Tempi lunghi per i sinistri in sanità : 4 anni per una causa

(di Rosanna Magnano – Sanità24) Il report Agenas sul 2014 Il costo medio dei sinistri in sanità è di 52.368,95 euro e la grande maggioranza dei sinistri denunciati, circa il 65,86%,…

Tempi lunghi per i sinistri in sanità: 4 anni per una causa

Il costo medio dei sinistri liquidati in sanità è di 52.368,95 euro e la grande maggioranza dei sinistri denunciati, circa il 65,86%, riguarda casi di lesioni personali, mentre i decessi rappresentano il 12,88%. ….. Il 33,55% dei sinistri aperti ha riguardato interventi, il 18,49% l’assistenza e il 17,31% la diagnosi. Tra i dati più interessanti, la fascia d’età del presunto danneggiato a cui corrisponde il maggior numero di sinistri: il 21,29% delle pratiche interessa la popolazione compresa tra i 65 e gli 80 anni. Sono questi i principali dati che emergono dal Rapporto annuale di Agenas sulle denunce dei sinistri in sanità, che analizza i dati di 20 Regioni su 21.

…… Tra le note dolenti il tempo impiegato mediamente in Italia per aprire una causa, 872,53 giorni, e per chiuderla, 542,45 giorni. Per un totale di ben 4 anni (3,7 per la precisione).

… il costo medio dei sinistri liquidati per tipo di danno si va dal massimo di 284.669,79 sul decesso a 56.032,41 euro per le lesioni e al 1.155,36 per danni a cose.

Il 72,34% è stato aperto tramite avvocato.

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Danno biologico e danno morale in responsabilità medica

La recente giurisprudenza ha definito le tipologie di risarcimento in rc medica: danno biologico e danno morale

Polizza Infortuni

Danno biologico e danno morale in responsabilità medica

L’ordinamento giuridico italiano prevede che chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno “ingiusto” ad altra persona, sia obbligato al risarcimento del danno. Vale, anche e soprattutto, per chi opera nel settore sanitario nel caso di comportamento imprudente e/o negligente.

I danni risarcibili nella fattispecie della responsabilità “medica” sono due: danno biologico e danno morale.

Il danno biologico è la lesione dell’integrità fisica e psichica del soggetto, oggettivamente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Quindi totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato.

Il danno morale è rappresentato da tutte le sofferenze psichiche conseguenti alle lesioni subite. Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato in conseguenza dell’illecito e prescinde dalle eventuali degenerazioni patologiche.

Per molti anni il danno “non patrimoniale” (morale) non è stato riconosciuto, ma recentemente, la giurisprudenza ha cambiato rotta. In aiuto è venuta la Costituzione che trova insiti i due tipi di danno. Il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione) per quanto attiene al danno biologico e la lesione dell’integrità morale riconducibile all’art. 2 per l’altra tipologia di danno.

Le due categorie vanno pertanto considerate distinte e differenti.

A riguardo vedere sentenza n. 24082 del 17/11/2011 della Terza Sezione della S.C. di Cassazione.

Il danno morale, dunque, risulta essere autonomo rispetto a quella della eventuale lesione: esso può presentarsi ed essere risarcito anche senza una menomazione dell’integrità psico-fisica del soggetto.

“Il valore dell’integrità morale non può assolutamente essere considerato una quota minore del danno alla salute (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 29191 del 12/12/2008; Trib. Roma, Sez. XIII, sent. del 17/05/2012).

Il fatto poi che qualsiasi lesione della salute determini necessariamente una sofferenza fisica e psichica non esclude, anzi, avvalora la tesi dell’autonomia delle due voci di danno; e la voce di danno morale soggettivo ha lo scopo di assicurare al paziente danneggiato un’utilità sostituiva e ristoratrice delle sofferenze psichiche patite (Trib. Palermo, Sez. III, sent. del 15/10/2010).” (fonte studiocataldi.it)

Valutazione e liquidazione sono desumibili dagli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c.

Per ulteriore approfondimento leggi questo articolo.

Calcolo del danno biologico lesioni micropermanenti

Calcolo danno biologico per il caso di lesioni alla persona di lieve entità (micropermanenti) in sinistri stradali e del danno da invalidità temporanea secondo i criteri dell’art. 139 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni).

DANNO BIOLOGICO

Calcolo del danno biologico lesioni micropermanenti


Ringraziamo il sito MioLegale.it che ha fornito un utile modulo per calcolare l’ammontare del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (cosiddette micropermanenti) ovvero pari o inferiori a nove punti percentuali. È inoltre possibile calcolare il danno da invalidità temporanea articolato fino a quattro periodi diversi per invalidità temporanea assoluta ed invalidità temporanea parziale, con percentuali liberamente impostabili.

Il modulo di calcolo del danno biologico sviluppa i risultati applicando i criteri indicati all’art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni) secondo gli importi aggiornati dal D.M. 20 giugno 2014 (in Gazz. Uff., 4 luglio 2014, n. 153) che ha fissato in € 795,91 l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità ed in € 46,43 l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

L’art. 32 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione (L. n. 29/2012 prevede, al comma 3-ter, che al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Il ridetto articolo al comma 3-quater prevede inoltre che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

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