Un evento atmosferico non esclude la responsabilità del custode

Il tribunale di Ascoli ha condannato al risarcimento il Comune, in quanto custode, ritenendo che il vento non escluda la responsabilità.

vento

Un evento atmosferico non esclude la responsabilità del custode

Il codice civile, con l’articolo 2051, stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Due annotazioni importanti: innanzitutto questo articolo rientra nella fattispecie della cosiddetta “responsabilità oggettiva”, in cui è previsto l’inversione dell’onere della prova, che va a carico di chi a procurato il danno. Secondo il presunto responsabile per l’esimenti deve provare il caso fortuito, ovvero che avrebbe messo in atto tutte le necessarie azioni perché il danno non potesse accadere.

Cosa si intende allora per caso fortuito rilevante e idoneo ad escludere la responsabilità?

Basta fare una ricerca sulle sentenze relative a questo articolo del codice per rendersi conto che non c’è una risposta univoca e precisa, ma che, di volta in volta, si è cercato di adattare allo specifico caso ed alle circostaze.

Interessante quanto deciso dal Tribunale di Ascoli con sentenza 175/2016.

In sintesi, il giudice ha chiarito che: “il vento non può ritenersi idoneo a rappresentare un’ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Tale evento atmosferico, pur se forte, quando non è di intensità eccezionale non presenta infatti un elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità e, di conseguenza, non può essere considerato un fatto imprevedibile.”

Il caso

La vettura di un automobilista veniva danneggiata dal ramo di un albero, caduto a causa del vento.

In primo grado il giudice di pace aveva rigettato le pretese del danneggiato, avanzate nei confronti del Comune quale ente custode della strada, ritenendo sussistente nel caso di specie il caso fortuito, costituito dal forte vento presente il giorno dell’incidente.

Secondo il Tribunale tale conclusione non può essere condivisa:

oltre all’inidoneità del vento a interrompere il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e il danno, per i motivi visti sopra, nella fattispecie concreta la responsabilità del Comune convenuto era posta fuori di ogni dubbio anche da un’altra circostanza rilevante. Il vento verificatosi il giorno dell’incidente, infatti, era stato previsto dagli esperti già due giorni prima ed era stato comunicato al predetto ente con avvertenza di adottare tutte le misure cautelative necessarie.

Ma gli aspetti di rilievo della sentenza in commento non si arrestano qui. Essa, infatti, si è soffermata su un’altra interessante tematica: quella della legittimazione passiva del convenuto.

Il Comune infatti, nel tentare di sollevarsi da ogni responsabilità, aveva affermato in giudizio (peraltro senza fornire adeguata prova) che la manutenzione del verde cittadino era affidata a una società terza. A tal proposito, però, il Tribunale ha chiarito che tale circostanza non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.: a tal fine, infatti, il Comune avrebbe comunque dovuto chiamare in garanzia la suddetta società per essere manlevato dall’obbligo risarcitorio (anche solo parzialmente), previa dimostrazione dell’inadempimento contrattuale. (fonte studiocataldi.it)

Conclusione

Il Comune è obbligato a risarcire il danno.

AUTORIPARATORI: obblighi di custodia

Gli autoriparatori rispondono dei danni patiti dalla cosa in custodia salvo che il danno sia dipeso da caso fortuito (che va provato dal “custode”)

Meccanico
Autoriparatori

AUTORIPARATORI: obblighi di custodia

Nel caso specifico, un proprietario che aveva lasciato la propria auto a riparare in un’autofficina, ha chiesto al titolare dell’attività il risarcimento del danno che asserisce di aver patito ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile (ammaccatura della carrozzeria a seguito grandinata).

Questa norma prevede che il custode (vale a dire l’autoriparatore) risponde dei danni patiti dalla cosa che ha in custodia, laddove non prova che l’evento che ha cagionato il danno è dipeso da un caso fortuito.

Per la giurisprudenza il caso fortuito è il fatto estraneo alla sfera di controllo del custode, avente i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità (sentenza della Corte di Cassazione n° 2062 del 2004).

Gli esperti ci dicono, comunque, che è difficile sostenere che una grandinata, nel pieno periodo estivo, rivesta i suddetti caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. In questo senso, peraltro, si è da tempo espressa la giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale, “non può ritenersi caso fortuito, interruttivo del nesso di causalità, un temporale, seppure caratterizzato da forti raffiche di vento e caduta di grandine” (Tribunale di Cagliari 6 dicembre 1995).

In senso conforme, segnaliamo pure le seguenti ulteriori pronunce: Tribunale di Verona 26 gennaio 1994, sentenza della Corte di Cassazione sezioni riunite dell’11 novembre 1991 n° 12019 e la sentenza della Corte di Cassazione del 26 febbraio 1994 n° 1947. In linea di massima, salvo che l’evento meteo non sia stato straordinario (es. tromba d’aria, tornado, etc.), è da ritenersi fondata la richiesta di risarcimento danni da parte del proprietario dell’auto.

Sorgente: AUTORIPARATORI: OBBLIGHI DI CUSTODIA | CGIA MESTRE

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