Avvocati mediatori? C’è conflitto di interessi.

Avvocati mediatori? C’è conflitto di interessi. Lo stop di via Arenula vale anche per il difensore di fiducia della parte chiamata in mediazione. In allegato la circolare

Avvocati mediatori? C’è conflitto di interessi

Avvocati mediatori? C’è conflitto di interessi

Incompatibilità del legale di fiducia della parte chiamata in mediazione iscritto nell’organismo prescelto dall’istante, estensione del divieto anche agli enti che condividono i “mediatori” e niente deroghe pattizie finalizzate ad eludere i divieti.

Questi, per sommi capi, i chiarimenti del Ministero della Giustizia sull’interpretazione della norma di cui all’art. 14-bis del d.m. n. 180/2010, come introdotto dal d.m. n. 139/2014 che ha dettato un complesso quadro di incompatibilità in materia destando diversi dubbi applicativi.

Mediazione Civile basta spese di avvio

Il Ministero rende operativa immediatamente la sentenza del TAR che vieta la richieste di spese d’avvio per la Mediazione Civile.

giudice

Mediazione Civile basta spese di avvio

Il comunicato è stato pubblicato sul sito del ministero della giustizia e fa seguito alla sentenza del TAR del Lazio numero n. 1351 del 23 gennaio 2015 e va a modificare alcune norme del decreto n. 180/2010.

Si rende noto a tutti gli organismi di mediazione che a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, che ha annullato l’art. 16, comma 2 e 9 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, immediatamente esecutiva, non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – nè a titolo di indennità – in sede di primo incontro. Le SS.VV. sono invitate ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni.

La conciliazione del Ctu non scalza la mediazione

RASSEGNA STAMPA Guida al Diritto il Sole24ore Tribunale di Roma, ordinanza 16 dicembre 2014  La conciliazione del Ctu non scalza la mediazione

di Marco Marinaro

giudice

La conciliazione del Ctu non scalza la mediazione

Il tentativo di conciliazione fatto dal consulente tecnico non sostituisce la mediazione obbligatoria. Così, la mediazione deve essere tentata prima di iniziare una causa in materia di responsabilità medica e sanitaria. E non vale a escludere l’obbligo il fatto che sia stato già esperito con esito negativo il procedimento di consulenza tecnico preventiva ai fini conciliativi, previsto dall’articolo 696-bis del Codice di procedura civile . Quindi, se la causa è stata avviata senza avere tentato la mediazione occorre rilevare l’improcedibilità invitando la parte attrice ad avviare la mediazione; ciò non esclude che il giudice possa contestualmente formulare una proposta conciliativa in base all’articolo 185-bis del Codice di procedura civile .
Il tribunale di Roma ritorna sui temi della mediazione e della proposta giudiziale con un’ordinanza del 16 dicembre (giudice Mangano), che mette a fuoco un aspetto procedurale problematico.

Eccepita l’improcedibilità
– Nella controversia, in materia di responsabilità professionale medica per danni da omessa diagnosi di carcinoma mammario, la parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria (prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, Dlgs 28/2010), mentre la parte attrice l’ha ritenuta infondata in quanto era stato già esperito con esito negativo il procedimento finalizzato alla conciliazione regolato dall’articolo 696-bis del Codice di procedura civile.

Il giudice ha spiegato, in primo luogo, che il decreto del fare (Dl 69/2013) ha aggiunto alla lista dei procedimenti espressamente esclusi dalla mediazione (contenuta nell’articolo 5, comma 4, lettera c, Dlgs 28/2010) quello regolato dall’articolo 696-bis del Codice di procedura civile. Il Dl 69/2013 ha così espressamente risolto il contrasto emerso in giurisprudenza, aderendo all’orientamento prevalente in base al quale non si riteneva necessario attivare il procedimento di mediazione prima di proporre l’accertamento tecnico a fini conciliativi; ciò per la sua natura di strumento sia d’istruzione preventiva, sia di composizione della lite, che, almeno in parte, ha le medesime finalità della mediazione. Una scelta legislativa che induce a ritenere – si legge nella sentenza – «che i due istituti siano del tutto alternativi», arrivando ad affermare che «una volta esperito l’accertamento tecnico preventivo anche per la conciliazione della lite non sarebbe necessario instaurare la procedura di mediazione nemmeno nelle materie per le quali ne è prevista l’obbligatorietà ai fini della procedibilità dell’azione di merito».

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Mediazione civile

bottone_avvocatoIl ministero della Giustizia ha pubblicato la statistica sulla mediazione civile (ex dl 28/2010) relativa al primo trimestre di quest’anno. Ne emerge che gli accordi raggiunti non superano il 10% dei procedimenti e che più della metà di quelli iscritti nel periodo sono relativi a contratti assicurativi e bancari.

I numeri

Dalla data di re-introduzione ( dl 69/2013 del 21/09/2013 ) della mediazione civile obbligatoria, le iscrizioni sono state circa 20.000 al mese, cifra che nella precedente esperienza era stata raggiunta solo nel luglio 2012. Le percentuali dicono che il 39,3 % dei procedimenti riguarda contratti assicurativi e il 15,9 % contratti bancari, che insieme arrivano al 55,2 %.

L’introduzione del “primo incontro formativo” ha portato ad un aumento della comparsa degli aderenti, 40 % dei casi, ma un accordo finale è stato trovato solo nel 28,2 % dei procedimenti. Tradotto in numeri su 58.389 procedimenti iscritti tra gennaio e marzo 2014 solamente per 6.586 si è raggiunto un accordo.

L’analisi del ministero porta poi il focus sull’assistenza legale nella mediazione volontaria. Per quanto riguarda il totale dei proponenti, gli assistiti da avvocato sono stati solo il 35,3%, mentre gli aderenti comparsi con il legale sono il 26,2%. Il tasso di definizione per tipologia di organismo, invece, vede gli “altri ordini professionali” con la percentuale più alta, pari al 51,8%, ma gli 86 organismi hanno definito 453 mediazioni. Gli ordini degli avvocati, invece, che vantano 114 organismi di mediazione, hanno definito 9.824 liti, con un tasso di definizione con accordo raggiunto se l’aderente compare pari al 20,9%.

Cosa fare

Il nostro consiglio è stipulare un contratto di assicurazione di tutela legale, che prevede anche l’assistenza nella mediazione civile, meglio ancora se, come nel caso di DAS Assicurazioni, la stessa compagnia assicuratrice fornisce la mediazione civile direttamente attraverso DAS. Legal Services S.r.l. organismo di mediazione accreditato

fonte Ministero della Giustizia

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