Mutui, gli oscuri meccanismi delle polizze sui prestiti

Meglio pagamenti periodici e non a premio unico. Fumatori penalizzati. L’Ivass censura gli istituti su caratteristiche e modalità dell’offerta di copertura in caso di decesso.

di Gino Pagliuca 
corriere.it 17 giugno 2015 | 11:27

CASA
polizze mutui sotto la lente dell’IVASS

Mutui, gli oscuri meccanismi delle polizze sui prestiti

Se le finalità per cui vengono proposte sono condivisibili, i modi con cui spesso le si raggiungono invece sono perlomeno discutibili. Stiamo parlando delle polizze legate ai mutui. E in particolare di quelle che intervengono in caso di decesso del debitore, saldando al posto degli eredi, in tutto o in parte, il debito residuo con la banca. Che il sistema abbia delle storture lo ha messo nero su bianco l’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni operante nell’ambito della Banca d’Italia. L’organismo ha infatti rilevato la presenza di «criticità» nelle caratteristiche delle polizze e, soprattutto, nella loro distribuzione. 

L’Istituto ha quindi confermato quello che molti clienti hanno riscontrato direttamente, quando sono stati di fatto obbligati ad abbinare al mutuo una polizza proposta dalla banca stessa. In termini di legge è obbligatorio legare al prestito solo una polizza che copra dal rischio di scoppio e incendio, le altre coperture, come il rischio morte, invalidità, o quella, oggi molto richiesta, contro la disoccupazione sarebbero del tutto facoltative. Quando la banca richiede una polizza legata al mutuo, deve proporre al cliente almeno due preventivi di imprese concorrenti. Inoltre il cliente può attivarsi in proprio e scegliere sul mercato un prodotto che risponda alle caratteristiche giudicate necessarie dalla banca. 

Teorie e pratiche 

Questo in teoria. Nella realtà bisogna considerare che l’istituto di credito non è obbligato a dare il mutuo e spesso fa capire al cliente che la scelta di una polizza diversa da quella che «suggerisce» diventerebbe un ostacolo alla concessione del finanziamento. 

Per capire quanto sia rilevante il business della assicurazioni sui mutui abbiamo calcolato il costo di polizze vita proposte da Met Life, una compagnia internazionale indipendente dal mondo bancario italiano e che consente di effettuare preventivi on line. Il costo della polizza dipende da diversi fattori: il primo è ovviamente l’età a cui il debitore accende il mutuo e di conseguenza quella a cui arriverà alla fine del finanziamento. Il secondo, meno rilevante, è l’importo del mutuo: il costo della polizza in proporzione decresce leggermente all’aumentare del debito. Abbinare il rischio morte a quello di invalidità porta quasi al raddoppio del premio e infine c’è un quarto aspetto che forse sorprenderà in negativo i consumatori di tabacco: i fumatori pagano molto di più. I quattro esempi delle nostre tabelle considerano diverse età, durate e importi differenti del mutuo. Guardiamo più nel dettaglio uno dei casi proposti, quello del 35enne che chiede un mutuo a 25 anni da 120 mila euro. Se non fuma paga 316 euro all’anno per una copertura anche dell’invalidità, mentre se è amante del tabacco il conto sale a 449 euro. 

Variabili in gioco

Se lo stesso mutuo fosse chiesto da un 40enne il conto, sempre con l’abbinamento invalidità, salirebbe a 658 euro se si fuma e a 465 se ci si astiene dalle sigarette. Al contrario se il mutuo fosse chiesto da un 25enne il conto scenderebbe a 287 euro all’anno per il non fumatore e a 410 per chi fuma.

Mutui, gli oscuri meccanismi delle polizze sui prestiti

Un’altra compagnia straniera operante in Italia nel settore, la francese Afi Esca, ha redatto un vademecum per il consumatore che deve assicurare il mutuo. Un primo consiglio è di evitare il pagamento a premio unico, da versare al momento della sottoscrizione del prestito e che quasi sempre finisce per aggiungersi alla somma mutuata causando quindi a sua volta interessi; i pagamenti periodici legati al rischio morte inoltre consentono di godere delle detrazioni fiscali che si perdono con il premio unico. La compagnia inoltre consiglia di porre attenzione all’entità delle commissioni percepite dall’intermediario e alla durata della polizza, che dovrebbe coprire tutto il piano di rimborso e non solo i primi anni: è vero che il capitale da restituire decresce nel tempo, ma il rischio morte aumenta. Infine, bisognerebbe scegliere polizze che garantiscono la loro continuità anche in caso di surroga del mutuo, per due ragioni: la prima è che non è sempre agevole ottenere la restituzione del premio non goduto dalla banca che viene surrogata (è una delle criticità rilevate da Ivass), il secondo è che stipulare una polizza ex novo a un’età più avanzata costa di più.

Assicurazioni con mutuo o finanziamento: obbligatoria più trasparenza.

Assicurazione con mutuo? Per la corte di Giustizia Europea non è sufficiente un testo chiaro e comprensibile ma deve essere esposto verbalmente in modo trasparente preciso e intellegibile.

Detail view of the signature box of a contract with a pen.

Assicurazioni con mutuo o finanziamento: obbligatoria più trasparenza.

La corte di Giustizia Europea ha recentemente emesso una sentenza – C. Giust. UE, Sez. III, 23 aprile 2015, C-96/14 che ha stabilito che “Un contratto di assicurazione deve esporre in modo trasparente, preciso e intelligibile il funzionamento del meccanismo di assicurazione, in modo che il consumatore possa valutarne le conseguenze economiche” e “Il fatto che il contratto di assicurazione sia connesso a contratti di mutuo conclusi contemporaneamente può essere rilevante ai fini dell’esame del rispetto dell’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, poiché si ritiene che il consumatore non dia prova della stessa vigilanza circa l’estensione dei rischi coperti”.

In parole semplici, l’obbligo di chiarezza delle compagnie assicuratrici e delle banche o finanziarie deve essere rispettato soprattutto con riguardo alle polizze assicurative contenute nel contratto di mutuo o comunque collegate al prestito, in quanto la soglia di attenzione del consumatore è di norma inferiore rispetto a quando stipula polizza e mutuo separatamente.

Sappiamo che è ormai consuetudine che gli istituti finanziari propongano la sottoscrizione di un contratto di assicurazione, che garantisca il pagamento delle rate in caso di morte, invalidità permanente, malattia, perdita di lavoro, contestualmente alla stipula del mutuo o del finanziamento. Spesso le condizioni di garanzia delle suddette polizze vengono spiegate frettolosamente e i clienti, il cui obiettivo primario è il finanziamento, firmano pile di documenti senza aver compreso esattamente per cosa sono ( e spesso lo si scopre troppo tardi).

La Corte di Giustizia ha sancito che, proprio per evitare simili incomprensioni, l’obbligo di trasparenza non sia esaurito con un testo di polizza chiaro e comprensibile. L’ente che propone questo contratto, sia esso Compagni di Assicurazione, Banca o Finanziaria, deve perciò:

  • informare il cliente prima della conclusione del contratto con riguardo alle condizioni dell’impegno;
  • illustrare come l’assicurazione si sostituisce nel pagamento delle rate in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario
  • fornire ogni altra informazione utile a consentire al consumatore di sottoscrivere consapevolmente polizza e finanziamento, rendendolo in grado di valutare le conseguenze economiche che derivano dall’operazione che intende concludere. Ciò in quanto si presume che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e informazione può quindi portare alle seguenti conseguenze, a seconda della gravità della violazione:

  • applicazioni di sanzioni alla compagnia assicuratrice da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS)
  • la nullità totale o parziale della polizza
  • l’interpretazione delle clausole ambigue a favore del consumatore.

Il Mutuo si annulla se i tassi sono da usura

La Corte di Cassazione ha chiarito che qualora la rata del mutuo arrivi a raggiungere tassi di interessi da usura è possibile chiedere ed ottenere l’annullamento.

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Il Mutuo si annulla se i tassi sono da usura

La Corte di cassazione, con una storica sentenza, ha chiarito che qualora la rata del mutuo, del finanziamento o del leasing arrivi a raggiungere tassi di interessi da usura, è possibile chiedere ed ottenere l’annullamento.
La sentenza numero 350/2013 ha stabilito principi che seguono:

  • i mutui con tassi che raggiungono o superano il tasso di usura stabilito per legge possono essere annullati per intero
  • il calcolo del tasso di usura si ottiene tenendo conto di tutte le componenti addebitate dall’Istituto di Credito e non solo gli interessi stabiliti nel contratto di finanziamento.

Calcolo tasso di usura
È la legge anti usura n.108 del 1996 a stabilire la soglia dei tassi ufficiali superata la quale si può parlare di usura. La situazione di usura si verifica soprattutto nel caso in cui il mutuatario non riesca a pagare le rate entro i termini, così la banca applica delle penali precedentemente pattuite ma sproporzionate rispetto ai limiti del tasso usura.

Da sottolineare però che i tassi moratori pattuiti nel contratto non vanno sommati aritmeticamente con quelli degli interessi corrispettivi: se il tasso moratorio ha natura sostitutiva e non additiva rispetto a quello corrispettivo. In questo caso a dover essere confrontato con il tasso di usura è il tasso moratorio e non la somma del tasso di mora e quello corrispettivo.

Eecenti sentenze che confermano questa interpretazione:

  • Tribunale di Torino – sentenza 17 febbraio 2014 n. 1244
  • Tribunale di Napoli II Sezione civile (15 aprile 2014 e 18 aprile 2014, n. 5949),
  • Tribunale di Verona Terza Sezione civile – sentenza 30 aprile 2014
  • Tribunale Roma sez. IV civile – ordinanza 16.09.2014 n° 41860.

scarica la sentenza 350/2013 della suprema Corte

Nullità del mutuo

Nel caso in cui l’intermediario finanziario o la banca applichino tassi che possono considerati usurai, il mutuo (o il finanziamento o il leasing) dovrà essere considerato nullo e pertanto il consumatore non dovrà pagare gli interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti integralmente dalla banca. Conseguentemente anche eventuali procedure espropriative dovranno essere annullate.

fonte PMI.it

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