Responsabilità medica: omicidio colposo per l’infermiere che sbaglia il triage

La Cassazione ha stabilito che è responsabile di omicidio colposo l’infermiere che assegna erroneamente un codice di priorità sbagliato e il paziente muore.

Responsabilità medica: omicidio colposo per l’infermiere che sbaglia il triage

Fonte: (www.StudioCataldi.it) di Lucia Izzo

È responsabile per l’omicidio colposo del paziente giunto al pronto soccorso, con infarto in corso, l’infermiere che ha errato la valutazione assegnandogli un codice verde.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, IV sezione penale, che nella sentenza n. 18100/2017 (che trovate sul sito fonte) si è pronunciata sull’addebito contestato a un infermiere condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Il caso

All’imputato, nella sua qualità di infermiere responsabile del servizio di triage del Pronto Soccorso, si ascriveva di avere colposamente errato la valutazione nei confronti di un paziente, trascurando le indicazioni contenute nel referto redatto dal personale della ambulanza e le dichiarazioni rese dai familiari circa la morte per infarto del padre del paziente.

Erroneamente, nonostante l’infarto in atto, l’imputato avrebbe attribuito al caso un codice verde in luogo del codice giallo imposto dalla corretta valutazione dei sintomi in sede di triage; il paziente era rimasto quindi per lungo tempo senza adeguata assistenza e solo gli infermieri subentrati nel turno, accertatene le condizioni gravissime, lo avevano ricoverato nel reparto di cardiologia dove era poi deceduto.

Per la Corte di Appello è indubbia la responsabilità dell’infermiere in quanto la sua colpevole sottovalutazione dei sintomi aveva fatto sì che il paziente rimanesse per circa due ore nella struttura senza ricevere alcun tipo di cura.

Leggi l’articolo per intero qui

Vedi le nostre soluzioni per RC professionale

RC medica il mancato consenso costituisce un danno autonomo

RC medica: il danno per il mancato consenso informato va risarcito anche se l’intervento è riuscito. La violazione dell’obbligo informativo rappresenta un danno autonomo da quello della lesione alla salute. Fonte: studiocataldi.it

giudice

RC medica il mancato consenso costituisce un danno autonomo

di Marina Crisafi – Se manca il consenso informato, il paziente va risarcito a prescindere dal fatto che l’intervento sia riuscito. La violazione dell’obbligo informativo, infatti, costituisce un danno autonomo da risarcire anche se non vi è stato un danno alla salute, in quanto ad essere leso è il diritto all’autodeterminazione del malato.

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 10414/2016 (pubblicata il 20 maggio scorso e qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una paziente che chiedeva la condanna del medico e della struttura sanitaria al risarcimento del danno per l’inadempimento degli obblighi informativi.

leggi tutto: fonte Responsabilità medica: il danno per il mancato consenso informato va risarcito anche se l’intervento è riuscito (www.StudioCataldi.it)

Scopri le nostre soluzioni CLICCA QUI

Responsabilità del medico: la complicanza è una “causa non imputabile”? Assolutamente no!

Sul piano della prova al medico non giova che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile o inevitabile

giudice

Responsabilità del medico: la complicanza è una “causa non imputabile”? Assolutamente no!

di Paolo M. Storani – Mi è capitato di trattarne in un volume collettaneo fresco di stampa (La Responsabilità medica, 2016, diretto da Paolo Cendon e curato da Nicola Todeschini) uscito appena giovedì scorso, 28 aprile 2016, per i tipi di UtetGiuridica, –Project editor il gentilissimo Dr. Pietro Giordano ed editing a cura di Isabella Medros, e di farne una sorta di sentenza – manifesto nel capitolo dedicato alla fase istruttoria (è a pag. 1065 e seguenti): Cass., Sez. III, 30 giugno 2015, n. 13328, Presidente Angelo Spirito e Relatore il Dott. Marco Rossetti (con Uliana Armano, Raffaella Lanzillo ed Antonietta Scrima a completare il collegio della S.C.)

A tacer dei vari aspetti affrontati, soltanto uno vorrei proporne ora all’attenzione degli affezionati visitatori di LIA Law In Action, quello della c.d. complicanza.

 “In caso di complicanza a chi rimane in mano il cerino probatorio?”: nel volume è al punto 46.3.2. intitolato “Accertamento della complicanza e presunzione a carico del medico ex art. 1218 c.c.“.

Qui la presunzione è decisamente a carico del medico!
Nella fattispecie spettava al convenuto fornire la prova della propria diligenza e tale prova non è arrivata.

Leggi tutto l’articolo. Fonte: Responsabilità del medico: la complicanza è una “causa non imputabile”? Assolutamente no!
(www.StudioCataldi.it)

RC medica indagine dell’IVASS

RC medica l’IVASS avvia l’iter per un’indagine che rilevi informazioni sulle coperture assicurative.

rc medica

RC medica: indagine dell’IVASS

L’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni alcuni giorni fa ha indirizzato al mercato una lettera in cui annuncia che, con periodicità annuale, istituirà un’indagine che rilevi informazioni sulle coperture di RC medica, che spazierà dalle strutture sanitarie pubbliche e private, al personale sanitario. L’esigenza nasce dalla continua evoluzione del mercato e delle normative della RC medica.

Un primo bilancio è stato effettuato nel 2015, e all’interno della “Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nel 2014” – clicca qui per leggere l’estratto relativo alla R.C. medica.

Le rilevazioni che effettuerà l’Istituto sono: acquisizione dei dati sulle coperture per R.C. medica relative a rischi localizzati sul territorio italiano (analoga a quella effettuata nel corso del 2015) e sulle polizze sottoscritte dal personale sanitario per i rischi da r.c. medica (effettuata per la prima volta).

Per quanto riguarda la prima rilevazione, tra il 1° ed il 15 aprile prossimo, dovranno essere prodotte le informazioni relative a:

  • premi lordi contabilizzati;
  • esposti al rischio (strutture/personale sanitario);
  • sinistri gestiti (numeri e relativi importi) riferiti ai soli denunciati negli esercizi dal 2010 al 2015;
  • prospettive e ostacoli per l’operatività delle imprese nel settore della Rc medica;
  • caratteristiche delle coperture assicurative nel settore della Rc medica;
  • sviluppo analitico dei sinistri pagati e delle riserve per il periodo dal 2010 al 2014, per i soli sinistri denunciati negli anni dal 2010 al 2014 (per quanto riguarda quest’ultimo punto la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata tra il 3 ed il 18 ottobre p.v.).

Per quanto invece concerne le polizze sottoscritte dal personale sanitario operante in Italia per i rischi da Rc medica, per ogni singolo contratto sottoscritto dal personale sanitario nel 2014 o nel 2015 dovranno essere prodotte alcune informazioni sintetiche sull’assicurato (codice fiscale, comune di residenza, indicazione della eventuale qualifica di medico) e sul contratto (data di sottoscrizione e di scadenza, premio complessivo e massimale). La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata tra il 3 e il 18 ottobre 2016.

 

 

Cassazione: il medico deve risarcire il paziente per le complicanze dell’intervento anche se non dovute a colpa

RASSEGNA STAMPA

Sorgente: Cassazione: il medico deve risarcire il paziente per le complicanze dell’intervento anche se non dovute a colpa

Cassazione: il medico deve risarcire il paziente per le complicanze dell’intervento anche se non dovute a colpa

Il medico risarcisce il paziente per le complicanze seguite all’intervento anche se non dovute a sua colpa.

….

Nel caso di specie una paziente, dopo un primo intervento agli occhi, ne subiva un secondo ad entrambi su suggerimento del suo medico, tuttavia, dopo qualche tempo vi era stato un peggioramento delle condizioni visive fino ad arrivare a una invalidità permanente del 60%.
La donna nelrichiedere il risarcimento danni precisava di non essere stata adeguatamente informata sulla natura e sui rischi dell”intervento, poichè, in caso contrario, non vi si sarebbe sottoposta.
La Corte d”Appello aveva respinto la domanda rilevando che la paziente sarebbe stata adeguatamente informata attraverso consegna di apposito depliant che evidenziava i rischi dell”operazione.
 
Ma la Cassazione ha bocciato la sentenza rammentando che il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia “informato: ciò significa che deve basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell”intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative
Rilevano gli Ermellini che il depliant informativo redatto dallo stesso oculista mancava di considerare quella della regressione del virus quale conseguenza pregiudizievole di maggior rilievo occorsa alla donna, essendo evento diametralmente opposto quello di un possibile “residuo difetto visivo, seppure di molto inferiore a quello di partenza“.
Né può assumere rilievo il fatto che l’opuscolo fosse pienamente comprensibile dalla donna, anche per il suo “idoneo livello culturale“, giacche profilo diverso da quest”ultimo è la completezza dell”informazione, seppur pienamente intelligibile nei contenuti veicolati.
Vedi le nostre offerte per i medici: CLICCA QUI

Responsabilità civile del medico la riforma passa alla Camera

Passa alla Camera il ddl Gelli che riforma la responsabilità civile del medico.

RC Professionale Area Medica
Assicurazioni RC Professionale Medico Sanitaria

Responsabilità civile del medico la riforma passa alla Camera

Via libera della Camera, ed ora spetta al Senato, al ddl Gelli sulla riforma delle norme che regolano la responsabilità civile del medico, come anche quella penale.

La principale modifica consiste nella affermazione che per i medici si tratti di responsabilità extracontrattuale con conseguente inversione dell’onere della prova e prescrizione breve ( 5 anni ).

Il ministro della Salute afferma che con questo testo è stato raggiunto ” un risultato storico, una svolta nella lotta alla medicina difensiva perché assicura l’equilibrio tra la tutela dei medici, che hanno bisogno di svolgere il loro delicato compito in serenità, e il diritto dei cittadini dinanzi ai casi di malasanità”.

Le novità:

Best practice e linee guida

Le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida, alle quali i sanitari devono necessariamente attenersi nell’esecuzione delle prestazioni richieste, dovranno assicurare un ruolo di equilibrio ed essere indicate dalle società scientifiche e da istituti di ricerca individuati da un decreto del Ministro della salute e iscritti in un elenco apposito. Le linee guida verranno poi inserite nel sistema nazionale e pubblicate sul sito dell’Istituto superiore di sanità, nonché aggiornate ogni due anni.

Responsabilità civile e penale del medico

In materia di responsabilità civile, la riforma istituisce un doppio binario, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie, con estensione anche alle prestazioni svolte in regime intramurario o attraverso la telemedicina, ed extracontrattuale invece per i medici, che svolgono la propria attività presso le strutture sanitarie o in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale. La responsabilità di tipo extracontrattuale, con consequenziale ribaltamento dell’onere della prova e prescrizione dimezzata a cinque anni viene estesa anche ai medici di medicina generale. Quanto alla responsabilità penale, invece, il testo prevede l’inserimento nel codice penale dell’art. 590-ter, teso a sanzionare l’esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della sua imperizia: i reati (di omicidio colposo e di lesioni personali colpose) resterebbero in tal caso solo in ipotesi di colpa grave, esclusa però se il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle linee guida.

Azione di rivalsa

L’azione di rivalsa nei confronti del medico potrà avvenire soltanto per dolo o colpa grave. Ad essere confermato nel testo è anche il tetto massimo di tre annualità per agevolare la stipula di polizze assicurative a prezzi calmierati.

Viene escluso, infine, il possibile intervento della Corte dei Conti.

Strutture sociosanitarie

L’ambito di intervento della responsabilità professionale viene esteso altresì alle strutture sociosanitarie.

Audit e Risk Management

I verbali e gli atti relativi all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere utilizzati o acquisiti nei procedimenti giudiziali. Quanto al risk management, il ruolo di coordinamento potrà anche essere svolto dai medici legali e dai dipendenti delle strutture sanitarie in possesso di adeguata formazione ed esperienza triennale.

Garante diritto alla salute

Il ddl si occupa in generale del diritto alla salute, sancendo la sicurezza delle cure la cui garanzia è affidata dalle regioni al difensore civico, che potrà essere adito per segnalare le disfunzioni del sistema. Viene esclusa la possibilità di rivolgersi al garante per il diritto alla salute effettuando segnalazioni anonime.

Viene istituito inoltre un Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità, col compito di raccogliere i dati sulla “malasanità” al fine di prevenire e gestire il rischio sanitario e formare e aggiornare il personale in modo adeguato.

Assicurazioni

Sarà un decreto del Ministero dello sviluppo economico ad individuare i requisiti minimi e le garanzie per le polizze assicurative delle strutture sanitarie, anche per le forme di autoassicurazione e per le misure analoghe di assunzione diretta del rischio. In caso di cessazione definitiva dell’attività sanitaria per qualsiasi causa, dovrà inoltre essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per far fronte alle richieste di risarcimento presentate entro i 10 anni successivi riferite a fatti verificatisi in costanza della polizza. L’ultrattività è estesa altresì agli eredi e non può essere assoggettata alla clausola di disdetta.

Fonte: Addio alla responsabilità del medico anche per colpa grave. Via libera dalla Camera alla riforma. Ecco tutte le novità 
(www.StudioCataldi.it)

Cambia perciò molto la responsabilità civile del medico. Ora attendiamo la definitiva approvazione e la pubblicazione da parte del Ministero delle linee guida, senza dimenticare i requisiti minimi e le garanzie che il legislatore individuerà. Con molta probabilità rendendo queste polizze più accessibili da parte dei medici.

Tempi lunghi per i sinistri in sanità : 4 anni per una causa

(di Rosanna Magnano – Sanità24) Il report Agenas sul 2014 Il costo medio dei sinistri in sanità è di 52.368,95 euro e la grande maggioranza dei sinistri denunciati, circa il 65,86%,…

Tempi lunghi per i sinistri in sanità: 4 anni per una causa

Il costo medio dei sinistri liquidati in sanità è di 52.368,95 euro e la grande maggioranza dei sinistri denunciati, circa il 65,86%, riguarda casi di lesioni personali, mentre i decessi rappresentano il 12,88%. ….. Il 33,55% dei sinistri aperti ha riguardato interventi, il 18,49% l’assistenza e il 17,31% la diagnosi. Tra i dati più interessanti, la fascia d’età del presunto danneggiato a cui corrisponde il maggior numero di sinistri: il 21,29% delle pratiche interessa la popolazione compresa tra i 65 e gli 80 anni. Sono questi i principali dati che emergono dal Rapporto annuale di Agenas sulle denunce dei sinistri in sanità, che analizza i dati di 20 Regioni su 21.

…… Tra le note dolenti il tempo impiegato mediamente in Italia per aprire una causa, 872,53 giorni, e per chiuderla, 542,45 giorni. Per un totale di ben 4 anni (3,7 per la precisione).

… il costo medio dei sinistri liquidati per tipo di danno si va dal massimo di 284.669,79 sul decesso a 56.032,41 euro per le lesioni e al 1.155,36 per danni a cose.

Il 72,34% è stato aperto tramite avvocato.

Leggi tutto sul sito sorgente: Tempi lunghi per i sinistri in sanità: 4 anni per una causa | Intermedia Channel

Fai il tuo preventivo di responsabilità civile professionale medica: CLICCA QUI

Ok al fondo per i danni dei medici | Intermedia Channel

Ok al fondo per i danni dei medici (di Pasquale Quaranta – ItaliaOggi) Dopo giorni di attesa la Camera ha approvato i pareri della Commissione giustizia e affari costituzionali alla legge sulla responsabilità professionale.

news

Ok al fondo per i danni dei medici | Intermedia Channel

Dopo giorni di attesa la Camera ha approvato i pareri della Commissione giustizia e affari costituzionali alla legge sulla responsabilità professionale. Nello specifico la Commissione giustizia si è espressa positivamente sui temi relativi alla sicurezza delle cure, al rischio sanitario, sulle caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, sull’obbligo di assicurazione e sull’istituzione di un fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria. In ogni caso, la medesima commissione, ha evidenziato alcune criticità riguardanti gli esercenti le professioni sanitarie. Questi dovranno attenersi, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca iscritti in apposito elenco, istituito, con decreto del ministro della salute. Inoltre, sempre l’esercente la professione sanitaria, dovrà essere oggetto a pene più severe nel caso di responsabilità colposa per morte o lesioni personali. In ultimo, la commissione giustizia chiede che le compagnie assicurative e le strutture sanitarie siano obbligate a comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato.

leggi tutto dalla sorgente: Ok al fondo per i danni dei medici | Intermedia Channel

Chiedi il tuo preventivo cliccando qui

Responsabilità professionale medici obbligatoria per tutti. Cosa cambia

Responsabilità professionale. Assicurazione obbligatoria per tutti. Per dipendenti e liberi professionisti, Asl e strutture private

RC Professionale Area Medica
Assicurazioni RC Professionale Medico Sanitaria

Responsabilità professionale medici obbligatoria per tutti. Cosa Cambia

Cambiamenti sull’obbligo assicurativo. Istituita l’azione diretta del danneggiato. Gelli (Pd): “Le tabelle risarcitorie verranno mutuate da quelle previste dal Dl concorrenza”

“Dopo l’approvazione del Dl concorrenza al Senato presenterò un emendamento per far valere quelle tabelle anche per questo provvedimento”, ha detto in esclusiva a “Quotidiano Sanità” il relatore del ddl.

L’obbligo assicurativo viene esteso alle prestazioni in regime di intramoenia e alla telemedicina. Le strutture dovranno pubblicare i dati della loro copertura assicurativa.

L’Ivass vigilerà sulle compagne assicuratrici.

Giovanni Rodriquez

QUOTIDIANO SANITA’- 15/11/2015

Variano le leggi sull’obbligo di assicurazione da parte delle strutture e del personale sanitario e vengono introdotte misure studiate per l’azione diretta da parte del danneggiato nei confronti delle imprese di assicurazione. Questo il contenuto delle modifiche al disegno di legge sulla “responsabilità professionale” presentati lo scorso venerdì in commissione Affari Sociali dal relatore Federico Gelli (Pd).

Sono previste, dunque, una serie di novità che però non comprendono le tabelle risarcitorie. Una mancanza voluta che viene così spiegata in anteprima a Quotidiano Sanità da Gelli: “Le tabelle sono un punto molto importante. Non le ho volute inserire in questo momento perché, in realtà, sono già incluse nel Dl concorrenza attualmente all’esame del Senato. Insomma non volevamo ripartire da zero. Penso sia anche un bell’esempio di dialogo parlamentare. A questo punto, dopo l’approvazione di quel decreto a Palazzo Madama, presenterò un emendamento per estendere la validità di quelle tabelle anche al testo del disegno di legge sulla responsabilità professionale”.

Quanto alle novità presenti nei nuovi emendamenti, all’articolo 8 viene previsto, finalmente, l’obbligo per tutti i dipendenti delle strutture sanitarie, di essere provvisti di una polizza di responsabilità civile. Tale misura viene estesa anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L’obbligo assicurativo per tutti gli i professionisti della sanità, è stato predisposto anche con il fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa da parte dell’ente ospedaliero o altro. Per quanto la trasparenza verso i professionisti, le aziende sanitarie dovranno pubblicare sul loro sito internet la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le condizioni di polizza, oltre a tutte le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

E’ stato previsto anche un apposito decreto del Ministero della Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, che definirà i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) sarà tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano proporre polizze alle strutture e agli esercenti la professione sanitaria.

Infine, l’articolo 8 bis disciplina l’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronto della compagnia assicuratrice. Quest’azione sarà soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso l’azienda sanitaria, la struttura o l’ente assicurato.

Clicca qui per un preventivo

Mentre stiamo pubblicandi questa notizia il quotidiano sanità scrive dell’approvazione definitiva all’emendamento 8.50.

In particolare, nel testo approvato viene previsto l’obbligo per tutti i dipendenti delle strutture sanitarie di essere provvisti di una copertura assicurativa. Tale misura viene estesa anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina. L’obbligo assicurativo per tutti gli esercenti la professione sanitaria viene previsto anche al fine di garantire efficacia all’azione di rivalsa da parte delle strutture nei confronti dei loro dipendenti.

Quanto alla trasparenza, le aziende saranno obbligate a pubblicare sul loro sito internet la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative, oltre a tutte le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa. Viene poi previsto un apposito decreto del Ministero della Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della Salute, che avrà il compito di definire i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) sarà tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture e con gli esercenti la professione sanitaria.

Rimandato invece ad oggi il voto sull’emendamento del relatore 8.10 in tema di azione diretta del soggetto danneggiato nei confronto della compagnia assicuratrice.
Sempre nella giornata di ieri, Federico Gelli ha poi depositato l’emendamento 10.50, interamente sostitutivo dell’articolo 10 che disciplina la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria. Nel nuovo testo si spiega che, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio. A tal fine, negli albi dei consulenti e dei periti dovranno essere indicate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina, l’esperienza da loro maturata, il numero degli incarichi conferiti e quelli revocati. Infine, si spiega che gli albi dei periti dovranno essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche di area sanitaria, anche coinvolgendo società scientifiche.

I pilastri fondamentali della Medical Malpractice

Sentenza innovativa la n. 1000/2015 del Tribunale di Trapani in materia di Medical Malpractice

RC Professionale Area Medica
Assicurazioni RC Professionale Medico Sanitaria

I pilastri fondamentali della Medical Malpractice

Fonte: www.studiocataldi.it

Sono tre i pilastri fondamentali della Medical Malpractice: l’onere della prova, la diligenza richiesta e la responsabilità dell’ospedale per fatto del medico dipendente.

Questi temi sono stati affrontati dal Tribunale di Trapani, con la sentenza n. 1000/2015.

Al paziente spetta l’onere della prova su: nesso di causalità tra fatto e danno/i subiti, il contratto di “spedalità” o di “prestazione di assistenza sanitaria” con la struttura medica e l’inadempimento del medico o della struttura sanitaria.

Al medico spetta provare che la prestazione è stata conforme a diligenza o che è accorso un evento imprevisto ed inevitabile.

La diligenza del medico è, inoltre, specifica ex art. 1176 comma secondo c.c.,

per cui secondo il Tribunale, il medico, in via contrattuale, risponde anche per imprudenza e imperizia non solo per i “casi implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà”.

Infine, l’ente ospedaliero, è chiamato a rispondere del danno arrecati dal medico in quanto

il contratto di spedalità assume l’obbligo di protezione verso il paziente dietro il pagamento di un corrispettivo.

Date queste premesse,

il Tribunale di Trapani, rigettando le difese e le eccezioni di controparte, condanna al risarcimento del danno biologico (la salute e l’integrità fisica), morale (sofferenza psichica) ed esistenziale, l’ASP di Trapani ex art. 1228 c.c. e i medici ex artt. 1176 e 1218 c.c. in favore del paziente M.F., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Angelo del foro di Trapani.

Fonte: L’ente ospedaliero risponde di danni per fatto del medico ex art. 1228 c.c.. Il medico risponde anche per imprudenza e imperizia – Dott. Antonino Miceli
(www.StudioCataldi.it)

clicca qui per il TUO preventivo personalizzato di responsabilità civile professionale

WhatsApp Ufficio
Invia con Whatsapp