Polizze vita dormienti, in arrivo nuovi rimborsi per i beneficiari

Polizze vita dormienti: con una pubblicazione sul proprio sito, il MISE ha reso noto che dal prossimo 1° marzo sarà possibile presentare alla CONSAP  la richiesta di rimborso parziale che sono andate in prescrizione prima del 1° gennaio 2011

Polizze vita dormienti, in arrivo nuovi rimborsi per i beneficiari

Dal 1° marzo al 30 aprile 2017 è possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi (CONSAP) la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
  2. prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2011;
  3. rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’Intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;
  4. non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti quattro avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

Con i precedenti quattro avvisi pubblici sono state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del 1° gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta prima del 1° luglio 2010.

Per presentare la domanda è consultabile l’Avviso di rimborsabilità (pdf) che descrive in dettaglio come fare per riscuotere la polizze e quali documenti allegare e chiarisce anche come viene determinato il rimborso parziale (fino a un massimo del 60%) dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti.

Contatti

Per eventuali informazioni/chiarimenti sono a disposizione degli interessati i seguenti contatti:

Consap S.p.A. – Gestione polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 – ROMA
Numero Contact Center: 06 85 79 6444
Email certificata (utilizzabile per l’invio delle domande di rimborso) – consap@pec.consap.it ; non certificata e da utilizzare esclusivamente per chiarimenti sulla procedura di rimborso – polizzedormienti@consap.it
Fax 06 85 79 6446

Avviso e modulistica

Fondo Vittime della Strada – Incidente stradale con veicolo non identificato

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito l’obbligo di risarcimento da parte del Fondo Vittime della Strada anche quando l’identificazione sia stata obiettivamente impossibile

giudice

Fondo Vittime della Strada – Incidente stradale con veicolo non identificato

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada opera secondo casi ben specifici:

  • nel caso di sinistri causati da veicoli non identificati;
  • nel caso di sinistri causati da veicoli non assicurati;
  • nel caso di sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (esempio per furto del mezzo);
  • in caso di sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in “Liquidazione Coatta Amministrativa”.

I casi, a cui ne vanno aggiunti altri due molto specifici, sono descritti sul sito della CONSAP (www.consap.it); al termine di ogni descrizione si trova anche il link che rimanda alla pagina in cui presentare la domanda di risarcimento.

Con la sentenza del 13 gennaio 2015, n. 274, Sez. III la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sinistro causato da veicolo non identificato “l’obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima”.

La vicenda nasce dal rigetto dell’appello in cui veniva respinta la sentenza di primo grado favorevole al risarcimento da parte del Fondo Vittime della Strada per un investimento sulle strisce pedonali causato da veicolo non identificato.

La Cassazione, conferma il giudice quando dice che la vittima di un sinistro stradale causato da veicolo non identificato ha l’onere di provare l’incolpevole impossibilità di identificare il responsabile, ed errato ritenere non fornita la prova de qua sul presupposto “che mancava la fuga del veicolo” e “ai fini del presente giudizio, occorre dimostrare una fuga idonea a lasciare il veicolo sconosciuto”.
Questa affermazione è erronea per due distinte ragioni: “da una parte, perché la fuga del responsabile non è elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dal dettato normativo; e dall’altra, perché essa non risulta parimenti coerente con una interpretazione del quadro normativo conforme all’ordinamento comunitario. Pertanto bisogna risarcire anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.

Tutte le spese di giudizio, anche per richieste nei confronti del Fondo Vittime della Strada, trovano la naturale soluzione nella polizza di Tutela Legale.

Maggiori informazioni cliccando qui

 Fonte QdS.it

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