Colpo di frusta accertamento possibile senza radiografie

Il colpo di frusta è risarcibile anche senza diagnosi strumentale. Così si ha stabilito la Cassazione con pronuncia numero 18773/2016

rc medica

Colpo di frusta accertamento possibile senza radiografie

La Corte di Cassazione scrive un nuovo capitolo sul “risarcimento” delle microlesioni (ad esempio il cosiddetto colpo di frusta) stabilendo che “non sempre la diagnosi strumentale è necessaria”.

Il medico legale, in sede di accertamento, può stabilire di quali strumenti ha bisogno per valutare un danno ed utilizzare quindi, anche metodologie diverse dalle radiografie.

I giudici, più precisamente, hanno affermato che l’articolo 32, comma 3-ter e 3-quater, del decreto legge n. 1/2012, va letto “in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti)”.

Per dovere di cronaca segnaliamo un’opinione “discordante”: Sul colpo di frusta nessuna «revisione»

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 giugno – 26 settembre 2016, n. 18773

Presidente Chiarini – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto

1. – B.F. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, C.C. e la Milano Assicurazioni S.p.A. per sentirle condannare al risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, nonché per le lesioni patite a seguito del sinistro stradale occorso in data (omissis) , da ascrivere a responsabilità del conducente dell’autovettura di proprietà della C. , assicurata presso la compagnia convenuta. Con sentenza del giugno 2009, l’adito Giudice di pace, nella contumacia dei convenuti, dichiarava inammissibile la domanda attorea di risarcimento dei danni arrecati all’autovettura, stante la carenza di legittimazione processuale attiva dell’attrice, e rigettava nel merito la pretesa di ristoro dei pregiudizi derivanti dalle lesioni personali patite a seguito dell’incidente, difettando una “dimostrazione convincente dei suoi elementi giustificativi“.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione B.F. , che il Tribunale di Napoli, con sentenza resa pubblica il 12 dicembre 2012, accoglieva parzialmente e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’esclusiva responsabilità ex art. 2054, comma 3, cod. civ. di C.A. per la verificazione dell’incidente e condannava la Milano Assicurazioni S.p.A. al pagamento, in favore dell’attrice, della somma risarcitoria di Euro 505,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché, in solido con la C. , al pagamento dei due terzi delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquidava in complessivi Euro 1.074,00, di cui Euro 154,00 per esborsi ed Euro 920,00 per compensi, oltre accessori di legge; rigettava nel resto l’impugnazione.

2.1. – Per quanto ancora interessa in questa sede, il giudice d’appello – accertata la responsabilità per il sinistro de quo – in punto di liquidazione dei danni, riteneva dovuto il risarcimento volto a “remunerare gli interventi di riparazione del veicolo” di proprietà dell’attrice, da quantificarsi in Euro 505,61, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali, mentre escludeva il risarcimento per il c.d. “danno da fermo tecnico del veicolo incidentato”. A tal riguardo, il Tribunale sosteneva che, non essendo in re ipsa, detto danno non poteva essere liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non avendo l’istante “neppure dedotto le circostanze rivelatrici della verificazione nella propria sfera giuridica di un danno materiale emergente ulteriore rispetto a quello normalmente discendente dalla necessità di disporre le opere, d’altronde di attuazione piuttosto rapida (nella specie, 4 giornate lavorative), di riparazione della vettura, di cui non è stata prospettata neppure la sostituzione provvisoria”.

2.2. – Il giudice di secondo grado confermava, poi, seppur con diversa motivazione, il capo della decisione impugnata con cui era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni alla persona patiti dall’attrice, in quanto, stante l’applicabilità al giudizio de quo della norma dettata dall’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, le “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico… riscontrate all’infortunata” non erano state dimostrate “con le rigorose modalità prescritte ex lege”.

2.3. – Infine, il giudice del gravame, in virtù del parziale accoglimento dell’appello, compensava ex art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., le spese del doppio grado di giudizio nella misura di un terzo e poneva la restante quota a carico dei convenuti in solido tra loro, che liquidava d’ufficio secondo i parametri indicati dal d.m. n. 140 del 2012 e, dunque, senza prendere in considerazione le note specifiche di cui all’art. 75 disp. att. cod. proc. civ. depositate dal difensore dell’attrice.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.F. , affidando le sorti dell’impugnazione a tre motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate C.A. e la Milano Assicurazioni S.p.A..

Considerato in diritto

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2554, 2043, 2056, 2059, 1226 cod. civ., 185 cod. pen., 32 della legge n. 27 del 2012 (rectius: del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012) e art. 139 cod. ass.. Il giudice di secondo grado, sulla base del presupposto che le lesioni personali patite da essa B. nel sinistro per cui è causa non erano state accertate visivamente o strumentalmente ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 1 del 2012, modificativo dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, avrebbe erroneamente respinto la relativa domanda risarcitoria, atteso che le diposizioni dettate dalla citata normativa in materia di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità non possono trovare applicazione con riferimento a quei giudizi, come il presente, che erano già in corso alla data della loro entrata in vigore. In ogni caso, le lesioni contusive “alla spalla sinistra, allo emotorace sinistro ed alla cervicale” patite da essa attrice erano state accertate “visivamente come ritiene la legge” dal “sanitario di guardia al Pronto Soccorso” e ciò diversamente dalla “sospetta lesione ossea”, non accertata strumentalmente, ma neppure oggetto di richiesta risarcitoria, limitata al danno biologico temporaneo e non già permanente. Unitamente al danno biologico temporaneo il giudice di appello avrebbe dovuto liquidare anche il danno morale.

1.1. – Il motivo è fondato per quanto di ragione.

1.1.1. – Esso è privo di consistenza in riferimento alla postulata inapplicabilità nella presente controversia (decisa in grado appello con sentenza pubblicata il 12 dicembre 2012) della disposizione di cui art. 32, comma 3-quater, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la quale stabilisce: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”. Come precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, la citata norma, avente ad oggetto le modalità di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, unitamente a quella del precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art. 139 cod. ass.) concernente il danno biologico permanente (e il cui risarcimento non potrà aver luogo ove le lesioni di lieve entità “non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo”), “in quanto non attinenti alla consistenza del diritto, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano… ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore)” (così l’anzidetta sent. n. 235 del 2014). Trattasi, infatti, di norme (la prima, come detto, riguardante il danno biologico permanente, la seconda quello temporaneo) volte a stabilire l’esistenza e, eventualmente, la consistenza del danno alla persona e, dunque, ad esse è tenuto il giudice nel momento stesso in cui decide sul punto.

1.1.2. – Sono invece fondate le doglianze che impugnano la ratio decidendi della sentenza di appello là dove questa ha escluso che la B. abbia fornito la prova, secondo le “rigorose modalità prescritte ex lege”, delle lesioni lievi, di carattere non permanente, subite, in quanto ritenute “non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico”. Invero, il citato comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti). Sicché, appare evidente l’errore in diritto (sub specie di vizio di sussunzione) commesso dal giudice di appello, il quale – pur dichiaratamente discostandosi dalla motivazione del primo giudice, che aveva ritenuto inattendibile il referto ospedaliero (e, dunque, prescindendo da tale valutazione) – ha escluso la risarcibilità del danno biologico temporaneo (quale unica pretesa azionata dall’attrice) in favore della stessa B. nonostante che detto referto medico avesse diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni”, le quali lesioni, dunque, non potevano essere ritenute, di per sé, “affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico” alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata violazione degli artt. 2043, 2054, 2056, 1223 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente negato il risarcimento del danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato in considerazione del fatto che l’istante non aveva provato di aver subito un danno materiale emergente (per spese di gestione del veicolo incidentato) ulteriore rispetto a quello derivante dall’inutilizzabilità dell’autovettura durante il periodo necessario alla sua riparazione, nonostante la prevalente giurisprudenza di legittimità ritenga che tale voce di danno in parola sia in re ipsa.

2.1. – Il motivo è infondato. Il Collegio intende aderire e dare continuità al più recente orientamento, in via di consolidamento, secondo cui il danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa – cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l’esistenza dell’an – ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, sempre che la durata della riparazione non sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l’entità di detti costi) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (tra le altre, Cass., 19 aprile 2013, n. 9626; Cass., 17 luglio 2015, n. 15089; Cass., 14 ottobre 2015, n. 20620). Si tratta, infatti, di indirizzo consentaneo al principio per cui anche il danno da “fermo tecnico” non può considerarsi in re ipsa (come invece opinato dalla ricorrente), quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilità del veicolo, ma deve, invece, essere allegato e dimostrato in ragione della effettiva perdita patita dal danneggiato, in consonanza con la norma di cui all’art. 1223 cod. civ. (richiamata dall’art. 2056 cod. civ.). Sicché, è corretta la decisione del giudice di appello che ha escluso la risarcibilità di detto danno in ragione della rilevata rapida attuazione delle opere di riparazione del veicolo (4 giorni), senza che l’attrice avesse neppure allegato (prima ancora che dimostrato) di aver subito “un danno materiale emergente ulteriore a quello normalmente discendente dal bisogno di disporre le opere” anzidette.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e della tariffa professionale del 2 giugno 2004. Il giudice del gravame, senza tener conto delle specifiche note spese, di primo e di secondo grado, elaborate dal difensore dell’attrice ai sensi del d.m. n. 127 del 2004, avrebbe erroneamente liquidato d’ufficio le spese del doppio grado di giudizio secondo i parametri indicati dal d.m. n. 140 del 2012, nonostante l’attività professionale del detto procuratore si fosse esaurita ben prima dell’entrata in vigore della legge recante le nuove tariffe professionali.

3.1. L’esame della censura è assorbito dall’accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo di ricorso, concernente l’an debeatur sul diritto al risarcimento per il danno biologico temporaneo, dovendo il giudice del gravame, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, nuovamente provvedere alla liquidazione delle spese processuali.

4. – Va, dunque, rigettato il secondo motivo di ricorso, accolto il primo per quanto di ragione e dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che dovrà delibare nuovamente la domanda risarcitoria della B. in riferimento al danno biologico temporaneo, tenuto conto dei principi giuridici di cui al p. 1.1.2. che precede. Il giudice del rinvio dovrà provvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbito il terzo motivo dello stesso ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

fonte www.studiocataldi.it

Cassazione Alcoltest chi ha preso farmaci è sanzionabile

L’assunzione di un farmaco non giustifica il conducente che risulti positivo all’ alcoltest perché non sono rilevanti i motivi per cui i valori siano sballati.

ubriaco

Cassazione Alcoltest : chi ha preso farmaci è sanzionabile

Avv. Aldo Maturo – Per la Cassazione l’esito positivo dell’esame dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza.

E’ compito dell’automobilista dimostrare che l’accertamento non è veritiero per cause attribuibili alla strumentazione utilizzata dalle forze dell’ordine o per vizi nella modalità di effettuazione dell’esame.

Che a giustificazione dei valori superiori alla norma egli abbia poi esibito un certificato medico da cui si rilevi la possibile interazione di alcuni farmaci sui risultati degli esami all’alcoltest è circostanza priva di valore, se non accompagnata da riscontri probatori. I fatti esaminati dalla sentenza della Cassazione (cfr. n. 36887 14 luglio IV sez. pen.)  Leggi tutto su studiocataldi.it

Fonte: Alcoltest: non si salva dalla condanna chi ha preso farmaci che influiscono sull’esito. www.studiocataldi.it

 

Omicidio stradale

Il reato di omicidio stradale, entrato da poco in vigore, sta già vedendo i primi imputati. E allora facciamo un riassunto della norma e delle sanzioni. I media hanno dato molto risalto alle aggravanti ma non dimentichiamo che l’omicidio stradale è tale per una qualsiasi violazione delle norme di circolazione.

OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale le regole ci sono e vanno rispettate, ma nella malaugurata ipotesi vi imputassero, assicuratevi la miglior difesa possibile. Con 12 centesimi al giorno hai la tranquillità di una polizza di tutela legale per i rischi della circolazione. Contattaci per maggiori informazioni.

OMICIDIO STRADALE

Risponde di omicidio stradale chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (nuovo art.589 bis codice penale). Reclusione da 2 a 7 anni.

AGGRAVANTI DELL’OMICIDIO STRADALE

Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica da 0,8 a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope Reclusione da 5 a 10 anni
Omicidio stradale aggravato da stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 gr/lt o da sostanze stupefacenti e psicotrope
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o superiore al doppio rispetto a quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso
Omicidio stradale a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi
Omicidio stradale a seguito di sinistro avvenuto per aver effettuato il sorpasso in prossimità di passaggio pedonale o linea continua
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 5 anni.
  • Se è stata causata la morte di più persone o morte di una persona e lesioni ad altri, la pena può essere aumentata fino a un massimo di 18 anni.

LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Provocare lesioni gravi a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 3 mesi a 1 anno
Provocare lesioni gravissime a terzi per aver violato le norme del codice della strada Reclusione da 1 a 3 anni

AGGRAVANTI PER LESIONI GRAVI – GRAVISSIME

Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità in centro urbano pari o doppia Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per eccesso di velocità su strade extraurbane superiore a 50 Km/h rispetto a quella consentita  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto con attraversamento con il semaforo rosso  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito sinistro provocato dall’ aver guidato contromano  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Lesioni gravi o gravissime a seguito di sinistro avvenuto per aver invertito il senso di marcia in prossimità di intersezione, curve o dossi  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con  l’aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica da 0,8 a 1,5 gr/lt  Reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni (gravi) e da 2 a 4 anni (gravissime)
Provocare lesioni gravi/gravissime a terzi con aggravante dello stato di ebbrezza alcoolica oltre 1,5 gr/lt  Reclusioneda 3 a 5 anni (gravi) e da 4 a 7 anni (gravissime)
  • Se l’autore si è dato alla fuga dopo l’incidente, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 con un minimo di 3 anni.
  • Se sono state causate lesioni a più persone la pena può essere aumentata fino a un massimo di 7 anni.

RIDUZIONE DI PENA

Se il sinistro si è verificato non quale conseguenza esclusiva dell’azione od omissione del conducente, le pene sono diminuite fino alla metà.

REVOCA DELLA PATENTE FINO A 30 ANNI

A seguito di condanna o patteggiamento in processo per lesioni o omicidio stradale, scatta la revoca della patente. La nuova patente può essere richiesta dopo 15 anni in caso di omicidio stradale e dopo 5 anni in caso di lesioni.
Se il conducente si è dato alla fuga dopo un incidente che ha causato la morte di una o più persone, la patente può essere richiesta dopo 30 anni dalla revoca.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Lo stato di ebbrezza scatta se, al controllo, si supera il tasso alcolemico di 0,50 grammi per litro.

TASSO ALCOLEMICO SANZIONE
SUPERIORE A 0,50 e fino A 0,80 gr/lt

Ammenda da € 531 ad € 2.125 (dal 1.1.2015)

Arresto : NO

Sospensione patente da 3 a 6 mesi

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo : SI

SUPERIORE A 0,80 e fino a 1,50 gr/lt

Ammenda da e 800 ad € 3.200Arresto : Si, fino a 6 mesi

Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno

Decurtati 10 punti dalla patente

Fermo del veicolo: SI

SUPERIORE A 1,50 gr/lt

Ammenda da € 1.500 a 6.000Arresto da 3 a 12 mesi

Sospensione della patente da 1 a 2 anni

Decurtati 10 punti dalla patente

Confisca del veicolo: SI

CASI PARTICOLARI

CONTROLLO DALLE ORE 22 ALLE ORE 7 Se il tasso alcolemico risulta superiore a 0,50 gr/lt, tutte le pene previste sono aumentate da un terzo alla metà rispetto alla pena base.
GUIDATORI CON MENO DI 21 ANNI Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.
NEO PATENTATI NEI  PRIMI 3 ANNI DI GUIDA Non possono mettersi alla guida dopo aver assunto comunque alcool. Se in fase di controllo viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un’ammenda da € 163,00 ad € 658,00.

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Omicidio stradale: i punti cardine

Approvato al senato il reato di omicidio stradale. In attesa della pubblicazione in GU vediamo i punti salienti.

sentenza

Omicidio stradale: i punti cardine

L’Omicidio stradale diventa reato penale autonomo e, dopo l’approvazione di ieri in senato, l’iter si chiuderà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Omicidio stradale

Diventa reato autonomo con tre possibili varianti. La pena rimane quella già prevista, da 2 a 7 anni di reclusione, per “la base” ovvero per morte causata da violazione del Codice della strada. Più pesante l’ipotesi di morte provocata da conducente in stato di ebberezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, con tasso superiore a 1,5 gr/l, che prevede una pena detentiva che va da 8 a 12 anni. Infine la terza ipotesi, con reclusione da 5 a 10 anni se lo stato di ebbrezza è lieve, ovvero superiore a 0,8 gr/l, o nel caso di guida particolarmente pericolosa quale ad esempio l’eccesso di velocità o la guida contromano.

Lesioni stradali

L’ipotesi  di reato più grave – omicidio e lesioni – si appliccherà a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti.Per costoro, se guidano sotto effetto di droghe o alzano il gomito,anche in presenza di ebbrezza lieve saranno applicate le aggravanti di pena per entrambi i reati.

Fuga del conducente

In caso di fuga del conducente l’aumento di pena può arrivare fino a due terzi in più e comunque mai inferiore a 5 anni per omicidio stradale e 3 anni per lesioni stradali. Aggravanti anche nel caso che il conducente provochi morte o lesioni a più persone. Riduzione a metà della pena se viene stabilito un concorso di colpa, sia della vittima che di eventuali terzi coinvolti.

Termine di prescrizione raddoppiato

Raddoppio dei termini di prescrizione e arresto obbligatorio in flagranza di reato nei casi più gravi.

Prelievo coattivo

Il Giudice potrà disporre il prelievo coattivo di campioni biologici per la determinazione del DNA. In casi urgenti la richiesta può arrivare anche dal Pubblico Ministero.

Revoca patente

In caso di condanna, anche per patteggiamento, per entrambi i reati verrà revocata automaticamente la patente. Potrà essere nuovamente conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine però è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente si è macchiato di fuga dal luogo dell’incidente per riavere la patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Per le licenze di guida straniere vi sarà invece l’inibizione alla guida sul territorio italiano per un periodo analogo.

Omicidio stradale leggi il testo integrale: Clicca qui


Biciclette: multe per chi circola contromano!

Biciclette contromano: il Ministero dei trasporti fa chiarezza con il parere numero 4635/2015.

contromano

Biciclette: multe per chi circola contromano!

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha chiarito la legittimità della multa per chi circola contromano in bicicletta.

Il parere numero 4635/2015, infatti, esorta le forze di polizia a far rispettare il Codice della Strada anche ai ciclisti.
Quindi, le biciclette non possono circolare contromano, fino a quando non ci sarà una norma che lo permetta.
La circolazione della bicicletta contromano non può avvenire neppure se il Comune ha installato un pannello integrativo derogando specificamente al senso unico di marcia. Il riferimento è a quelle amministrazioni che hanno creato piste ciclabili sulla stessa carreggiata stradale con doppio senso di circolazione, dove quindi i ciclisti viaggiano in senso di marcia contrario a quello consentito alle automobili. In questi casi, si viene a creare un conflitto tra conducenti antagonisti e tra segnali stradali, con conseguente pericolo per la circolazione. Da una parte infatti – specifica il ministero – con l’apposizione del segnale di senso unico si comunica alla generalità degli utenti che tutta la strada è a disposizione per i veicoli orientati correttamente. Dall’altra si confida nella larghezza della corsia di marcia e nel fatto che i veicoli mantengano il margine destro della strada.

Sorgente: vietato andare contromano. http://www.laleggepertutti.it

Ricordiamo che la polizza RC della famiglia assicura anche il rischio della circolazione di biciclette.

La responsabilità non è mai del pedone salvo prova contraria

La responsabilità non è mai del pedone salvo prova contraria, lo afferma la Cassazione  nella sentenza 51191 del 10 novembre 2015

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La responsabilità non è mai del pedone salvo prova contraria

La Cassazione, con sentenza 51191 del 10/11/2015, ha affermato, quali siano le condizioni per l’esimenti del conducente di un autoveicolo nel caso di urto con un pedone.

La prima condizione prevede che il conducente dell’auto, indipendentemente dalla sua volontà, si sia trovato nell’impossibilità di attendere ad ogni suo obbligo di prudenza e diligenza, e quindi, oggettivamente impossibilitato ad avvistare il pedone e ad osservare eventuali movimenti, anche inattesi.

La seconda è che non sia ravvisabile alcuna infrazione e violazione del codice della strada (oltre a quelle di comune prudenza) da parte del conducente del veicolo.

Di seguito il testo della sentenza 51191 del 10/11/2015:

1. Con sentenza in data 20 dicembre 2014 il giudice di pace di Milano assolveva … Paolo dal reato di cui all’art. 590 cp, aggravato ex art. 191 cds, perche’ il fatto non costituisce reato. Riteneva il predetto giudice che non fosse possibile ricostruire con precisione l’incidente avvenuto il 9/4/2012 nel corso del quale … era stata urtata dall’auto condotta dall’imputato mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La ragazza, che stava facendo attivita’ fisica di podista nella zona Montagnetta di San Siro, mentre attraversava via Terzaghi sulle strisce pedonali veniva investita dall’auto dell’imputato proveniente dalla sua sinistra e colpita al ginocchio, riportando la frattura pluriframmentaria del piatto tibiale esterno con affossamento del ginocchio sinistro.

2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano lamentando violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b).

Si rileva che erroneamente la sentenza afferma che all’imputato non era stata contestata alcuna violazione del codice della strada e che la stessa e’ apodittica e non tiene conto delle risultanze processuali nella parte in cui ritiene che la persona offesa, podista, stesse correndo anche nella fase dell’attraversamento dell’incrocio, circostanza smentita dalla stessa parte offesa che ha riferito di aver attraversato a passo veloce, avendo notato l’auto dell’imputato ferma che pero’ aveva ripreso la marcia propria quando ella aveva iniziato l’attraversamento, tanto che il … si era scusato affermando che non l’aveva vista;

rileva che e’ illogica la motivazione assolutoria fondata sull’impossibilita‘ di accertare l’esatto punto d’urto, attesa la certezza che la … fu investita sulle strisce pedonali e che il … la investi con la parte anteriore della sua vettura, essendo distratto, come si legge in sentenza, nel punto in cui il giudice ha riportato la testimonianza di … , che ha precisato che” il conducente dell’ auto non aveva visto la signorina passare perche’ impegnato a guardare nella parte opposta”, cosi confermando quanto riferito dalla p.o. in querela circa le scuse ricevute dal …, per non averla vista. Appare poi assolutamente carente, illogica, incomprensibile la motivazione laddove, per escludere l’elemento soggettivo della colpa, si e’ limitata a rilevare che la presunzione di colpa a carico di due conducenti di veicoli in collisione prevista dal codice civile (art.2054 c.c.) non si applica al campo penale. Lamenta che la suddetta conclusione e’ completamente avulsa da una doverosa valutazione dell’elemento soggettivo del caso di specie secondo i principi fissati da questa Suprema Corte.

3. Nell’interesse dell’imputato il difensore, avvocato Antonio Maria Caleca, si oppone all’accoglimento del ricorso evidenziando che il giudice di pace e’ pervenuto a sentenza di assolutoria con una motivazione corretta, basata sull’esame di tutte le risultanze processuali che pero’ non avevano consentito di sciogliere i dubbi circa la condotta delle due parti coinvolte che impedivano di valutare la misura delle loro responsabilita’ in merito alla causazione dell’evento.

Sottolinea come nessuna infrazione al codice della strada sia stata contestata all’imputato dalla polizia stradale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero, come correttamente osservato dal Procuratore ricorrente , questa Corte, nel caso di investimento di pedone, ha affermato, con giurisprudenza consolidata (sez.4 sentenza n. 20027 del 16.4.2008; sez. 4 sentenza n.33207 del 2.7.2013 Rv. 255995 ) che, per escludere la colpa del conducente di auto, occorre affermare la colpa esclusiva del pedone, che si realizza solo in presenza di una duplice condizione. Per la prima condizione, occorre che il conducente si sia venuto a trovare, per  motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza e prudenza, nell’oggettiva impossibilita’ diavvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo inatteso. La seconda e’ che nelcomportamento del conducente non sia ravvisabile nessuna violazione delle norme del codice della strada e di quelle di comune prudenza.

Nella specie il capo di imputazione aveva evidenziato uno specifico profilo di colpa nei confronti del … consistente nellaviolazione dell’art. 191 cds che regola appunto il comportamento del conducente nei confronti del pedone. Tale profilo di colpa doveva essere indagato a prescindere dal fatto che nell’immediatezza non fossero state elevate contravvenzioni da parte della polizia stradale intervenuta. Infatti l’addebito colposo, anche a titolo di colpa specifica, prescinde dalla eventuale, concorrente responsabilita’ amministrativa, spettandone l’accertamento con piena autonomia alla autorita’ giudiziaria ove per il fatto venga instaurato procedimento penale.

Di tale profilo non si e’ fatta alcun carico la sentenza impugnata che nulla ha riferito al riguardo nemmeno indicando quale siano state le circostanze in cui si e’ svolto l’incidente ed in particolare la direzione di marcia del veicolo rispetto al pedone e la possibilita’ di avvistamento dello stesso a distanza.

La sentenza, incentrando il proprio giudizio assolutorio solo sulla mancanza di certezza in merito alla esatta ricostruzione dell’incidente, non ha in alcun modo considerato il comportamento dei due utenti della strada, l’automobilista ed il pedone, nei reciproci rapporti. Come opportunamente ha ricordato il procuratore ricorrente, le regole della circolazione stradale in centri abitati impongono al conducente di vigilare al fine di avvistare possibili situazioni di pericolo rappresentate anche dalla presenza di pedoni fuori dagli spazi ai medesimi riservati, e di tenere una condotta di guida adeguata alle concrete situazioni di luogo e di tempo, moderando la velocita’ secondo l’occorrenza e arrestando la marcia del veicolo, al fine di prevenire il rischio di un investimento. Circa i doveri di attenzione del conducente nei riguardi dei pedoni, si e’ sottolineato che grava sul conducente l’obbligo di ispezionare continuamente la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e di prevedere tutte quella situazioni che la comune esperienza Corte di Cassazione – copia non ufficiale comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (sez. 4, 13 ottobre 2005, Tavoliere).

Al fine di escludere la responsabilita’ del conducente e’, percio’, necessario che lo stesso sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita‘ di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, specie se attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna infrazione alla norme della circolazione stradale, che possa assumere rilevanza rispetto all’evento, ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.

2.Alla luce di tali osservazioni, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata debba essere annullata per non avere considerato tali rilevanti principi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Milano.

Cosi’ deciso in Roma, il 10/11/2015.

Modifiche al codice della strada dalla Legge di Stabilità 2016

Modifiche al codice della strada dalla Legge di Stabilità 2016: cambia la reimmatricolazione all’estero delle auto, autovelox e ticket per la sosta pagabili col bancomat. http://www.laleggepertutti.it

Modifiche al codice della strada dalla Legge di Stabilità 2016

Modifiche al codice della strada dalla Legge di Stabilità 2016: “Scusi, ha da cambiare in spiccioli per il parchimetro?”: dal prossimo 1° luglio gli italiani non dovranno più dire – o sentirsi dire – questa frase perché i dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento potranno essere attivati anche con carte di debito, i cosiddetti bancomat…. Gli autovelox e i tutor, ai quali abbiamo abbinato da sempre le contravvenzioni per eccesso di velocità, verranno utilizzati anche per altre e nuove funzioni. Serviranno soprattutto per verificare il rispetto degli obblighi assicurativi, ossia se l’automobilista è in regola con il pagamento della polizza rc auto.  …. le telecamere dell’autovelox, così come quelle dei tutor e delle porte delle zone a traffico limitato (Ztl) serviranno altresì a verifica se l’auto ha effettuato la revisione periodica e, infine, il trasporto irregolare di cose.
… Un’ultima modifica riguarda gli obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei mezzi.

RCAuto: chiarimenti sulla dematerializzazione del tagliando

L’IVASS fornisce ulteriori notizie e chiarimenti in materia di dematerializzazione del tagliando di assicurazione, il cui obbligo di esposizione sui veicoli a motore è cessato dal 18 ottobre.

rca addio al tagliando di carta cutillogroup assicurazioni

fonte il quotidianodellapa.it

RCAuto: chiarimenti sulla dematerializzazione del tagliando

L’IVASS ricorda che resta fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione, vale a dire il documento che attesta la regolarità della copertura.

L’Istituto informa che, in caso di controlli delle autorità pubbliche, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all’obbligo di assicurazione esibendo l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio, che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture r.c. auto (si veda art. 31, comma 2bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”).

La suddetta banca dati, contenente le informazioni sulla copertura assicurativa dei veicoli, è istituita presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è alimentata dalle compagnie di assicurazione.

Sul portale dell’automobilista (all’indirizzo www.ilportaledellautomobilista.it) è possibile verificare la presenza di copertura assicurativa sul veicolo. Nel caso in cui il consumatore che ha regolarmente corrisposto il premio verifichi dalla consultazione del portale che il proprio veicolo non risulta assicurato potrà tempestivamente segnalare la circostanza alla propria compagnia assicurativa ed, eventualmente, presentare reclamo all’IVASS.

Inoltre, in caso di sinistro, informazioni di dettaglio sulla copertura assicurativa della controparte potranno essere richieste al Centro di Informazione Italiano istituito presso la CONSAP.

L’IVASS ha da tempo avviato un’opera di sensibilizzazione e di verifica, presso le imprese di assicurazione, della corretta alimentazione delle banche dati previste dalla legge in materia di r.c. auto, compresa la banca dati in argomento.

L’obiettivo della dematerializzazione del contrassegno è principalmente quello di contrastare il fenomeno dell’evasione dell’obbligo assicurativo, anche al fine di promuovere significative riduzioni dei premi di assicurazione.

La dematerializzazione del contrassegno segue quella dell’attestato di rischio, già realizzata dall’IVASS nel quadro delle iniziative tese al contrasto delle frodi assicurative e alla semplificazione degli adempimenti a carico dei consumatori e delle imprese per un recupero di efficienza del settore (si veda Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 all’indirizzo www.ivass.it).

Fonte: IVASS

Moreno Morando

(22 ottobre 2015)

Fine all’impunità degli stranieri, una direttiva UE promette multe per tutti

Il Parlamento Europeo mette fine all’impunità degli stranieri sulle strade Una nuova direttiva è stata appena licenziata a Bruxelles dopo anni di gestazione e modifiche: dopo il no della Corte di Giustizia e la creazione di una nuova base giuridica non ci sono più scuse. Multe per tutti

multa

Fine all’impunità degli stranieri, una direttiva UE promette multe per tutti

La notizia è stata pubblicata oggi sul portale della sicurezza stradate con fonte parlamento Europeo. L’impunità degli stranieri (o delle auto circolanti con targa straniera) è finita

(ASAPS) BRUXELLES, 20 febbraio 2015 – Stavolta sembra che sia proprio la volta buona e l’impunità dei conducenti per le violazioni da loro commesse nel territorio di uno stato diverso dal proprio sarebbe sul punto di finire. Il parlamento europeo ha infatti approvato lo scorso 11 febbraio un insieme di regole (2014/0218-COD) per rendere effettivo un processo verbale di contestazione in ambito UE (clicca qui).

Si tratta della versione definitiva di un pacchetto di regole restituito dal parlamento in sessione plenaria dopo una prima stesura inoltrata agli stati membri nel 2011 (la n. 2011/82/EU) e ora recepito anche da Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che consentirà ad ogni paese dell’Unione di avere pieno accesso alle informazioni relative agli intestatari delle targhe: in particolare, i cambiamenti apportati dal parlamento forniscono una nuova base giuridica alla piattaforma, stavolta incentrata sulla sicurezza dei trasporti, così come richiesto lo scorso 6 maggio 2014 dalla Corte Europea di Giustizia, che aveva giudicato “non corretta” (caso n. 43/12) la precedente impostazione legislativa, fondata – come ricorderanno i lettori dell’ASAPS, che si era già occupata della questione – sulla semplice cooperazione di polizia. È stata proprio questa nuova base giuridica a consentire a inglesi, irlandesi e danesi di entrare a pieno titolo nel sistema, visto che i rispettivi diritti nazionali  non consentivano loro di condividere le nuove regole: entro il 6 maggio 2015 il Consiglio dei ministri europeo sottoscriverà la direttiva e questi paesi avranno due anni di tempo per recepire la norma e darle applicazione.

“Per riuscire a dimezzare la mortalità stradale – ha detto la relatrice della direttiva la spagnola Inés Ayala Sender – abbiamo bisogno di nuovi strumenti. Quando la norma sarà operativa tutti i cittadini europei saranno trattati allo stesso modo e dovranno sottostare alle leggi della circolazione ovunque si trovino. Contiamo molto sull’effetto dissuasivo delle nuove regole, perché ciascuno saprà che ad un’infrazione commessa all’estero seguiranno certamente l’identificazione, la notifica del verbale e la corresponsione di quanto dovuto”.

E per quali infrazioni sarà operativa questa sorta di “mandato” europeo lo dice chiaramente il testo appena licenziato dal parlamento europeo: eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza e del casco, mancato rispetto del semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza alcolica e da stupefacenti e guida in corsie preferenziali, di emergenza e zone a traffico limitato e, infine, uso del telefono. Sarebbe un vero toccasana, soprattutto per le casse del nostro paese, nel quale decine di milioni di euro vengono sottratte all’erario per le violazioni commesse da veicoli stranieri: non è un caso che negli ultimi anni sono proliferati i veicoli con targa estera che immigrati o italiani “furbetti” utilizzano quotidianamente per restare impuniti. (ASAPS)

Commenta l’ASAPS. “Un altro importante passo, anche se l’applicazione concreta della direttiva accorrerà ancora tempo.

Fondo Vittime della Strada – Incidente stradale con veicolo non identificato

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito l’obbligo di risarcimento da parte del Fondo Vittime della Strada anche quando l’identificazione sia stata obiettivamente impossibile

giudice

Fondo Vittime della Strada – Incidente stradale con veicolo non identificato

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada opera secondo casi ben specifici:

  • nel caso di sinistri causati da veicoli non identificati;
  • nel caso di sinistri causati da veicoli non assicurati;
  • nel caso di sinistri causati da veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario (esempio per furto del mezzo);
  • in caso di sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in “Liquidazione Coatta Amministrativa”.

I casi, a cui ne vanno aggiunti altri due molto specifici, sono descritti sul sito della CONSAP (www.consap.it); al termine di ogni descrizione si trova anche il link che rimanda alla pagina in cui presentare la domanda di risarcimento.

Con la sentenza del 13 gennaio 2015, n. 274, Sez. III la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sinistro causato da veicolo non identificato “l’obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima”.

La vicenda nasce dal rigetto dell’appello in cui veniva respinta la sentenza di primo grado favorevole al risarcimento da parte del Fondo Vittime della Strada per un investimento sulle strisce pedonali causato da veicolo non identificato.

La Cassazione, conferma il giudice quando dice che la vittima di un sinistro stradale causato da veicolo non identificato ha l’onere di provare l’incolpevole impossibilità di identificare il responsabile, ed errato ritenere non fornita la prova de qua sul presupposto “che mancava la fuga del veicolo” e “ai fini del presente giudizio, occorre dimostrare una fuga idonea a lasciare il veicolo sconosciuto”.
Questa affermazione è erronea per due distinte ragioni: “da una parte, perché la fuga del responsabile non è elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dal dettato normativo; e dall’altra, perché essa non risulta parimenti coerente con una interpretazione del quadro normativo conforme all’ordinamento comunitario. Pertanto bisogna risarcire anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.

Tutte le spese di giudizio, anche per richieste nei confronti del Fondo Vittime della Strada, trovano la naturale soluzione nella polizza di Tutela Legale.

Maggiori informazioni cliccando qui

 Fonte QdS.it

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