Poste Italiane: Polizze RISPARMIO vendute un tanto al kilo

poste italiane
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La vendita dei prodotti assicurativi da parte di Poste Italiane, in special modo quelli di risparmio, è avvenuta nel tempo in maniera poco etica, anzi con il sistema “ti piazzo quello che la direzione vuole che io venda”.

 

Qui c’è tutto come in banca quando vuole investire, c’ho i fondi c’è tutto! Se si vuole guadagnare di più, si deve mettere su un fondo azionario,

dichiara la dipendente di Poste in una saletta di consulenza al giornalista Nerazzini, che finge di voler investire 80.000 euro.

Se volete stare tranquilli tranquilli ci sono i nostri prodotti assicurativi.

Le assicurazioni proposte come investimento sicuro, ma proprio sicuro sicuro, si discostano però dalle informazioni presenti sui prospetti informativi.

fonte: money.it

L’articolo di money si rifà ad un servizio di Report del 2017 in cui il giornalista Alberto Nerazzini intervista persone dipendenti di Poste Italiane, a vari livelli.

Sempre estratto dall’articolo di Money.it possiamo evincere che per Poste Italiane:

Poste Vita e assicurazioni: il 72% dei ricavi

La componente assicurativa è arrivata a rappresentare il 72% dei ricavi nel bilancio di Poste Italiane nel 2016, dalla raccolta di 5 miliardi nel 2007 ad un totale di 20 miliardi di euro nell’ultimo anno. In 10 anni, i ricavi dai premi assicurativi sono aumentati del 400%.

Il tutto, sempre, sulle spalle dei risparmiatori.

Ed oggi?

Non si può affermare, ne smentire, che trasparenza, vendita selvaggia e massiva siano ancora nel DNA di Poste Italiane, ma, visti i ricavi il dubbio resta.

Era, anche in progetto, la vendita di polizze RCA.

Per il momento progetto accantonato perché: manutenzione e consulenza post vendita (il vero plus delle agenzie di assicurazioni tradizionali) si sarebbe rivelato un boomerang per l’incapacità gestionale e soprattutto per la mancanza di consulenza demandata a qualche call center, come del resto stanno facendo le banche.

Pensione integrativa gli italiani non ci pensano

Pensione integrativa, nonostante gli italiani siano un popolo di rispamiatori, l’obiettivo di una rilevante copertura è ancora lontano.

Pensione integrativa gli italiani non ci pensano

Sono ancora troppi i lavoratori italiani che non hanno la minima idea di quanto potrà essere un giorno il loro assegno per la pensione, e, ancor più grave, non hanno messo in campo alcun progetto per integrare la rendita.

Eppure le soluzioni non mancano e il denaro nemmeno. Lo dice la Banca d’Italia affermando, con i dati, che gli italiano restano un popolo di risparmiatori. A febbraio 2017, i miliardi parcheggiati hanno raggiunto la cifra record di 1428. Tanto denaro e nessuna pianificazione nonostante i rendimenti vicini allo zero.

Un piccolo scossone lo ha portato la Busta Arancione, inviata lo scorso anno alle famiglie italiane, e contenente le proiezioni della futura pensione. L’effetto psicologico è stato un picco di iscrizioni ai fondi integrativi. Secondo i dati forniti dalla Covip sul 2016 i fondi pensione hanno contato 557 mila iscritti in più a quota 7,8 milioni (+7,7%). Siamo comunque ancora molto lontani dall’obiettivo.

Guardando ai numeri, in questi ultimi mesi queste forme pensionistiche hanno un po’ risentito del calo dei prezzi delle obbligazioni. «Si tratta comunque di investimenti di lunghissimo termine che si muovono su orizzonti di diversi decenni – ricorda Giuseppe Romano, direttore ufficio studi Consultique –. Vuol dire che le cedole che pagano le obbligazioni negli anni neutralizzeranno l’effetto del calo di prezzo».

Chi si è messo in luce è invece il Tfr. Il Trattamento di fine rapporto, nei primi tre mesi di quest’anno ha fruttato lo 0,80% contro, per fare un esempio, il -0,08% delle forme garantite dei fondi negoziali. L’anno scorso, invece, il Tfr aveva perso la gara con le altre forme pensionistiche. Nel 2016, i fondi negoziali e i fondi aperti hanno reso in media, rispettivamente, il 2,7 e il 2,2%. I Pip «nuovi» di ramo III hanno fatto 3,6%. II Tfr si è rivalutato, al netto dell’imposta sostitutiva, dell’1,5%.

In questi ultimi tre mesi il Tfr ha beneficiato del rialzo dell’inflazione a cui è ancorato. Sale, per una parte, insieme al rialzo dei prezzi. Negli anni Tfr e forme previdenziali complementari si sono sfidati con sorti alterne. Non sono mancati forti sbalzi. Nel 2008 per esempio, anno della crisi Lehman Brothers, i fondi negoziali hanno perso il 6% e quelli aperti il 14%. II Tfr invece ha guadagnato il 2,7%. Nel 2014, anno di inflazione a zero e di Borse al rialzo, i fondi negoziali e quelli aperti hanno fruttato il 7% mentre il Tfr si è limitato al+1,3%. (fonte  La Stampa Tuttosoldi)

Polizze vita dormienti, in arrivo nuovi rimborsi per i beneficiari

Polizze vita dormienti: con una pubblicazione sul proprio sito, il MISE ha reso noto che dal prossimo 1° marzo sarà possibile presentare alla CONSAP  la richiesta di rimborso parziale che sono andate in prescrizione prima del 1° gennaio 2011

Polizze vita dormienti, in arrivo nuovi rimborsi per i beneficiari

Dal 1° marzo al 30 aprile 2017 è possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi (CONSAP) la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
  2. prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2011;
  3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
  4. non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti quattro avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

Con i precedenti quattro avvisi pubblici sono state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta prima del 1° luglio 2010.

Per presentare la domanda è consultabile l’Avviso di rimborsabilità (pdf) che descrive in dettaglio come fare per riscuotere la polizze e quali documenti allegare e chiarisce anche come viene determinato il rimborso parziale (fino a un massimo del 60%) dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti.

Contatti

Per eventuali informazioni/chiarimenti sono a disposizione degli interessati i seguenti contatti:

Consap S.p.A. – Gestione polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 – ROMA
Numero Contact Center: 06 85 79 6444
Email certificata (utilizzabile per l’invio delle domande di rimborso) – consap@pec.consap.it ; non certificata e da utilizzare esclusivamente per chiarimenti sulla procedura di rimborso – polizzedormienti@consap.it
Fax 06 85 79 6446

Avviso e modulistica

LLOYD’S PRIVATE INVESTMENT PLC società non autorizzata

L’IVASS rende noto che la società LLOYD’S PRIVATE INVESTMENT PLC non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio della Repubblica italiana.

Falsa RCA

LLOYD’S PRIVATE INVESTMENT PLC società non autorizzata

COMUNICATO STAMPA L’IVASS rende noto che è stata segnalata la diffusione di fascicoli informativi relativi a prodotti vita denominati “LLOYD’S ARCA 4 ITA”, “LLOYD’S ARCA 5 ITA”, “LLOYD’S ARCA 7 ITA” e “LLOYD’S ARCA 10 ITA” riferibili ad una società denominata LLOYD’S PRIVATE INVESTMENT PLC che non rientra tra le compagnie autorizzate o, comunque, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio della Repubblica italiana.

I citati fascicoli informativi contengono plurimi espliciti riferimenti alla società “Lloyd’s” di Londra, regolarmente abilitata ad operare in Italia, che ha disconosciuto i prodotti offerti ed ha negato ogni rapporto con l’impresa Lloyd’s Private Investment Plc. Pertanto, ad oggi, l’eventuale stipulazione di polizze recanti l’intestazione LLOYD’S PRIVATE INVESTMENT PLC comporta per i contraenti l’insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un’attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative.

Più in generale, l’IVASS raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell’attività assicurativa e che gli intermediari che propongono la sottoscrizione dei contratti siano iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi o nell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it

  • degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto);
  • dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate”;
  • del registro unico degli intermediari assicurativi e dell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30

Polizza Key Man

Polizza Key Man. Il capitale più importante di ogni Azienda è rappresentato dalle risorse umane. Alcune di queste possono essere difficilmente sostituibili in virtù della funzione strategica svolta all’interno dell’azienda stessa.

Polizza Key Mankeyman

Un “Uomo Chiave” potrebbe essere l’Amministratore Delegato o un commerciale con portafoglio clienti importante, o ancora un socio che ha dato un contributo decisivo alla crescita dell’azienda.

La perdita di una di queste figure potrebbe arrecare danni ingenti e immediati. La polizza Key Man mira a tutelarsi da questa eventualità.

E’ un contratto che ha come Contraente e Beneficiario l’Azienda e come Assicurato la persona fisica sulla cui vita è stipulato, ovvero l’Uomo Chiave, il Key Man.

La copertura può essere destinata alle Aziende costituite in forma societaria, ai singoli Imprenditori o ai Liberi Professionisti.

Quali garanzie vengono prestate?
La Polizza KEY MAN garantisce la liquidazione di un capitale in caso di premorienza o invalidità dell’Uomo Chiave e, come appena detto, offre una soluzione immediata per fronteggiare le criticità aziendali sorte in seguito all’evento Morte o di gravi invalidità permanenti (sia da malattia che da infortunio) assicurando la continuità dell’attività, ma soprattutto evitando di intaccare le risorse economiche dell’Azienda già in difficoltà dall’importante perdita.
Il capitale assicurato sarà valutato in base a diversi fattori, fra cui la dipendenza della società dall’uomo chiave e apporto economico di questo ultimo all’azienda.

Società di persone

Nel caso in cui l’Assicurato sia socio di una società di persone, ad esempio, il capitale potrebbe coincidere verosimilmente con la sua quota e in questo caso la Polizza permetterebbe di liquidare i suoi eredi senza intaccare le risorse dell’Azienda. Infatti l’Art. 2284 del Codice Civile prevede che in caso di morte di uno dei soci, i rimanenti devono liquidare agli eredi il valore della quota spettante al socio deceduto. Stipulando una KEY MAN, la società eviterebbe di contrarre debiti o di intaccare il patrimonio per liquidare gli eredi qualora questi non volessero subentrare al socio deceduto. Aspetto particolarmente importante nelle aziende composte da un numero basso e limitato di soci.

Società di capitali

In una società di capitali la KEY MAN proteggerebbe l’Azienda nel caso in cui dovesse venire a mancare un dirigente, un amministratore o qualsiasi figura che ricopra un ruolo fondamentale. L’Azienda si tutela garantendosi un capitale consistente in caso di premorienza della figura chiave, condizione che provocherebbe un danno economico diretto e immediato. Questo capitale potrà essere utilizzato ad esempio per ingaggiare sul mercato un nuovo manager o per pagare delle consulenze esterne utili per il proseguimento dell’attività.

L’Azienda/Contraente può stipulare una polizza assicurativa nel suo esclusivo interesse economico e dedurre il premio pagato dal reddito d’impresa (come costo). Fiscalmente l’importo dei premi è interamente deducibile; infatti gli stessi sono considerati componenti negativi di reddito a patto che Contraente e Beneficiario del contratto coincidano con l’Azienda stessa. (La copertura non si configura come benefit per il manager essendo stipulata dall’Azienda a proprio favore.)
Le somme liquidate all’Azienda, in caso di morte dell’Assicurato, sono considerate componenti positive di reddito.

La Polizza KEY MAN assume in genere i tratti tipici di un’Assicurazione sulla Vita Temporanea Caso Morte ed eventualmente nella forma più completa anche una copertura per invalidità permanente od anche di un’Assicurazione Vita Intera.

Polizza Vita ed asse ereditario – sentenza 746/2015 del Tribunale di Perugia

Il tribunale di Perugia, con sentenza 746/2015, ha ribadito che “l’assicurazione sulla Vita non entra nell’asse ereditario e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione.  

giudice

Polizza Vita ed asse ereditario – sentenza 746/2015 del Tribunale di Perugia

La polizza Vita non rientra nell’asse ereditario. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia con la sentenza 746/2015, nella quale è stata accolta la domanda di un’erede ed esecutrice testamentaria.

La disputa giudiziaria riguardava il premio assicurativo di una polizza Vita contratta nel 2005, inizialmente con befeciarie due associazioni e successivamente (nel 2007) gli eredi legittimi. La polizza, richiamata nel testamento olografo, non menzionava tuttavia l’intervenuta modifica.
La Compagnia di assicurazioni, intervenuta in giudizio aveva argomentato, di converso, che la parte testamentaria inerente alla polizza rappresentasse in realtà una disposizione testamentaria, come tale non modificabile attraverso in atto contrattuale.
Non di questo avvivo i giudici del capoluogo umbro, secondo i quali – si legge nelle motivazioni della sentenza – “l’assicurazione sulla Vita non entra nell’asse ereditario e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione. L’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento all’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato. Sicché l’obbligazione di pagamento gravante sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e della designazione del beneficiario, mentre la morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa”.
Luigi Giorgetti

Sorgente: Polizze Vita: per il Tribunale di Perugia non ha valore inserirle nell’asse ereditario, neppure nel caso di testamento olografo

Clausole vessatorie nei contratti di assicurazione sulla vita

Sentenza Cassazione Civile n. 17024/15 sulle clausole vessatorie nei contratti vita. Indicazioni alle imprese IVASS – lettera al mercato del 17/11/2015

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Clausole vessatorie nei contratti di assicurazione sulla vita

Con sentenza n. 17024 del 20 agosto 2015 la Corte di Cassazione, III sezione civile, ha riconosciuto il carattere vessatorio di una serie di previsioni contrattuali presenti in una polizza di assicurazione sulla vita, aventi ad oggetto gli oneri posti in capo al beneficiario per ottenere la liquidazione del capitale in caso di morte dell’assicurato. In particolare, la sentenza ha considerato vessatorie tipiche, e quindi nulle, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera q, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti clausole in quanto subordinano il pagamento dell’indennizzo ad adempimenti eccessivamente onerosi da parte del beneficiario: 

a) sottoscrivere una domanda su apposito modulo predisposto dall’assicuratore, e per di più farlo presso l’agenzia di competenza;

b) produrre una relazione medica sulle cause della morte, scritta da un medico su un modulo predisposto dall’assicuratore;

c) produrre una dichiarazione del medico autore della relazione di cui sopra, nella quale questi attesti di avere “personalmente curato le risposte”;

d) produrre, a semplice richiesta dell’assicuratore, le cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall’assicurato;

e) produrre un atto notorio “riguardante lo stato successorio” dell’assicurato deceduto;

f) produrre l’originale della polizza.

La Corte ha ritenuto la vessatorietà delle clausole in quanto:

a) contrasta con il principio di libertà delle forme nella materia delle obbligazioni la previsione per cui il beneficiario deve formulare domanda di indennizzo su un modulo predisposto dall’assicuratore e con quello di libertà personale e di movimento del beneficiario il doversi recare presso l’agenzia di competenza;

b) la richiesta di produrre una relazione medica sulla morte dell’assicurato pone un rilevante onere economico a carico del beneficiario e, ancor più grave, gli trasferisce l’onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha. La Corte ricorda che nelle assicurazioni sulla vita il beneficiario ha il solo onere di provare l’avverarsi del rischio e, quindi, la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata l’assicurazione;

c) la possibilità, a semplice richiesta, che il beneficiario debba fornire le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta non è soggetta a limiti temporali, è di “sconfinata latitudine” e pone a carico del beneficiario le spese di estrazione delle relative copie, nonché l’onere di contrastare il possibile rifiuto delle strutture sanitarie giustificato dalla tutela della riservatezza;

d) la necessità di produrre un atto notorio riguardante lo “stato successorio” del deceduto è inutile dal momento che il beneficiario acquista il diritto all’indennizzo jure proprio e non a titolo ereditario;

e) il dover produrre l’originale della polizza è previsione inutilmente gravosa dal momento che di essa l’assicuratore è già necessariamente in possesso (art. 1888 c.c.).

Si richiama l’attenzione delle imprese sull’importanza di adottare le idonee iniziative volte a recepire le indicazioni della Corte nella redazione delle clausole dei nuovi contratti di assicurazione sulla vita e nella gestione delle richieste di indennizzo relative a contratti già stipulati che dovessero contenere clausole analoghe a quelle oggetto di censura.
Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato
firmato digitalmente da RICCARO CESARI

Assicurazione sulla vita

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Assicurazione sulla vita

Non faccio un’assicurazione sulla vita perché conosco qualcuno che sta pagando da oltre trent’anni e non è ancora morto
cit. Wiet van Broeckhoven

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Mutui, gli oscuri meccanismi delle polizze sui prestiti

Meglio pagamenti periodici e non a premio unico. Fumatori penalizzati. L’Ivass censura gli istituti su caratteristiche e modalità dell’offerta di copertura in caso di decesso.

di Gino Pagliuca 
corriere.it 17 giugno 2015 | 11:27

CASA
polizze mutui sotto la lente dell’IVASS

Mutui, gli oscuri meccanismi delle polizze sui prestiti

Se le finalità per cui vengono proposte sono condivisibili, i modi con cui spesso le si raggiungono invece sono perlomeno discutibili. Stiamo parlando delle polizze legate ai mutui. E in particolare di quelle che intervengono in caso di decesso del debitore, saldando al posto degli eredi, in tutto o in parte, il debito residuo con la banca. Che il sistema abbia delle storture lo ha messo nero su bianco l’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni operante nell’ambito della Banca d’Italia. L’organismo ha infatti rilevato la presenza di «criticità» nelle caratteristiche delle polizze e, soprattutto, nella loro distribuzione. 

L’Istituto ha quindi confermato quello che molti clienti hanno riscontrato direttamente, quando sono stati di fatto obbligati ad abbinare al mutuo una polizza proposta dalla banca stessa. In termini di legge è obbligatorio legare al prestito solo una polizza che copra dal rischio di scoppio e incendio, le altre coperture, come il rischio morte, invalidità, o quella, oggi molto richiesta, contro la disoccupazione sarebbero del tutto facoltative. Quando la banca richiede una polizza legata al mutuo, deve proporre al cliente almeno due preventivi di imprese concorrenti. Inoltre il cliente può attivarsi in proprio e scegliere sul mercato un prodotto che risponda alle caratteristiche giudicate necessarie dalla banca. 

Teorie e pratiche 

Questo in teoria. Nella realtà bisogna considerare che l’istituto di credito non è obbligato a dare il mutuo e spesso fa capire al cliente che la scelta di una polizza diversa da quella che «suggerisce» diventerebbe un ostacolo alla concessione del finanziamento. 

Per capire quanto sia rilevante il business della assicurazioni sui mutui abbiamo calcolato il costo di polizze vita proposte da Met Life, una compagnia internazionale indipendente dal mondo bancario italiano e che consente di effettuare preventivi on line. Il costo della polizza dipende da diversi fattori: il primo è ovviamente l’età a cui il debitore accende il mutuo e di conseguenza quella a cui arriverà alla fine del finanziamento. Il secondo, meno rilevante, è l’importo del mutuo: il costo della polizza in proporzione decresce leggermente all’aumentare del debito. Abbinare il rischio morte a quello di invalidità porta quasi al raddoppio del premio e infine c’è un quarto aspetto che forse sorprenderà in negativo i consumatori di tabacco: i fumatori pagano molto di più. I quattro esempi delle nostre tabelle considerano diverse età, durate e importi differenti del mutuo. Guardiamo più nel dettaglio uno dei casi proposti, quello del 35enne che chiede un mutuo a 25 anni da 120 mila euro. Se non fuma paga 316 euro all’anno per una copertura anche dell’invalidità, mentre se è amante del tabacco il conto sale a 449 euro. 

Variabili in gioco

Se lo stesso mutuo fosse chiesto da un 40enne il conto, sempre con l’abbinamento invalidità, salirebbe a 658 euro se si fuma e a 465 se ci si astiene dalle sigarette. Al contrario se il mutuo fosse chiesto da un 25enne il conto scenderebbe a 287 euro all’anno per il non fumatore e a 410 per chi fuma.

Mutui, gli oscuri meccanismi delle polizze sui prestiti

Un’altra compagnia straniera operante in Italia nel settore, la francese Afi Esca, ha redatto un vademecum per il consumatore che deve assicurare il mutuo. Un primo consiglio è di evitare il pagamento a premio unico, da versare al momento della sottoscrizione del prestito e che quasi sempre finisce per aggiungersi alla somma mutuata causando quindi a sua volta interessi; i pagamenti periodici legati al rischio morte inoltre consentono di godere delle detrazioni fiscali che si perdono con il premio unico. La compagnia inoltre consiglia di porre attenzione all’entità delle commissioni percepite dall’intermediario e alla durata della polizza, che dovrebbe coprire tutto il piano di rimborso e non solo i primi anni: è vero che il capitale da restituire decresce nel tempo, ma il rischio morte aumenta. Infine, bisognerebbe scegliere polizze che garantiscono la loro continuità anche in caso di surroga del mutuo, per due ragioni: la prima è che non è sempre agevole ottenere la restituzione del premio non goduto dalla banca che viene surrogata (è una delle criticità rilevate da Ivass), il secondo è che stipulare una polizza ex novo a un’età più avanzata costa di più.

Anche per le assicurazioni tassazione al 26%

agenzia delle entrate
Circolare 19/2014

Anche per le assicurazioni tassazione al 26%

La nuova aliquota di tassazione delle rendite di natura finanziaria, introdotta dagli artt.3 e 4 del Decreto n. 66/2014 (c.d. decreto IRPEF, convertito dalla Legge n. 89/2014),e in vigore dal 1° luglio scorso, si applica anche ai redditi e alle plusvalenze derivanti da contratti di assicurazione. Nella Circolare n. 19/2014 l’Agenzia delle Entrate, nel fare il punto sull’ambito di applicazione della nuova aliquota e sulle relative deroghe, si sofferma anche sulla tassazione delle suddette rendite derivanti da contratti di assicurazione.

L’imposta sostitutiva nella misura del 26% si applica, con riferimento ai contratti di assicurazione, ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dal 1° luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti. La regola generale è così formulata dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 66/2014. La Circolare n. 19/E/2014 precisa che, in virtù del regime transitorio stabilito dal comma 11 del citato art. 3, sui redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e sui redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche (di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis), T.U.I.R.) erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (di cui all’art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), T.U.I.R.), derivanti da contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2014, l’aliquota nella misura del 26% si applica solo sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Ne consegue che, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica:

  • l’aliquota del 12,50% per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
  • l’aliquota del 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
  • l’aliquota del 26% sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Se tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche sono compresi titoli pubblici ed equiparati, la base imponibile dei redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011 (sui quali si applica l’aliquota del 20 o del 26%) viene ridotta, secondo i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 (c.d. “decreto determinazione quota titoli pubblici”).

La quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri, sul totale dell’attivo, viene determinata applicando un criterio forfetario di tipo patrimoniale, che per ciascun contratto attribuisce rilevanza alla percentuale annuale media dell’attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Ciascuna percentuale è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti/prospetti di periodo approvati riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto: laddove non sia stato approvato alcun rendiconto/prospetto in detto periodo, si assume l’ultimo rendiconto/prospetto approvato.

La media delle percentuali va applicata al reddito assoggettabile a tassazione, determinato in misura pari alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati (art. 45, comma 4, T.U.I.R.). La percentuale di provento da escludere dalla base imponibile è pari al 37,50%, relativamente ai proventi maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (per cui viene tassato il 62,50% della predetta quota di reddito con l’aliquota del 20%), e al 51,92% relativamente ai proventi maturati dal 1° luglio 2014 (per cui viene tassato il 48,08% della predetta quota di reddito con l’aliquota del 26%).

fonte: http://fiscopiu.it/news/assicurazioni-la-nuova-tassazione-spiegata-dalle-entrate

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