Sentenza 3811 2016 il ristoratore ha l’obbligo risarcire il cliente per i danni all’auto

La sentenza 3811 2016 chiarisce quali elementi fanno supporre che il parcheggio è custodito – di Lucia Izzo Fonte: Sudiocataldi.it

responsabilità dell'albergatore
Sentenza 3811 2016 quando il ristoratore ha l’obbligo risarcire il cliente per i danni all’auto

E’ responsabile il gestore dell’albergo o del ristorante per i danni subiti dall’automobile lasciata nel parcheggio del locale se la conformazione del luogo, con apposite ricezioni oppure con la presenza di personale di controllo, lasci supporre per facta concludentia l’esistenza di un contratto di parcheggio con responsabilità di deposito.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, undicesima sezione civile, nella sentenza 3811 2016 dell’11 febbraio.
L’attore, fotografo professionista, cita in giudizio la società che gestisce una struttura per convegni e ricevimenti poiché, dovendo realizzare un servizio fotografico in occasione di un banchetto nuziale, aveva parcheggiato la propria autovettura nell’area di parcheggio all’interno della recinzione della villa; in questa occasione, ignoti sfondavano il lunotto posteriore della sua auto sottraendo una valigetta contenente varie attrezzature fotografiche e il filmato delle nozze da lui realizzato in precedenza, causando un danno stimato complessivamente in diecimila euro.

La convenuta società evoca a sua difesa l’art. 1785 quiquies c.c. il quale escluderebbe qualsiasi responsabilità di albergatori e ristoratori in caso di furto di autovetture: essendo i gestori di locali assimilabili agli alberghi e ai ristorante, nessuna responsabilità sarebbe potuto esserle ascritta in quanto gestore di una struttura di convegni e ristorazione, posto che la norma summenzionata esclude l’applicabilità di detta normativa ai veicoli e alle cose lasciate al loro interno a meno che non sussista un distinto apposito contratto di parcheggio.

………… Leggi tutto

Il testo della sentenza 3811-2016 Tribuinale di Roma

Il contratto di parcheggio: natura giuridica

Disamina degli orientamenti giurisprudenziali sulla responsabilità ex recepto del gestore del parcheggio (contratto di parcheggio)

fonte: www.StudioCataldi.it

Il contratto di parcheggio
Il contratto di parcheggio

Il contratto di parcheggio: natura giuridica

di Avv. Marcella Ferrari – La natura giuridica del contratto di parcheggio è spesso oggetto di discussione.

Un orientamento, ormai recessivo in giurisprudenza, ritiene che si tratti di un contratto misto di deposito e locazione; secondo l’indirizzo maggioritario, invece, configura un contratto atipico ex art. 1322 c.c., norma che ammette la conclusione di contratti diversi dai tipi legali purché sia sussistente un interesse meritevole di tutela.

Il diverso inquadramento dogmatico della fattispecie determina delle conseguenze sul piano della normativa applicabile e della responsabilità conseguente all’inadempimento.

Nell’ipotesi di negozio misto, infatti, confluiscono nel contratto di parcheggio sia gli obblighi di custodia, scaturenti dal deposito, sia quelli di godimento del bene immobile (in questo caso la piazzola di sosta) derivanti dalla locazione di area.

Al contrario, se si qualifica il contratto in oggetto come atipico, occorre stabilire quale sia l’elemento in esso dominante: se la custodia o la locazione di area.

È di tutta evidenza che la scelta comporta delle ricadute sul piano della responsabilità del gestore del parcheggio.

Nel tempo si sono segnalati due distinti orientamenti.

Leggi tutto su: Il contratto di parcheggio: natura giuridica e obbligo di custodia
(www.StudioCataldi.it)

La soluzione a questo problema dei gestori è la assicurazione di responsabilità civile, che abbinata alle garanzie “incendio”  e “furto” offre una copertura completa in caso di aggressione del patrimonio a causa di un danno procurato a terzo/cliente. CLICCA QUI

WhatsApp Ufficio
Invia con Whatsapp