Personalizzazione, protezione e investimento a lungo termine

Secondo Alberto Vacca, Chief Life, Capital & Investment Officer and Bancassurance Director di Aviva, in mercati finanziari sempre più incerti il ‘fai da te’ rappresenta un rischio per l’investitore

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Personalizzazione, protezione e investimento a lungo termine

Demografia, liquidità e sviluppo sono le 3 parole chiave su cui il Salone del Risparmio 2016 accende i riflettori: in che modo il settore deve affrontare i cambiamenti in corso?

Uno dei fenomeni maggiormente discussi negli ultimi anni è quello dell’invecchiamento della popolazione di tutti i paesi industrializzati. Questo fenomeno demografico ha impatti notevoli sia sulla sostenibilità economica del sistema pensionistico che di quello sanitario.
Questo trend crea delle opportunità per le imprese assicurative che offrono prodotti quali i fondi pensione aperti o i piani individuali pensionistici per integrare la propria pensione pubblica, ormai significativamente ridotta dalle modifiche al sistema del welfare. Un’altra opportunità si apre sul fronte della salute dove è sempre più necessario avere una polizza privata, anche per coprire esigenze che il SSN non copre più in modo adeguato e tempestivo.
Questo contesto è favorevole anche per i prodotti di investimento assicurativi, che offrono un perfetto connubio tra risparmio a lungo termine e pianificazione successoria, esigenza sempre più sentita per una popolazione che invecchia.
Investendo in una gestione separata o in un prodotto multiramo, ad esempio, l’investitore riesce ad ottenere diversi benefici, tra cui: una protezione maggiore dalla volatilità dei mercati rispetto ad investimenti finanziari puri, una tassazione agevolata tipica delle polizze, con il differimento al momento della liquidazione, l’impignorabilità e insequestrabilità ed in caso di morte la possibilità di ottenere una somma aggiuntiva rispetto al capitale accumulato fino a quel momento e la mancanza delle imposte di successione per il beneficiario della polizza.

Alberto Vacca, Chief Life, Capital & Investment Officer and Bancassurance Director di Aviva risponde ad alcune domande:

Fai da te vs consulenza finanziaria. Sempre più italiani si affidano a mani esperte per la costruzione del proprio portafogli. Come evolverà in futuro il rapporto tra risparmiatore e consulente?

“In un contesto di mercati finanziari sempre più incerti e difficili da prevedere, il valore della consulenza rispetto al fai da te è sempre più evidente.
Per questo motivo Aviva ha predisposto una gamma di prodotti completa e contemporaneamente capace di valorizzare il ruolo del consulente finanziario nella personalizzazione del prodotto alle esigenze specifiche del cliente guidandolo attraverso le opzioni migliori per proteggere la famiglia e se stesso. A tal proposito si possono citare le soluzioni di investimento ad architettura aperta, capaci di valorizzare l’opera del consulente con un prodotto flessibile e modulabile.”

Sarete presenti al Salone del Risparmio: perché avete deciso di partecipare e quali saranno le riflessioni che presenterete? Quali sono le opportunità che una manifestazione del genere può portare ad una realtà come la vostra?

“Il Salone rappresenta un appuntamento consolidato ed unico per gli addetti ai lavori: un luogo di incontro tra i diversi attori del mercato per condividere esperienze, valorizzare le proprie expertise ed approfondire tematiche riguardanti l’industria del risparmio gestito.
Siamo una Compagnia che da trecento anni punta all’eccellenza in diversi settori finanziari, grazie a una continua ricerca delle migliori opzioni sul mercato e alla costante collaborazione con le reti di promozione finanziaria e le principali banche con cui collochiamo i nostri prodotti.
Abbiamo deciso, per la prima volta, di partecipare a questa importante vetrina anche per dare un segnale visibile del rinnovato impegno a fianco dei promotori finanziari, canale distributivo che negli ultimi anni si è rivelato estremamente efficace e che Aviva ha messo al centro delle sue strategie di crescita.”

Sorgente: salonedelrisparmio.com

Appropriatezza: taglio a 203 prestazioni sanitarie

 TAGLI SANITA CUTILLO ASSICURAZIONI

Decreto Appropriatezza: taglio a 203 prestazioni sanitarie

Entra in vigore il Decreto Appropriatezza, normativa che decreta il taglio del ticket sanitario per 203 prestazioni. (scarica l’elenco)

Per le prestazioni oggetto del decreto si potrà usufruire del ticket con apposita prescrizione medica, ma, i medici, saranno sottoposti a pesanti sanzioni nel caso di prescrizioni non strettamente necessarie. Qualora non ci sia la prescrizione i costi saranno totalmente a carico del paziente.

Quali sono i settori colpiti dalla mannaia?

Odontoiatria, genetica, radiologia diagnostica, esami di laboratorio, dermatologia allergologica, medicina nucleare.

Per ciascuna delle prestazioni riportate nel Decreto, appartenenti agli elencati settori, le condizioni di erogabilità devono essere valutate in base allo stato personale e clinico del beneficiario ed alla finalità terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio.

Prestazioni odontoiatriche

  • estrazione di denti permanenti, decidui o di altri denti;
  • interventi chirurgici ed asportazione di lesioni dentarie.

Tali prestazioni possono essere prescritte soltanto in condizioni di vulnerabilità sanitaria o sociale; in generale, si parla di vulnerabilità sanitaria, laddove la cura sia assolutamente necessaria; è vulnerabilità sociale la situazione di svantaggio economico dovuta a basso reddito e alla marginalità o all’esclusione sociale, che impedisca l’accesso alle cure a pagamento.

Per alcune prestazioni odontoiatriche, quali i trattamenti con apparecchi fissi e mobili, è richiesto un indice IOTN pari a 4/5: si tratta dell’indice di necessità del trattamento, che è espresso in una scala da 1 a 5, dove 5 esprime la maggiore gravità delle condizioni del paziente. Ciò significa che tali prestazioni potranno essere erogate solamente in “casi-limite”.

Prestazioni di radiologia diagnostica

  • diverse tipologie di tomografia computerizzata;
  • diverse tipologie di risonanza magnetica nucleare;
  • la densitometria ossea.

Tali esami (esclusa la densitometria ossea), nella maggioranza delle ipotesi, possono essere prescritti solo in presenza di patologia oncologica o sospetto oncologico.

Chiaramente, in caso di sospetto, sarà il medico a doversi prendere la responsabilità di prescrivere l’esame, ed a rischiare le sanzioni economiche previste per “prestazione inappropriata”.

Prestazioni di laboratorio e di genetica

Lungo l’elenco delle prestazioni di laboratorio, in pratica, le analisi del sangue, delle urine e simili tagliate: ad esempio, le analisi relative al colesterolo ed ai trigliceridi possono essere prescritte solo ai soggetti con più di 40 anni, con malattie cardiovascolari, fattori di rischio cardiovascolare o familiarità per malattie dismetaboliche, dislipidemia o eventi cardiovascolari precoci.

Perciò il detto “meglio prevenire che curare” è dimenticato dal governo che preferisce risparmiare sulla prevenzione. Chissà che non sia la chiave per arrivare un giorno alla totale, o quasi, dismissione della sanità pubblica e non dare più prestazioni (gratuite). Vedremo.

Vantaggi fiscali dei fondi sanitari

I fondi sanitari, introdotti nel 1992, sono finalizzati alla erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle del SSN ed usufruiscono di una fiscalità agevolata.

TAGLI SANITA CUTILLO ASSICURAZIONI

Vantaggi fiscali dei fondi sanitari

In questi giorni si sta molto parlando dei tagli alla sanità e perciò prendiamo spunto per parlare della fiscalità dei fondi sanitari, strumento che può integrare ed allargare il campo delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

La normativa applicabile ai contributi versati ad una cassa di assistenza in relazione ai redditi di lavoro dipendente, è quella prevista dall’art 51, comma 2, lett. a) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) approvato con D.P.R. 22/12/86 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni che contiene, appunto, la disciplina dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore stabilendo condizioni e limiti per la non concorrenza degli stessi al reddito di lavoro dipendente. Il comma 2 del predetto articolo recita: “non concorrono a formare reddito”:

a) ..I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute… per un importo non superiore complessivamente ad € 3. 615,20… “.

Dal 2010 i contributi di assistenza sanitaria sono deducibili fino all’importo di 3615,20 euro a condizione che gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso (a questi equiparate), operino negli ambiti di intervento stabiliti con il Decreto del Ministro della Salute. Tale Decreto ha stabilito che per poter beneficiare della deducibilità, i Fondi Sanitari collettivi aziendali previsti dall’art 51 comma 2, lett. a) del TUIR debbano, a far tempo dal 2010, destinare almeno il 20% delle erogazioni, complessivamente garantite ai propri assistiti a prestazioni socio-sanitarie e/o di assistenza odontoiatrica.

Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

I contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale, il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale.

Il contributo versato dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente, a monte dell’imposizione fiscale. Pertanto, la certificazione che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri dipendenti in qualità di sostituto d’Imposta a norma dell’art 7bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 (modello CUD), dovrà indicare in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati alla cassa di assistenza che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente.

La copertura sanitaria deve riguardare tutti i dipendenti appartenenti alla medesima categoria, ma è possibile diversificare le prestazioni tra dirigenti, quadri, impiegati, operai.

Per il datore di lavoro l’importo del contributi versati alla cassa di assistenza costituisce costo per lavoro dipendente integralmente deducibile dal reddito d’impresa calcolato ai fini IRES. Un’ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i contributi a carico del datore di lavoro versati alle Casse di assistenza è la ridotta aliquota contributiva sociale prevista dall’ art. 6, del D. Lgs 2 Settembre 1997 n. 314. I suddetti contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, sono infatti soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.

II lavoratore dipendente nel momento in cui ottiene dalla cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, potrà avvalersi, in sede di dichiarazione personale dei redditi, della deduzione dal reddito o della detrazione d’imposta nella misura del 19% che spetta sull’Importo che eccede 129,11 euro, limitatamente alla parte di spesa rimasta effettivamente a suo carico e non rimborsata dalla cassa di assistenza.
Le prestazioni sanitarie erogate dalla cassa di assistenza sono esenti da qualunque tipo di tassazione ai sensi dell’art . 6, comma 2, del TUIR.

É evidente come tale strumento consenta di prevedere un notevole risparmio dei costi dei rinnovi contrattuali e allo stesso tempo rappresenti un beneficio accolto molto volentieri dai dipendenti.

L’Azienda può anche stabilire di intervenire solo in parte al pagamento dei contributi per la cassa o il fondo, ma comunque può avere interesse a favorirlo quale incentivo allo spirito di gruppo aziendale che può ripercuotersi positivamente nelle relazioni industriali e quindi sul rendimento produttivo.

Esempio:

VERSAMENTO CONTRIBUTI AD UNA CASSA SANITARIA

Nello schema che segue è molto chiaro il risparmio per l’azienda e per il dipendente che deriva dal destinare un contributo (ad esempio di 300,00 €) alla copertura sanitaria aziendale anziché come aumento in busta paga.

vantaggi fiscali fondi sanitari

Con il versamento per la copertura sanitaria:

  1. l’Azienda affronta solo Il
    costo del contributo di solidarietà all’INPS del 10%;

    • il versamento:
    • è deducibile dal reddito d’Impresa;
    • non entra nella retribuzione pensionabile;
    • non viene inserito nella retribuzione.
  2. Il dipendente riceve un importo netto per la copertura sanitaria pari al versamento effettuato dal datore di lavoro;
    • ha la possibilità di ricevere il rimborso delle sue spese sanitarie;
    • il contributo versato alla cassa sia per sé che per eventuali familiari che siano o meno fiscalmente a caricoè deducile dal reddito imponibile, con risparmio fiscale pari all’aliquota Irpef marginale
  3. Il risultato è:
    un risparmio per l’azienda e una maggiore fidelizzazione del dipendente che, oltre a non subire gravose ritenute, può ottenere il rimborso delle spese mediche o scegliere i centri sanitari convenzionati senza anticipo della spesa evitando anche lunghe liste d’attesa.

fonte Gruppo Filo diretto

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