IVASS rileva criticità per le polizze abbinate ai finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli

L’IVASS ha pubblicato un report che illustra gli esiti si un’analisi condotta sul mercato delle polizze assicurative abbinate dai concessionari auto ai finanziamenti finalizzati all’acquisto di veicoli

IVASS rileva criticità per le polizze abbinate ai finanziamenti per l’acquisto di autoveicoli

L’IVASS ha pubblicato un report che illustra gli esiti si un’analisi condotta sul mercato delle polizze assicurative abbinate dai concessionari auto ai finanziamenti finalizzati all’acquisto di veicoli offerti in promozione da diverse case automobilistiche. (scorri fino in fondo per scaricare il report).

L’analisi ha preso le mosse dai risultati di un mistery shopping effettuato da Altroconsumo presso i concessionari auto di varie marche automobilistiche, residenti in 10 città italiane, trasmessi dalla stessa Associazione a AGCM, Banca d’Italia e IVASS nel mese di ottobre 2016.

Il mystery shopping era finalizzato a verificare il settore dei prestiti stipulati al momento dell’acquisto di un’automobile.

Ha preso le mosse da alcune pubblicità che offrivano rateizzazioni per l’acquisto di city cars delle più varie marche automobilistiche. Le anomalie segnalate, riguardanti i contenuti e la forma delle pubblicità promozionali nonché le modalità di offerta sia dei prestiti sia delle polizze assicurative abbinate a protezione del credito, hanno richiesto il coinvolgimento delle tre Autorità di vigilanza per gli specifici aspetti di competenza, dovendo tener conto:

  1. di pubblicità poco trasparenti, se non ingannevoli, concernenti l’offerta di prestiti finalizzati all’acquisto di veicoli a rate a prezzi significativamente più contenuti rispetto a quelli previsti per i pagamenti in contanti;

  2. di finanziamenti spesso erogati da società appartenenti allo stesso gruppo della casa costruttrice del veicolo;

  3. di abbinamento delle operazioni di finanziamento a coperture assicurative di tipo PPI (Payment Protection Insurance) emesse da compagnie appartenenti anch’esse al medesimo gruppo.

Le tre Autorità hanno convenuto di intervenire indipendentemente, ciascuna per gli aspetti di specifica competenza:

  • Antitrust per l’eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza concorrenziale del messaggio promozionale, anche in relazione agli aspetti relativi all’offerta di acquisto più vantaggiosa in caso di pagamento rateale rispetto a quella proposta in caso di acquisto cash;

  • Banca d’Italia nei confronti degli enti finanziatori per le modalità di rilascio e la trasparenza della documentazione riguardante l’erogazione del prestito e le condizioni dell’operazione stessa;

  • IVASS nei confronti delle compagnie di assicurazione e degli enti finanziatori, in qualità di intermediari assicurativi, in merito alle modalità di offerta e distribuzione dei prodotti PPI abbinati alle operazioni di erogazione dei prestiti.

Con lettere in data 28 febbraio 2017, indirizzate a 12 compagnie di assicurazione e a 9 enti finanziatori (che agiscono anche come intermediari assicurativi) collegati a diverse case automobilistiche, l’IVASS ha chiesto sia dati qualitativi (copie degli accordi di partnership, fascicoli informativi dei prodotti assicurativi offerti, modulistica per la rilevazione dell’adeguatezza della polizza alle esigenze del cliente e per la rilevazione dello stato di salute, welcome letter ai clienti) sia dati quantitativi (volume di affari, numero dei contratti abbinati alle operazioni di finanziamento, numero dei sinistri denunciati e di quelli rigettati e delle relative cause) necessari per la valutazione delle singole fattispecie.

Fonte IVASS.it

Scarica il Report_concessionari

oppure consultalo sul sito dell’IVASS

Contributi fondo perduto integrazione

Integriamo il precedente avviso con l’elenco della documentazione necessaria a presentare le domande di contributo a fondo perduto per le imprese Venete.

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Contributi fondo perduto integrazione

Il giorno 26 settembre abbiamo pubblicato l’avviso relativo a due bandi della Regione Veneto ( clicca qui ) a favore  di imprese operanti nei Settore Commercio e nei settori Manufatturiero e Artigianato di Servizi.

Ricordiamo che:
le IMPRESE SETTORE COMMERCIO possono richiedere il contributo a fondo perduto pari al 50% ell’ammontare delle spese ammissibili:

  1. nel limite minimo di euro 7.500
  2. nel limite massimo di euro 50.000

le IMPRESE SETTORE MANUFATTURIERO E ARTIGIANATO possono richiedere il contributo a fondo perduto pari al 45% dell’ammontare delle spese ammissibili:

  1. nel limite minimo di euro 6.750
  2. nel limite massimo di euro 67.500

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Per eseguire una analisi preliminare serve produrre quanto segue:

  • Visura Camerale dell’azienda
  • Scheda del prodotto che si è acquistato e/o che si andrà ad acquistare
  • Fattura relativa e/o preventivo

Tutta la documentazione sopradescritta è necessario  venga fornita entro il 5 ottobre 2016 per poter poi presentare le domande nella prima data utile e cioè per il BANDO SETTORE COMMERCIO il 19 ottobre 2016 e per il BANDO SETTORE MANUFATTURIERO E ARTIGIANATO il 18 ottobre 2016, in quanto le domande verranno prese in considerazione seguendo una cronologia di presentazione e termineranno raggiunta la spesa erogata  dalla REGIONE VENETO.

L’accompagnamento di AEDILES all’ analisi preliminare ha un costo di € 50,00 + iva

La presentazione della domanda verrà effettuata dai nostri partner GLOCAL  ed i rapporti economici verranno direttamente con loro definiti.

Per ulteriori informazioni siamo a Vostra completa disposizione al 3471675349 dalle ore 8 alle ore 14 indicando come referente CUTILLO SNC

Contributi a fondo perduto Veneto

Contributi a fondo perduto Veneto. Segnaliamo questa opportunità alle aziende venete: 50% a fondo perduto per imprese del Settore Commercio e 45% settori Manufatturiero e Artigianato di Servizi.

Contributi a fondo perduto:

2 nuovi bandi dalla  Regione del Veneto

 

50% a fondo perduto per imprese del Settore Commercio

Per il bando clicca qui

45% a fondo perduto per imprese del Settore Manifatturiero e Artigianato di Servizi

Per il bando clicca qui

 

IMPRESE SETTORE COMMERCIO

 

Contributo a fondo perduto pari al 50% dell’ammontare delle spese ammissibili:

a. nel limite minimo di euro 7.500

b. nel limite massimo di euro 50.000

 

SPESE AMMISSIBILI:

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie, effettuate dal 01/06/2016 e fino al termine di chiusura dell’intervento:

1.            macchinari, impianti produttivi, attrezzature, arredi e sistemi di sicurezza;

2.            brevetti, know-how, diritti di licenza, hardware e software opere di impiantistica, compresi interventi di sostenibilità energetica e ambientale, opere murarie;

3.            mezzi di trasporto.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a sportello.

 

La domanda può essere presentata

dal 19 ottobre 2016 fino al 26 ottobre 2016

 

IMPRESE SETTORE MANUFATTURIERO E ARTIGIANATO

 

Contributo a fondo perduto pari al 45% dell’ammontare delle spese ammissibili:

a. nel limite minimo di euro 6.750

b. nel limite massimo di euro 67.500

 

SPESE AMMISSIBILI:

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, o l’acquisizione in caso di leasing finanziario, di beni tangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale rientranti nelle seguenti voci:

1.            macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale

2.            opere edili, murarie e di impiantistica

3.            programmi informatici brevetti e know how

4.            consulenze specialistiche (Temporary Manager/Manager di Rete; logistica; marketing ecc.)

5.            spese per il rilascio delle certificazioni di sistemi di gestione e processi di valutazione

Le spese devono essere sostenute e pagate tra l’1 gennaio 2016 e il 15 luglio 2017.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a sportello.

 

La domanda può essere presentata

dal 18 ottobre 2016 fino al 25 ottobre 2016

L’elenco dei documenti necessari ad istruire la pratica li trovi qui

 

 

PER INFORMAZIONI E ACCOMPAGNAMENTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INTERESSE TELEFONA AD AEDILES SRL AL 3471675349 INDICANDO COME REFERENTE CUTILLO SNC

 

 

Assicurazioni con mutuo o finanziamento: obbligatoria più trasparenza.

Assicurazione con mutuo? Per la corte di Giustizia Europea non è sufficiente un testo chiaro e comprensibile ma deve essere esposto verbalmente in modo trasparente preciso e intellegibile.

Detail view of the signature box of a contract with a pen.

Assicurazioni con mutuo o finanziamento: obbligatoria più trasparenza.

La corte di Giustizia Europea ha recentemente emesso una sentenza – C. Giust. UE, Sez. III, 23 aprile 2015, C-96/14 che ha stabilito che “Un contratto di assicurazione deve esporre in modo trasparente, preciso e intelligibile il funzionamento del meccanismo di assicurazione, in modo che il consumatore possa valutarne le conseguenze economiche” e “Il fatto che il contratto di assicurazione sia connesso a contratti di mutuo conclusi contemporaneamente può essere rilevante ai fini dell’esame del rispetto dell’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, poiché si ritiene che il consumatore non dia prova della stessa vigilanza circa l’estensione dei rischi coperti”.

In parole semplici, l’obbligo di chiarezza delle compagnie assicuratrici e delle banche o finanziarie deve essere rispettato soprattutto con riguardo alle polizze assicurative contenute nel contratto di mutuo o comunque collegate al prestito, in quanto la soglia di attenzione del consumatore è di norma inferiore rispetto a quando stipula polizza e mutuo separatamente.

Sappiamo che è ormai consuetudine che gli istituti finanziari propongano la sottoscrizione di un contratto di assicurazione, che garantisca il pagamento delle rate in caso di morte, invalidità permanente, malattia, perdita di lavoro, contestualmente alla stipula del mutuo o del finanziamento. Spesso le condizioni di garanzia delle suddette polizze vengono spiegate frettolosamente e i clienti, il cui obiettivo primario è il finanziamento, firmano pile di documenti senza aver compreso esattamente per cosa sono ( e spesso lo si scopre troppo tardi).

La Corte di Giustizia ha sancito che, proprio per evitare simili incomprensioni, l’obbligo di trasparenza non sia esaurito con un testo di polizza chiaro e comprensibile. L’ente che propone questo contratto, sia esso Compagni di Assicurazione, Banca o Finanziaria, deve perciò:

  • informare il cliente prima della conclusione del contratto con riguardo alle condizioni dell’impegno;
  • illustrare come l’assicurazione si sostituisce nel pagamento delle rate in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario
  • fornire ogni altra informazione utile a consentire al consumatore di sottoscrivere consapevolmente polizza e finanziamento, rendendolo in grado di valutare le conseguenze economiche che derivano dall’operazione che intende concludere. Ciò in quanto si presume che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e informazione può quindi portare alle seguenti conseguenze, a seconda della gravità della violazione:

  • applicazioni di sanzioni alla compagnia assicuratrice da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS)
  • la nullità totale o parziale della polizza
  • l’interpretazione delle clausole ambigue a favore del consumatore.

Il Mutuo si annulla se i tassi sono da usura

La Corte di Cassazione ha chiarito che qualora la rata del mutuo arrivi a raggiungere tassi di interessi da usura è possibile chiedere ed ottenere l’annullamento.

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Il Mutuo si annulla se i tassi sono da usura

La Corte di cassazione, con una storica sentenza, ha chiarito che qualora la rata del mutuo, del finanziamento o del leasing arrivi a raggiungere tassi di interessi da usura, è possibile chiedere ed ottenere l’annullamento.
La sentenza numero 350/2013 ha stabilito principi che seguono:

  • i mutui con tassi che raggiungono o superano il tasso di usura stabilito per legge possono essere annullati per intero
  • il calcolo del tasso di usura si ottiene tenendo conto di tutte le componenti addebitate dall’Istituto di Credito e non solo gli interessi stabiliti nel contratto di finanziamento.

Calcolo tasso di usura
È la legge anti usura n.108 del 1996 a stabilire la soglia dei tassi ufficiali superata la quale si può parlare di usura. La situazione di usura si verifica soprattutto nel caso in cui il mutuatario non riesca a pagare le rate entro i termini, così la banca applica delle penali precedentemente pattuite ma sproporzionate rispetto ai limiti del tasso usura.

Da sottolineare però che i tassi moratori pattuiti nel contratto non vanno sommati aritmeticamente con quelli degli interessi corrispettivi: se il tasso moratorio ha natura sostitutiva e non additiva rispetto a quello corrispettivo. In questo caso a dover essere confrontato con il tasso di usura è il tasso moratorio e non la somma del tasso di mora e quello corrispettivo.

Eecenti sentenze che confermano questa interpretazione:

  • Tribunale di Torino – sentenza 17 febbraio 2014 n. 1244
  • Tribunale di Napoli II Sezione civile (15 aprile 2014 e 18 aprile 2014, n. 5949),
  • Tribunale di Verona Terza Sezione civile – sentenza 30 aprile 2014
  • Tribunale Roma sez. IV civile – ordinanza 16.09.2014 n° 41860.

scarica la sentenza 350/2013 della suprema Corte

Nullità del mutuo

Nel caso in cui l’intermediario finanziario o la banca applichino tassi che possono considerati usurai, il mutuo (o il finanziamento o il leasing) dovrà essere considerato nullo e pertanto il consumatore non dovrà pagare gli interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti integralmente dalla banca. Conseguentemente anche eventuali procedure espropriative dovranno essere annullate.

fonte PMI.it

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