Perché sottoscrivere la garanzia tutela legale

La garanzia tutela legale è il naturale completamento di qualsiasi garanzia di responsabilità civile. Oggi vi diremo perché è necessaria abbinata alla polizza RCA.

Perché sottoscrivere la garanzia tutela legale

Perché con le legge 41/2016, conosciuta come la norma sugli omicidi stradali, ogni automobilista,  in  caso  di  incidente  stradale grave,  può essere  accusato  di  omicidio stradale e lesioni personali stradali. La legge non colpisce infatti solo i pirati della strada, cioè coloro che commettono incidente sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, ma anche chi per distrazione, imperizia o fatalità, provoca un incidente con lesioni gravi o mortali. In questo caso è indispensabile avere al proprio fianco un legale.

Perché  ci  sono  casi  in  cui  non  può  essere  attivata  la  procedura  di  risarcimento  e  di conseguenza la tua Compagnia non può liquidarti il danno. In questi casi per ottenere il risarcimento  dall’altra  Compagnia  devi  provvedere  alla  gestione  autonoma  del  sinistro, per questo il supporto di un legale per recuperare il danno diventa importante. I casi in cui l’indennizzo diretto del danno NON si applica sono più numerosi di quel che si pensa:

  • Quando i veicoli coinvolti sono più di due
  • Quando uno dei due veicoli non è regolarmente assicurato
  • Quando uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia
  • Quando una delle parti coinvolte non è un veicolo a motore
  • Quando sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili
  • Quando uno dei veicoli è un ciclomotore con targhino
  • Quando il danno non è derivante da circolazione stradale
  • Quando le lesioni riportate provocano un invalidità superiore al 9%
  • Quando non c’è impatto tra i veicoli
  • Quando uno dei veicoli è una macchina agricola o un veicolo speciale

Perché a seguito di un sinistro può esserti sospesa o revocata la patente. In questo caso, per riottenerla è necessario l’intervento di un legale.

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In vigore l’ assicurazione obbligatoria per gli avvocati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che rende l’assicurazione obbligatoria per gli avvocati

assicurazione obbligatoria per gli avvocati

In vigore l’ assicurazione obbligatoria per gli avvocati

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che regolamenta l’ assicurazione obbligatoria per gli avvocati.
Questo avviene

dopo quasi 4 anni dall’entrata in vigore della riforma forense, che sanciva tale onere per i professionisti forensi (cfr. art. 12 l. n. 247/2012) e l’inserimento dello stesso tra i 6 requisiti essenziali per poter rimanere iscritti all’albo degli avvocati. (fonte studiocataldi.it)

Di seguito il testo del decreto:

DECRETO 22 settembre 2016
Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita’ civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato. (GU n.238 del 11-10-2016)

Art. 1
Oggetto dell’assicurazione a copertura della responsabilita’ civile professionale
1. L’assicurazione deve  prevedere la copertura della responsabilita’ civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attivita’ professionale.
2. L’assicurazione deve coprire la responsabilita’ per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
3. L’assicurazione deve coprire la responsabilita’ dell’avvocato anche per colpa grave.
4. L’assicurazione deve coprire la responsabilita’ per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato.
6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attivita’ professionale» deve intendersi:
a) l’attivita’ di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorita’ giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita’ di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
7. E’ facolta’ delle parti pattuire l’estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attivita’ al cui svolgimento l’avvocato sia comunque abilitato.
8. L’assicurazione deve prevedere, altresi’, la copertura della responsabilita’ civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilita’ per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
10. In caso di responsabilita’ solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita’ dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Art. 2
Efficacia nel tempo della copertura assicurativa 1. L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattivita’ illimitata e un’ultrattivita’ almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attivita’ nel periodo di vigenza della polizza.
2. L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita’.

Art. 3
Massimali minimi di copertura per fascia di rischio
1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri:

categoria fascia di rischio massimale minimo
a Attivita’ svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo eserciziochiuso non superiore a euro 30.000,00 Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
b Attivita’ svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00 Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
c Attivita’ svolta in forma individuale con fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00 Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
d Attivita’ svolta in forma collettiva (studio associato o societa’ tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00 Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di 2.000.000,00 per anno assicurativo
e Attivita’ svolta in forma collettiva (studio associato o societa’ tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00 Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo
f Attivita’ svolta in forma collettiva (studio associato o societa’ tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

2. In presenza di franchigie e scoperti, l’assicuratore sara’comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, ferma restando la facolta’ di recuperare l’importo della franchigia o
dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesarisarcitoria del terzo.
3. E’ facolta’ delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.
4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all’art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

Art. 4
Assicurazione contro gli infortuni
1. L’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.
2. L’assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attivita’ professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidita’permanente o l’invalidita’ temporanea, nonche’ delle spese mediche.
3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attivita’ professionale.
4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:

  1. capitale caso morte: euro 100.000,00;
  2. capitale caso invalidita’ permanente: euro 100.000,00;
  3. diaria giornaliera da inabilita’ temporanea: euro 50,00.

Art. 5
Modalita’ attuative
1. Fatta salva l’informazione da rendere al cliente ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell’obbligo sono resi
disponibili ai terzi senza alcuna formalita’ presso l’Ordine al quale l’avvocato e’ iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.
2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all’entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.

Avvocati mediatori? C’è conflitto di interessi.

Avvocati mediatori? C’è conflitto di interessi. Lo stop di via Arenula vale anche per il difensore di fiducia della parte chiamata in mediazione. In allegato la circolare

Avvocati mediatori? C’è conflitto di interessi

Avvocati mediatori? C’è conflitto di interessi

Incompatibilità del legale di fiducia della parte chiamata in mediazione iscritto nell’organismo prescelto dall’istante, estensione del divieto anche agli enti che condividono i “mediatori” e niente deroghe pattizie finalizzate ad eludere i divieti.

Questi, per sommi capi, i chiarimenti del Ministero della Giustizia sull’interpretazione della norma di cui all’art. 14-bis del d.m. n. 180/2010, come introdotto dal d.m. n. 139/2014 che ha dettato un complesso quadro di incompatibilità in materia destando diversi dubbi applicativi.

Risarcimento danni RCA dal 2015 negoziazione assistita obbligatoria

Risarcimento del danno da circolazione di veicoli: dal 9 febbraio 2015 sarà obbligatorio esperire la procedura di negoziazione assistita

A CURA DI FRANCESCA DE LUCA avvocato – Lex24 @Esperto legale circolazione stradale – http://www.diritto24.ilsole24ore.com

negoziazione assistita8

Risarcimento danni RCA dal 2015 negoziazione assistita obbligatoria

A partire dal prossimo 9 febbraio 2015, chiunque intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti, avrà l’obbligo di invitare, preventivamente, la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere la controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

La procedura di negoziazione assistita, disciplinata dal Capo II del Decreto, sostanzialmente consiste nella sottoscrizione delle parti in lite di una convenzione, ossia un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra di loro sorta, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati, in sede stragiudiziale.
Questi ultimi, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Decreto hanno il dovere deontologico di informare il cliente, contestualmente al conferimento dell’incarico, circa la possibilità di ricorrere alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. Tale dovere di informativa gravante in capo agli avvocati è ispirato chiaramente all’analogo obbligo di fornire adeguata informativa ai clienti circa la possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.

L’esperimento della procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità e, quindi, obbligatoria nelle controversie in materia di:

1) risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;

e

2) pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo pari o inferiore a cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine concordato tra le parti nella convenzione. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito.

Per le spese necessarie alla procedura è utile stipulare polizza di TUTELA LEGALE.

leggi tutto sul sito http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2014-12-03/risarcimento-danno-circolazione-veicoli-9-febbraio-2015-sara-obbligatorio-esperire-procedura-negoziazione-assistita–150825.php

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