Certificato di assicurazione auto: basta il supporto elettronico

Certificato di assicurazione auto: la circolare prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1° settembre, del Ministero dell’Interno interpreta la dematerializzazione.

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Certificato di assicurazione auto: basta il supporto elettronico

La legge 27/2012, in vigore dal 18 ottobre 2015, ha cancellato l’obbligo di esporre sul parabrezza dell’auto il contrassegno. La norma non ha cambiato l’obbligo di conservare il certificato di assicurazione in caso di richiesta da parte degli organi  polizia.

Letta così, agli automobilisti rimaneva in carico l’onere di tenere sempre a bordo del veicolo il certificato di assicurazione.
E non era solo la normativa a rendere necessaria la conservazione in auto, ma anche la questione legata all’aggiornamento della banca dati delle copertura RCAuto, ancora lontana dal ricevere aggiornamenti tempestivi.

In mancanza quindi di diverse disposizioni la sola verifica telematica non era sufficiente alla certezza della copertura assicurativa e da qui l’assoluta necessità di avere con se il titolo.

Per la precisione “l’articolo 180 del Codice della strada continua a prevedere che chi circola senza avere a bordo il certificato è punito con una sanzione di 41 euro, che scendono a 25 quando si tratta di ciclomotori. In assenza del documento a bordo o comunque della prova certa dell’avvenuto pagamento, la stessa norma prevede che gli agenti invitino il conducente a presentarsi con gli originali in un comando di polizia, per farli visionare; in caso di mancato adempimento senza giustificato motivo, scatta una sanzione di 419 euro.”

La circolare (clicca qui per scaricare) fa chiarezza indicando che

…. in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in forma digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale …

 

BTA Insurance – polizze RcA temporanee contraffatte

BTA Insurance: l’IVASS rende noto che è stato segnalato un caso di commercializzazione di polizza r.c. auto temporanea contraffatta

Falsa RCA

Segnalazione di polizze RcA temporanee contraffatte BTA Insurance

Facendo seguito ai comunicati stampa del 13 giugno 2011 e del 6 maggio 2013, l’IVASS rende noto che è stato segnalato un caso di commercializzazione di polizza r.c. auto temporanea contraffatta, intestata alla società

BTA INSURANCE COMPANY SE

con sede in Robert-Bosch-Straße 6 – 64807 Dieburg (Germania), non autorizzata in Italia all’esercizio dell’attività assicurativa.

Al riguardo l’Autorità di Vigilanza tedesca ha comunicato che la polizza di cui si tratta non risulta emessa dalla società BTA Insurance Company Se Niederlassung Deutschland. Si rappresenta inoltre che, nel caso segnalato, risultano coinvolti anche i seguenti soggetti:

  • Antonio Turco
  • TI EFFE Consulenze, con sede in Battipaglia Via Garda 12/E (ditta individuale di Antonio Turco)

che non risultano iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi italiani né nell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea e quindi non possono esercitare attività di intermediazione assicurativa.

Pertanto, ad oggi, l’eventuale stipulazione di polizze responsabilità civile auto recanti l’intestazione “BTA Insurance Company SE” comporta per i contraenti l’insussistenza della copertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di un’attività non consentita dalle vigenti disposizioni normative. Più in generale, l’IVASS raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli stessi siano emessi da imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dell’attività assicurativa e che gli intermediari che propongono la sottoscrizione dei contratti siano iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi o nell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it

  • degli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la r. c. auto);
  • dell’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate”;
  • del registro unico degli intermediari assicurativi e dell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center dell’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 oppure, negli altri orari, al n. 06/421331.

IVASS approva la trasmissione del certificato di assicurazione RCA in formato digitale

L’invio del certificato di assicurazione RCA potrà essere eseguito anche in forma digitale; rimane fermo l’obbligo di emissione cartacea della carta verde.

certificato assicurazioni in formato digitale

IVASS approva la trasmissione del certificato RCA in formato digitale

L’IVASS, con il Provvedimento n. 41 del 22 dicembreha approvato la trasmissione in forma digitale (posta elettronica o altri mezzi idonei) del certificato di assicurazione.

Viene modificato il Regolamento ISVAP 34/2010 (collocamento a distanza di contratti di assicurazione), e più precisamente il comma 5 dell’articolo 10 (Trasmissione della documentazione), così sostituito:

“Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’art. 11 del Regolamento IVASS n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo”

Il Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell’IVASS, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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