Lesioni personali stradali

superati 40 giorni di prognosi l’imputazione per il reato di lesioni personali stradali scatta d’ufficio

lesioni personali stradali - le criticità della legge
lesioni personali stradali

L’entrata in vigore della legge n. 41 del 2016, ha inserito nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) per il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.

La stessa legge ha inoltre introdotto nel codice penale (art. 590-bis) il reato di lesioni personali stradali, le cui diverse fattispecie appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell’omicidio stradale di cui al nuovo art. 589-bis.

A distanza di tre anni molte sono state le sentenze di condanna.

Ci preme soffermarci, in particolar modo sulle lesioni personali stradali: con l’introduzione della suddetta normativa è sufficiente causare incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni del danneggiato per un tempo superiore ai 40 giorni perché l’imputazione scatti d’ufficio.

Cosa vuol dire? Facciamo un banale esempio, frutto della casistica: un uomo, nel fare retromarcia, schiaccia il piede di un pedone, in prossimità delle strisce pedonali. Poiché la prognosi per le lesioni subite ha superato i quaranta giorni, l’automobilista viene denunciato d’ufficio, e dovrà subire un processo penale con il rischio concreto di revoca della patente per 5 anni e una condanna con reclusione da tre a dodici mesi, e alti costi da sopportare per la difesa.

Concentriamoci su quest’ultima, che non riguarda le sole spese per conferire l’incarico al miglior avvocato, ma anche quelle di perizia utili alla ricostruzione dell’avvenimento. La polizza di tutela legale da circcolazione, che copre le spese relative a qualunque caso relativo all’utilizzo e proprietà di veicoli, diventa necessaria nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

Attendere che accada l’incidente sarebbe troppo tardi.

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Piede schiacciato, scatta l’ omicidio stradale

A volte le leggi portano ad interpretazioni che escono dalla logica del buon senso, è il caso dell'” omicidio stradale “. Ecco il motivo per cui una buona difesa è necessaria.

OMICIDIO STRADALE

Piede schiacciato, scatta l’ omicidio stradale

Il caso: un uomo, 30 punti sulla patente, la classe bonus malus della RCAuto più bassa, incensurato, sobrio ma con la sfortuna di schiacciare il piede di un pedone durante una manovra (praticamente fermo). Il pedone, subito soccorso dall’automobilista, si fa curare e la prognosi complessiva supera i 40 giorni. Automatica l’imputazione per lesioni gravi e gravissime.

E’ solo una delle testimonianze raccolte dal senatore Carlo Giovanardi (Idea – Popolo e Libertà), da mesi in prima linea contro la legge sul reato di omicidio stradale, una normativa che Giovanardi considera assurda e demagogica. Il senatore si prepara a presentare un disegno di legge per correggere la forzature della legge stessa, imposta, con la fiducia, dal governo Renzi. “Con la speranza,” spiega Giovanardi, “che il governo Gentiloni sia più interessato a volere giusta la giustizia piuttosto che sfornare leggi spot sulla pelle dei cittadini”.

Leggi tutto l’articolo qui.

In attesa ….. che qualcuno provveda a modificare la legge, non resta che riservarsi la miglior difesa possibile stipulando un’assicurazione di tutela legale. A partire da 6 centesimi al giorno, per singolo veicolo o conducente e senza lo “stato di ebrezza”, fino ad un massimo di 23 centesimi al giorno per assicurare l’intero nucleo famigliare comprese le imputazioni per stato di ebrezza.

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Omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale, entrato da poco in vigore, sta già vedendo i primi imputati. E allora facciamo un riassunto della norma e delle sanzioni. I media hanno dato molto risalto alle aggravanti ma non dimentichiamo che l’omicidio stradale è tale per una qualsiasi violazione delle norme di circolazione.

OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale le regole ci sono e vanno rispettate, ma nella malaugurata ipotesi vi imputassero, assicuratevi la miglior difesa possibile. Con 12 centesimi al giorno hai la tranquillità di una polizza di tutela legale per i rischi della circolazione. Contattaci per maggiori informazioni.

OMICIDIO STRADALE

Risponde di omicidio stradale chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (nuovo art.589 bis codice penale). Reclusione da 2 a 7 anni.

AGGRAVANTI DELL’OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica da 0,8 a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o superiore al doppio rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso
Omicidio stradale a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver effettuato il sorpasso in prossimità di passaggio pedonale o linea continua
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 5 anni.
  • Se è stata causata la morte di più persone o morte di una persona e lesioni ad altri, la pena può essere aumentata fino a un massimo di 18 anni.

LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Provocare lesioni gravi a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 3 mesi a 1 anno
Provocare lesioni gravissime a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 1 a 3 anni

AGGRAVANTI PER LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con  l’aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica da 0,8 a 1,5 gr/lt  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica oltre 1,5 gr/lt  Reclusioneda 3 a 5 anni (gravi) e da 4 a 7 anni (gravissime)
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 3 anni.
  • Se sono state causate lesioni a più persone la pena può essere aumentata fino a un massimo di 7 anni.

RIDUZIONE DI PENA

Se il sinistro si è verificato non quale conseguenza esclusiva dell’azione od omissione del conducente, le pene sono diminuite fino alla metà.

REVOCA DELLA PATENTE FINO A 30 ANNI

A seguito di condanna o patteggiamento in processo per lesioni o omicidio stradale, scatta la revoca della patente. La nuova patente può essere richiesta dopo 15 anni in caso di omicidio stradale e dopo 5 anni in caso di lesioni.
Se il conducente si è dato alla fuga dopo un incidente che ha causato la morte di una o più persone, la patente può essere richiesta dopo 30 anni dalla revoca.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Lo stato di ebbrezza scatta se, al controllo, si supera il tasso alcolemico di 0,50 grammi per litro.

TASSO ALCOLEMICO SANZIONE
SUPERIORE A 0,50 e fino A 0,80 gr/lt

Ammenda da € 531 ad € 2.125 (dal 1.1.2015)

Arresto : NO

Sospensione patente da 3 a 6 mesi

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo : SI

SUPERIORE A 0,80 e fino a 1,50 gr/lt

Ammenda da e 800 ad € 3.200Arresto : Si, fino a 6 mesi

Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo: SI

SUPERIORE A 1,50 gr/lt

Ammenda da € 1.500 a 6.000Arresto da 3 a 12 mesi

Sospensione della patente da 1 a 2 anni

Decurtati 10 punti dalla patente

Confisca del veicolo: SI

CASI PARTICOLARI

CONTROLLO DALLE ORE 22 ALLE ORE 7 Se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,50 gr/lt, tutte le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà rispetto alla pena base.
GUIDATORI CON MENO DI 21 ANNI Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.
NEO PATENTATI NEI  PRIMI 3 ANNI DI GUIDA Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.

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Omicidio stradale: la normativa

La nuova legge sull’ omicidio stradale, che introduce nel Codice il reato penale,  è stata pubblicata  in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo

pedone

Omicidio stradale: la normativa

I punti principali:

  1. Omicidio stradale colposo: è diventato un reato autonomo, con tre varianti: resta la pena già prevista (da 2 a 7 anni, articolo 589 C.P.) per l’ipotesi base, quando la morte sia stata causata violando il Codice della strada; la seconda variante prevede da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); la terza fattispecie contempla la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità — oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore di 50km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana — guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio, ecc.).
  2. Omicidio stradale plurimo: nel caso il conducente provochi la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni, anche lievi o lievissime, di un’altra persona o più persone, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.
  3. Arresto in flagranza: la nuova legge stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. In presenza delle aggravanti l’arresto diventa sempre obbligatorio. Un’altra novità è rappresentata dall’arresto consentito in flagranza di reato anche nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.
  4. Fuga del conducente: In caso di fuga, l’arresto è sempre consentito. Se il conducente scappa dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi: in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni di reclusione per le lesioni.
  5. Lesioni stradali: Invariata la pena base se provocate per violazione al codice della strada, rialzi notevoli invece se il guidatore è ubriaco o drogato. Previsti, infatti, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
  6. Mezzi pesanti: l’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena.
  7. Diminuzione della pena: la pena è diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
  8. Prescrizione raddoppiata: per il nuovo reato è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.
  9. Perizie coattive: se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione correlata all’uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere al pm di autorizzarla (anche oralmente) ad effettuare un prelievo coattivo laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
  10. Revoca della patente: nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) viene automaticamente revocata la patente, che potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine è aumentato nei casi più gravi: se il conducente è fuggito, infatti, potrà riavere la patente almeno 30 anni dopo la revoca.
  11. Sospensione cautelare: nelle more del giudizio, salvo che per il caso di omicidio stradale semplice (qui la sospensione può arrivare fino a un massimo di 3 anni ma non è prorogabile) il Prefetto può disporre la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di 5 anni. In caso di condanna non definitiva la sospensione può essere prorogata fino a un massimo di 10 anni.

fonte: www.cgiamestre.com

Circolare del Ministero dell’Interno: clicca qui

Omicidio stradale: i punti cardine

Approvato al senato il reato di omicidio stradale. In attesa della pubblicazione in GU vediamo i punti salienti.

sentenza

Omicidio stradale: i punti cardine

L’Omicidio stradale diventa reato penale autonomo e, dopo l’approvazione di ieri in senato, l’iter si chiuderà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Omicidio stradale

Diventa reato autonomo con tre possibili varianti. La pena rimane quella già prevista, da 2 a 7 anni di reclusione, per “la base” ovvero per morte causata da violazione del Codice della strada. Più pesante l’ipotesi di morte provocata da conducente in stato di ebberezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, con tasso superiore a 1,5 gr/l, che prevede una pena detentiva che va da 8 a 12 anni. Infine la terza ipotesi, con reclusione da 5 a 10 anni se lo stato di ebbrezza è lieve, ovvero superiore a 0,8 gr/l, o nel caso di guida particolarmente pericolosa quale ad esempio l’eccesso di velocità o la guida contromano.

Lesioni stradali

L’ipotesi  di reato più grave – omicidio e lesioni – si appliccherà a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti.Per costoro, se guidano sotto effetto di droghe o alzano il gomito,anche in presenza di ebbrezza lieve saranno applicate le aggravanti di pena per entrambi i reati.

Fuga del conducente

In caso di fuga del conducente l’aumento di pena può arrivare fino a due terzi in più e comunque mai inferiore a 5 anni per omicidio stradale e 3 anni per lesioni stradali. Aggravanti anche nel caso che il conducente provochi morte o lesioni a più persone. Riduzione a metà della pena se viene stabilito un concorso di colpa, sia della vittima che di eventuali terzi coinvolti.

Termine di prescrizione raddoppiato

Raddoppio dei termini di prescrizione e arresto obbligatorio in flagranza di reato nei casi più gravi.

Prelievo coattivo

Il Giudice potrà disporre il prelievo coattivo di campioni biologici per la determinazione del DNA. In casi urgenti la richiesta può arrivare anche dal Pubblico Ministero.

Revoca patente

In caso di condanna, anche per patteggiamento, per entrambi i reati verrà revocata automaticamente la patente. Potrà essere nuovamente conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine però è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente si è macchiato di fuga dal luogo dell’incidente per riavere la patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Per le licenze di guida straniere vi sarà invece l’inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo analogo.

Omicidio stradale leggi il testo integrale: Clicca qui


Reato di Omicidio stradale. Pubblicato il nuovo testo

Ecco il nuovo testo adottato dalla Commissione Giustizia del Senato sul reato di Omicidio stradale. Molte le novità. Nuovo termine termine per la presentazione di ulteriori emendamenti a lunedì 27/4/2015 alle ore 15

giudice

Reato di Omicidio stradale. Pubblicato il nuovo testo

Art.1
(Introduzione del delitto di omicidio stradale e nautico)

1.Nel codice penale, dopo l’articolo 589 è inserito il seguente:”Articolo 589-bis (omicidio stradale e nautico) – Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all’uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.
Le stesse pene si applicano al conducente di un natante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua il quale, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.
Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.
Si applica la pena della reclusione da 6 a 9 anni al conducente di un natante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua il quale procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d’acqua nel quale non è consentita la navigazione, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.
Si applica la pena della reclusione da otto a dodici anni al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un’imbarcazione o di una moto d’acqua, che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata la morte di una persona.
Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18. ”
Art.2
(Modifiche all’articolo 380 del codice di procedura penale)

1.All’articolo 380 del codice di procedura penale dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “m-bis) delitto di omicidio colposo stradale e nautico previsto dall’articolo 589-bis del codice penale.”.
Art. 3
(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali e nautiche)

1.Nel codice penale, l’articolo 590-bis è sostituito dal seguente: “Articolo 590-bis (Lesioni personali stradali e nautiche). – Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada), cagiona per colpa a taluno una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La stessa pena si applica a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all’uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7 e 187 comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km. rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa a taluno lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano su una strada a carreggiate separate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 146, 143 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e determini un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore o di un mezzo nautico che si dia alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata una lesione personale che ha causato una malattia ad una persona.
Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentate sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.
Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell’art. 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite della metà.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 381 del codice di procedura penale)

1.All’articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente: “m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali e nautiche gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis del codice penale.”.
Art. 5
(Introduzione dell’articolo 590-ter del codice penale)

1.Dopo l’articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: “Art. 590-ter . – Quando ricorrono le circostanze di cui all’articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.”.
Art. 6
(Pene accessorie)

1.Alla condanna per i reati di cui all’articolo 589-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni cinque e sino ad anni dodici.
2. Alla condanna per i reati di cui all’articolo 590-bis del codice penale consegue la sospensione della patente di guida o della patente nautica per un periodo non inferiore ad anni due e sino ad anni cinque.
3. L’applicazione della pena accessoria, che deve essere comminata anche nel caso di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, consegue obbligatoriamente anche nell’ipotesi di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena principale inflitta.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 589 e all’articolo. 590 del codice penale)

1. Nel secondo comma dell’articolo 589 del codice penale alle parole “Se il fatto è commesso…” premettere le seguenti: “Salvo quanto stabilito dall’articolo 589 bis del codice penale, “.-
2. Il terzo comma dell’articolo 589 è soppresso.
3. Nel terzo comma dell’articolo 590 del codice penale le parole .” Se i fatti di cui al secondo comma” premettere le seguenti: ” Salvo quanto stabilito dall’articolo 590-bis del codice penale,”.
4. Nel terzo comma dell’articolo 590 del codice penale le parole da “nei casi di violazione…” e sino a “…da un anno e sei mesi a quattro anni” sono soppresse.
Art. 8
(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Omicidio stradale subito

Biserni, Asaps: «Le leggi di adesso favoriscono chi scappa» occorre introdurre il reato di omicidio stradale subito.

ubriaco

Omicidio stradale subito

Noi di Cutillogroup sosteniamo ed invitiamo a firmare la petizione per l’introduzione del reato di Omicidio stradale. CLICCA QUI

«Centosessanta episodi di pirateria, 18 morti in due mesi, 30 entro fine marzo, e l’introduzione del reato di omicidio stradale è ancora lontana. Ma cosa aspettano? E perché a Monza chi ha investito e ucciso il giovane Elio è scappato? Non lo sappiamo. Diciamo però che con la legge attuale se sei drogato o ubriaco per le pene previste dall’articolo 589 del codice penale conviene darsi alla fuga. Spesso quando le forze di polizia identificano l’autore non ha più senso sottoporlo a controllo alcolemico o narcotest, perché sono trascorse ore o giorni dall’evento». Parole amare e forti quelle di Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, associazione da anni in prima linea per la sicurezza stradale.

«Le regole attuali non funzionano»

Un paradosso per spiegare come con l’attuale sistema di regole «la media delle condanne in questi casi è di 2 anni e 8 mesi». E l’omicidio stradale, sostenuto a gran voce dal premier Matteo Renzi? «Ci sono cinque proposte di legge e tanti ostacoli da superare. Sappiamo che il presidente del consiglio e il ministro dell’Interno Alfano sono favorevoli. Ma il ministro della Giustizia Orlando? Lui non si è pronunciato». Servono infatti una riforma al codice della strada – e la Commissione Bilancio del Senato ha respinto alcune proposte per la mancanza di copertura finanziaria- e una al codice penale. Ed è proprio su quest’ultima che la strada è ancora più in salita. «Le leggi ci sono già basta applicarle, oppure si possono modificare quelle esistenti» dice chi critica il nuovo reato. Ad ogni modo i numeri sono questi secondo l’osservatorio Asaps nel 20% dei casi l’investitore è sotto effetto di alcol e droga.

In piazza

Le associazioni comunque non si fermano: per oggi è prevista una manifestazione in 24 città italiane davanti alle prefetture per chiedere l’istituzione dell’omicidio stradale. Anche in segno di protesta contro una sentenza della Corte di Cassazione ha annullato la condanna a 21 anni di un uomo che nel 2010 uccise quattro ragazzi francesi dopo aver guidato contromano in stato di ebbrezza per 30 km. « Non è più accettabile, dopo tanti anni, tante promesse, tante inutili parole, che non sia stato ancora istituito il reato di omicidio stradale e che, a causa di ciò, continuino ad rimanere costantemente impunite le migliaia di delitti, come quello dei quattro ragazzi francesi, che ogni anno avvengono puntualmente nel nostro paese» spiegano gli organizzatori in una nota. L’Asaps insieme alle associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni e al Comune di Firenze ha raccolto più di 80 mila firme per una proposta di legge popolare che introduca il reato di omicidio stradale. Nella speranza un giorno di vederla approvata.

di Daniele Sparisci
da motori.corriere.it

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