Incidenti stradali in Italia

L’Istat ha diffuso i dati degli incidenti stradali relativi all’anno 2016

Incidenti stradali in Italia

Nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali con lesioni a persone che hanno provocato 3.283 vittime (morti entro il 30° giorno) e 249.175 feriti.

Dopo due anni di stagnazione il numero dei morti torna a ridursi rispetto al 2015 (-145 unità, pari a-4,2%).

Tra le vittime sono in aumento i ciclisti (275, +9,6%) e i ciclomotoristi (116, +10,5%), stabili gli automobilisti deceduti (1.470, +0,1%) mentre risultano in calo motociclisti (657, -15,0%) e pedoni (570, -5,3%).

Per la prima volta dal 2001, gli incidenti e i feriti registrano un incremento (rispettivamente +0,7% e +0,9%) (Figura 1) in confronto all’anno precedente. Aumentano soprattutto i feriti gravi: sulla base dei dati di dimissione ospedaliera, sono stati oltre 17mila contro i 16mila del 2015 (+9%). Il rapporto tra feriti gravi e decessi è salito a 5,2 nel 2016 da 4,7 dell’anno precedente.

Sulla diminuzione del numero di vittime in Italia pesa soprattutto il calo registrato su autostrade (comprensive di tangenziali e raccordi autostradali) e strade extraurbane (274 e 1.546 morti; -10,2 e -4,6% sull’anno precedente). Una flessione più contenuta si registra, di contro, sulle strade urbane (1.463 morti;-2,6%). Più consistente la diminuzione nei grandi Comuni nel complesso, per i quali il numero di morti nell’abitato diminuisce del 6,5 %.

Anche nella Ue28, nel 2016 torna a diminuire il numero delle vittime di incidenti stradali (-1,8% rispetto al 2015): complessivamente, sono state 25.720 contro 26.190 del 2015. Nel confronto fra il 2016 e il 2010 (anno di benchmark della strategia europea per la sicurezza stradale) i decessi si riducono del 18,6% a livello europeo. L’Italia registra una riduzione del 20,2%, un risultato migliore della media europea. Ogni milione di abitanti, nel 2016 si contano 50,6 morti per incidente stradale nella Ue28 e 54,2 nel nostro Paese, che si colloca al 14° posto della graduatoria europea, dietro Svezia, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia.

Tra i comportamenti errati più frequenti sono da segnalare la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 41,5% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida.

Il 2016 si presenta come un anno di ripresa della mobilità. Le prime iscrizioni di veicoli aumentano del 18,2% rispetto all’anno precedente, il parco veicolare dell’1,4%, Anche le percorrenze autostradali crescono del 3,3% rispetto al 2015, con oltre 82 miliardi di km percorsi.

Trucam il flagello degli automobilisti

Trucam è un nuovo sistema di rilevazione delle infrazioni, evoluzione dell’autovelox, e non darà scampo agli indisciplinati.

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Trucam il flagello degli automobilisti

Si chiama Trucam ed è una nuova tecnologia a servizio delle forze di polizia, per ora in funzione in sardegna e presto nel lazio, anche se è probabile che l’utilizzo venga esteso a tutto il territorio nazionale.

Come riporta il sito www.studiocataldi.it:

Il nuovo meccanismo avrà una caratteristica in più rispetto al normale autovelox. Si avrà il riscontro della velocità dell’auto per ogni singolo metro percorso su strada. Questo renderà più difficile, secondo la Polstrada, fare ricorso per impugnare le eventuali sanzioni. Il sistema viene posizionato a bordo strada, permettendo di accertare anche tutta una serie di altre violazioni: guida senza cintura di sicurezza, utilizzo del cellulare al volante, assenza di assicurazione e revisione.
Una piccola telecamera manovrata da un agente punterà l’automobile per acquisire in un secondo tutti i dati della vettura. Non solo, viene anche scattata una foto all’interno dell’abitacolo dell’automobile. La Trucam ha una memoria abbastanza capiente con un sistema che si attiva sulla piattaforma Linux. Un sensore fotograferà e filmerà ogni singola infrazione. Inoltre attiverà la geolocalizzazione con un Gps.

La nostra raccomandazione è di rispettare sempre il codice della strada ricordando che tra i comportamenti errati causa di incidente stradale più frequenti, sono da segnalare la guida distratta, la velocità troppo elevata e il mancato rispetto della distanza di sicurezza (nel complesso il 38,9% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida. (fonte ISTAT)

Prescrizione del risarcimento

Dopo quanto tempo c’è la prescrizione del diritto al risarcimento di un danno RCA? La risposta nei codici e nella giurisprudenza.

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Prescrizione del risarcimento

La prescrizione per ottenere il risarcimento del danno a seguito di incidente stradale è di due anni ma non sempre tale termine inizia a decorrere dal sinistro, ben potendo, in determinate situazioni, partire dalla data del certificato medico che attesta l’invalidità. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza.

Come ogni diritto, anche quello al risarcimento del danno da incidente stradale, da azionarsi nei confronti dell’assicurazione, va esercitato entro un determinato termine, altrimenti si prescrive. A riguardo, il codice civile stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il “fatto su cui il diritto si fonda” ossia il sinistro stradale.

Ma attenzione: non sempre il danneggiato ha cognizione del preciso danno riportato, come spesso succede per malattie di lunga degenza o che richiedono cure, riabilitazioni, plurimi interventi chirurgici, ecc..

Con una sentenza del 2014 [3], infatti, la Corte aveva precisato che, in materia di assicurazione sulla responsabilità civile automobilistica (cosiddetta rca), la prescrizione di due del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui l’assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto all’indennizzo deriva, ossia da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza.

Leggi tutto l’articolo e le fonti giuridiche www.laleggepertutti.it

Omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale, entrato da poco in vigore, sta già vedendo i primi imputati. E allora facciamo un riassunto della norma e delle sanzioni. I media hanno dato molto risalto alle aggravanti ma non dimentichiamo che l’omicidio stradale è tale per una qualsiasi violazione delle norme di circolazione.

OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale le regole ci sono e vanno rispettate, ma nella malaugurata ipotesi vi imputassero, assicuratevi la miglior difesa possibile. Con 12 centesimi al giorno hai la tranquillità di una polizza di tutela legale per i rischi della circolazione. Contattaci per maggiori informazioni.

OMICIDIO STRADALE

Risponde di omicidio stradale chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (nuovo art.589 bis codice penale). Reclusione da 2 a 7 anni.

AGGRAVANTI DELL’OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica da 0,8 a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o superiore al doppio rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso
Omicidio stradale a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver effettuato il sorpasso in prossimità di passaggio pedonale o linea continua
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 5 anni.
  • Se è stata causata la morte di più persone o morte di una persona e lesioni ad altri, la pena può essere aumentata fino a un massimo di 18 anni.

LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Provocare lesioni gravi a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 3 mesi a 1 anno
Provocare lesioni gravissime a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 1 a 3 anni

AGGRAVANTI PER LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con  l’aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica da 0,8 a 1,5 gr/lt  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica oltre 1,5 gr/lt  Reclusioneda 3 a 5 anni (gravi) e da 4 a 7 anni (gravissime)
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 3 anni.
  • Se sono state causate lesioni a più persone la pena può essere aumentata fino a un massimo di 7 anni.

RIDUZIONE DI PENA

Se il sinistro si è verificato non quale conseguenza esclusiva dell’azione od omissione del conducente, le pene sono diminuite fino alla metà.

REVOCA DELLA PATENTE FINO A 30 ANNI

A seguito di condanna o patteggiamento in processo per lesioni o omicidio stradale, scatta la revoca della patente. La nuova patente può essere richiesta dopo 15 anni in caso di omicidio stradale e dopo 5 anni in caso di lesioni.
Se il conducente si è dato alla fuga dopo un incidente che ha causato la morte di una o più persone, la patente può essere richiesta dopo 30 anni dalla revoca.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Lo stato di ebbrezza scatta se, al controllo, si supera il tasso alcolemico di 0,50 grammi per litro.

TASSO ALCOLEMICO SANZIONE
SUPERIORE A 0,50 e fino A 0,80 gr/lt

Ammenda da € 531 ad € 2.125 (dal 1.1.2015)

Arresto : NO

Sospensione patente da 3 a 6 mesi

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo : SI

SUPERIORE A 0,80 e fino a 1,50 gr/lt

Ammenda da e 800 ad € 3.200Arresto : Si, fino a 6 mesi

Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo: SI

SUPERIORE A 1,50 gr/lt

Ammenda da € 1.500 a 6.000Arresto da 3 a 12 mesi

Sospensione della patente da 1 a 2 anni

Decurtati 10 punti dalla patente

Confisca del veicolo: SI

CASI PARTICOLARI

CONTROLLO DALLE ORE 22 ALLE ORE 7 Se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,50 gr/lt, tutte le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà rispetto alla pena base.
GUIDATORI CON MENO DI 21 ANNI Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.
NEO PATENTATI NEI  PRIMI 3 ANNI DI GUIDA Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.

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Proprietario di un veicolo responsabile anche se il mezzo circolava contro la sua volontà

Il proprietario di un veicolo deve sempre adottare misure idonee ad evitare che venga utilizzato da terzi senza il suo consenso – Cassazione n. 1820/2016

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Proprietario di un veicolo responsabile anche se il mezzo circolava contro la sua volontà

Nuova sentenza della Cassazione ( n. 1820/2016 ) che ribadisce la responsabilità del proprietario di un veicolo nel caso questo sia posto in circolazione da terzi, anche contro la propria volontà,  a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’uso abusivo da parte di terzi.

La Corte chiarisce che la circolazione prohibente domino (contro la volontà del proprietario) idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall’autoveicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c., sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l’uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibili dall’uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, attenta custodia delle chiavi, inserimento dell’antifurto, ecc.) (fonte http://www.studiocataldi.it/)

Quindi per fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma è necessario che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè prohibente domino) e non semplicemente senza il consenso del proprietario (invito domino).

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Danno da fermo tecnico

Il fermo tecnico è un danno risarcibile ma non in modo automatico, deve essere dimostrato documentalmente Cass. Sent. 20620/15 del 14.10.2015

Incidente Stradale

Danno da fermo tecnico

Dopo un incidente stradale potrà esserti capitato di dover attendere qualche giorno prima che il veicolo tornasse a tua disposizione e nel computo dei danni subiti tu abbia richiesto il cosi detto fermo tecnico, ovvero il risarcimento per l’indisponibilità del tuo mezzo.

La Cassazione in passato (sent. n. 2109/72) aveva dato alla giurisprudenza un orientamento per cui il fermo tecnico poteva essere liquidato “anche in assenza di prova specifica”, ovvero era sufficiente essere stati privati del veicolo per un certo periodo di tempo, senza dover dimostrare l’uso di tale mezzo. Questo perché si riteneva che il danneggiato avesse comunque subito una perdita economica, per mancato utilizzo, costituita: da premio di assicurazione, tassa di proprietà ect .

Con la sentenza n. 20620/15 del 14.10.2015 la Corte di Cassazione ha introdotto il concetto che tale danno deve essere provato. Non sarà quindi sufficiente dimostrare che il tuo veicolo sia danneggiato, ci sia stato l’incidente e tu abbia ragione, ma dovrai fornire prova documentata della spese sostenute o delle perdite subite a causa della mancata disponibilità.

Il danno da fermo tecnico è quindi riconosciuto, ma non in modo automatico, perché, secondo la Suprema Corte “è inaccettabilmente erronea …. l’affermazione secondo cui l’indisponibilità del veicolo durante il tempo delle riparazioni costituirebbe un danno patrimoniale “a prescindere dall’uso a cui esso era destinato“.Non potere utilizzare un veicolo per svago o diporto non costituisce una perdita patrimoniale, ma un pregiudizio d’affezione: come tale non risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., mancando la lesione d’un interesse della persona costituzionalmente garantito” e quindi conclude(a) l’indisponibilità d’un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato; (b) la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.”

La sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 giugno – 14 ottobre 2015, n. 20620

Presidente Petti – Relatore Rossetti

Svolgimento del processo

1. Il (OMISSIS) L.R.B.V. rimase vittima d’un sinistro stradale, che provocò solo danni a cose.
Per ottenerne il risarcimento L.R.B.V. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Roma G.G.F. e la società assicuratrice Allianz.
2. Il Giudice di pace di Roma con sentenza 4.9.2007 n. 40024 rigettò la domanda, ritenendo estinta l’obbligazione per avvenuto pagamento da parte dell’assicuratore del responsabile della somma di Euro 1.800, giudicata satisfattiva.
3. La sentenza di primo grado venne appellata da L.R.B.V. . Il Tribunale di Roma, con sentenza 7.6.2011 n. 12022, rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spese.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da L.R.B.V. , sulla base di otto motivi.
Ha resistito con controricorso la sola Allianz.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 112, 115, 116, 167 c.p.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone ai riguardo che il Tribunale, per potere stabilire se il pagamento spontaneo eseguito dall’assicuratore del responsabile fosse o meno satisfattivo, avrebbe dovuto dapprima liquidare il danno, e non l’aveva fatto.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui prospetta la violazione di legge e l’errar in procedendo: stabilire, infatti, se un danno sia stato o meno risarcito è accertamento di fatto.
Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è manifestamente infondato: il Tribunale infatti ha esaminato la domanda attorea; ha ritenuto non provata la sussistenza di parte dei danni da questa reclamati; ha liquidato i danni ritenuti dimostrati in misura inferiore alla somma pagata dalla Alltanz. Correttamente, dunque, ha ritenuto estinto il credito risarcitorio.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 112, 115, 116, 167 c.p.c.; 1988 c.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Formula una censura così riassumibile: per dimostrare l’entità del danno al proprio veicolo, in primo grado aveva depositato un preventivo di riparazione.
Questo preventivo conteneva l’indicazione analitica dei costi dei singoli pezzi di ricambio e della manodopera.
La Allianz, costituendosi, aveva contestato che per riparare il veicolo dell’attrice fossero necessarie le ore di lavoro indicate nel preventivo, e che la riparazione avesse il costo orario ivi indicato. Pertanto, conclude la ricorrente, le “voci di preventivo” non espressamente contestate dovevano ritenersi provate.
2.2. Il motivo è manifestamente infondato per due diverse ragioni.
La prima è che l’onere di “prendere posizione” di cui all’art. 167 c.p.c. riguarda i fatti dedotti dall’attore, non quelli descritti nei documenti prodotti in corso di causa.
L’onere di contestazione dei fatti materiali dedotti dall’attore, infatti, serve a delimitare il thema probandum: i fatti non contestati si danno per ammessi, quelli contestati debbono essere provati.
Questo onere non è dunque concepibile rispetto alle prove ammesse o addirittura già raccolte. Sia perché nessuna norma impone al convenuto di “prendere posizione” sulla veridicità delle prove offerte dalla controparte (come invece fa l’art. 167 c.p.c. per quanto concerne i fatti materiali dedotti nella citazione); sia perché una prova “non contestata” resta liberamente valutabile dal giudice che può anche reputarla inattendibile (mentre un fatto non contestato, essendo al di fuori del thema probandum, non può essere ritenuto insussistente dal giudice).
Né va confuso l’onere di contestare i fatti, di cui all’art. 167 c.p.c., con l’onere di contestare l’autenticità d’un documento o la conformità all’originale della copia di esso.
La mancata contestazione della provenienza d’un documento o della sua conformità all’originale, infatti, lascia impregiudicato il problema della sua attendibilità: chi nulla osserva su un documento prodotto da controparte non può poi contestarne l’autenticità, ma ben può contestare la veridicità di quanto vi si afferma.
La seconda ragione è che una volta chiesto dall’attore il risarcimento del danno, e negato dal convenuto che il danno sia dell’entità pretesa dalla controparte, l’onere della contestazione è assolto, né è esigibile dal convenuto l’onere di dire la sua su ogni riga di ogni documento prodotto dalla controparte.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 2702, 2727, 2729 c.c.; 115, 116, 167, 214 c.p.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone al riguardo che il Tribunale, ai fini della liquidazione del danno al veicolo, avrebbe erroneamente escluso il valore probatorio dei preventivi di riparazione depositati dall’attrice.
3.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta l’error in procedendo: è arduo comprendere quale sta il vizio di procedura in una sentenza che dichiari di credere o non credere ad una prova documentale.
Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è manifestamente inammissibile: stabilire se sia stata o meno raccolta la prova dell’esistenza d’un certo danno è una valutazione in facto, non in iure.
Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è inammissibile, i quanto pretende da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Questi ha dato ampia motivazione delle ragioni per le quali il preventivo doveva ritenersi inattendibile (pp. 5-7), con motivazioni logiche e coerenti, e come tali insindacabili in questa sede.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che. la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1223, 1226 c.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Lamenta, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel non ricorrere alla liquidazione equitativa del danno.
4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile nella parte in cui lamenta la nullità processuale; è infondato nella parte in cui lamenta la violazione di legge, posto che il ricorso alla liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c. non può sopperire alle manchevolezze istruttorie delle parti.
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 61, 115 e 116 c.p.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
Lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non disporre una consulenza tecnica per la stima del danno.
5.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, alla luce del consolidato principio secondo cui la consulenza tecnica non può essere utilizzata per sollevare le parti dall’onere della prova su esse ricadente.
6. Il sesto motivo di ricorso.
6.1. Col sesto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di prendere in esame, ai fini della stima del danno, una fattura avente ad oggetto la spesa sostenuta per la riparazione del veicolo, ritualmente prodotta in giudizio.
6.2. Il motivo è inammissibile, perché lamenta un vizio che si sarebbe dovuto far valere con la revocazione.
Questa corte infatti ha ripetuta mente affermato che il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nei ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., sempre che ne ricorrano le condizioni (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007, Rv. 600868).
7. Il settimo motivo di ricorso.
7.1. Col settimo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1208, 1219, 1220 c.c.; 112, 115, 116 c.p.c.; 9 d.p.r. 16.1.1981 n. 45); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Il motivo contiene due censure.
Con la prima la ricorrente espone che il Tribunale, rilevato che mancava la prova del danno nella misura pretesa dall’attrice, ha ritenuto per ciò solo “assorbita” la questione relativa alla sussistenza ed all’ammontare del c.d. “danno fermo tecnico”.
Questo pregiudizio, tuttavia, sussisteva e doveva essere risarcito per il solo fatto che il veicolo venne danneggiato (e quindi doveva essere riparato). Il danno da fermo tecnico infatti – prosegue la ricorrente – discende sia dalla necessità di lasciare il veicolo all’autoriparatore; sia dalla necessità di tenerlo a disposizione dell’assicuratore, perché compia le proprie verifiche, per il periodo di otto giorni stabilito dall’art. 9 d.p.r. 16.1.1981 n. 45.
Con la seconda censura la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di liquidare il danno da mora (rivalutazione ed interessi) dovuti dal debitore.
7.2. La prima censura è infondata, sebbene la motivazione della sentenza L impugnata debba essere, su questo punto, corretta.
Il danno consistente nei costo sostenuto per riparare un autoveicolo è ovviamente ben diverso da quello patito per non avere potuto disporre del mezzo durate il tempo necessario per le riparazioni, ovvero durante il tempo in cui il veicolo fu tenuto a disposizione dell’assicuratore del responsabile, per le necessarie verifiche.
Pertanto il rigetto del gravame sulla prima questione non assorbiva affatto la seconda, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale. Tra costo delle riparazioni ed entità del danno da perduta disponibilità del veicolo non vi è infatti alcun nesso di implicazione necessaria.
7.3. Cionondimeno, la decisione del Tribunale di rigetto del motivo di gravame concernente la stima del danno da “fermo tecnico” è corretta, in quanto il danno in esame non è in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perché in riparazione.
Ciò per le ragioni che seguono.
7.4. Da oltre quarant’anni (dal 1972, per l’esattezza) nella giurisprudenza di questa Corte si registra un contrasto irrisolto sulla prova del c.d. danno da fermo tecnico: vale a dire del pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni.
7.4.1. Secondo un primo e più antico orientamento, il danno da fermo tecnico può essere liquidato “anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato dei veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato”.
Questo orientamento si fonda sull’assunto secondo cui il proprietario di un veicolo a motore, durante il tempo delle riparazioni, sopporta necessariamente una perdita economica pari:
(a) alla tassa di circolazione;
(b) al premio di assicurazione;
(c) al deprezzamento del veicolo.
La sentenza “capostipite” in tal senso è rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 23/06/1972, Rv. 359341; in seguito, nello stesso senso, si sono pronunciate Sez. 3, Sentenza n. 13215 del 26/6/2015, non massimata; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22687 del 04/10/2013, Rv. 629051; Sez. 3, Sentenza n. 9626 del 19/04/2013, Rv. 626034; Sez. 3, Sentenza n. 6907 del 8.5.2012, non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 23916 del 09/11/2006, Rv. 593159: Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 14/12/2002, Rv. 559270; Sez. 3, Sentenza n. 12908 del 13/07/2004, Rv. 574496; Sez. 3, Sentenza n. 3234 del 03/04/1987, Rv. 452307; Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 28/08/1978, Rv. 393612; Sez. 3, Sentenza n. 1737 del 05/05/1975, Rv. 375375.
7.4.2. Per un diverso e più recente orientamento, invece, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l’utilità economica ce ritraeva dall’uso dei mezzo.
Questo orientamento, inaugurato da Sez. 3, Sentenza n. 970 del 07/02/1996, Rv. 495753, è stato in seguito ribadito da Sez. 3, Sentenza n. 12820 del 19/11/1999, Rv. 531285 e da Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15089 del 17.7.2015, non massimata.
7.4.3. Ritiene questa Corte che il primo di tali orientamenti non possa essere condiviso, perqhé tutti e sei gli assunti su cui si fonda sono erronei.
7.4.4. È erronea, in primo luogo, l’affermazione secondo cui il danno causato dall’indisponibilità d’un veicolo sia in re ipsa: nel nostro ordinamento infatti non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell’interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Rv. 633450; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014, Rv. 632941; Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Rv. 628570; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750).
Il danno in senso giuridico, infatti, non può dirsi esistente sol perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno in senso giuridico. Quest’ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.
7.4.5. È erronea, in secondo luogo, l’affermazione secondo cui una volta dimostrato che il veicolo sia stato inutilizzabile per un certo numero di giorni, il danno può essere per ciò liquidato “in via equitativa” ex art. 1226 c.c..
Una simile affermazione costituisce anzi una falsa applicazione del precetto di cui all’art. 1226 c.c.. Tale norma, infatti, non può costituire un commodus discessus per l’attore che non provi l’esistenza del danno. La liquidazione equitativa è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, mentre l’orientamento qui contestato ricorre all’art. 1226 c.c. per liquidare un danno che è addirittura incerto nella sua stessa esistenza.
7.4.5. È erronea, in terzo luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la c.d. “tassa di circolazione”.
La tassa di circolazione, già prevista dal d.p.r. 5 febbraio 1953 n. 39, è stata trasformata in tassa sulla proprietà dall’art. 5, comma 29, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53).
La norma appena ricordata stabilisce che la tassa è dovuta per il solo fatto dell’iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione.
Non è quindi corretto sostenere che la tassa sia stata “pagata invano” nel caso di sosta forzosa del veicolo, perché il fatto costitutivo dell’obbligazione tributaria è la proprietà del veicolo, non la sua circolazione.
7.4.6. È erronea, in quarto luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo “inutilmente pagato”.
Tale affermazione è doppiamente erronea.
In primo luogo, è erronea perché il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non è “inutilmente pagato”.
In secondo luogo è erronea perché durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all’assicuratore la sospensione dell’efficacia della polizza, sicché, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perché dovuto a negligenza del danneggiato (art. 1227 c.c.).
7.4.7. È erronea, in quinto luogo, l’affermazione secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa a causa del “deprezzamento dei veicolo”.
In primo luogo, infatti, il deprezzamento è causato dalla necessità della riparazione, non dalla durata di questa.
In secondo luogo, il deprezzamento d’un veicolo non è una conseguenza necessaria del fermo tecnico, ma un danno eventuale e da accertare caso per caso. Così, ad esempio, la riparazione d’un veicolo obsoleto e malandato potrebbe addirittura fargli acquistare un valore superiore a quello che aveva prima del sinistro.
7.4.7. È inaccettabilmente erronea, infine, l’affermazione secondo cui l’indisponibilità del veicolo durante il tempo delle riparazioni costituirebbe un danno patrimoniale “a prescindere dall’uso a cui esso era destinato“.
Non potere utilizzare un veicolo per svago o diporto non costituisce una perdita patrimoniale, ma un pregiudizio d’affezione: come tale non risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., mancando la lesione d’un interesse della persona costituzionalmente garantito.
7.5. Deve pertanto concludersi nel senso che:
(a) l’indisponibilità d’un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato;
(b) la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo
.
7.7. La sentenza impugnata, pertanto, in mancanza non solo della prova, ma sinanche della allegazione di questo tipo di pregiudizi da parte dell’attrice, correttamente ha rigettato la relativa domanda.
7.8. Inammissibile, invece, è la seconda censura del settimo motivo di ricorso, con la quale la ricorrente lamenta l’ingiustificata omessa liquidazione del danno da mora.
Risulta infatti dai ricorso che il sinistro avvenne ad ottobre del 2005, ed il giudizio di primo grado iniziò nel 2006. Tenuto conto che la ricorrente non ha allegato quando la Allianz effettuò il proprio pagamento, e che la mora decorre dalla scadenza dello spatium deliberandi di cui all’art. 145 cod. ass., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché non autosufficiente, in quanto la mancanza delle indicazioni testé indicate non consente di apprezzare se sussista effettivamente nel caso di specie un danno da ritardato adempimento, e di conseguenza un interesse all’impugnazione.
8. L’ottavo motivo di ricorso.
8.1. Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 91, 92, 112, 113 c.p.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..
Lamenta, al riguardo, che il Tribunale avrebbe omesso d’esaminare il motivo d’appello concernente la compensazione delle spese disposta dal Giudice di pace.
8.2. Il motivo è due volte inammissibile:
(-) sia perché la pronuncia sul motivo d’appello concernente le spese liquidate dal Giudice di Pace vi è stata (cfr. la sentenza d’appello, p. 7, ultimo capoverso);
(-) sia perché la compensazione delle spese è una scelta riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.
9. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art.. 385, comma 1, c.p.c..

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

-) rigetta il ricorso;

-) condanna L.R.B.V. alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.

fonte: http://www.laleggepertutti.it/

La legge competitività 2015 nella parte relativa alle assicurazioni

Scatola nera, trasparenza sugli sconti, retroattività decennale sulle polizze di rc professionale, portabilità fondi pensione ed altro nel testo della legge competitività 2015.

Preventivo RCA Cutillogroup

La legge competitività 2015 nella parte relativa alle assicurazioni

Approvata la legge competitività 2015. Molte, ed alcune fortemente impattanti, le novità contenute nella parte dedicata alle assicurazioni. Dall’introduzione di una postuma di 10 anni sulle polizze di RC professionale, a sconti quantificati e garantiti in alcuni specifici casi come installazione della scatola nera ed altri. Sul fronte “frodi” introdotta una normativa che obbliga l’indicazione di eventuali testimoni entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro, tre giorni, pena l’inammissibilità della prova testimoniale. Introdotta una tabella unica nazionale per la quantificazione di lesioni superiori al 10% di invalidità, mentre per quanto riguarda quelle inferiori viene indicato l’importo del “punto base” (604,68 Euro) a cui poi andranno applicati dei coefficienti di correlazione. Inserito nella legge il concetto di riparazione antieconomica.

Ti consiglio di proseguire nella lettura del testo di legge a cui abbiamo aggiunto note esplicative e/o commenti. Buona lettura.

CAPO I – Assicurazioni e fondi pensione

Articolo 2.

(Obbligo a contrarre)

  1. All’articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e alle tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell’archivio antifrode istituito presso l’I.V.ASS. di cui all’art, 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».

Articolo 3.

(Trasparenza e risparmi RC veicoli a motore)

  1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 132, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 132-bis

(Obblighi informativi degli intermediari)

  1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. ( si fa notare che pur in presenza della legge di fatto il “contratto base” non esiste )
  2. A tal fine, gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell’I.V.ASS. e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
  3. L’I.V.ASS. adotta disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta on-line, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.
  4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.

Commento: nella bozza era presente un ulteriore articolo che prevedeva l’obbligo da parte dell’intermediario di presentare due preventivi di imprese diverse da quella/e rappresentate. Articolo cassato che dimostra lo strapotere delle lobbie dei grandi gruppi assicurativi e delle banche e poste italiane (parere personale). Oltretutto non si comprende per quale logica di concorrenza un intermediario plurimandatario debba presentare il preventivo per ogni compagnia mandataria (obbligo già previsto nel Regolamento N. 5 del 16 ottobre 2006 per tutti i contratti intermediati) mentre l’intermediario “monomandatario”  solo della “sua” compagnia. Anche il fatto di fornire ”i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell’I.V.ASS. e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei” ma semplicemente con firma su dichiarazione appare la solita “italianata”. Non dimenticando che attualmente il “preventivatore” a detta degli operatori fornisca dato non corretti.

Articolo 132-ter

(Sconti obbligatori)

  1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo (difficile dire quale sia la percentuale di sconto significativa) rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
  2. a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
  3. b) nel caso in cui vengono installati, su proposta della impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
  4. c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
  5. d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione rinunciano, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo I, capo V, del codice civile, alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento;
  6. e) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica (ovvero la società assicuratrice effettua, per il tramite di riparatori convenzionati, direttamente la riparazione) di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

La garanzia di cui al periodo precedente è presupposta per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

  1. f) nel caso in cui, ove non trova applicazione la lettera e), i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione si impegnano ad accettare un risarcimento per equivalente pari a quanto previsto nelle convenzioni di cui al comma 4, fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione, e stabilendo un termine massimo per consentire all’impresa di assicurazione di verificare la stima dell’ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.
  2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l’ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la riduzione di premio praticata dalla compagnia è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall’assicurato. Tale riduzione del premio si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
  4. L’impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lett. e), comunica all’I.V.ASS., entro 30 giorni dall’entrata in vigore di una nuova tariffa l’entità della riduzione del premio prevista. Nella medesima comunicazione, le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti, nonché l’adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, sia in termini di copertura territoriale che di congruità operativa e assistenziale.».

Articolo 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio)

  1. All’articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».

Articolo 5.

(Misure relative all’assegnazione delle classi di merito)

  1. All’articolo 134, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche;
  2. a) al comma 4-bis, dopo le parole «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato», sono aggiunte le seguenti «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.»;

Interpretazione dal burocratese: dovrà essere garantita parità di trattamento tra assicurati sui premi applicati in relazione alla medesima classe di merito.

  1. b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazione peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;
  2. c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: «4-quater.1 Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei dispositivi di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Articolo 6.

(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

  1. All’articolo 135 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

In pratica gli eventuali testimoni dell’incidente dovranno essere comunicati all’atto della denuncia del sinistro e nei termini di legge (3 giorni), pena l’inammissibilità del teste.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili attivate per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all’I.V.ASS., trasmette un’informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.

Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.»;

Articolo 7.

(Risarcimento del danno non patrimoniale)

  1. L’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Articolo 138

(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
  2. a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
  3. b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
  4. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
  5. a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
  6. b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;
  7. c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;
  8. d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale;
  9. e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L’importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 139.
  10. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al quaranta per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
  11. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.».
  12. Fino al centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è adottato secondo la disciplina previgente .
  13. L’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Articolo 139

(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)

  1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
  2. a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L’importo così determinato si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;

Sono di fatto stabiliti a priori gli importi per lesioni fino al 9%, partendo dal valore del primo punto, stabilito per legge in 604,68 €, e applicando una serie di coefficienti correttivi.

  1. b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
  2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
  4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
  5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
  6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di
  • invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di
  • invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di
  • invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di
  • invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di
  • invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di
  • invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di
  • invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di
  • invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di
  • invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Articolo 8.

(Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)

  1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 145, è inserito il seguente:

«Articolo 145-bis

(Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)

  1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), nonché dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso all’entrata in vigore delle stesse disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
  2. L’interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori – provider di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all’I.V.ASS. da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull’attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell’articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione.
  3. Le modalità per assicurare l’interoperabilità dei meccanismi elettronici, nonché delle apparecchiature di telecomunicazione ad essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dal comma 1-bis dell’articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell’interoperabilità.
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell’impresa di assicurazione o dell’operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l’applicazione da parte dell’I.V.ASS. di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
  5. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all’impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegate, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
  6. È fatto divieto per l’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell’assicurato del divieto di cui al periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L’assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.».

Articolo 9.

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

  1. All’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’I.V.ASS. con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-7ter, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.».

Articolo 10.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

  1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 149, è inserito il seguente:

«Articolo 149-bis

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

  1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, che ha eseguito le riparazioni.
  2. Nei casi di cui l’assicurato ha sottoscritto la clausola di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lett. e), il danneggiato diverso dall’assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l’attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall’assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convezione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.

Dall’entrata in vigore la cd riparazione antieconomica è normata da una legge.

Articolo 11.

(Allineamento della durata delle polizze a copertura dei rischi accessori alla durata della polizza a copertura del rischio principale)

  1. All’articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell’assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.».

Articolo 12.

(Ultrattività della copertura RC professionale)

  1. All’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.».

Questo non necessita di commento se non per dire che nel futuro prossimo ci saranno “ritocchi” alle già pesanti tariffe per le polizze di responsabilità civile professionale. In qualunque caso una norma importante a tutela sia dei clienti dei professionisti che dei professionisti stessi.

Articolo 13.

(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

  1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 3 e 4, sono abrogati.
  2. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
  3. a) all’articolo 128, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati »;

  • categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
  • categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
  1. b) al comma 4, dell’articolo 285, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo»;

rif: Fondo di Garanzia Vittime della Strada

  1. c) ai commi 1 e 2, dell’articolo 287, le parole «all’impresa designata ed alla CONSAP» sono sostituite dalle parole «all’impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP»;
  2. d) al comma 4, dell’articolo 303, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

rif: Fondo di garanzia Vittime della Caccia

  1. e) il comma 2 dell’articolo 135 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell’articolo 286, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall’I.V.ASS.. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento ed abilitate all’esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.»;

  1. g) l’articolo 316 è sostituito dal seguente:

«1. L’omissione, l’incompletezza, l’erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all’articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 326, comma 1, del decreto, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un’unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.»;

  1. I massimali di cui all’articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
  2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 , n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:
  3. a) all’articolo 21, comma 3, dopo le parole «decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436», sono aggiunte le seguenti: «con il casellario giudiziario istituito presso il Ministero della giustizia dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e riordinato con decreto del Presidente della repubblica 14 novembre 2002, n. 313»;
  4. b) all’articolo 21, comma 3, dopo le parole «in fase di liquidazione dei sinistri», sono aggiunte le seguenti: «nonché la facoltà di consultazione dell’archivio in fase di assunzione del rischio al fine di verificare l’autenticità delle informazioni fornite dal contraente.»;
  5. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
  6. a) all’articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;
  7. b) all’articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati;
  8. c) all’articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. L’I.V.ASS. definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L’I.V.ASS. procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente nel termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.».

Articolo 14.

(Poteri dell’I.V.ASS. sulle norme introdotte)

  1. L’I.V.ASS. esercita poteri di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capo, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell’esito dell’attività svolta in relazione alle disposizioni del primo periodo del presente comma.
  2. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Capo sono destinati, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al competente stato di previsione della spesa, ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all’articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  3. L’I.V.ASS., d’intesa con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge.
  4. All’attuazione del presente Capo le amministrazioni competenti provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 15.

(Portabilità dei fondi pensione)

  1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all’articolo 20 del presente decreto legislativo, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l’adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti ad una o più categorie di cui all’articolo 2, comma 1 del presente decreto legislativo.»;

  1. b) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.».

  1. c) all’articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali e su tali somme, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.».

  1. d) all’art. 14, comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».

Incidenti stradali in Italia in flessione

Nel 2013 si sono registrati in Italia 181.227 incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei morti (entro il 30° giorno) ammonta a 3.385, quello dei feriti a 257.421.

Incidente Stradale
Incidenti stradali in flessione nel 2013

Incidenti stradali in Italia in flessione

L’ISTAT ha pubblicato la statistica degli incidenti stradali in Italia; rispetto al 2012, il numero di incidenti scende del 3,7%, quello dei feriti del 3,5% mentre per il numero dei decessi la flessione è del 9,8%. Tra il 2001 e il 2013 la riduzione delle vittime della strada è stata del 52,3%, in valore assoluto si è passati da 7.096 a 3.385.

Nel 2013, le vittime di incidenti stradali sono state 26.010 nella Ue (28.298 nel 2012), con una riduzione tra il 2013 e il 2010 del 17,7%, variazione analoga a quella registrata in Italia nello stesso periodo. Si tratta di 51,4 persone decedute in incidente stradale ogni milione di abitanti. L’Italia ha registrato un valore pari a 56,2, collocandosi al 14° posto nella graduatoria europea, dietro Regno Unito, Spagna, Germania e Francia.

Sulle strade urbane italiane si sono verificati 136.438 incidenti, con 184.683 feriti e 1.421 morti; sulle autostrade gli incidenti sono stati 9.265, con 15.447 feriti e 321 decessi. Sulle strade extraurbane, ad esclusione delle autostrade, si sono verificati 35.524 incidenti, con 57.291 feriti e 1.643 morti.

Gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane (escluse le autostrade), dove si sono verificati 4,63 decessi ogni 100 incidenti. Le vittime sono state invece 1,04 ogni 100 incidenti sulle strade urbane e 3,46 sulle autostrade. Rispetto al 2012, l’indice di mortalità risulta in netta diminuzione sulle strade extraurbane (5,03 nel 2012) e in lieve calo su autostrade e strade urbane (rispettivamente 3,51 e 1,12 nel 2012).

L’indice di mortalità raggiunge il valore massimo tra le 3 e le 6 del mattino, in media 5 decessi ogni 100 incidenti, a fronte di una media giornaliera pari a 1,87. La domenica è il giorno della settimana nel quale si registra il livello più elevato dell’indicatore, 3,1 morti per 100 incidenti. Nella fascia oraria notturna (compresa tra le 22 e le 6 del mattino), l’indice è più elevato fuori città, il lunedì e la domenica notte (8,32 e 7,94 decessi per 100 incidenti).

Nel 67,9% dei casi le vittime degli incidenti stradali sono conducenti di veicoli, nel 15,9% passeggeri trasportati e nel 16,2% pedoni.

Tra i 2.297 conducenti deceduti a seguito di incidente stradale, il 42,1% aveva un’età compresa tra i 20 e i 44 anni (968 in totale), con valori massimi registrati soprattutto tra i giovani 20-24enni (219) e tra gli adulti nella classe 40-44 anni (215).

La categoria di veicolo più coinvolta in incidente stradale è quella delle autovetture (67,5%); seguono i motocicli (12,8%), gli autocarri (6,4%), le biciclette (5,3%) e i ciclomotori (4,5%).

I motocicli rappresentano la categoria di veicolo più a rischio: l’indice di mortalità è pari a 1,68 morti per 100 veicoli coinvolti; seguono biciclette (1,41) e ciclomotori (0,84).

fonte ISTAT.it

Morti verdi – La strage dei campi

Morti Verdi
Morti Verdi

Morti verdi – La strage dei campi

Anno nuovo vecchie stragi. I primi tre mesi del 2014 fanno registrare 60 incidenti che hanno causato 29 morti e una quarantina di feriti. E per le prime due settimane di aprile i dati dicono 21 episodi con 16 morti. Il doppio che in autostrada. Sono gli anziani i più coinvolti con il 38%. Al primo posto l’Emilia Romagna con 50 incidenti, segue la Sicilia con 32 Toscana con 31, Lombardia con 30.

Se il 2012 era stato un buon anno sul fronte incidenti agricoli il 2013 ha visto incrementi in doppia cifra con un totale di 374 episodi con un incremento dell’11,3% rispetto ai 336 sinistri del 2012, con 173 morti, 16 in più rispetto all’anno prima (+10,2%), sono stati invece 247 i feriti (+10,3%) rispetto ai 224 ricoveri del 2012.

Se pensate che in inverno i trattori restano praticamente fermi quello di cui stiamo scrivendo è una vera e propria “strage verde”!

L’analisi più approfondita ci consente di sapere che 268 dei 374 incidenti con trattori (71,6%), sono avvenuti nel territorio di elezione dei mezzi agricoli (campi, frutteti, boschi ecc.) e 106 sono avvenuti su strada, (28,4%). Spesso si tratta di strade agricole, ma anche comunali o provinciali durante i transiti per il trasporto dei prodotti da un podere all’altro e nei depositi dei consorzi.
Fra i 173 morti si contano 154 vittime fra i conducenti dei trattori (89%), mentre 2 erano i trasportati. Sono stati invece 17 i terzi coinvolti a terra o conducenti o occupanti di altri veicoli. Fra i 247 feriti i conducenti di trattori sono 152 (61,5%), i trasportati 11 e i terzi coinvolti 84.

Rimane sempre rilevante il numero degli episodi che vedono coinvolti gli anziani (gli over 65 per intenderci), che sono 143 pari al 38,2% del totale. Erano 135 nel 2012 (40% del dato complessivo di quell’anno).
Rimane significativo e in crescita il dato del numero delle donne coinvolte, 34 nel 2013 erano state 18 nel 2012, 23 nel 2011 e 13 nel 2010. Stabile il numero degli stranieri coinvolti negli incidenti dei campi che sono stati 12, erano stati 11 nello scorso anno, 13 del 2011 e i 23 del 2010.

Nel 2013 sono stati 6 i bambini rimasti feriti negli incidenti. Se ne erano contati solo 4 nel 2012. Ricordiamo che nel 2011 il dato fu veramente tragico con 6 bambini morti, 5 dei quali furono travolti a terra.
La localizzazione geografica ci dice che 167 sinistri, pari al 44,7% si sono verificati al nord, in calo rispetto alla percentuale del 2012 quando furono il 50%, 109 al centro Italia, 29,1% e 98 al sud, 26,2%.

Il video che segue è divertente ma con il rischio incidenti agricoli c’è poco da scherzare.

fonte http://www.asaps.it/

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