Incidenti stradali in Italia

L’Istat ha diffuso i dati degli incidenti stradali relativi all’anno 2016

Incidenti stradali in Italia

Nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali con lesioni a persone che hanno provocato 3.283 vittime (morti entro il 30° giorno) e 249.175 feriti.

Dopo due anni di stagnazione il numero dei morti torna a ridursi rispetto al 2015 (-145 unità, pari a-4,2%).

Tra le vittime sono in aumento i ciclisti (275, +9,6%) e i ciclomotoristi (116, +10,5%), stabili gli automobilisti deceduti (1.470, +0,1%) mentre risultano in calo motociclisti (657, -15,0%) e pedoni (570, -5,3%).

Per la prima volta dal 2001, gli incidenti e i feriti registrano un incremento (rispettivamente +0,7% e +0,9%) (Figura 1) in confronto all’anno precedente. Aumentano soprattutto i feriti gravi: sulla base dei dati di dimissione ospedaliera, sono stati oltre 17mila contro i 16mila del 2015 (+9%). Il rapporto tra feriti gravi e decessi è salito a 5,2 nel 2016 da 4,7 dell’anno precedente.

Sulla diminuzione del numero di vittime in Italia pesa soprattutto il calo registrato su autostrade (comprensive di tangenziali e raccordi autostradali) e strade extraurbane (274 e 1.546 morti; -10,2 e -4,6% sull’anno precedente). Una flessione più contenuta si registra, di contro, sulle strade urbane (1.463 morti;-2,6%). Più consistente la diminuzione nei grandi Comuni nel complesso, per i quali il numero di morti nell’abitato diminuisce del 6,5 %.

Anche nella Ue28, nel 2016 torna a diminuire il numero delle vittime di incidenti stradali (-1,8% rispetto al 2015): complessivamente, sono state 25.720 contro 26.190 del 2015. Nel confronto fra il 2016 e il 2010 (anno di benchmark della strategia europea per la sicurezza stradale) i decessi si riducono del 18,6% a livello europeo. L’Italia registra una riduzione del 20,2%, un risultato migliore della media europea. Ogni milione di abitanti, nel 2016 si contano 50,6 morti per incidente stradale nella Ue28 e 54,2 nel nostro Paese, che si colloca al 14° posto della graduatoria europea, dietro Svezia, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia.

Tra i comportamenti errati più frequenti sono da segnalare la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 41,5% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida.

Il 2016 si presenta come un anno di ripresa della mobilità. Le prime iscrizioni di veicoli aumentano del 18,2% rispetto all’anno precedente, il parco veicolare dell’1,4%, Anche le percorrenze autostradali crescono del 3,3% rispetto al 2015, con oltre 82 miliardi di km percorsi.

Trucam il flagello degli automobilisti

Trucam è un nuovo sistema di rilevazione delle infrazioni, evoluzione dell’autovelox, e non darà scampo agli indisciplinati.

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Trucam il flagello degli automobilisti

Si chiama Trucam ed è una nuova tecnologia a servizio delle forze di polizia, per ora in funzione in sardegna e presto nel lazio, anche se è probabile che l’utilizzo venga esteso a tutto il territorio nazionale.

Come riporta il sito www.studiocataldi.it:

Il nuovo meccanismo avrà una caratteristica in più rispetto al normale autovelox. Si avrà il riscontro della velocità dell’auto per ogni singolo metro percorso su strada. Questo renderà più difficile, secondo la Polstrada, fare ricorso per impugnare le eventuali sanzioni. Il sistema viene posizionato a bordo strada, permettendo di accertare anche tutta una serie di altre violazioni: guida senza cintura di sicurezza, utilizzo del cellulare al volante, assenza di assicurazione e revisione.
Una piccola telecamera manovrata da un agente punterà l’automobile per acquisire in un secondo tutti i dati della vettura. Non solo, viene anche scattata una foto all’interno dell’abitacolo dell’automobile. La Trucam ha una memoria abbastanza capiente con un sistema che si attiva sulla piattaforma Linux. Un sensore fotograferà e filmerà ogni singola infrazione. Inoltre attiverà la geolocalizzazione con un Gps.

La nostra raccomandazione è di rispettare sempre il codice della strada ricordando che tra i comportamenti errati causa di incidente stradale più frequenti, sono da segnalare la guida distratta, la velocità troppo elevata e il mancato rispetto della distanza di sicurezza (nel complesso il 38,9% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida. (fonte ISTAT)

Colpo di frusta accertamento possibile senza radiografie

Il colpo di frusta è risarcibile anche senza diagnosi strumentale. Così si ha stabilito la Cassazione con pronuncia numero 18773/2016

rc medica

Colpo di frusta accertamento possibile senza radiografie

La Corte di Cassazione scrive un nuovo capitolo sul “risarcimento” delle microlesioni (ad esempio il cosiddetto colpo di frusta) stabilendo che “non sempre la diagnosi strumentale è necessaria”.

Il medico legale, in sede di accertamento, può stabilire di quali strumenti ha bisogno per valutare un danno ed utilizzare quindi, anche metodologie diverse dalle radiografie.

I giudici, più precisamente, hanno affermato che l’articolo 32, comma 3-ter e 3-quater, del decreto legge n. 1/2012, va letto “in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”.

Per dovere di cronaca segnaliamo un’opinione “discordante”: Sul colpo di frusta nessuna «revisione»

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 giugno – 26 settembre 2016, n. 18773

Presidente Chiarini – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto

1. – B.F. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, C.C. e la Milano Assicurazioni S.p.A. per sentirle condannare al risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, nonché per le lesioni patite a seguito del sinistro stradale occorso in data (omissis) , da ascrivere a responsabilità del conducente dell’autovettura di proprietà della C. , assicurata presso la compagnia convenuta. Con sentenza del giugno 2009, l’adito Giudice di pace, nella contumacia dei convenuti, dichiarava inammissibile la domanda attorea di risarcimento dei danni arrecati all’autovettura, stante la carenza di legittimazione processuale attiva dell’attrice, e rigettava nel merito la pretesa di ristoro dei pregiudizi derivanti dalle lesioni personali patite a seguito dell’incidente, difettando una “dimostrazione convincente dei suoi elementi giustificativi“.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione B.F. , che il Tribunale di Napoli, con sentenza resa pubblica il 12 dicembre 2012, accoglieva parzialmente e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’esclusiva responsabilità ex art. 2054, comma 3, cod. civ. di C.A. per la verificazione dell’incidente e condannava la Milano Assicurazioni S.p.A. al pagamento, in favore dell’attrice, della somma risarcitoria di Euro 505,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché, in solido con la C. , al pagamento dei due terzi delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquidava in complessivi Euro 1.074,00, di cui Euro 154,00 per esborsi ed Euro 920,00 per compensi, oltre accessori di legge; rigettava nel resto l’impugnazione.

2.1. – Per quanto ancora interessa in questa sede, il giudice d’appello – accertata la responsabilità per il sinistro de quo – in punto di liquidazione dei danni, riteneva dovuto il risarcimento volto a “remunerare gli interventi di riparazione del veicolo” di proprietà dell’attrice, da quantificarsi in Euro 505,61, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali, mentre escludeva il risarcimento per il c.d. “danno da fermo tecnico del veicolo incidentato”. A tal riguardo, il Tribunale sosteneva che, non essendo in re ipsa, detto danno non poteva essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non avendo l’istante “neppure dedotto le circostanze rivelatrici della verificazione nella propria sfera giuridica di un danno materiale emergente ulteriore rispetto a quello normalmente discendente dalla necessità di disporre le opere, d’altronde di attuazione piuttosto rapida (nella specie, 4 giornate lavorative), di riparazione della vettura, di cui non è stata prospettata neppure la sostituzione provvisoria”.

2.2. – Il giudice di secondo grado confermava, poi, seppur con diversa motivazione, il capo della decisione impugnata con cui era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni alla persona patiti dall’attrice, in quanto, stante l’applicabilità al giudizio de quo della norma dettata dall’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, le “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico… riscontrate all’infortunata” non erano state dimostrate “con le rigorose modalità prescritte ex lege”.

2.3. – Infine, il giudice del gravame, in virtù del parziale accoglimento dell’appello, compensava ex art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo e poneva la restante quota a carico dei convenuti in solido tra loro, che liquidava d’ufficio secondo i parametri indicati dal d.m. n. 140 del 2012 e, dunque, senza prendere in considerazione le note specifiche di cui all’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. depositate dal difensore dell’attrice.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.F. , affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate C.A. e la Milano Assicurazioni S.p.A..

Considerato in diritto

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2554, 2043, 2056, 2059, 1226 cod. civ., 185 cod. pen., 32 della legge n. 27 del 2012 (rectius: del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012) e art. 139 cod. ass.. Il giudice di secondo grado, sulla base del presupposto che le lesioni personali patite da essa B. nel sinistro per cui è causa non erano state accertate visivamente o strumentalmente ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, modificativo dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, avrebbe erroneamente respinto la relativa domanda risarcitoria, atteso che le diposizioni dettate dalla citata normativa in materia di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità non possono trovare applicazione con riferimento a quei giudizi, come il presente, che erano già in corso alla data della loro entrata in vigore. In ogni caso, le lesioni contusive “alla spalla sinistra, allo emotorace sinistro ed alla cervicale” patite da essa attrice erano state accertate “visivamente come ritiene la legge” dal “sanitario di guardia al Pronto Soccorso” e ciò diversamente dalla “sospetta lesione ossea”, non accertata strumentalmente, ma neppure oggetto di richiesta risarcitoria, limitata al danno biologico temporaneo e non già permanente. Unitamente al danno biologico temporaneo il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare anche il danno morale.

1.1. – Il motivo è fondato per quanto di ragione.

1.1.1. – Esso è privo di consistenza in riferimento alla postulata inapplicabilità nella presente controversia (decisa in grado appello con sentenza pubblicata il 12 dicembre 2012) della disposizione di cui art. 32, comma 3-quater, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la quale stabilisce: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, la citata norma, avente ad oggetto le modalità di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, unitamente a quella del precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art. 139 cod. ass.) concernente il danno biologico permanente (e il cui risarcimento non potrà aver luogo ove le lesioni di lieve entità “non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo”), “in quanto non attinenti alla consistenza del diritto, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano… ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore)” (così l’anzidetta sent. n. 235 del 2014). Trattasi, infatti, di norme (la prima, come detto, riguardante il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo) volte a stabilire l’esistenza e, eventualmente, la consistenza del danno alla persona e, dunque, ad esse è tenuto il giudice nel momento stesso in cui decide sul punto.

1.1.2. – Sono invece fondate le doglianze che impugnano la ratio decidendi della sentenza di appello là dove questa ha escluso che la B. abbia fornito la prova, secondo le “rigorose modalità prescritte ex lege”, delle lesioni lievi, di carattere non permanente, subite, in quanto ritenute “non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico”. Invero, il citato comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti). Sicché, appare evidente l’errore in diritto (sub specie di vizio di sussunzione) commesso dal giudice di appello, il quale – pur dichiaratamente discostandosi dalla motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto inattendibile il referto ospedaliero (e, dunque, prescindendo da tale valutazione) – ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall’attrice) in favore della stessa B. nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni”, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico” alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata violazione degli artt. 2043, 2054, 2056, 1223 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente negato il risarcimento del danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato in considerazione del fatto che l’istante non aveva provato di aver subito un danno materiale emergente (per spese di gestione del veicolo incidentato) ulteriore rispetto a quello derivante dall’inutilizzabilità dell’autovettura durante il periodo necessario alla sua riparazione, nonostante la prevalente giurisprudenza di legittimità ritenga che tale voce di danno in parola sia in re ipsa.

2.1. – Il motivo è infondato. Il Collegio intende aderire e dare continuità al più recente orientamento, in via di consolidamento, secondo cui il danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa – cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l’esistenza dell’an – ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, sempre che la durata della riparazione non sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l’entità di detti costi) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (tra le altre, Cass., 19 aprile 2013, n. 9626; Cass., 17 luglio 2015, n. 15089; Cass., 14 ottobre 2015, n. 20620). Si tratta, infatti, di indirizzo consentaneo al principio per cui anche il danno da “fermo tecnico” non può considerarsi in re ipsa (come invece opinato dalla ricorrente), quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilità del veicolo, ma deve, invece, essere allegato e dimostrato in ragione della effettiva perdita patita dal danneggiato, in consonanza con la norma di cui all’art. 1223 cod. civ. (richiamata dall’art. 2056 cod. civ.). Sicché, è corretta la decisione del giudice di appello che ha escluso la risarcibilità di detto danno in ragione della rilevata rapida attuazione delle opere di riparazione del veicolo (4 giorni), senza che l’attrice avesse neppure allegato (prima ancora che dimostrato) di aver subito “un danno materiale emergente ulteriore a quello normalmente discendente dal bisogno di disporre le opere” anzidette.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e della tariffa professionale del 2 giugno 2004. Il giudice del gravame, senza tener conto delle specifiche note spese, di primo e di secondo grado, elaborate dal difensore dell’attrice ai sensi del d.m. n. 127 del 2004, avrebbe erroneamente liquidato d’ufficio le spese del doppio grado di giudizio secondo i parametri indicati dal d.m. n. 140 del 2012, nonostante l’attività professionale del detto procuratore si fosse esaurita ben prima dell’entrata in vigore della legge recante le nuove tariffe professionali.

3.1. L’esame della censura è assorbito dall’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo di ricorso, concernente l’an debeatur sul diritto al risarcimento per il danno biologico temporaneo, dovendo il giudice del gravame, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, nuovamente provvedere alla liquidazione delle spese processuali.

4. – Va, dunque, rigettato il secondo motivo di ricorso, accolto il primo per quanto di ragione e dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che dovrà delibare nuovamente la domanda risarcitoria della B. in riferimento al danno biologico temporaneo, tenuto conto dei principi giuridici di cui al p. 1.1.2. che precede. Il giudice del rinvio dovrà provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il terzo motivo dello stesso ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

fonte www.studiocataldi.it

Incidenti stradali – Stima preliminare ISTAT

Si stima che nel primo semestre dell’anno in corso gli incidenti stradali con lesioni a persone avvenuti in Italia siano 83.549. Il numero di morti entro il trentesimo giorno è 1.466, mentre i feriti ammontano a 118.349.

Car Accident concept image with colorful miniature cars

Incidenti stradali – Stima preliminare ISTAT

Rispetto ai dati consolidati dello stesso periodo del 2015, le stime preliminari evidenziano una riduzione dello 0,8% degli incidenti con lesioni a persone, del 4,7% delle vittime e dello 0,5% delle persone ferite.

Nei primi sei mesi dell’anno il numero di morti scende del 25,6% rispetto al primo semestre 2010 e del 55,4% nel confronto con lo stesso periodo del 2001.

Nonostante il netto calo della mortalità rispetto al periodo gennaio-giugno 2015, il livello resta elevato e non in linea con quanto previsto dall’obiettivo europeo per il 2020 (dimezzamento del numero di vittime registrate nel 2010).

L’indice di mortalità (rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti con lesioni a persone moltiplicato 100) si attesta a 1,75 da 1,88 registrato nel primo semestre 2015.

In base ai dati forniti dalla Polizia Stradale, nel primo semestre 2016 il numero di vittime sulle autostrade si riduce di circa il 15% rispetto allo stesso periodo del 2015. Per le strade urbane ed extraurbane la diminuzione è invece compresa tra il 2 e il 5%.

Il 2016 si presenta come un anno di ripresa della mobilità. Dai dati preliminari disponibili, le prime iscrizioni di veicoli nel periodo gennaio-giugno 2016 sono aumentate del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente mentre le percorrenze medie autostradali registrano una crescita del 3,7%

Nei primi sei mesi dell’anno le contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale per uso del cellulare alla guida e per eccesso di velocità sono cresciute rispettivamente del 25% e del 22%.

Piede schiacciato, scatta l’ omicidio stradale

A volte le leggi portano ad interpretazioni che escono dalla logica del buon senso, è il caso dell'” omicidio stradale “. Ecco il motivo per cui una buona difesa è necessaria.

OMICIDIO STRADALE

Piede schiacciato, scatta l’ omicidio stradale

Il caso: un uomo, 30 punti sulla patente, la classe bonus malus della RCAuto più bassa, incensurato, sobrio ma con la sfortuna di schiacciare il piede di un pedone durante una manovra (praticamente fermo). Il pedone, subito soccorso dall’automobilista, si fa curare e la prognosi complessiva supera i 40 giorni. Automatica l’imputazione per lesioni gravi e gravissime.

E’ solo una delle testimonianze raccolte dal senatore Carlo Giovanardi (Idea – Popolo e Libertà), da mesi in prima linea contro la legge sul reato di omicidio stradale, una normativa che Giovanardi considera assurda e demagogica. Il senatore si prepara a presentare un disegno di legge per correggere la forzature della legge stessa, imposta, con la fiducia, dal governo Renzi. “Con la speranza,” spiega Giovanardi, “che il governo Gentiloni sia più interessato a volere giusta la giustizia piuttosto che sfornare leggi spot sulla pelle dei cittadini”.

Leggi tutto l’articolo qui.

In attesa ….. che qualcuno provveda a modificare la legge, non resta che riservarsi la miglior difesa possibile stipulando un’assicurazione di tutela legale. A partire da 6 centesimi al giorno, per singolo veicolo o conducente e senza lo “stato di ebrezza”, fino ad un massimo di 23 centesimi al giorno per assicurare l’intero nucleo famigliare comprese le imputazioni per stato di ebrezza.

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Prescrizione del risarcimento

Dopo quanto tempo c’è la prescrizione del diritto al risarcimento di un danno RCA? La risposta nei codici e nella giurisprudenza.

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Prescrizione del risarcimento

La prescrizione per ottenere il risarcimento del danno a seguito di incidente stradale è di due anni ma non sempre tale termine inizia a decorrere dal sinistro, ben potendo, in determinate situazioni, partire dalla data del certificato medico che attesta l’invalidità. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza.

Come ogni diritto, anche quello al risarcimento del danno da incidente stradale, da azionarsi nei confronti dell’assicurazione, va esercitato entro un determinato termine, altrimenti si prescrive. A riguardo, il codice civile stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il “fatto su cui il diritto si fonda” ossia il sinistro stradale.

Ma attenzione: non sempre il danneggiato ha cognizione del preciso danno riportato, come spesso succede per malattie di lunga degenza o che richiedono cure, riabilitazioni, plurimi interventi chirurgici, ecc..

Con una sentenza del 2014 [3], infatti, la Corte aveva precisato che, in materia di assicurazione sulla responsabilità civile automobilistica (cosiddetta rca), la prescrizione di due del diritto al risarcimento decorre dal momento in cui l’assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto all’indennizzo deriva, ossia da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza.

Leggi tutto l’articolo e le fonti giuridiche www.laleggepertutti.it

Omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale, entrato da poco in vigore, sta già vedendo i primi imputati. E allora facciamo un riassunto della norma e delle sanzioni. I media hanno dato molto risalto alle aggravanti ma non dimentichiamo che l’omicidio stradale è tale per una qualsiasi violazione delle norme di circolazione.

OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale le regole ci sono e vanno rispettate, ma nella malaugurata ipotesi vi imputassero, assicuratevi la miglior difesa possibile. Con 12 centesimi al giorno hai la tranquillità di una polizza di tutela legale per i rischi della circolazione. Contattaci per maggiori informazioni.

OMICIDIO STRADALE

Risponde di omicidio stradale chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (nuovo art.589 bis codice penale). Reclusione da 2 a 7 anni.

AGGRAVANTI DELL’OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica da 0,8 a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o superiore al doppio rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso
Omicidio stradale a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver effettuato il sorpasso in prossimità di passaggio pedonale o linea continua
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 5 anni.
  • Se è stata causata la morte di più persone o morte di una persona e lesioni ad altri, la pena può essere aumentata fino a un massimo di 18 anni.

LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Provocare lesioni gravi a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 3 mesi a 1 anno
Provocare lesioni gravissime a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 1 a 3 anni

AGGRAVANTI PER LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con  l’aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica da 0,8 a 1,5 gr/lt  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica oltre 1,5 gr/lt  Reclusioneda 3 a 5 anni (gravi) e da 4 a 7 anni (gravissime)
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 3 anni.
  • Se sono state causate lesioni a più persone la pena può essere aumentata fino a un massimo di 7 anni.

RIDUZIONE DI PENA

Se il sinistro si è verificato non quale conseguenza esclusiva dell’azione od omissione del conducente, le pene sono diminuite fino alla metà.

REVOCA DELLA PATENTE FINO A 30 ANNI

A seguito di condanna o patteggiamento in processo per lesioni o omicidio stradale, scatta la revoca della patente. La nuova patente può essere richiesta dopo 15 anni in caso di omicidio stradale e dopo 5 anni in caso di lesioni.
Se il conducente si è dato alla fuga dopo un incidente che ha causato la morte di una o più persone, la patente può essere richiesta dopo 30 anni dalla revoca.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Lo stato di ebbrezza scatta se, al controllo, si supera il tasso alcolemico di 0,50 grammi per litro.

TASSO ALCOLEMICO SANZIONE
SUPERIORE A 0,50 e fino A 0,80 gr/lt

Ammenda da € 531 ad € 2.125 (dal 1.1.2015)

Arresto : NO

Sospensione patente da 3 a 6 mesi

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo : SI

SUPERIORE A 0,80 e fino a 1,50 gr/lt

Ammenda da e 800 ad € 3.200Arresto : Si, fino a 6 mesi

Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo: SI

SUPERIORE A 1,50 gr/lt

Ammenda da € 1.500 a 6.000Arresto da 3 a 12 mesi

Sospensione della patente da 1 a 2 anni

Decurtati 10 punti dalla patente

Confisca del veicolo: SI

CASI PARTICOLARI

CONTROLLO DALLE ORE 22 ALLE ORE 7 Se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,50 gr/lt, tutte le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà rispetto alla pena base.
GUIDATORI CON MENO DI 21 ANNI Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.
NEO PATENTATI NEI  PRIMI 3 ANNI DI GUIDA Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.

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Cellulare causa dell’80% degli incidenti

Uso sconsiderato del cellulare: il Ministro Delrio interviene ad un imcontro dell’associazione delle case automobilistiche e invita tutti ad una riflessione.

cellulare alla guida

Cellulare causa dell’80% degli incidenti

Gli incidenti più gravi, gli incidenti più frequenti? La maggior parte sono provocati dall’uso sconsiderato del cellulare mentre ci si trova guida di veicoli.

Lo dice il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, intervenuto ad un incontro dell’associazione italiana delle case automobilistiche ( UNRAE ), e fornisce anche un dato: l’80% dei sinistri è causato da uso improprio del cellulare.

È piuttosto frequente vedere automobilisti, ma anche scooteristi e ciclisti, usare il cellulare mentre guidano. Abitudine già di per sé pericolosa, alla quale oggi si aggiunge lo scatto di selfie, le trasmissioni in diretta, oltre ai più classici messaggi. La percezione di quanto questo sia pericoloso l’abbiamo tutti ed evidentemente non è sufficiente a dissuadere le persone.

Ora il dato non è solo percettivo ma ufficiale, ed è doveroso fermarsi e fare una pausa di riflessione; non ci sono scuse o giustificazioni quando il fenomeno è così diffuso, dobbiamo semplicemente “dimenticare” questi comportamenti: rendiamoci conto che i primi a rischiare “la pelle” siamo noi stessi.

Dobbiamo mettere in campo azioni nuove, fare qualcosa di innovativo” ha detto il ministro Delrio, lanciando l’allarme sull’uso improprio del cellulare e spiegando che oggi “in Italia, in media, muoiono dieci persone al giorno per incidenti automobilistici“.

Troppi, aggiunge Delrio e proprio per l’elevato numero che vanno individuate misure, anche con l’aiuto della tecnologia, atte a frenate quella che si può definire “la nuova piaga della mobilità”.

Il Codice della Strada già prevede, all’articolo 173, l’obbligo dell’utilizzo di presidi che permettano di conversare a “mani libere”. Il mancato rispetto è sanzionato con una multa che va dai 160 ai 646 € e la decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di reiterazione della violazione nel periodo di un biennio è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente stessa.

Fonte: www.StudioCataldi.it

Art. 173 Codice della Strada

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani).

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 81 a euro 326.

3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 161 a euro 646. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.

Proprietario di un veicolo responsabile anche se il mezzo circolava contro la sua volontà

Il proprietario di un veicolo deve sempre adottare misure idonee ad evitare che venga utilizzato da terzi senza il suo consenso – Cassazione n. 1820/2016

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Proprietario di un veicolo responsabile anche se il mezzo circolava contro la sua volontà

Nuova sentenza della Cassazione ( n. 1820/2016 ) che ribadisce la responsabilità del proprietario di un veicolo nel caso questo sia posto in circolazione da terzi, anche contro la propria volontà,  a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’uso abusivo da parte di terzi.

La Corte chiarisce che la circolazione prohibente domino (contro la volontà del proprietario) idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall’autoveicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c., sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l’uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibili dall’uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, attenta custodia delle chiavi, inserimento dell’antifurto, ecc.) (fonte http://www.studiocataldi.it/)

Quindi per fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma è necessario che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè prohibente domino) e non semplicemente senza il consenso del proprietario (invito domino).

Leggi la sentenza clicca qui

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La responsabilità non è mai del pedone salvo prova contraria

La responsabilità non è mai del pedone salvo prova contraria, lo afferma la Cassazione  nella sentenza 51191 del 10 novembre 2015

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La responsabilità non è mai del pedone salvo prova contraria

La Cassazione, con sentenza 51191 del 10/11/2015, ha affermato, quali siano le condizioni per l’esimenti del conducente di un autoveicolo nel caso di urto con un pedone.

La prima condizione prevede che il conducente dell’auto, indipendentemente dalla sua volontà, si sia trovato nell’impossibilità di attendere ad ogni suo obbligo di prudenza e diligenza, e quindi, oggettivamente impossibilitato ad avvistare il pedone e ad osservare eventuali movimenti, anche inattesi.

La seconda è che non sia ravvisabile alcuna infrazione e violazione del codice della strada (oltre a quelle di comune prudenza) da parte del conducente del veicolo.

Di seguito il testo della sentenza 51191 del 10/11/2015:

1. Con sentenza in data 20 dicembre 2014 il giudice di pace di Milano assolveva … Paolo dal reato di cui all’art. 590 cp, aggravato ex art. 191 cds, perche’ il fatto non costituisce reato. Riteneva il predetto giudice che non fosse possibile ricostruire con precisione l’incidente avvenuto il 9/4/2012 nel corso del quale … era stata urtata dall’auto condotta dall’imputato mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La ragazza, che stava facendo attivita’ fisica di podista nella zona Montagnetta di San Siro, mentre attraversava via Terzaghi sulle strisce pedonali veniva investita dall’auto dell’imputato proveniente dalla sua sinistra e colpita al ginocchio, riportando la frattura pluriframmentaria del piatto tibiale esterno con affossamento del ginocchio sinistro.

2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano lamentando violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b).

Si rileva che erroneamente la sentenza afferma che all’imputato non era stata contestata alcuna violazione del codice della strada e che la stessa e’ apodittica e non tiene conto delle risultanze processuali nella parte in cui ritiene che la persona offesa, podista, stesse correndo anche nella fase dell’attraversamento dell’incrocio, circostanza smentita dalla stessa parte offesa che ha riferito di aver attraversato a passo veloce, avendo notato l’auto dell’imputato ferma che pero’ aveva ripreso la marcia propria quando ella aveva iniziato l’attraversamento, tanto che il … si era scusato affermando che non l’aveva vista;

rileva che e’ illogica la motivazione assolutoria fondata sull’impossibilita‘ di accertare l’esatto punto d’urto, attesa la certezza che la … fu investita sulle strisce pedonali e che il … la investi con la parte anteriore della sua vettura, essendo distratto, come si legge in sentenza, nel punto in cui il giudice ha riportato la testimonianza di … , che ha precisato che” il conducente dell’ auto non aveva visto la signorina passare perche’ impegnato a guardare nella parte opposta”, cosi confermando quanto riferito dalla p.o. in querela circa le scuse ricevute dal …, per non averla vista. Appare poi assolutamente carente, illogica, incomprensibile la motivazione laddove, per escludere l’elemento soggettivo della colpa, si e’ limitata a rilevare che la presunzione di colpa a carico di due conducenti di veicoli in collisione prevista dal codice civile (art.2054 c.c.) non si applica al campo penale. Lamenta che la suddetta conclusione e’ completamente avulsa da una doverosa valutazione dell’elemento soggettivo del caso di specie secondo i principi fissati da questa Suprema Corte.

3. Nell’interesse dell’imputato il difensore, avvocato Antonio Maria Caleca, si oppone all’accoglimento del ricorso evidenziando che il giudice di pace e’ pervenuto a sentenza di assolutoria con una motivazione corretta, basata sull’esame di tutte le risultanze processuali che pero’ non avevano consentito di sciogliere i dubbi circa la condotta delle due parti coinvolte che impedivano di valutare la misura delle loro responsabilita’ in merito alla causazione dell’evento.

Sottolinea come nessuna infrazione al codice della strada sia stata contestata all’imputato dalla polizia stradale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero, come correttamente osservato dal Procuratore ricorrente , questa Corte, nel caso di investimento di pedone, ha affermato, con giurisprudenza consolidata (sez.4 sentenza n. 20027 del 16.4.2008; sez. 4 sentenza n.33207 del 2.7.2013 Rv. 255995 ) che, per escludere la colpa del conducente di auto, occorre affermare la colpa esclusiva del pedone, che si realizza solo in presenza di una duplice condizione. Per la prima condizione, occorre che il conducente si sia venuto a trovare, per  motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell’oggettiva impossibilita’ diavvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso. La seconda e’ che nelcomportamento del conducente non sia ravvisabile nessuna violazione delle norme del codice della strada e di quelle di comune prudenza.

Nella specie il capo di imputazione aveva evidenziato uno specifico profilo di colpa nei confronti del … consistente nellaviolazione dell’art. 191 cds che regola appunto il comportamento del conducente nei confronti del pedone. Tale profilo di colpa doveva essere indagato a prescindere dal fatto che nell’immediatezza non fossero state elevate contravvenzioni da parte della polizia stradale intervenuta. Infatti l’addebito colposo, anche a titolo di colpa specifica, prescinde dalla eventuale, concorrente responsabilita’ amministrativa, spettandone l’accertamento con piena autonomia alla autorita’ giudiziaria ove per il fatto venga instaurato procedimento penale.

Di tale profilo non si e’ fatta alcun carico la sentenza impugnata che nulla ha riferito al riguardo nemmeno indicando quale siano state le circostanze in cui si e’ svolto l’incidente ed in particolare la direzione di marcia del veicolo rispetto al pedone e la possibilita’ di avvistamento dello stesso a distanza.

La sentenza, incentrando il proprio giudizio assolutorio solo sulla mancanza di certezza in merito alla esatta ricostruzione dell’incidente, non ha in alcun modo considerato il comportamento dei due utenti della strada, l’automobilista ed il pedone, nei reciproci rapporti. Come opportunamente ha ricordato il procuratore ricorrente, le regole della circolazione stradale in centri abitati impongono al conducente di vigilare al fine di avvistare possibili situazioni di pericolo rappresentate anche dalla presenza di pedoni fuori dagli spazi ai medesimi riservati, e di tenere una condotta di guida adeguata alle concrete situazioni di luogo e di tempo, moderando la velocita’ secondo l’occorrenza e arrestando la marcia del veicolo, al fine di prevenire il rischio di un investimento. Circa i doveri di attenzione del conducente nei riguardi dei pedoni, si e’ sottolineato che grava sul conducente l’obbligo di ispezionare continuamente la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e di prevedere tutte quella situazioni che la comune esperienza Corte di Cassazione – copia non ufficiale comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (sez. 4, 13 ottobre 2005, Tavoliere).

Al fine di escludere la responsabilita’ del conducente e’, percio’, necessario che lo stesso sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita‘ di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, specie se attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna infrazione alla norme della circolazione stradale, che possa assumere rilevanza rispetto all’evento, ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.

2.Alla luce di tali osservazioni, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata debba essere annullata per non avere considerato tali rilevanti principi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Milano.

Cosi’ deciso in Roma, il 10/11/2015.

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