MetLife Italia Eccellenza dell’Anno

MetLife Italia Eccellenza Insurance Protection

MetLife Italia si è aggiudicata il premio come “Eccellenza dell’Anno InsuranceProtection” in occasione della X edizione dei Le Fonti INSURANCEAwards® che premia le migliori realtà assicurative dell’anno.

Durante la cerimonia, svoltasi in diretta streaming, giovedì 18 giugno, sono stati assegnati numerosi premi a società del settore assicurativo e a personalità del mercato, identificati dalla redazione di Le Fonti, dai lettori e telespettatori di New Insurance e di Le Fonti TV.

MetLife si è contraddistinta per il secondo anno consecutivo per essere un’eccellenza del mercato e un punto di riferimento della protection in grado di offrire soluzioni assicurative nel ramo vita, malattia e infortunio.

I clienti, gli intermediari e i partner di MetLife Italia apprezzano molto la qualità del servizio, la semplicità della piattaforma informatica e la value proposition supportata da comunicazione e marketing. 

Questi ultimi mesi di emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus sono stati difficili per tutti noi. Per questo motivo, oggi più che mai, mi sento ancor più in dovere di ringraziare tutta la mia squadra per questo riconoscimento ottenuto”, dichiara Maurizio Taglietti, General Manager di MetLife in Italia. “La protezione delle persone è da sempre al centro di ciò che siamo e di ciò che MetLife rappresenta. Negli oltre 25 anni di presenza in Italia, MetLife è riuscita a consolidare il proprio business confermandosi tra i leader in un mercato altamente competitivo e questo premio ne è la prova”.

MetLife Italia offre i suoi prodotti attraverso accordi di partnership con intermediari indipendenti e importanti istituti finanziari italiani e internazionali. Relazioni durature che testimoniano la capacità di MetLife di raccogliere le sfide del mercato, integrando canali fisici e digitali per essere più efficienti nel rispondere ai nuovi bisogni e prepararsi ad un futuro sostenibile.

 

In vigore l’ assicurazione obbligatoria per gli avvocati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rende l’assicurazione obbligatoria per gli avvocati

assicurazione obbligatoria per gli avvocati

In vigore l’ assicurazione obbligatoria per gli avvocati

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che regolamenta l’ assicurazione obbligatoria per gli avvocati.
Questo avviene

dopo quasi 4 anni dall’entrata in vigore della riforma forense, che sanciva tale onere per i professionisti forensi (cfr. art. 12 l. n. 247/2012) e l’inserimento dello stesso tra i 6 requisiti essenziali per poter rimanere iscritti all’albo degli avvocati. (fonte studiocataldi.it)

Di seguito il testo del decreto:

DECRETO 22 settembre 2016
Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita’ civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato. (GU n.238 del 11-10-2016)

Art. 1
Oggetto dell’assicurazione a copertura della responsabilita’ civile professionale
1. L’assicurazione deve  prevedere la copertura della responsabilita’ civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attivita’ professionale.
2. L’assicurazione deve coprire la responsabilita’ per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
3. L’assicurazione deve coprire la responsabilita’ dell’avvocato anche per colpa grave.
4. L’assicurazione deve coprire la responsabilita’ per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato.
6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attivita’ professionale» deve intendersi:
a) l’attivita’ di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorita’ giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita’ di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
7. E’ facolta’ delle parti pattuire l’estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attivita’ al cui svolgimento l’avvocato sia comunque abilitato.
8. L’assicurazione deve prevedere, altresi’, la copertura della responsabilita’ civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilita’ per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
10. In caso di responsabilita’ solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita’ dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Art. 2
Efficacia nel tempo della copertura assicurativa 1. L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattivita’ illimitata e un’ultrattivita’ almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attivita’ nel periodo di vigenza della polizza.
2. L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita’.

Art. 3
Massimali minimi di copertura per fascia di rischio
1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:

categoria fascia di rischio massimale minimo
a Attivita’ svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo eserciziochiuso non superiore a euro 30.000,00 Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
b Attivita’ svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00 Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
c Attivita’ svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00 Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
d Attivita’ svolta in forma collettiva (studio associato o societa’ tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00 Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di 2.000.000,00 per anno assicurativo
e Attivita’ svolta in forma collettiva (studio associato o societa’ tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00 Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo
f Attivita’ svolta in forma collettiva (studio associato o societa’ tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

2. In presenza di franchigie e scoperti, l’assicuratore sara’comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, ferma restando la facolta’ di recuperare l’importo della franchigia o
dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesarisarcitoria del terzo.
3. E’ facolta’ delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.
4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all’art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

Art. 4
Assicurazione contro gli infortuni
1. L’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.
2. L’assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attivita’ professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidita’permanente o l’invalidita’ temporanea, nonche’ delle spese mediche.
3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attivita’ professionale.
4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:

  1. capitale caso morte: euro 100.000,00;
  2. capitale caso invalidita’ permanente: euro 100.000,00;
  3. diaria giornaliera da inabilita’ temporanea: euro 50,00.

Art. 5
Modalita’ attuative
1. Fatta salva l’informazione da rendere al cliente ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell’obbligo sono resi
disponibili ai terzi senza alcuna formalita’ presso l’Ordine al quale l’avvocato e’ iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.
2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all’entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.

Responsabilità del datore di lavoro per estranei in azienda

Il datore di lavoro che consente ad un estraneo l’accesso ad un luogo vietato ai non addetti ed omette di sorvegliare è responsabile. 

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Responsabilità del datore di lavoro per estranei in azienda

Per un incidente accaduto non ad un lavoratore ma ad una persona estranea ad una azienda che all’interno di un deposito della stessa di materiali per l’edilizia è deceduta nell’atto di sfilare dei tondini di ferro dalla balla nella quale erano inseriti venendo investito mortalmente da essa, il Tribunale ha individuata la responsabilità del titolare dell’azienda proprietaria del deposito con una decisione la quale è stata poi ribaltata dalla Corte di Appello che ha addebitato invece l’accaduto al comportamento imprudente dell’infortunato.

La Corte di Cassazione, alla quale è stata fatto ricorso non si è trovato d’accordo con le decisioni della Corte territoriale annullando la sua sentenza e rinviando gli atti ad essa per un nuovo esame in diversa composizione, in quanto la Corte d’Appello si è limitata ad esaminare esclusivamente la condotta imprudente dell’infortunato e non ha esaminato invece la condotta del titolare dell’azienda che ha consentito l’accesso ad un luogo che doveva essere vietato ai non addetti ai lavori e quindi di prelevare i tondini posti nella balla ed ha omesso infine di sorvegliarlo, allontanandosi dal luogo dove quest’ultima era collocata.

fonte CGIA Mestre

In Italia il 25% delle persone a rischio perdita della capacità lavorativa

In Italia si spera troppo nello stato assistenziale, e pochissimo sulle polizze assicurative che potrebbero risultare fondamentali in caso di perdita della capacità lavorativa.

Polizza Infortuni
rischio perdita della capacità lavorativa

In Italia il 25% delle persone a rischio perdita della capacità lavorativa

Da una ricerca europea di una compagnia assicurativa europea, risulta che sia parcepita come molto remota la possibilità di perdere la capacità di lavorare: solo il 10% degli intervistati si sente “insicuro”, mentre le statistiche dimostrano che una persona su quattro è a rischio.

Il futuro dei lavoratori europei sarà in discesa. Dopo dieci anni di crisi, recessione, inflazione e deflazione, in gran parte dell’Occidente, e con gli Stati in ritirata sui conti pubblici e l’assistenza, la consapevolezza di questo scenario è piuttosto diffusa… ma sono pochi quelli che si muovono per arginare il “divario pensionistico“… Un distacco che renderà impossibile a milioni di cittadini italiani ed europei, di mantenere l’attuale tenore di vita da pensionati. C’è però una possibilità ancor più drammatica, vale a dire perdere la capacità di lavorare, per infortuni o per invalidità, come ha dichiarato Kristof Terryn, ad del ramo vita di Zurich Insurance -. In “assicuratese”, noi assicuratori lo definiamo “divario della tutela del reddito”.

La compagnia svizzera ha condotto un’indagine a campione su 6mila persone, di età tra 18 e 70 anni, che vivono in Germania, Irlanda, Svizzera, Italia, Spagna, Regno Unito, e ha scoperto che solo il 10% degli intervistati teme di non essere più in grado di lavorare durante la vita attiva… Tuttavia, i dati statistici illustrano che fino al 25% della forza lavoro potrebbe perdere la capacità lavorativa.

“In qualità di consulenti ed intermediari, noi della Cutillogroup ci sentiamo responsabili e possiamo giocare un ruolo importante nel contribuire e attenuare i rischi correlati al divario della tutela del reddito. Importante è sensibilizzare le persone che per noi rappresenta una “missione”, affinchè prendano provvedimenti volti a tutelare se stessi e i loro cari “.

Italia in fondo alla lista
Finanziariamente ed economicamente parlando, l’Italia, purtroppo, è tra i Paesi più scoperti in caso di tutela dagli infortuni e le invalidità (incidenti, disturbi scheletrici e reumatici in primis). Mediamente, infatti, i 6mila intervistati dichiarano di detenere risparmi, investimenti e polizze assicurative e pensionistiche per vivere per 4/6 anni, in caso di ritiro forzato dal lavoro. Ma in Italia gli anni di copertura sono solo 3/4, un dato che allinea – con la Spagna, che sta ultima a 3,3. La Germania primeggia, con 6/8 anni di “autonomia” dal lavoro dei suoi intervistati, ed è seguita a poca distanza dalla Svizzera (6,4).

Andrea Begal
Consulente Cutillogroup

Vacanze – 7 italiani su 10 prenotano su internet

VACANZE. Il 57% di chi prenota una vacanza sul web consulta più di 3 portali prima di farlo.

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Vacanze – 7 italiani su 10 prenotano su internet

Il 57% di chi prenota una vacanza sul web consulta più di 3 portali prima di farlo. Ma non i single, che sono più risoluti: solo il 24% di loro consulta più di un sito prima di decidere. Questi i dati che emergono da un’indagine realizzata proprio da SpeedVacanze.it secondo la quale quest’estate a prenotare le vacanze su Internet è il 72% degli italiani.

La tradizionale agenzia di viaggio resta il canale preferito solo dal 15% e a contattare direttamente le strutture ricettive o partire senza prenotazione è un 13% dei vacanzieri. Ma il dato più sorprendente che emerge dalla ricerca condotta da SpeedVacanze.it è che, nonostante l’aumento dell’uso degli smartphone per navigare su Internet, l’84% degli italiani preferisce utilizzare il computer per scegliere o prenotare una vacanza. E poi, nonostante la crisi, da questa indagine emerge anche che il tipo di destinazione (49%) resta più importante del prezzo (34%) nella scelta di un luogo di vacanza.

Sorgente: Corro a fare il biglietto …sul web, 7 italiani su 10 prenotano su internet – Adnkronos

Qualunque sia il luogo dove andrai in vacanza, qualsiasi sia la tua modalità di acquisto, parti assicurato! Un polizza viaggi è economica e offre soluzioni per la tua trabquillità che vanno dalle tradizionali spese mediche, alla indispensabile assistenza, alla perdita del bagaglio, agli infortuni … e … CLICCA subito QUI per saperne di più. CLICCA subito QUI, invece, per un richiedere direttamente un preventivo.

Risarcimento del danno a seguito di infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro. Il lavoratore deve comunque provare l’inadempimento e il nesso di causalità

Polizza Infortuni
Infortunio sul lavoro

Risarcimento del danno a seguito di infortunio sul lavoro

Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dell’art. 1218 cod. civ. è pur sempre onerato della prova del fatto costituente l’inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno

Infatti, soltanto una volta provato l’inadempimento consistente nell’inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell’osservanza del precetto dell’art. 2087 cod. civ. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro.

La prova liberatoria a carico del datore di lavoro va, poi, generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, di norma, allo stesso l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe.

Cassazione civile sez. lavoro, sentenza del 13/04/2015 n. 7388

Sorgente: Risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro | Assinews – il portale del sapere assicurativo

Assicurazioni con mutuo o finanziamento: obbligatoria più trasparenza.

Assicurazione con mutuo? Per la corte di Giustizia Europea non è sufficiente un testo chiaro e comprensibile ma deve essere esposto verbalmente in modo trasparente preciso e intellegibile.

Detail view of the signature box of a contract with a pen.

Assicurazioni con mutuo o finanziamento: obbligatoria più trasparenza.

La corte di Giustizia Europea ha recentemente emesso una sentenza – C. Giust. UE, Sez. III, 23 aprile 2015, C-96/14 che ha stabilito che “Un contratto di assicurazione deve esporre in modo trasparente, preciso e intelligibile il funzionamento del meccanismo di assicurazione, in modo che il consumatore possa valutarne le conseguenze economiche” e “Il fatto che il contratto di assicurazione sia connesso a contratti di mutuo conclusi contemporaneamente può essere rilevante ai fini dell’esame del rispetto dell’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, poiché si ritiene che il consumatore non dia prova della stessa vigilanza circa l’estensione dei rischi coperti”.

In parole semplici, l’obbligo di chiarezza delle compagnie assicuratrici e delle banche o finanziarie deve essere rispettato soprattutto con riguardo alle polizze assicurative contenute nel contratto di mutuo o comunque collegate al prestito, in quanto la soglia di attenzione del consumatore è di norma inferiore rispetto a quando stipula polizza e mutuo separatamente.

Sappiamo che è ormai consuetudine che gli istituti finanziari propongano la sottoscrizione di un contratto di assicurazione, che garantisca il pagamento delle rate in caso di morte, invalidità permanente, malattia, perdita di lavoro, contestualmente alla stipula del mutuo o del finanziamento. Spesso le condizioni di garanzia delle suddette polizze vengono spiegate frettolosamente e i clienti, il cui obiettivo primario è il finanziamento, firmano pile di documenti senza aver compreso esattamente per cosa sono ( e spesso lo si scopre troppo tardi).

La Corte di Giustizia ha sancito che, proprio per evitare simili incomprensioni, l’obbligo di trasparenza non sia esaurito con un testo di polizza chiaro e comprensibile. L’ente che propone questo contratto, sia esso Compagni di Assicurazione, Banca o Finanziaria, deve perciò:

  • informare il cliente prima della conclusione del contratto con riguardo alle condizioni dell’impegno;
  • illustrare come l’assicurazione si sostituisce nel pagamento delle rate in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario
  • fornire ogni altra informazione utile a consentire al consumatore di sottoscrivere consapevolmente polizza e finanziamento, rendendolo in grado di valutare le conseguenze economiche che derivano dall’operazione che intende concludere. Ciò in quanto si presume che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e informazione può quindi portare alle seguenti conseguenze, a seconda della gravità della violazione:

  • applicazioni di sanzioni alla compagnia assicuratrice da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS)
  • la nullità totale o parziale della polizza
  • l’interpretazione delle clausole ambigue a favore del consumatore.

Amici a 4 zampe

Un animale domestico merita attenzioni e cure amorevoli che a volte possono costare care. Leggete cosa potete fare per i vostri amici a 4 zampe

assicurazione salute di cani e gatti

Amici a 4 zampe

Molte volte, quando entra a fare parte della nostra famiglia un animale domestico, oltre alle giuste responsabilità che abbiamo nei suoi confronti dobbiamo pensare anche ai danni che il nostro amico può arrecare agli altri.

La “vox populi, vox dei” vede solitamente nei cani di grossa taglia il potenziale pericolo. Ma è proprio così?

Assolutamente no… E’ un mito da sfatare. Chiedete ad un veterinario se la maggior parte dei morsi l’ha ricevuta da un cane di grossa taglia o da uno di taglia piccola. La risposta sarà probabilmente: “taglia piccola”

Al di là del morso al veterinario, i rischi possono anche riguardare un cane che, giocando fa cadere un pedone, oppure un gatto che fa cadere un vaso … La casistica, come possiamo immaginare è infinita…

E se i danni, invece di essere arrecati dai nostri amici, fossero loro “inflitti” dall’esterno? Magari un veterinario che sbaglia una cura oppure una macchina che colpisce il nostro amico?

Per evitare sorprese si è soliti raccomandare (ed io, che possiedo schnauzer da 30 anni, penso di saperlo) la stipula di una polizza che tuteli sia i terzi, sia il nostro amico peloso.

Sul mercato vi sono diversi tipi di polizza dedicate a tutto ciò. Quelle che coprono eventuali danni a terzi, ma anche quelle che rimborsano le spese mediche del nostro amico. Ebbene si: come esistono per noi queste polizze, perché non dovrebbero esserci anche per loro?

La risposta, per tutelarsi dai danni che possono essere arrecati agli altri, è la polizza RC del capofamiglia dal costo contenuto (solitamente una buona polizza ha un prezzo intorno ai 100 euro l’anno) e che comprende tutti i componenti della famiglia, a due e a quattro zampe.

In genere, le tutele coprono sia i danni provocati alla persona che ai beni, per colpa anche grave, e spaziano dai piccoli ai grandi incidenti che possono avvenire durante la vita quotidiana, su una vasta estensione territoriale (sebbene alcune compagnie escludano determinati Paesi).

Ovviamente ogni compagnia che propone sul mercato questo tipo di polizza, prevede clausole, franchigie e scoperti, tra cui le estensioni solo a determinati animali domestici. Se avete un leone, questo sarà escluso.

Bisogna dunque stare attenti e, prima della stipula, come per qualunque contratto assicurativo, leggere nel fascicolo informativo le coperture offerte, le esclusioni, i limiti e le franchigie.

Polizza estesa a cure mediche ed assistenza

Questo tipo di polizze offre coperture più ampie rispetto alla polizza Rc Capofamiglia appena descritta.

Oltre alle tutele previste in caso di danni provocati a terzi (persone e beni), in questa tipologia di polizze ad hoc rientrano altresì le cure mediche e l’assistenza per i nostri fedeli compagni.

Occorre, anche qui, fare molta attenzione, alle limitazioni, alle franchigie e alle esclusioni previste dalle diverse compagnie. Ad esempio, alcune compagnie pongono sul mercato questi prodotti con limiti assuntivi, vale a dire che assicurano solo determinate specie e razze di animali domestici. Questo escluderà dalla possibilità, ad esempio, di assicurare un meticcio. Sarà più facile con un cane di razza (e pedigree).

Quando l’assicurazione è obbligatoria

Aldilà della scelta volontaria di dotarsi di una polizza per “limitare” i danni, l’ordinanza del 6 agosto 2013 emanata dal Ministero della Salute (e prorogata con ordinanza del 28.8.2014), ribadendo la responsabilità dei proprietari di animali per ogni tipo di danno, senza tener conto della specie o presunte razze pericolose (come faceva la precedente ordinanza abrogata del 2006) impone l’obbligo di stipulare un’assicurazione specifica per gli animali ritenuti “pericolosi”.

L’ordinanza in realtà riguarda solamente i cani “dichiarati a rischio elevato di aggressività” inseriti in apposito registro tenuto e aggiornato dai servizi veterinari.

In quest’ipotesi, l’art. 3, comma 4, oltre all’obbligo del guinzaglio e della museruola nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, impone che i proprietari dei cani stipulino una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dagli stessi.

Comunque credetemi… Avere un amico a 4 zampe vi cambierà in meglio la vita…

Vuoi saperne di più? clicca sull’impronta…

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Andrea Begal

AGCM e IVASS no alle vendite forzate di polizze accessorie on line

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO DEL 2 APRILE 2015 AGCM e IVASS scendono in campo con un’azione coordinata contro le vendite forzate di polizze accessorie on line e contro i meccanismi di opt-out, che costringono il consumatore a “deselezionare” con un click le offerte non gradite.

rca online

AGCM e IVASS insieme a tutela dei consumatori: no alle vendite forzate di polizze accessorie on line

Le due Autorità hanno rilevato che alcune imprese di assicurazione che operano attraverso internet, nel processo di preventivazione on line abbinano alla copertura rc auto obbligatoria garanzie accessorie, come furto e incendio del veicolo, infortuni del conducente, assistenza stradale, tutela legale, attraverso un meccanismo di preselezione automatica. Il consumatore, se non è interessato all’acquisto, ha quindi l’onere di escludere tali garanzie (c.d. opt-out).

L’Antitrust, accettando gli impegni presentati da Linear S.p.A. (gruppo Unipol) e Zuritel S.p.A. (marchio “Zurich Connect”) nel corso di procedimenti istruttori avviati ai sensi del Codice del Consumo, ha ottenuto il passaggio ad una procedura di acquisto in cui il consumatore deve esprimere in modo esplicito la propria volontà di acquistare tali garanzie accessorie selezionando con un click le relative caselle (c.d.opt-in). Gli impegni contengono anche misure volte ad introdurre una maggiore trasparenza dei messaggi pubblicitari e della procedura di acquisto on line di polizze, incrementando la consapevolezza del consumatore nella scelta, tra le offerte delle varie compagnie, del prodotto più conveniente e conforme alle proprie esigenze.

In contemporanea, l’IVASS è intervenuto con una lettera indirizzata a tutte le imprese di assicurazione rc auto richiedendo di eliminare entro 90 giorni dai preventivi on line ogni eventuale abbinamento forzato di garanzie accessorie alla rc auto, in quanto contrario ai principi di correttezza e trasparenza.

Provvedimento PS8651

Provvedimento PS9167

 

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