Omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale, entrato da poco in vigore, sta già vedendo i primi imputati. E allora facciamo un riassunto della norma e delle sanzioni. I media hanno dato molto risalto alle aggravanti ma non dimentichiamo che l’omicidio stradale è tale per una qualsiasi violazione delle norme di circolazione.

OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale le regole ci sono e vanno rispettate, ma nella malaugurata ipotesi vi imputassero, assicuratevi la miglior difesa possibile. Con 12 centesimi al giorno hai la tranquillità di una polizza di tutela legale per i rischi della circolazione. Contattaci per maggiori informazioni.

OMICIDIO STRADALE

Risponde di omicidio stradale chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (nuovo art.589 bis codice penale). Reclusione da 2 a 7 anni.

AGGRAVANTI DELL’OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica da 0,8 a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o superiore al doppio rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso
Omicidio stradale a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver effettuato il sorpasso in prossimità di passaggio pedonale o linea continua
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 5 anni.
  • Se è stata causata la morte di più persone o morte di una persona e lesioni ad altri, la pena può essere aumentata fino a un massimo di 18 anni.

LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Provocare lesioni gravi a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 3 mesi a 1 anno
Provocare lesioni gravissime a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 1 a 3 anni

AGGRAVANTI PER LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con  l’aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica da 0,8 a 1,5 gr/lt  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica oltre 1,5 gr/lt  Reclusioneda 3 a 5 anni (gravi) e da 4 a 7 anni (gravissime)
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 3 anni.
  • Se sono state causate lesioni a più persone la pena può essere aumentata fino a un massimo di 7 anni.

RIDUZIONE DI PENA

Se il sinistro si è verificato non quale conseguenza esclusiva dell’azione od omissione del conducente, le pene sono diminuite fino alla metà.

REVOCA DELLA PATENTE FINO A 30 ANNI

A seguito di condanna o patteggiamento in processo per lesioni o omicidio stradale, scatta la revoca della patente. La nuova patente può essere richiesta dopo 15 anni in caso di omicidio stradale e dopo 5 anni in caso di lesioni.
Se il conducente si è dato alla fuga dopo un incidente che ha causato la morte di una o più persone, la patente può essere richiesta dopo 30 anni dalla revoca.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Lo stato di ebbrezza scatta se, al controllo, si supera il tasso alcolemico di 0,50 grammi per litro.

TASSO ALCOLEMICO SANZIONE
SUPERIORE A 0,50 e fino A 0,80 gr/lt

Ammenda da € 531 ad € 2.125 (dal 1.1.2015)

Arresto : NO

Sospensione patente da 3 a 6 mesi

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo : SI

SUPERIORE A 0,80 e fino a 1,50 gr/lt

Ammenda da e 800 ad € 3.200Arresto : Si, fino a 6 mesi

Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo: SI

SUPERIORE A 1,50 gr/lt

Ammenda da € 1.500 a 6.000Arresto da 3 a 12 mesi

Sospensione della patente da 1 a 2 anni

Decurtati 10 punti dalla patente

Confisca del veicolo: SI

CASI PARTICOLARI

CONTROLLO DALLE ORE 22 ALLE ORE 7 Se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,50 gr/lt, tutte le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà rispetto alla pena base.
GUIDATORI CON MENO DI 21 ANNI Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.
NEO PATENTATI NEI  PRIMI 3 ANNI DI GUIDA Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.

Assicurati la miglior DIFESA, contattaci.

Omicidio stradale: la normativa

La nuova legge sull’ omicidio stradale, che introduce nel Codice il reato penale,  è stata pubblicata  in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo

pedone

Omicidio stradale: la normativa

I punti principali:

  1. Omicidio stradale colposo: è diventato un reato autonomo, con tre varianti: resta la pena già prevista (da 2 a 7 anni, articolo 589 C.P.) per l’ipotesi base, quando la morte sia stata causata violando il Codice della strada; la seconda variante prevede da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); la terza fattispecie contempla la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità — oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore di 50km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana — guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio, ecc.).
  2. Omicidio stradale plurimo: nel caso il conducente provochi la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni, anche lievi o lievissime, di un’altra persona o più persone, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.
  3. Arresto in flagranza: la nuova legge stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. In presenza delle aggravanti l’arresto diventa sempre obbligatorio. Un’altra novità è rappresentata dall’arresto consentito in flagranza di reato anche nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.
  4. Fuga del conducente: In caso di fuga, l’arresto è sempre consentito. Se il conducente scappa dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi: in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni di reclusione per le lesioni.
  5. Lesioni stradali: Invariata la pena base se provocate per violazione al codice della strada, rialzi notevoli invece se il guidatore è ubriaco o drogato. Previsti, infatti, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
  6. Mezzi pesanti: l’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena.
  7. Diminuzione della pena: la pena è diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
  8. Prescrizione raddoppiata: per il nuovo reato è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.
  9. Perizie coattive: se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione correlata all’uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere al pm di autorizzarla (anche oralmente) ad effettuare un prelievo coattivo laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini.
  10. Revoca della patente: nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) viene automaticamente revocata la patente, che potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine è aumentato nei casi più gravi: se il conducente è fuggito, infatti, potrà riavere la patente almeno 30 anni dopo la revoca.
  11. Sospensione cautelare: nelle more del giudizio, salvo che per il caso di omicidio stradale semplice (qui la sospensione può arrivare fino a un massimo di 3 anni ma non è prorogabile) il Prefetto può disporre la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di 5 anni. In caso di condanna non definitiva la sospensione può essere prorogata fino a un massimo di 10 anni.

fonte: www.cgiamestre.com

Circolare del Ministero dell’Interno: clicca qui

WhatsApp Ufficio
Invia con Whatsapp