Riforma Gelli responsabilità medica

Approvata martedì scorso con il si definitivo alla Camera la riforma Gelli sulla responsabilità medica

Riforma Gelli responsabilità medica

La riforma Gelli sulla responsabilità medica ha ricevuto il si definitivo della Camera. Introdotte molte novità, che elenchiamo in breve qui sotto:

  1. tentativo di conciliazione obbligatorio per le vittime della sanità
  2. il risarcimento diretto da parte dell’assicurazione
  3. fondo dedicato per gli indennizzi
  4. responsabilità contrattuale per la struttura sanitaria
  5. responsabilità extra contrattuale per il medico.

Importante il nuovo articolo 590-sexies, aggiunto al codice penale: “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”.

La disposizione, prevede al comma primo che “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma”. Al secondo statuisce che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali” sempre che “le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto“.

Viene abrogato il comma 1 dell’art. 3 della legge Balduzzi (n. 189/2012), sulla colpa lieve.

Qui il testo della legge: Riforma Gelli responsabilità medica

 

Approvata al Senato la riforma della Responsabilità Medica

Passa al Senato, ed ora rimane l’ultimo passaggio alla Camera, la riforma della Responsabilità Medica.

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Approvata al Senato la riforma della Responsabilità Medica

Passa al Senato, ed ora rimane l’ultimo passaggio alla Camera, la riforma della Responsabilità Medica, il cosiddetto decreto Gelli.

Quali sono i passaggi più importanti di questa riforma? Sicuramente il passaggio della Responsabilitò Medica da contrattuale ad extracontrattuale, e la conseguente inversione dell’onere della prova che così passa in capo al paziente. Questo dovrebbe “alleggerire” la responsabilità del medico e porre un freno alla medicina difensiva.

Un altra importante novità riguarda l’obbligo assicurativo delle struttire sanitarie e possibilità per i pazienti di proporre azione diretta nei confronti della compagnia, come accade oggi per la sola RCAuto.

Tutti i punti chiave:

La responsabilità penale del medico
Il nuovo art. 590-sexies introdotto dalla riforma ridisegna la responsabilità penale del medico, escludendo la colpa dello stesso (quando nello svolgimento della propria attività, cagiona la morte o la lesione personale della persona assistita), se vengono rispettate le linee guida ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali. Viene abrogato, conseguentemente, il comma 1 dell’art. 3 della legge Balduzzi sulla colpa lieve.

La responsabilità civile del medico e della struttura
Con la riforma viene definitivamente tracciato il doppio binario relativamente alla responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria.

Il primo, infatti, risponderà del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, a meno che non abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Alla natura extracontrattuale della responsabilità del medico (sia che operi presso strutture pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il SSN o attraverso la telemedicina), si contrappone quella contrattuale delle strutture sanitarie pubbliche e private.

La conciliazione stragiudiziale
Per le controversie riguardanti i casi di responsabilità medica, la riforma istituisce il tentativo di conciliazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.

Obbligo di assicurazione e azione diretta
A trovare conferma è anche l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie (pubbliche e private) di stipulare una copertura assicurativa per la responsabilità civile.

L’obbligo è esteso anche alle prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina.

In caso di cessazione dell’attività professionale per qualunque causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura (anche per le richieste presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi), esteso anche agli eredi e non assoggettabile a disdetta.

Viene sancita, altresì, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione che presta la copertura assicurativa all’azienda, la struttura o l’ente, l’esercente la professione sanitaria.

Il Fondo di garanzia
Viene istituito, infine, il Fondo di Garanzia ad hoc per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, finalizzato a risarcire i danni cagionati, nei casi in cui gli importi eccedano i massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico ovvero gli stessi siano assicurati presso una compagnia che al momento del sinistro sia soggetta ad una procedura di insolvenza.

Il fondo è alimentato attraverso il versamento di un contributo annuale (al bilancio dello Stato) da parte delle compagnie autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per i danni causati da responsabilità sanitaria.

Fonte: Responsabilità medica: il Senato approva la riforma
(www.StudioCataldi.it)

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Riforma della rc medica: addio alla colpa lieve della Balduzzi

Approvati dalla commissione del Senato gli emendamenti ad ddl Gelli sulla riforma della rc medica.

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Riforma della rc medica: addio alla colpa lieve della Balduzzi

Fine alla colpa lieve contenuta nel decreto Balduzzi e della responsabilità penale quando l’operatore sanitario abbia rispettato le linee guida.

Previste anche due diverse strade per quel che concerne la responsabilità che si divide in contrattuale per le strutture sanitarie ed extracontrattuale per i medici, con evidente diverso periodo per la prescrizione.

Infine sono state rielaborate le tabelle per il danno biologico.

Queste sostanzialmente le novità della della riforma della rc medica.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione Sanità riscrivono in sostanza il tema della responsabilità civile e penale dei sanitari, escludendo, con riguardo alla prima l’illecito aquiliano se il medico ha agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, e la responsabilità penale per colpa lieve laddove vengano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (o dalle best-practice clinic-assistenziali), sempre che le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Leggi direttamente sul sito studiocataldi.it il dettaglio delle novità della riforma della rc medica.

Fonte: Riforma responsabilità medica: addio alla colpa lieve della Balduzzi
(www.StudioCataldi.it)

Responsabilità del medico: la complicanza è una “causa non imputabile”? Assolutamente no!

Sul piano della prova al medico non giova che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile o inevitabile

giudice

Responsabilità del medico: la complicanza è una “causa non imputabile”? Assolutamente no!

di Paolo M. Storani – Mi è capitato di trattarne in un volume collettaneo fresco di stampa (La Responsabilità medica, 2016, diretto da Paolo Cendon e curato da Nicola Todeschini) uscito appena giovedì scorso, 28 aprile 2016, per i tipi di UtetGiuridica, –Project editor il gentilissimo Dr. Pietro Giordano ed editing a cura di Isabella Medros, e di farne una sorta di sentenza – manifesto nel capitolo dedicato alla fase istruttoria (è a pag. 1065 e seguenti): Cass., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13328, Presidente Angelo Spirito e Relatore il Dott. Marco Rossetti (con Uliana Armano, Raffaella Lanzillo ed Antonietta Scrima a completare il collegio della S.C.)

A tacer dei vari aspetti affrontati, soltanto uno vorrei proporne ora all’attenzione degli affezionati visitatori di LIA Law In Action, quello della c.d. complicanza.

 “In caso di complicanza a chi rimane in mano il cerino probatorio?”: nel volume è al punto 46.3.2. intitolato “Accertamento della complicanza e presunzione a carico del medico ex art. 1218 c.c.“.

Qui la presunzione è decisamente a carico del medico!
Nella fattispecie spettava al convenuto fornire la prova della propria diligenza e tale prova non è arrivata.

Leggi tutto l’articolo. Fonte: Responsabilità del medico: la complicanza è una “causa non imputabile”? Assolutamente no!
(www.StudioCataldi.it)

Cassazione: il medico deve risarcire il paziente per le complicanze dell’intervento anche se non dovute a colpa

RASSEGNA STAMPA

Sorgente: Cassazione: il medico deve risarcire il paziente per le complicanze dell’intervento anche se non dovute a colpa

Cassazione: il medico deve risarcire il paziente per le complicanze dell’intervento anche se non dovute a colpa

Il medico risarcisce il paziente per le complicanze seguite all’intervento anche se non dovute a sua colpa.

….

Nel caso di specie una paziente, dopo un primo intervento agli occhi, ne subiva un secondo ad entrambi su suggerimento del suo medico, tuttavia, dopo qualche tempo vi era stato un peggioramento delle condizioni visive fino ad arrivare a una invalidità permanente del 60%.
La donna nelrichiedere il risarcimento danni precisava di non essere stata adeguatamente informata sulla natura e sui rischi dell”intervento, poichè, in caso contrario, non vi si sarebbe sottoposta.
La Corte d”Appello aveva respinto la domanda rilevando che la paziente sarebbe stata adeguatamente informata attraverso consegna di apposito depliant che evidenziava i rischi dell”operazione.
 
Ma la Cassazione ha bocciato la sentenza rammentando che il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia “informato: ciò significa che deve basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell”intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative
Rilevano gli Ermellini che il depliant informativo redatto dallo stesso oculista mancava di considerare quella della regressione del virus quale conseguenza pregiudizievole di maggior rilievo occorsa alla donna, essendo evento diametralmente opposto quello di un possibile “residuo difetto visivo, seppure di molto inferiore a quello di partenza“.
Né può assumere rilievo il fatto che l’opuscolo fosse pienamente comprensibile dalla donna, anche per il suo “idoneo livello culturale“, giacche profilo diverso da quest”ultimo è la completezza dell”informazione, seppur pienamente intelligibile nei contenuti veicolati.
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Responsabilità civile del medico la riforma passa alla Camera

Passa alla Camera il ddl Gelli che riforma la responsabilità civile del medico.

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Responsabilità civile del medico la riforma passa alla Camera

Via libera della Camera, ed ora spetta al Senato, al ddl Gelli sulla riforma delle norme che regolano la responsabilità civile del medico, come anche quella penale.

La principale modifica consiste nella affermazione che per i medici si tratti di responsabilità extracontrattuale con conseguente inversione dell’onere della prova e prescrizione breve ( 5 anni ).

Il ministro della Salute afferma che con questo testo è stato raggiunto ” un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l’equilibrio tra la tutela dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità”.

Le novità:

Best practice e linee guida

Le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, alle quali i sanitari devono necessariamente attenersi nell’esecuzione delle prestazioni richieste, dovranno assicurare un ruolo di equilibrio ed essere indicate dalle società scientifiche e da istituti di ricerca individuati da un decreto del Ministro della salute e iscritti in un elenco apposito. Le linee guida verranno poi inserite nel sistema nazionale e pubblicate sul sito dell’Istituto superiore di sanità, nonché aggiornate ogni due anni.

Responsabilità civile e penale del medico

In materia di responsabilità civile, la riforma istituisce un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie, con estensione anche alle prestazioni svolte in regime intramurario o attraverso la telemedicina, ed extracontrattuale invece per i medici, che svolgono la propria attività presso le strutture sanitarie o in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale. La responsabilità di tipo extracontrattuale, con consequenziale ribaltamento dell’onere della prova e prescrizione dimezzata a cinque anni viene estesa anche ai medici di medicina generale. Quanto alla responsabilità penale, invece, il testo prevede l’inserimento nel codice penale dell’art. 590-ter, teso a sanzionare l’esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia: i reati (di omicidio colposo e di lesioni personali colpose) resterebbero in tal caso solo in ipotesi di colpa grave, esclusa però se il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida.

Azione di rivalsa

L’azione di rivalsa nei confronti del medico potrà avvenire soltanto per dolo o colpa grave. Ad essere confermato nel testo è anche il tetto massimo di tre annualità per agevolare la stipula di polizze assicurative a prezzi calmierati.

Viene escluso, infine, il possibile intervento della Corte dei Conti.

Strutture sociosanitarie

L’ambito di intervento della responsabilità professionale viene esteso altresì alle strutture sociosanitarie.

Audit e Risk Management

I verbali e gli atti relativi all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere utilizzati o acquisiti nei procedimenti giudiziali. Quanto al risk management, il ruolo di coordinamento potrà anche essere svolto dai medici legali e dai dipendenti delle strutture sanitarie in possesso di adeguata formazione ed esperienza triennale.

Garante diritto alla salute

Il ddl si occupa in generale del diritto alla salute, sancendo la sicurezza delle cure la cui garanzia è affidata dalle regioni al difensore civico, che potrà essere adito per segnalare le disfunzioni del sistema. Viene esclusa la possibilità di rivolgersi al garante per il diritto alla salute effettuando segnalazioni anonime.

Viene istituito inoltre un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, col compito di raccogliere i dati sulla “malasanità” al fine di prevenire e gestire il rischio sanitario e formare e aggiornare il personale in modo adeguato.

Assicurazioni

Sarà un decreto del Ministero dello sviluppo economico ad individuare i requisiti minimi e le garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie, anche per le forme di autoassicurazione e per le misure analoghe di assunzione diretta del rischio. In caso di cessazione definitiva dell’attività sanitaria per qualsiasi causa, dovrà inoltre essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per far fronte alle richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi riferite a fatti verificatisi in costanza della polizza. L’ultrattività è estesa altresì agli eredi e non può essere assoggettata alla clausola di disdetta.

Fonte: Addio alla responsabilità del medico anche per colpa grave. Via libera dalla Camera alla riforma. Ecco tutte le novità 
(www.StudioCataldi.it)

Cambia perciò molto la responsabilità civile del medico. Ora attendiamo la definitiva approvazione e la pubblicazione da parte del Ministero delle linee guida, senza dimenticare i requisiti minimi e le garanzie che il legislatore individuerà. Con molta probabilità rendendo queste polizze più accessibili da parte dei medici.

Appropriatezza: taglio a 203 prestazioni sanitarie

 TAGLI SANITA CUTILLO ASSICURAZIONI

Decreto Appropriatezza: taglio a 203 prestazioni sanitarie

Entra in vigore il Decreto Appropriatezza, normativa che decreta il taglio del ticket sanitario per 203 prestazioni. (scarica l’elenco)

Per le prestazioni oggetto del decreto si potrà usufruire del ticket con apposita prescrizione medica, ma, i medici, saranno sottoposti a pesanti sanzioni nel caso di prescrizioni non strettamente necessarie. Qualora non ci sia la prescrizione i costi saranno totalmente a carico del paziente.

Quali sono i settori colpiti dalla mannaia?

Odontoiatria, genetica, radiologia diagnostica, esami di laboratorio, dermatologia allergologica, medicina nucleare.

Per ciascuna delle prestazioni riportate nel Decreto, appartenenti agli elencati settori, le condizioni di erogabilità devono essere valutate in base allo stato personale e clinico del beneficiario ed alla finalità terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio.

Prestazioni odontoiatriche

  • estrazione di denti permanenti, decidui o di altri denti;
  • interventi chirurgici ed asportazione di lesioni dentarie.

Tali prestazioni possono essere prescritte soltanto in condizioni di vulnerabilità sanitaria o sociale; in generale, si parla di vulnerabilità sanitaria, laddove la cura sia assolutamente necessaria; è vulnerabilità sociale la situazione di svantaggio economico dovuta a basso reddito e alla marginalità o all’esclusione sociale, che impedisca l’accesso alle cure a pagamento.

Per alcune prestazioni odontoiatriche, quali i trattamenti con apparecchi fissi e mobili, è richiesto un indice IOTN pari a 4/5: si tratta dell’indice di necessità del trattamento, che è espresso in una scala da 1 a 5, dove 5 esprime la maggiore gravità delle condizioni del paziente. Ciò significa che tali prestazioni potranno essere erogate solamente in “casi-limite”.

Prestazioni di radiologia diagnostica

  • diverse tipologie di tomografia computerizzata;
  • diverse tipologie di risonanza magnetica nucleare;
  • la densitometria ossea.

Tali esami (esclusa la densitometria ossea), nella maggioranza delle ipotesi, possono essere prescritti solo in presenza di patologia oncologica o sospetto oncologico.

Chiaramente, in caso di sospetto, sarà il medico a doversi prendere la responsabilità di prescrivere l’esame, ed a rischiare le sanzioni economiche previste per “prestazione inappropriata”.

Prestazioni di laboratorio e di genetica

Lungo l’elenco delle prestazioni di laboratorio, in pratica, le analisi del sangue, delle urine e simili tagliate: ad esempio, le analisi relative al colesterolo ed ai trigliceridi possono essere prescritte solo ai soggetti con più di 40 anni, con malattie cardiovascolari, fattori di rischio cardiovascolare o familiarità per malattie dismetaboliche, dislipidemia o eventi cardiovascolari precoci.

Perciò il detto “meglio prevenire che curare” è dimenticato dal governo che preferisce risparmiare sulla prevenzione. Chissà che non sia la chiave per arrivare un giorno alla totale, o quasi, dismissione della sanità pubblica e non dare più prestazioni (gratuite). Vedremo.

Tempi lunghi per i sinistri in sanità : 4 anni per una causa

(di Rosanna Magnano – Sanità24) Il report Agenas sul 2014 Il costo medio dei sinistri in sanità è di 52.368,95 euro e la grande maggioranza dei sinistri denunciati, circa il 65,86%,…

Tempi lunghi per i sinistri in sanità: 4 anni per una causa

Il costo medio dei sinistri liquidati in sanità è di 52.368,95 euro e la grande maggioranza dei sinistri denunciati, circa il 65,86%, riguarda casi di lesioni personali, mentre i decessi rappresentano il 12,88%. ….. Il 33,55% dei sinistri aperti ha riguardato interventi, il 18,49% l’assistenza e il 17,31% la diagnosi. Tra i dati più interessanti, la fascia d’età del presunto danneggiato a cui corrisponde il maggior numero di sinistri: il 21,29% delle pratiche interessa la popolazione compresa tra i 65 e gli 80 anni. Sono questi i principali dati che emergono dal Rapporto annuale di Agenas sulle denunce dei sinistri in sanità, che analizza i dati di 20 Regioni su 21.

…… Tra le note dolenti il tempo impiegato mediamente in Italia per aprire una causa, 872,53 giorni, e per chiuderla, 542,45 giorni. Per un totale di ben 4 anni (3,7 per la precisione).

… il costo medio dei sinistri liquidati per tipo di danno si va dal massimo di 284.669,79 sul decesso a 56.032,41 euro per le lesioni e al 1.155,36 per danni a cose.

Il 72,34% è stato aperto tramite avvocato.

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Ok al fondo per i danni dei medici | Intermedia Channel

Ok al fondo per i danni dei medici (di Pasquale Quaranta – ItaliaOggi) Dopo giorni di attesa la Camera ha approvato i pareri della Commissione giustizia e affari costituzionali alla legge sulla responsabilità professionale.

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Ok al fondo per i danni dei medici | Intermedia Channel

Dopo giorni di attesa la Camera ha approvato i pareri della Commissione giustizia e affari costituzionali alla legge sulla responsabilità professionale. Nello specifico la Commissione giustizia si è espressa positivamente sui temi relativi alla sicurezza delle cure, al rischio sanitario, sulle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, sull’obbligo di assicurazione e sull’istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. In ogni caso, la medesima commissione, ha evidenziato alcune criticità riguardanti gli esercenti le professioni sanitarie. Questi dovranno attenersi, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito, con decreto del ministro della salute. Inoltre, sempre l’esercente la professione sanitaria, dovrà essere oggetto a pene più severe nel caso di responsabilità colposa per morte o lesioni personali. In ultimo, la commissione giustizia chiede che le compagnie assicurative e le strutture sanitarie siano obbligate a comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato.

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