Soluzioni alla trasmissione del patrimonio e passaggio generazionale

Come affrontare la trasmissione del patrimonio di famiglia o un passaggio generazionale in azienda?

PASSAGGIO GENERAZIONALE

Soluzioni alla trasmissione del patrimonio e passaggio generazionale

Il passaggio generazionale in un’azienda, o la trasmissione del patrimonio, è spesso un momento di forte criticità, specialmente perché, fino a quando non viene affrontato, si fatica a rendersi conto di quanto sia necessaria una adeguata pianificazione.

Leo De Rosa, socio fondatore e managing partner dello studio legale e tributario Russo De Rosa Associati, ne parla in un’intervista rilasciata al Corriere Economia racconta:

Molti clienti subiscono uno shock quando prendono piena consapevolezza di quali siano le conseguenze dell’inerzia, i vincoli e i rischi sollevati dal diritto di famiglia e delle successioni, le norme poste a tutela dei creditori e i cambiamenti attesi sul piano tributario, quali la revisione degli estimi catastali e delle imposte di successione e donazione

Gli imprenditori che si trovano ad affrontare un passaggio generazionale si stima siano 80.000 l’anno. Passaggio che va preparato dettagliatamente e la polizza vita è lo strumento ideale per asset fìnanziari, i trust per i beni reali, patti di famiglia per aziende e partecipazioni.

Il tessuto economico produttivo italiano è fatto prevalentemente di piccole e medie imprese, spesso a conduzione famigliare, e il progressivo invecchiamento della popolazione spiega chiaramente la diffusione del problema.

Il legislatore, inoltre,

ha posto il patrimonio al centro del proprio raggio di azione e sta intervenendo in modo sempre più pervasivo: sul piano fiscale, il recente innalzamento delle aliquote sulle rendite finanziarie, l’incremento della tassazione dei dividendi incassati dai trust residenti in Italia, i provvedimenti sul rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all’estero (voluntary disclosure), gli accordi con gli ormai ex paradisi fiscali e i rumor, sempre più insistenti, sulla revisione delle imposte di successione e donazione vanno tutti in questa direzione.”

 “Anche sul fronte civilistico la recente introduzione dell’articolo 2929-bis sui trasferimenti a titolo gratuito amplifica il rischio che strategie di protezione patrimoniale “improvvisate” vengano contestate e vanificate a beneficio dei creditori danneggiati” avverte sempre De Rosa.

Soluzioni

Naturalmente non esiste uno strumento unico per l’intero patrimonio e spesso è auspicabile una loro combinazione che, peraltro, evolve pari passo con la situazione personale dei protagonisti e del contesto economico finanziario generale.

Per gli immobili e le opere d’arte, al netto di alcune delicatezze sul piano tributario, i trust residenti consentono di superare le situazioni di stallo derivanti dalle comunioni ereditarie e garantiscono l’anticipazione della successione alle aliquote vigenti, alquanto ridotte. Da ultimo — conclude De Rosa — su aziende e quote societarie l’utilizzo proattivo dei diritti patrimoniali e amministrativi, le clausole statutarie di consolidamento e prelazione, l’adozione di strutture di holding familiare combinati con l’impiego del patto di famiglia garantiscono compensazione tra gli eredi, continuità imprenditoriale e stabilità partecipativa. Particolarmente innovativo, infine, è il sempre più diffuso utilizzo del contratto di convivenza quale deterrente all’insorgere di crisi matrimoniali

Riassumendo, le polizze assicurative offrono significativi benefici di protezione ed efficienza nella trasmissione di un patrimonio finanziario perché consentono il differimento del prelievo fiscale sui rendimenti dei capitali conferiti in polizza e godono dell’esenzione dall’imposta di successione.

 Costi

Il tema dei costi per progettare un sistema di protezione e trasmissione del patrimonio è un fattore importante. Si possono di fatto ridurre a tre voci:

  • professionali (avvocati, fiscalisti e notai)
  • finanziari (compagnie assicurative, trust company e fiduciarie)
  • fiscali (imposte di successione e donazione oltre a quelle sui trasferimenti immobiliari).

Chiude De RosaNaturalmente più il patrimonio e la famiglia sono complessi, maggiore si profila l’effetto di queste tre voci. E’ pur vero che i benefici di una gestione organizzata superano di gran lunga i costi”.

 

Polizza Key Man

Polizza Key Man. Il capitale più importante di ogni Azienda è rappresentato dalle risorse umane. Alcune di queste possono essere difficilmente sostituibili in virtù della funzione strategica svolta all’interno dell’azienda stessa.

Polizza Key Mankeyman

Un “Uomo Chiave” potrebbe essere l’Amministratore Delegato o un commerciale con portafoglio clienti importante, o ancora un socio che ha dato un contributo decisivo alla crescita dell’azienda.

La perdita di una di queste figure potrebbe arrecare danni ingenti e immediati. La polizza Key Man mira a tutelarsi da questa eventualità.

E’ un contratto che ha come Contraente e Beneficiario l’Azienda e come Assicurato la persona fisica sulla cui vita è stipulato, ovvero l’Uomo Chiave, il Key Man.

La copertura può essere destinata alle Aziende costituite in forma societaria, ai singoli Imprenditori o ai Liberi Professionisti.

Quali garanzie vengono prestate?
La Polizza KEY MAN garantisce la liquidazione di un capitale in caso di premorienza o invalidità dell’Uomo Chiave e, come appena detto, offre una soluzione immediata per fronteggiare le criticità aziendali sorte in seguito all’evento Morte o di gravi invalidità permanenti (sia da malattia che da infortunio) assicurando la continuità dell’attività, ma soprattutto evitando di intaccare le risorse economiche dell’Azienda già in difficoltà dall’importante perdita.
Il capitale assicurato sarà valutato in base a diversi fattori, fra cui la dipendenza della società dall’uomo chiave e apporto economico di questo ultimo all’azienda.

Società di persone

Nel caso in cui l’Assicurato sia socio di una società di persone, ad esempio, il capitale potrebbe coincidere verosimilmente con la sua quota e in questo caso la Polizza permetterebbe di liquidare i suoi eredi senza intaccare le risorse dell’Azienda. Infatti l’Art. 2284 del Codice Civile prevede che in caso di morte di uno dei soci, i rimanenti devono liquidare agli eredi il valore della quota spettante al socio deceduto. Stipulando una KEY MAN, la società eviterebbe di contrarre debiti o di intaccare il patrimonio per liquidare gli eredi qualora questi non volessero subentrare al socio deceduto. Aspetto particolarmente importante nelle aziende composte da un numero basso e limitato di soci.

Società di capitali

In una società di capitali la KEY MAN proteggerebbe l’Azienda nel caso in cui dovesse venire a mancare un dirigente, un amministratore o qualsiasi figura che ricopra un ruolo fondamentale. L’Azienda si tutela garantendosi un capitale consistente in caso di premorienza della figura chiave, condizione che provocherebbe un danno economico diretto e immediato. Questo capitale potrà essere utilizzato ad esempio per ingaggiare sul mercato un nuovo manager o per pagare delle consulenze esterne utili per il proseguimento dell’attività.

L’Azienda/Contraente può stipulare una polizza assicurativa nel suo esclusivo interesse economico e dedurre il premio pagato dal reddito d’impresa (come costo). Fiscalmente l’importo dei premi è interamente deducibile; infatti gli stessi sono considerati componenti negativi di reddito a patto che Contraente e Beneficiario del contratto coincidano con l’Azienda stessa. (La copertura non si configura come benefit per il manager essendo stipulata dall’Azienda a proprio favore.)
Le somme liquidate all’Azienda, in caso di morte dell’Assicurato, sono considerate componenti positive di reddito.

La Polizza KEY MAN assume in genere i tratti tipici di un’Assicurazione sulla Vita Temporanea Caso Morte ed eventualmente nella forma più completa anche una copertura per invalidità permanente od anche di un’Assicurazione Vita Intera.

Polizza Vita ed asse ereditario – sentenza 746/2015 del Tribunale di Perugia

Il tribunale di Perugia, con sentenza 746/2015, ha ribadito che “l’assicurazione sulla Vita non entra nell’asse ereditario e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione.  

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Polizza Vita ed asse ereditario – sentenza 746/2015 del Tribunale di Perugia

La polizza Vita non rientra nell’asse ereditario. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia con la sentenza 746/2015, nella quale è stata accolta la domanda di un’erede ed esecutrice testamentaria.

La disputa giudiziaria riguardava il premio assicurativo di una polizza Vita contratta nel 2005, inizialmente con befeciarie due associazioni e successivamente (nel 2007) gli eredi legittimi. La polizza, richiamata nel testamento olografo, non menzionava tuttavia l’intervenuta modifica.
La Compagnia di assicurazioni, intervenuta in giudizio aveva argomentato, di converso, che la parte testamentaria inerente alla polizza rappresentasse in realtà una disposizione testamentaria, come tale non modificabile attraverso in atto contrattuale.
Non di questo avvivo i giudici del capoluogo umbro, secondo i quali – si legge nelle motivazioni della sentenza – “l’assicurazione sulla Vita non entra nell’asse ereditario e, ai sensi dell’art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’assicurazione. L’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento all’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato. Sicché l’obbligazione di pagamento gravante sull’assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e della designazione del beneficiario, mentre la morte dell’assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa”.
Luigi Giorgetti

Sorgente: Polizze Vita: per il Tribunale di Perugia non ha valore inserirle nell’asse ereditario, neppure nel caso di testamento olografo

Difficile il cammino della riforma delle pensioni

Riforma delle Pensioni? Servono una macchina amministrativa migliore, la riduzione dei contenziosie la lotta ad evasione e frodi. La giustizia intergenerazionale produce dei contraccolpi ma le priorità devono essere equità e trasparenza

salvadanaio

Difficile il cammino della riforma delle pensioni

(di Alessandra Del Boca, Professore di Economia e Consigliere di Sorveglianza Ubi, e Antonietta Mundo, Attuario, ex Coordinatore generale statistico attuariale dell’Inps – Corriere della Sera)

La recente proposta Inps ha avuto il merito di far emergere come sia azzardato agire sulle pensioni in essere, sia attraverso la differenza tra retributivo e contributivo sia attraverso la differenza tra età effettiva e legale di pensionamento. L’Istituto vorrebbe usare le prestazioni che non ci saremmo veramente guadagnati per finanziare la lotta alla povertà degli ultra cinquantacinquenni disoccupati e una più ampia flessibilità in uscita dal lavoro. A questo fine Inps penalizza in media del 3% l’anno chi anticipa la pensione prima dell’età legale che dal 2016 è di 67 anni e 7 mesi: un lavoratore che va in pensione a 63 anni e 7 mesi subisce tagli del 9%. La proposta ricalcola anche la parte retributiva delle pensioni in essere sopra 2.400 euro netti mensili, se l’età di pensionamento è inferiore all’età ricalcolata dall’Inps (che ieri, nella sede ritrovata di piazza Colonna in Roma, ha ospitato un confronto sull’argomento, con la presentazione del rapporto annuale sulle pensioni Ocse).

Il padre di una di noi due oggi 90enne, andato in pensione nel 1981 a 57 anni vedrebbe la sua pensione tagliata del 21,5%. Se fosse andato in pensione nel 1989, a 64 anni, l’età ricalcolata dall’Inps, non ne subirebbe alcuna. Nel 1981 non sapeva che nel 2015 a 90 anni qualcuno avrebbe proposto di decurtargli la pensione e avrebbe fatto altre scelte. La previdenza deve garantire, nel momento di maggiore fragilità, la sicurezza per il futuro. Ciascun sistema di calcolo ha già insite penalizzazioni. Il retributivo dopo il 1992 è penalizzato con il calcolo decennale delle retribuzioni medie pensionabili, le aliquote di rendimento annuo scendono gradualmente per redditi superiori a 46.169 euro dal 2% allo 0,9% e per anzianità oltre i 40 si azzerano. Nel contributivo, l’età di pensionamento è una variabile importante per modulare l’entità di una pensione ma non l’unica. Influenzano la prestazione anche: l’evoluzione della retribuzione, l’aliquota, il rendimento del montante e l’andamento dell’economia, il massimale di retribuzione imponibile e l’evoluzione dell’aspettativa di vita. È impossibile essere corretti nel fare giustizia intergenerazionale.

Una riforma previdenziale deve essere decisa dal Parlamento: un istituto amministrativo non può porre a carico dei propri pensionati azioni per combattere povertà e disoccupazione: non gli compete. Secondo lo Statuto del 1935, l’Inps ha il compito di redigere i bilanci, organizzare e amministrare la struttura e le risorse affidate da imprese e lavoratori per pagare le pensioni. Articolati di legge con «importi soglia» difficilmente individuabili, perché variabili nel tempo a seconda delle composizioni familiari, generano insicurezza e contrastano con il clima di fiducia che il governo sta cercando di ricostruire. Chi ha una pensione di 2400-3500 euro netti deve poter decidere se cambiare la lavatrice o l’auto: questa tassa costerebbe di più in rinuncia ai consumi del poco risparmio previdenziale. La proposta Inps attinge risorse anche da trattamenti bassi con erogazioni assistenziali per gli over 65 disagiati come maggiorazioni sociali, 14ma, importo aggiuntivo o integrazioni al minimo di pensionati migrati in altri Paesi. Infatti prevede decurtazioni graduali fino all’azzeramento dell’integrazione assistenziale tra le soglie dei 32.000 e 37.000 euro lordi di reddito familiare equivalente. Si cambiano le «unità di misura» reddituali ben individuabili e conosciute per la verifica dei mezzi, sostituendole con concetti di «potenziale economico della famiglia», in base alla Scala Ocse modificata, usata per confronti sulla povertà tra Paesi e per interventi assistenziali Isee. Il sistema diventa più complesso e sposta l’asse di riferimento reddituale da parametri previdenziali ad assistenziali. I risparmi sarebbero stimati sui potenziali di reddito familiare di oggi, senza considerare che per difendersi i coniugi si possono anche separare, riducendo i risparmi attesi. In qualsiasi ordinamento civile decurtare le pensioni si può solo in due casi: bancarotta o rivoluzione, dice Pietro Ichino. In congiunture drammatiche come la manovra Monti-Fornero, l’operazione giustizia tra generazioni si è limitata a deindicizzare le pensioni medio-alte, alzando l’età piuttosto che tagliare le pensioni.

Battaglie per creare equità all’Inps ce ne sarebbero: una macchina amministrativa migliore per gli utenti, lotta contro evasione e frode, procedure più semplici, gestione del personale che riduca il contenzioso tra dipendenti, ex dipendenti e Inps. Vuole l’Inps fare un’operazione di trasparenza? Pubblichi i dati economici sui contributi versati senza dare luogo a prestazione, pagati da milioni di «silenti»: lavoratori deceduti senza diritto a pensione o senza superstiti, stranieri rimpatriati con bassa contribuzione, disoccupati di lunga durata e donne che perdono il lavoro senza avere il diritto alla pensione, o prestazioni non riscosse. L’Inps non è un’assicurazione privata che applica aliquote di equilibrio, ma grazie ai trasferimenti dello Stato gestisce un’assicurazione sociale con aliquota contributiva sociale.

Le soluzioni previdenziali e di risparmio legate alle assicurazioni sono tra le più sicure, perché i risparmi vengono gestiti in una GESTIONE SEPARATA, e quindi estranea alla vita economica della compagnia di assicurazioni,  e perché sottoposte a vigilanza dell’organo di sorveglianza. Offrono, inoltre, alcune tutele giuridiche che nessun altro servizio offre: impignorabilità ed insequestrabilità del contratto e capitale fuori dall’asse ereditario  (art. 1920 – 3° comma del codice civile) fatti salvi i casi di “distrazione” dei capitali.

Contattaci per saperne di più! Vogliamo aiutarti a RISPARMIARE!!!

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