RC medica il mancato consenso costituisce un danno autonomo

RC medica: il danno per il mancato consenso informato va risarcito anche se l’intervento è riuscito. La violazione dell’obbligo informativo rappresenta un danno autonomo da quello della lesione alla salute. Fonte: studiocataldi.it

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RC medica il mancato consenso costituisce un danno autonomo

di Marina Crisafi – Se manca il consenso informato, il paziente va risarcito a prescindere dal fatto che l’intervento sia riuscito. La violazione dell’obbligo informativo, infatti, costituisce un danno autonomo da risarcire anche se non vi è stato un danno alla salute, in quanto ad essere leso è il diritto all’autodeterminazione del malato.

Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 10414/2016 (pubblicata il 20 maggio scorso e qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una paziente che chiedeva la condanna del medico e della struttura sanitaria al risarcimento del danno per l’inadempimento degli obblighi informativi.

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Cassazione: il medico deve risarcire il paziente per le complicanze dell’intervento anche se non dovute a colpa

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Cassazione: il medico deve risarcire il paziente per le complicanze dell’intervento anche se non dovute a colpa

Il medico risarcisce il paziente per le complicanze seguite all’intervento anche se non dovute a sua colpa.

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Nel caso di specie una paziente, dopo un primo intervento agli occhi, ne subiva un secondo ad entrambi su suggerimento del suo medico, tuttavia, dopo qualche tempo vi era stato un peggioramento delle condizioni visive fino ad arrivare a una invalidità permanente del 60%.
La donna nelrichiedere il risarcimento danni precisava di non essere stata adeguatamente informata sulla natura e sui rischi dell”intervento, poichè, in caso contrario, non vi si sarebbe sottoposta.
La Corte d”Appello aveva respinto la domanda rilevando che la paziente sarebbe stata adeguatamente informata attraverso consegna di apposito depliant che evidenziava i rischi dell”operazione.
 
Ma la Cassazione ha bocciato la sentenza rammentando che il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia “informato: ciò significa che deve basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell”intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative
Rilevano gli Ermellini che il depliant informativo redatto dallo stesso oculista mancava di considerare quella della regressione del virus quale conseguenza pregiudizievole di maggior rilievo occorsa alla donna, essendo evento diametralmente opposto quello di un possibile “residuo difetto visivo, seppure di molto inferiore a quello di partenza“.
Né può assumere rilievo il fatto che l’opuscolo fosse pienamente comprensibile dalla donna, anche per il suo “idoneo livello culturale“, giacche profilo diverso da quest”ultimo è la completezza dell”informazione, seppur pienamente intelligibile nei contenuti veicolati.
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Responsabilità medica: la giurisprudenza sul consenso informato

Responsabilità medica: la giurisprudenza sul “consenso informato”. All’interno anche i link alla guida e alla raccolta di articoli e sentenze

sentenza

L’informazione esatta sulle condizioni e sui rischi prevedibili di un intervento chirurgico o su un trattamento sanitario, ovvero il c.d. “consenso informato” non è solo un obbligo o un dovere che attiene alla buona fede nella formazione del contratto, bensì è elemento indispensabile per la validità del contratto stesso, che richiede un consenso consapevole del paziente, nonché elemento costitutivo della “protezione” garantita a livello costituzionale e dalle altre norme di diritto positivo, tese “ad aumentare le garanzie a favore dei consumatori del bene della salute”.

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(www.StudioCataldi.it)

Fonte: Studiocataldi.it

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