente +0,7% e +0,9%) (Figura 1) in confronto all’anno precedente. Aumentano soprattutto i feriti gravi: sulla base dei dati di dimissione ospedaliera, sono stati oltre 17mila contro i 16mila del 2015 (+9%). Il rapporto tra feriti gravi e decessi è salito a 5,2 nel 2016 da 4,7 dell’anno precedente.

Sulla diminuzione del numero di vittime in Italia pesa soprattutto il calo registrato su autostrade (comprensive di tangenziali e raccordi autostradali) e strade extraurbane (274 e 1.546 morti; -10,2 e -4,6% sull’anno precedente). Una flessione più contenuta si registra, di contro, sulle strade urbane (1.463 morti;-2,6%). Più consistente la diminuzione nei grandi Comuni nel complesso, per i quali il numero di morti nell’abitato diminuisce del 6,5 %.

Anche nella Ue28, nel 2016 torna a diminuire il numero delle vittime di incidenti stradali (-1,8% rispetto al 2015): complessivamente, sono state 25.720 contro 26.190 del 2015. Nel confronto fra il 2016 e il 2010 (anno di benchmark della strategia europea per la sicurezza stradale) i decessi si riducono del 18,6% a livello europeo. L’Italia registra una riduzione del 20,2%, un risultato migliore della media europea. Ogni milione di abitanti, nel 2016 si contano 50,6 morti per incidente stradale nella Ue28 e 54,2 nel nostro Paese, che si colloca al 14° posto della graduatoria europea, dietro Svezia, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia.

Tra i comportamenti errati più frequenti sono da segnalare la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 41,5% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida.

Il 2016 si presenta come un anno di ripresa della mobilità. Le prime iscrizioni di veicoli aumentano del 18,2% rispetto all’anno precedente, il parco veicolare dell’1,4%, Anche le percorrenze autostradali crescono del 3,3% rispetto al 2015, con oltre 82 miliardi di km percorsi.

Incidente stradale: il danno va risarcito integralmente anche se la riparazione è antieconomica

In una recente sentenza il GdP di Vibo Valentia ha sovvertito l’indirizzo acclarato, con sentenze di Cassazione, ed ha stabilito che la riparazione va risarcita integralmente, anche se antieconomica  

Incidente stradale: il danno va risarcito integralmente anche se la riparazione è antieconomica

Il 22 marzo, con sentenza nella causa civile iscritta al n. 1572/16, il Giudice di Pace di Vibo Valentia, dott. Ilario Giuseppe Longo, ha stabilito che:

nella determinazione del danno si deve preferire un criterio soggettivo che tenga conto del rapporto tra il bene medesimo e la sua utilizzazione economica da parte del proprietario (Cass. civ., sez. III, n. 9740/2002)

e per tale motivazione

non si può negare al danneggiato da un sinistro stradale il diritto a riavere il proprio veicolo perfettamente riparato e nuovamente funzionante, quando questo, per la sua particolare funzione e il suo ottimo stato di manutenzione, difficilmente possa essere sostituito da un altro veicolo parimenti usato e reperibile sul mercato.”

Indubbiamente questa sentenza (che trovate allegata) va in senso opposto alla consuetudine ed alle precedenti sentenze della Corte di Cassazione, che tanto hanno fatto discutere in passato i danneggiati , ovvero in caso di riparazione antieconomica il risarcimento non può superare il valore del veicolo nel momento di accadimento.

Come già scritto, il Giudice di Pace ha ritenuto che una riparazione antieconomica non può essere idonea a limitare il risarcimento al di sotto del danno effettivamente subito, rapportandolo al valore di mercato dell’auto: il diritto al risarcimento del danno, infatti, si giustifica per l’infungibilità del bene danneggiato.

Riassumendo “il danneggiato da un sinistro stradale ha diritto a che il suo veicolo torni ad essere “perfettamente riparato e nuovamente funzionante”, ogni qualvolta il mezzo, per la sua particolare funzione e il suo ottimo stato di manutenzione, non può essere sostituito con un altro usato reperibile sul mercato. (fonte StudioCataldi) 

Scarica il testo della sentenza risarcimento del danno antieconomico

Perché sottoscrivere la garanzia tutela legale

La garanzia tutela legale è il naturale completamento di qualsiasi garanzia di responsabilità civile. Oggi vi diremo perché è necessaria abbinata alla polizza RCA.

Perché sottoscrivere la garanzia tutela legale

Perché con le legge 41/2016, conosciuta come la norma sugli omicidi stradali, ogni automobilista,  in  caso  di  incidente  stradale grave,  può essere  accusato  di  omicidio stradale e lesioni personali stradali. La legge non colpisce infatti solo i pirati della strada, cioè coloro che commettono incidente sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, ma anche chi per distrazione, imperizia o fatalità, provoca un incidente con lesioni gravi o mortali. In questo caso è indispensabile avere al proprio fianco un legale.

Perché  ci  sono  casi  in  cui  non  può  essere  attivata  la  procedura  di  risarcimento  e  di conseguenza la tua Compagnia non può liquidarti il danno. In questi casi per ottenere il risarcimento  dall’altra  Compagnia  devi  provvedere  alla  gestione  autonoma  del  sinistro, per questo il supporto di un legale per recuperare il danno diventa importante. I casi in cui l’indennizzo diretto del danno NON si applica sono più numerosi di quel che si pensa:

  • Quando i veicoli coinvolti sono più di due
  • Quando uno dei due veicoli non è regolarmente assicurato
  • Quando uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia
  • Quando una delle parti coinvolte non è un veicolo a motore
  • Quando sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili
  • Quando uno dei veicoli è un ciclomotore con targhino
  • Quando il danno non è derivante da circolazione stradale
  • Quando le lesioni riportate provocano un invalidità superiore al 9%
  • Quando non c’è impatto tra i veicoli
  • Quando uno dei veicoli è una macchina agricola o un veicolo speciale

Perché a seguito di un sinistro può esserti sospesa o revocata la patente. In questo caso, per riottenerla è necessario l’intervento di un legale.

Di più sulla tutela legale clicca qui

www.assicurazionitemporaneeonline.webnode.it sito internet non riconducibile a un intermediario assicurativo iscritto nel registro

www.assicurazionitemporaneeonline.webnode.it: prosegue l’attività di segnalazione da parte dell’IVASS di siti internet non riconducibili ad intermediari assicurativi iscritti nel registro unico.

www.assicurazionitemporaneeonline.webnode.it sito internet non riconducibile a un intermediario assicurativo iscritto nel registro

L’IVASS rende noto che è stata segnalata la commercializzazione di polizze r.c. auto, anche aventi durata temporanea, tramite il sito internet:

www.assicurazionitemporaneeonline.webnode.it

che si presenta come un’agenzia assicurativa, con denominazione “Assicurazioni Temporanee Trieste”, apparentemente riconducibile alla Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. di cui riporta la denominazione e il logo.

La Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. ha comunicato la propria estraneità alla commercializzazione di polizze tramite il suddetto sito dichiarando di non avere alcun rapporto di collaborazione con soggetti che operano tramite lo stesso. La società ha comunicato, inoltre, che le polizze r. c. auto temporanee non rientrano tra i prodotti assicurativi offerti alla propria clientela.

Nel sito è riportato il seguente numero di iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi: B0000154793, simile ma non identico a quello di un intermediario iscritto (Lino Barnabei) il quale ha dichiarato la propria totale estraneità alle attività svolte tramite il predetto sito internet, che pertanto non risulta riferibile ad alcun intermediario autorizzato.

L’Istituto richiama l’attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che i siti web degli intermediari che esercitano l’attività di intermediazione tramite internet devono sempre indicare:

  1. i dati identificativi dell’intermediario;
  2. l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
  3. il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

Per gli intermediari del SEE abilitatati ad operare in Italia il sito web deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

I siti web o i profili facebook che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.

L’IVASS raccomanda sempre di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:

  • degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto);
  • dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate; siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione”
  • del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

Truffe on line su polizze auto temporanee

L’associazione Konsumer ha redatto un vademecum in 4 punti per difendersi da incauti acquisti on line di polizze auto temporanee.

polizze auto temporanee

L’IVASS ha rilasciato più comunicati stampa sulle truffe on line legate alle polizze auto temporanee. Quello che segue è una comunicazione che l’istituto ha recentemente diramato:

POLIZZE R.C. AUTO TEMPORANEE:

OCCHIO ALLE TRUFFE ON LINE L’IVASS AVVERTE I CONSUMATORI

Sono in aumento i casi di polizze r.c.auto temporanee false, proposte on line da siti irregolari. Questi siti offrono polizze r.c. auto di breve durata (da pochi giorni ad alcuni mesi), proponendole come vantaggiose per chi usa l’automobile solo per brevi periodi di tempo o per chi deve ritirare il veicolo e farlo immatricolare.

Usano nomi di imprese di assicurazione inesistenti o sfruttano impropriamente nomi di imprese regolari o di intermediari regolarmente iscritti. Attratti dalle prospettive di risparmio, si rischia di cadere nella rete, perdendo soldi ed esponendosi al rischio di guidare senza copertura, di vedersi sequestrare il veicolo o ritirare la patente o di essere esposti a richieste in caso di sinistro.

Alcuni tra i più recenti casi scoperti da IVASS riguardano i siti:

assitempo.it contibroker.it assicurazionibrevi.it studiobovio.com assipuntodrive.com galloassicurazioni.com

Per questi casi, IVASS ha già sporto denuncia alla Polizia Postale.

Possibili segnali di allarme sono:

1) assenza sul sito web dei dati identificativi dell’intermediario assicurativo, e cioè del soggetto autorizzato dalla legge a distribuire polizze di assicurazione. Sul sito devono essere presenti l’indirizzo della sede, recapiti telefonici e postali, compresa la PEC, il numero e la data di iscrizione al RUI (il Registro tenuto dall’IVASS degli intermediari assicurativi e riassicurativi con sede o residenza in Italia), l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

Per gli intermediari UE iscritti nell’Elenco annesso deve essere indicata anche l’eventuale sede secondaria e il possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia, con indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine. Poiché i dati possono essere presenti, ma falsi, è bene controllare la corrispondenza dei dati sul RUI o sull’Elenco annesso.

2) Presenza del sito nell’Elenco dei siti web irregolari pubblicato dall’IVASS;

3) Assenza sul sito del nome dell’impresa assicurativa che emette la polizza;

4) Nome di un’impresa di assicurazione che non compare nell’Elenco delle imprese italiane né nell’Elenco delle imprese estere ammesse ad operare nella r.c.auto. Fai molta attenzione perché un semplice errore, anche minimo o apparentemente casuale, potrebbe nascondere un imbroglio!

Se hai dubbi contatta in ogni caso l’impresa assicurativa (non utilizzando i recapiti presenti sul sito, ma cercandoli altrove) per avere conferma della regolarità dell’operazione proposta.

Per qualsiasi necessità di assistenza puoi anche rivolgerti al Contact Center IVASS, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14.30.

Alla voce dell’Ivass si è aggiunta quella dell’associazione Konsumer Italia che sottolinea come il consumatore acquistando on line polizze auto temporanee corra rischio doppio “di perdere il denaro pagato per il premio e soprattutto di guidare (senza saperlo!) sprovvisto di copertura assicurativa. In tal caso, non solo non si è coperti da una polizza in caso di sinistro, ma si va incontro al sequestro del veicolo o al ritiro della patente”.

Allo scopo di aiutare gli utenti l’associazione ha redatto un vademecum in quattro punti:

  1. Controllare che il sito di questi intermediari assicurativi riporti dati obbligatori quali la sede, i recapiti telefonici e postali, compresa la PEC, il numero e la data di iscrizione al RUI (il Registro tenuto dall’IVASS degli intermediari assicurativi e riassicurativi con sede o residenza in Italia), l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.
    Per gli intermediari UE iscritti nell’Elenco annesso deve essere indicata anche l’eventuale sede secondaria e il possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia, con indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
  2. Cercare conferma che questi dati siano reali, nelle sezioni del sito IVASS dedicate al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e all’Elenco degli intermediari della Unione Europea;
  3. Controllare sul sito istituzionale IVASS che il sito in questione non sia segnalato come irregolare;
  4. Controllare che sul sito sia indicato il nome dell’impresa assicurativa che emette la polizza: il sito infatti è solo “un intermediario” che vende la polizza di un terzo (appunto l’impresa).
    Per contattare l’impresa non si devono utilizzare i recapiti presenti sul sito, ma è necessario cercarli altrove in modo da essere sicuri che non sia falsi anche quelli.

Se avete altri dubbi in merito a truffe su polizze auto temporanee  l’associazione invita gli utenti a contattarla via mail all’indirizzo: info@konsumer.it.

www.contibroker.it: sito internet non riconducibile a un Intermediario abilitato

Comunicato stampa IVASS del 14 febbraio 2017 su sito internet non riconducibile ad alcun Intermediario

www.contibroker.it: sito internet non riconducibile a un Intermediario abilitato

IVASS segna la commercializzazione di polizze r.c. auto, anche aventi durata temporanea, tramite il sito internet

www.contibroker.it

non riconducibile ad alcun intermediario assicurativo iscritto nel Registro e pertanto irregolare, si rende noto che il predetto indirizzo web rinvia l’utente al seguente sito internet

www.agenziaconti.it

Il sito www.agenziaconti.it si presenta come un’agenzia assicurativa plurimandataria, ma non riporta il numero di iscrizione nel RUI dell’intermediario.

Pertanto il sito internet non è riconducibile ad alcun intermediario assicurativo iscritto nel Registro e l’attività di intermediazione assicurativa svolta attraverso lo stesso non è regolare.

L’IVASS raccomanda sempre di adottare le opportune cautele nella sottoscrizione tramite internet di contratti assicurativi, soprattutto se di durata temporanea, verificando, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese e tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:

  • degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto);
  • dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate;
  • siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione”  del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

In ogni caso, l’Istituto richiama l’attenzione degli utenti e degli intermediari sulla circostanza che i siti web degli intermediari che esercitano l’attività di intermediazione tramite internet devono sempre indicare:

  1. i dati identificativi dell’intermediario;
  2. l’indirizzo della sede, il recapito telefonico, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
  3. il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

Per gli intermediari del SEE abilitatati ad operare in Italia il sito web deve riportare, oltre ai dati identificativi ed ai recapiti sopra indicati, l’indicazione dell’eventuale sede secondaria nonché la dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia con l’indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

I siti web o i profili facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa e espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

Sinistro di facile gestione?

Se il sinistro è di facile gestione le spese per il legale sono risarcibili solo se necessarie e giustificate

Sinistro di facile gestione?

Nuovo contributo curato da Fulvio Graziotto, titolare dello Studio Graziotto. Le spese legali relative ai sinistri sono risarcibili in base alla loro effettiva necessità.

Le spese legali relative ai sinistri sono risarcibili in base alla loro effettiva necessità: quando la gestione del sinistro non presenta difficoltà e l’assicuratore ha offerto prontamente

Decisione: Sentenza n. 11154/2016 Cassazione Civile – Sezione III
Il caso.
Un danneggiato RCA avanzava richiesta di risarcimento diretto alla propria compagnia assicurativa, la quale liquidava e inviava l’importo per le spese di riparazione e il fermo tecnico.
Il legale dell’assicurato tratteneva la somma in acconto perché mancavano le spese legali e citava l’assicuratore avanti al Giudice di Pace, che rigettava la domanda. Il Tribunale, a seguito di appello, condannava la compagnia anche al pagamento delle spese stragiudiziali.La compagnia assicurativa ricorre per Cassazione, e la Suprema Corte accoglie il ricorso.
La decisione.

Dopo aver esaminato i primi due motivi di ricorso, il Collegio affronta

«il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.9 dpr n.25412006 – il giudice d’appello avrebbe erroneamente attribuito alla H. [assicuratore, ndr] l’obbligo di corrispondere il rimborso di spese “stragiudiziali” indebite, non essendo nulla dovuto a titolo di assistenza legale quando l’offerta tempestiva corrisponda all’effettivo dovuto, e peraltro incognite nel loro ammontare».

In merito, afferma che «A riguardo, torna utile premettere che l’art. 9. reg. n. 254/2006 – Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati al comma secondo, statuisce testualmente:

“Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”

».

La Suprema Corte si richiama a precedenti pronunce sulla risarcibilità delle spese legali per l’assistenza stragiudiziale:

«secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, ” il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n. 2275/06, Cass.11606/2005)».

Ma la Cassazione precisa i confini dei compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato:

«Ora, anche qualora non si volesse condividere l’orientamento giurisprudenziale riportato, resta il fatto che i compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale) per l’attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate. Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92, I ° co., c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno rappresentato dalle spese stragiudiziali.»

E precisa anche la nullità di una norma del regolamento che inibisca il diritto al risarcimento:

«una norma regolamentare (e quindi una fonte di secondo grado) che escluda a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno che la legge (e quindi una fonte di primo grado) considera altrimenti risarcibile, appare difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ed è perciò nulla, alla luce del principio secondo cui regolamenti in contrasto con la Costituzione, se non sono sindacabili dalla Corte costituzionali, perche privi di forza di legge, sono comunque disapplicabili dal giudice ordinario, in quanto atti amministrativi, in senso ampio».

La Suprema Corte sottolinea il presupposto della risarcibilità del danno:

«osserva questa Corte che la risarcibilità o meno del danno (di qualsiasi danno) dipende dalla sua natura giuridica, non dal suo contenuto economico. Cosi, un danno non patrimoniale potrà non essere risarcibile perche non rientrante nella previsione dell’art. 2059 c.c.; un danno patrimoniale potrà non essere risarcibile perche causato dalla vittima a se stessa, ex art. 1227 c.c.; ma certamente non può mai ammettersi che un danno, altrimenti risarcibile, perda tale sua qualità solo perchè sia consistito nell’avere il danneggiato effettuato un esborso in favore di Tizio piuttosto che di Caio.»

Andando più nello specifico, per quanto attiene agli elementi di danno che consistono in compensi dovuti a professionisti, la Cassazione afferma che

«in tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no all’avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, ex art. 9, co.1, d.p.r. 254/2006, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la.spesa per compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di”causalità”, ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilità”. Da ciò consegue, ovviamente, che l’art. 9, 2 ° co., d.p.r. 254/2006, se inteso nel senso che esso vieta tout court la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l’art. 24 Cost., e va disapplicato»

Ne consegue il necessario accertamento della necessarietà e giustificazione di tali spese da parte del giudice di merito:

«la sentenza impugnata è errata nella parte in cui non ha valutato se le spese stragiudiziali richieste erano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni sorte con l’assicuratore richiesto del pagamento o dall’inerzia di assistenza adeguata dello stesso. Inoltre ( e con riguardo al secondo motivo), va osservato che l’art. 145 del codice assicurazioni statuisce che la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorni prima dell’azione. La richiesta deve essere proposta nei termini di cui all’art i 148 cod. ass. . Ciò, a pena di improponibilità della domanda».

Per il Collegio, è il danneggiato che deve richiedere le spese legali stragiudiziali: afferma, infatti, che

«non è l’assicuratore tenuto a compulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali stragiudiziali necessarie nel caso concreto, ma deve essere questi che le ne faccia richiesta ex art. 145 c. ass., norma che si applica anche nell’ipotesi di richiesta al proprio assicuratore ex art. 149 codice delle assicurazioni.»

leggi le osservazioni e le disposizioni legislative rilevanti: CLICCA QUI

ITAS ha il miglior prodotto rcauto

La rivista ALTROCONSUMO analizza i prodotti auto sul mercato: ITAS è al primo posto per qualità

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ITAS ha il miglior prodotto rcauto (secondo Altroconsumo)

Il supplemento Soldi&Diritti della rivista Altroconsumo dedica nel numero di Novembre 2016 un dettagliato servizio alle polizze RcAuto.

La ricerca esamina in dettaglio i contratti assicurativi delle compagnie del mercato (pari al 94%), in particolare per quanto riguarda la soddisfazione dei clienti, l’andamento dei premi per città, rivalse e garanzie aggiuntive.

Il risultato che emerge premia ancora una volta il prodotto ITAS: Dimensione Auto si aggiudica il primo posto in classifica, con un risultato di qualità globale dell’88%, nettamente migliore di Allianz-Bonus malus, Zurich Connect, HDI, Genialloyd, UNIPOLSAI (vedi classifica allegata).

Ottimi i risultati conquistati dal nostro prodotto. ITAS conquista le cinque stelle (il massimo) per alcune tra le più significative clausole di rivalsa analizzate: per patente scaduta, per danni a passeggeri e trasporto non conforme, per guida in stato di ebbrezza e per mancata revisione. Cinque stelle anche per Ricorso terzi da incendio e per le Estensioni di garanzia figli minori.

La ricerca di Altroconsumo raccoglie anche la soddisfazione complessiva degli assicurati nei confronti delle Compagnie. L’indagine che ha riguardato 5.000 assicurati considera numerosi parametri, tra cui tempi di rimborso, call center, franchigie, evoluzione del premio negli anni, e altro ancora.

Certificato di assicurazione auto: basta il supporto elettronico

Certificato di assicurazione auto: la circolare prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1° settembre, del Ministero dell’Interno interpreta la dematerializzazione.

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Certificato di assicurazione auto: basta il supporto elettronico

La legge 27/2012, in vigore dal 18 ottobre 2015, ha cancellato l’obbligo di esporre sul parabrezza dell’auto il contrassegno. La norma non ha cambiato l’obbligo di conservare il certificato di assicurazione in caso di richiesta da parte degli organi  polizia.

Letta così, agli automobilisti rimaneva in carico l’onere di tenere sempre a bordo del veicolo il certificato di assicurazione.
E non era solo la normativa a rendere necessaria la conservazione in auto, ma anche la questione legata all’aggiornamento della banca dati delle copertura RCAuto, ancora lontana dal ricevere aggiornamenti tempestivi.

In mancanza quindi di diverse disposizioni la sola verifica telematica non era sufficiente alla certezza della copertura assicurativa e da qui l’assoluta necessità di avere con se il titolo.

Per la precisione “l’articolo 180 del Codice della strada continua a prevedere che chi circola senza avere a bordo il certificato è punito con una sanzione di 41 euro, che scendono a 25 quando si tratta di ciclomotori. In assenza del documento a bordo o comunque della prova certa dell’avvenuto pagamento, la stessa norma prevede che gli agenti invitino il conducente a presentarsi con gli originali in un comando di polizia, per farli visionare; in caso di mancato adempimento senza giustificato motivo, scatta una sanzione di 419 euro.”

La circolare (clicca qui per scaricare) fa chiarezza indicando che

…. in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in forma digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale …

 

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