Trasportare passeggero su motociclo : da oggi anche per chi ha compiuto 16 anni

Entra in vigore oggi la modifica al codice della strada che riduce a 16 anni l’eta per trasportare un passeggero su motociclo.

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Trasportare passeggero su motociclo: da oggi anche per chi ha compiuto 16 anni

Da oggi è in vigore la legge n. 115/2015 (c.d. Legge europea 2014) con la quale il Codice della Strada viene modificato, adeguandosi alla normativa europea, prevedendo tra l’altro, che anche i sedicenni possano viaggiare in due sul motociclo omologato a tal proposito.

Più nel dettaglio, anche coloro che non hanno compiuto diciotto anni potranno trasportare il passeggero su ciclomotori, moto fino a 125 cc, tricicli e quadricicli leggeri, ovviamente purché i mezzi siano omologati per il trasporto doppio e il conducente sia possesso di idonea patente di guida.

Il divieto, però, rimane valido per i minorenni quattordicenni e quindicenni.

Infortunio a bordo di un mezzo pubblico.

Trasporto a bordo di un mezzo pubblico, infortunio e risarcimento ai passeggeri, cosa dice la legge.

autobus rovesciato

Infortunio a bordo di un mezzo pubblico.

È ben noto a tutti che quando siamo alla guida del nostro veicolo privato siamo responsabili per i danni eventualmente provocati a terzi, cose e/o persone, e che per questo la legge ci impone di rispondere economicamente. Per questo esiste la copertura obbligatoria chiamata RCA.

Siamo invece meno informati sui diritti nascenti quando utilizziamo mezzi di trasporto pubblici, che evidentemente, sono esposti allo stesso rischio della circolazione di un mezzo privato.

L’articolo 1681 del codice civile è volto proprio alla tutela degli utenti disciplinando la responsabilità del vettore, in particolare prescrivendo che “salva la responsabilità per il ritardo o per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto (disciplinata dall’art. 1218 c.c., responsabilità del debitore), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, salvo provi di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.

Inoltre, al secondo comma, viene disciplinato che “sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore, chiarendo espressamente l’estensione del precetto normativo anche ai contratti di trasporto gratuito”.

Secondo un’interpretazione giurisprudenziale si può evincere che la presunzione contenuta nella norma non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, ma una presunzione di colpa, per la cui esimenti è “sufficiente” da parte del vettore dimostrare che l’infortunio del passeggero è avvenuto senza vincolo di causalità con il trasporto (Cassazione Civile numero 9409/2011)

Spetta quindi al passeggero dimostrare il nesso tra infortunio e trasporto, mentre il vettore, per dimostrare la sua estraneità dovrà provare che l’evento costituisce fatti imprevedibile ed inevitabile secondo la normale diligenza.

Ed è così che, quindi, in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità opera quando sia provato il nesso eziologico tra il sinistro occorso al viaggiatore e il trasporto, mentre diversamente, questa sia esclusa quando l’evento dannoso sia riconducibile al fatto stesso del viaggiatore, per una propria imprudenza in relazione alla salvaguardia della propria incolumità (Cass. civ. n. 3285/2006).

Suggerimento: per far valere il proprio diritto, anche per questa fattispecie, puoi sottoscrivere un contratto di TUTELA LEGALE. Per ottenere, invece un risarcimento certo, la polizza da stipulare è la INFORTUNI.

Fonte: www.StudioCataldi.it  Avv. CHIARA VALENTE

 

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