Forti rischi su acquisto di prodotti bancari ed assicurativi tramite canali smart ed alternativi

Konsumer Italia: acquisto di prodotti bancari ed assicurativi tramite i canali smart ed alternativi, c’è il forte rischio che il consumatore non ponderi adeguatamente le sue scelte

Forti rischi su acquisto di prodotti bancari ed assicurativi tramite canali smart ed alternativi

Konsumer Italia associazione di consumatori ed utenti, nonché di promozione sociale e senza fini di lucro, ha pubblicato stamane sul sito ( http://www.konsumer.it ) una nota in cui si esprime la preoccupazione per un mercato che si orienta verso la vendita di prodotti bancari e assicurativi attraverso canali cosiddetti “smart“.

Raffaella Grisafi, vice presidente vicaria “Come farà un tabaccaio a valutare il merito creditizio di un cliente prima di erogare un finanziamento o una polizza?”
La notizia che il mercato si stia orientando sempre più verso l’offerta di prodotti bancari ed assicurativi attraverso canali smart ed alternativi come le rivendite di tabaccai preoccupa fortemente.

C’è il fondato pericolo che il consumatore non ponderi adeguatamente le sue scelte. La storia recente dei finanziamenti e delle carte revolving attivate acquistando un semplice elettrodomestico sta ancora producendo i suoi effetti tragici in materia di sovraindebitamento delle famiglie italiane.
Cosa ne sarà degli obblighi di legge ad esempio in materia di antiriciclaggio e trasparenza e Codice del Consumo? E come farà un tabaccaio a valutare il merito creditizio di un cliente in tabaccheria prima di erogare un finanziamento o addirittura una polizza? Bene accogliere “il futuro” e le maggiori possibilità di accesso ai servizi bancari ma prima sciogliere i nodi del presente e soprattutto rimediare agli errori del passato. Perché alla fine chi paga, è sempre il consumatore”. Banca d’Italia, Ivass, OAM e Governo dettino rigorose regole e prevengano – questa volta almeno – i possibili danni. (fonte http://www.konsumer.it).

Non possiamo che sostenere questa posizione, l’intermediazione di prodotti bancari e assicurativi va fatto da professionisti, formati e preparati per fornire non solo “un prodotto” ma e soprattutto una consulenza “tailor made”, su misura, al cliente.

Truffe on line su polizze auto temporanee

L’associazione Konsumer ha redatto un vademecum in 4 punti per difendersi da incauti acquisti on line di polizze auto temporanee.

polizze auto temporanee

L’IVASS ha rilasciato più comunicati stampa sulle truffe on line legate alle polizze auto temporanee. Quello che segue è una comunicazione che l’istituto ha recentemente diramato:

POLIZZE R.C. AUTO TEMPORANEE:

OCCHIO ALLE TRUFFE ON LINE L’IVASS AVVERTE I CONSUMATORI

Sono in aumento i casi di polizze r.c.auto temporanee false, proposte on line da siti irregolari. Questi siti offrono polizze r.c. auto di breve durata (da pochi giorni ad alcuni mesi), proponendole come vantaggiose per chi usa l’automobile solo per brevi periodi di tempo o per chi deve ritirare il veicolo e farlo immatricolare.

Usano nomi di imprese di assicurazione inesistenti o sfruttano impropriamente nomi di imprese regolari o di intermediari regolarmente iscritti. Attratti dalle prospettive di risparmio, si rischia di cadere nella rete, perdendo soldi ed esponendosi al rischio di guidare senza copertura, di vedersi sequestrare il veicolo o ritirare la patente o di essere esposti a richieste in caso di sinistro.

Alcuni tra i più recenti casi scoperti da IVASS riguardano i siti:

assitempo.it contibroker.it assicurazionibrevi.it studiobovio.com assipuntodrive.com galloassicurazioni.com

Per questi casi, IVASS ha già sporto denuncia alla Polizia Postale.

Possibili segnali di allarme sono:

1) assenza sul sito web dei dati identificativi dell’intermediario assicurativo, e cioè del soggetto autorizzato dalla legge a distribuire polizze di assicurazione. Sul sito devono essere presenti l’indirizzo della sede, recapiti telefonici e postali, compresa la PEC, il numero e la data di iscrizione al RUI (il Registro tenuto dall’IVASS degli intermediari assicurativi e riassicurativi con sede o residenza in Italia), l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.

Per gli intermediari UE iscritti nell’Elenco annesso deve essere indicata anche l’eventuale sede secondaria e il possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia, con indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine. Poiché i dati possono essere presenti, ma falsi, è bene controllare la corrispondenza dei dati sul RUI o sull’Elenco annesso.

2) Presenza del sito nell’Elenco dei siti web irregolari pubblicato dall’IVASS;

3) Assenza sul sito del nome dell’impresa assicurativa che emette la polizza;

4) Nome di un’impresa di assicurazione che non compare nell’Elenco delle imprese italiane né nell’Elenco delle imprese estere ammesse ad operare nella r.c.auto. Fai molta attenzione perché un semplice errore, anche minimo o apparentemente casuale, potrebbe nascondere un imbroglio!

Se hai dubbi contatta in ogni caso l’impresa assicurativa (non utilizzando i recapiti presenti sul sito, ma cercandoli altrove) per avere conferma della regolarità dell’operazione proposta.

Per qualsiasi necessità di assistenza puoi anche rivolgerti al Contact Center IVASS, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14.30.

Alla voce dell’Ivass si è aggiunta quella dell’associazione Konsumer Italia che sottolinea come il consumatore acquistando on line polizze auto temporanee corra rischio doppio “di perdere il denaro pagato per il premio e soprattutto di guidare (senza saperlo!) sprovvisto di copertura assicurativa. In tal caso, non solo non si è coperti da una polizza in caso di sinistro, ma si va incontro al sequestro del veicolo o al ritiro della patente”.

Allo scopo di aiutare gli utenti l’associazione ha redatto un vademecum in quattro punti:

  1. Controllare che il sito di questi intermediari assicurativi riporti dati obbligatori quali la sede, i recapiti telefonici e postali, compresa la PEC, il numero e la data di iscrizione al RUI (il Registro tenuto dall’IVASS degli intermediari assicurativi e riassicurativi con sede o residenza in Italia), l’indicazione che l’intermediario è soggetto al controllo dell’IVASS.
    Per gli intermediari UE iscritti nell’Elenco annesso deve essere indicata anche l’eventuale sede secondaria e il possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività in Italia, con indicazione dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine;
  2. Cercare conferma che questi dati siano reali, nelle sezioni del sito IVASS dedicate al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi e all’Elenco degli intermediari della Unione Europea;
  3. Controllare sul sito istituzionale IVASS che il sito in questione non sia segnalato come irregolare;
  4. Controllare che sul sito sia indicato il nome dell’impresa assicurativa che emette la polizza: il sito infatti è solo “un intermediario” che vende la polizza di un terzo (appunto l’impresa).
    Per contattare l’impresa non si devono utilizzare i recapiti presenti sul sito, ma è necessario cercarli altrove in modo da essere sicuri che non sia falsi anche quelli.

Se avete altri dubbi in merito a truffe su polizze auto temporanee  l’associazione invita gli utenti a contattarla via mail all’indirizzo: info@konsumer.it.

Polizze abbinate ai servizi di erogazione di energia

Il Report IVASS 2016 illustra gli esiti dell’analisi condotta nel 2015 dall’istituto sul mercato delle polizze assicurative abbinate ai servizi di erogazione dell’energia (luce e gas) e dell’acqua e i conseguenti interventi di vigilanza adottati a tutela dei consumatori. Dall’indagine emergono le problematiche e le criticità di assicurazioni, spesso occulte e con indennizzi rifiutati.

CASA

Polizze assicurative abbinate ai servizi di erogazione di energia

L’IVASS ha condotto nel 2015 un’indagine sulle polizze assicurative abbinate ai servizi di erogazione di energia (luce, gas e acqua) da cui é emerso un ampio fenomeno di cross selling con l’abbinamento di coperture assicurative ai servizi energetici.

Gli aspetti più problematici per i consumatori risultano connessi alle modalità dell’offerta, alla conoscenza dell’esistenza delle polizze e, quindi, alla possibilità di attivarle in caso di bisogno.

Dalle verifiche effettuate si sono resi necessari interventi verso le Imprese di assicurazione per rivedere sia le condizioni contrattuali che le politiche assuntive e liquidative per rafforzare il livello di tutela dei consumatori.

Un generale processo di rivisitazione dei rapporti commerciali tra gli assicuratori e i fornitori di energia per rimodulare le offerte e la gestione dei sinistri al fine di una maggiore trasparenza e correttezza verso i consumatori.

La dimensione del fenomeno, già nel 2014, evidenziava:

  • 2 milioni di utenti assicurati in bolletta;
  • 33 milioni di euro di premi raccolti dalle imprese di assicurazione

Dall’esame delle condizioni di polizza è emerso che oggetto delle coperture assicurative sono prevalentemente:

nel settore dell’energia:

  • assistenza tecnica presso l’abitazione per guasto agli impianti elettrico (quadro elettrico, interruttore etc.) e del gas (“fuga da dopo il contatore” sulle tubazioni di alimentazione all’interno dell’abitazione) o altro tipo di assistenza (invio d’urgenza di un idraulico, fabbro, tapparellista, vetraio, riparatore elettrodomestici), spese d’albergo in caso di necessità, rimborso delle bollette pagate dall’assicurato in un determinato periodo nei casi di perdita involontaria del lavoro o di intervenuta invalidità/inabilità.

nel settore idrico:

  • il rimborso di costi anomali derivanti da perdite occulte di acqua, eccedenti rispetto a percentuali prefissate di consumi medi storici (c.d. franchigie).

Le polizze prevedono in diversi casi motivi di esclusione o limitazione della copertura ovvero oneri a carico dell’assicurato che rendono difficile, al momento del sinistro, l’effettivo accesso all’indennizzo.

I TRE CONSIGLI DELL’IVASS

  1. Se attivi un nuovo rapporto di fornitura di luce, gas, acqua, fai attenzione ad eventuali offerte di polizze assicurative abbinate al contratto principale. Qualunque sia il canale e la forma di presentazione dell’offerta (a mezzo posta, venditori “porta a porta”, sportello del fornitore, call center telefonico, siti internet) hai diritto di conoscere caratteristiche, natura ed estensione delle coperture, condizioni di polizza (massimali, franchigie, scoperti, ecc.), Costi, decorrenza e durata delle garanzie, modalità di recesso nonché gli adempimenti previsti per ottenere, in caso di sinistro, il risarcimento
  2. Verifica in ogni caso, prima di sottoscrivere il contratto di fornitura, l’eventuale presenza del modulo di adesione alla polizza collettiva o del contratto di assicurazione individuale e accertati dei costi e delle modalità di pagamento del premio.
  3. Se i tuoi rapporti di fornitura di luce, gas, acqua sono già in corso controlla, rileggendo i documenti che hai conservato ovvero richiedendo informazioni telefoniche all’operatore, se l’offerta a cui hai già aderito comprende una polizza abbinata e se e’ previsto un costo a tuo carico. Verifica le modalita’ di recesso.

Scarica tutto il testo dell’indagine: CLICCA QUI

Banca : sai che polizza stai comprando?

Due interventi di Carlo Colombo, Consigliere UEA con delega a Disintermediazione, su bisogni del cliente e trasparenza dei contratti, sul tema delle polizze abbinate a mutui e finanziamenti e in generale sui prodotti venduti dalla banca

banca

Polizze in banca: sai cosa stai comprando?

Il primo intervento, che segue, è del 10 marzo 2016, il secondo segue di pochi giorni. Li pubblichiamo integralmente perché avremmo faticato a scrivere meglio la denuncia fatta nei confronti di come si opera in banca, o presso gli operatori finanziari in genere, Poste comprese. Scriveremo invece, prossimamente, di fatti realmente accaduti e di cui abbiamo prova. Stay tuned.

Polizza Incendio? Compresa nel mutuo per la nuova casa! Garanzia Furto? Compresa nel finanziamento della macchina nuova! Ma cosa sanno di questi contratti i nostri clienti?

Quante volte noi intermediari professionisti ci siamo sentiti dire dai clienti che non potevano valutare le nostre proposte di polizza Incendio/Casa o Vita/Tcm (Temporanea Caso Morte) perché dovevano stipularla obbligatoriamente con la banca che gli erogava il mutuo?

O che la garanzia Incendio e Furto sulla nuova auto in acquisto era già compresa gratuitamente nel finanziamento della stessa? E quando evidenziavamo al cliente l’importanza di mantenere una copertura unitaria del rischio, senza spezzettarla tra più assicuratori, onde evitare complicazioni al momento dell’eventuale sinistro su una fattispecie al confine della garanzia prestata dalle due diverse polizze?

Nessuno gliene aveva parlato.

Esempio pratico: se una polizza copre la fattispecie “atti vandalici” e l’altra il “danno da tentato furto”, può succedere che ognuno dei due periti ritenga che il danno non rientri nella sua polizza, ma sia di competenza dell’altra Compagnia lasciando l’assicurato disarmato davanti al “muro di gomma” alzato dai rispettivi liquidatori.

E quanti di noi si sono resi disponibili a comparare la loro proposta con quella fatta dalla banca o dall’intermediario creditizio di turno, per rendere consapevole il cliente in merito all’adeguatezza o meno della polizza che stava acquistando e all’equità del premio richiesto rispetto alla media di mercato? Chi lo ha fatto si sarà reso conto che recuperare il fascicolo informativo, che il cliente avrebbero dovuto avere per tempo, è un’impresa a dir poco ardua.

La conferma di queste cattive pratiche è arrivata anche dal Servizio Tutela del consumatore dell’Ivass e di BankItalia che, a seguito di verifiche e ispezioni, hanno rilevato una situazione da “film dell’orrore”, perpetrata tanto dalle banche e dagli intermediari finanziari quanto dalle Compagnie che avevano predisposto le relative coperture assicurative.

Nel dettaglio, i primi agivano disinteressandosi totalmente dei postulati dell’attività di intermediazione (almeno quella assicurativa): raccolta delle informazioni necessarie all’individuazione della soluzione più idonea rispetto alle effettive esigenze dei clienti; conseguente verifica dell’adeguatezza della soluzione proposta; eventuale spiegazione e formalizzazione dei motivi della mancata conformità della polizza alle suddette esigenze. Per non parlare delle mancate informazioni in sede precontrattuale sulla reale portata della garanzia oggetto di sottoscrizione e della pressione psicologica esercitata sul cliente in merito all’asserita obbligatorietà e gratuità della copertura assicurativa.

Le seconde, ovvero le Compagnie operanti nel settore, proponevano polizze inadeguate rispetto ai bisogni di protezione del target di riferimento, con garanzie carenti, a premi molto più alti rispetto a quelli di mercato.

Questi sono i motivi per cui, giova ribadirlo, Uea continua a portare avanti la sua Campagna di legalità contro chiunque – anche questo giova ribadire: il bersaglio non è il soggetto, ma l’azione che lede i diritti dell’assicurato – intermedi coperture assicurative senza chiarirne i contenuti, lo scopo e le specifiche. Svilendone la funzione sociale e ingannando i consumatori.

Il secondo intervento sul tema, pubblicato il 15 marzo 2016:

Specifiche contrattuali incoerenti rispetto alle esigenze dei clienti. Costi inutili e rimborsi improbabili. Se le lettere Ivass vengono ignorate e le Compagnie non intervengono, tocca a noi Agenti sensibilizzare e mettere in guardia gli assicurati. Ad esempio ricordando loro che dal 22 febbraio…

Faccio seguito a quanto tante volte ribadito da Uea nel corso degli anni circa l’importanza di affidarsi ad un intermediario professionista per la scelta delle coperture assicurative, per soffermarmi su alcune delle principali storture riscontrate nell’analisi delle polizze legate a mutui e finanziamenti e dell’operato di banche e intermediari creditizi (che, ovviamente, non si sognano nemmeno di confrontarsi con proprie “Commissioni tecniche” con le Compagnie per l’adeguamento di coperture e processi alle esigenze dei clienti).

Dall’ultima indagine congiunta Ivass/Bankitalia emerge che:

  • Ricorrono macroscopiche carenze, limiti ed esclusioni incoerenti con le esigenze del cliente. Esempio classico: la durata della copertura è inferiore alla durata del finanziamento o le rate rimborsabili sono inferiori a quelle mancanti.
  • Viene richiesto un premio per garanzie di cui il cliente non potrà mai usufruire (garanzie rotanti).
  • Si assicura la “perdita di impiego” a persone che non sono in possesso dei requisiti per ottenere l’indennizzo previsto, nonostante l’intermediario finanziario debba disporre di questa informazione per l’istruttoria del finanziamento (es. dipendente part time, pubblico o privato).
  • Spesso i clienti che interrompono il finanziamento hanno difficoltà a farsi rimborsare il premio non goduto.
  • Queste polizze facoltative, costose e di cattiva qualità, si trovavano abbinate ad oltre l’80% dei finanziamenti. (Facoltative?!?)
  • In molti casi i clienti firmano moduli di adesione con prestampata la dichiarazione attestante “il buono stato di salute” senza nessuna preventiva verifica dello stesso.
  • A molti clienti vengono proposti premi unici anticipati, pregiudicando di fatto l’opportunità di usufruire delle detrazioni fiscali negli anni seguenti, magari poi finanziando anche questi, arrivando a percepire provvigioni superiori al 50%.

A fronte di ciò, le Compagnie operanti in questa nicchia di mercato – nonostante le raccomandazioni dell’Ivass del 17 dicembre 2013 – da un lato non effettuano le verifiche di adeguatezza e di controllo dell’operato delle reti commerciali di cui si avvalgono, e dall’altro non si fanno remore a contestare le richieste di indennizzo degli assicurati, arrivando a devastare le finanze di intere famiglie. Riassumendo, la logica sembra essere: prima incasso il premio, poi se c’è il sinistro contesto! Ma questa prassi come si pone con i dettami del Codice Etico emanato dai Consigli di amministrazione di queste Imprese?

Visto com’è andata con la sopracitata lettera Ivass del 2013, ho qualche dubbio che questo ulteriore intervento delle Autority produrrà gli effetti sperati, salvo che – come già successo in passato – non scendano in campo gli Intermediari professionisti in assicurazioni. Come? In primis informando i clienti che, dal 22 febbraio di quest’anno, sia per le polizze vita che danni legate ai finanziamenti il contraente:

  • deve ricevere due informative precontrattuali distinte, una per la polizza e l’altra per il finanziamento con specifica dei rispettivi costi (forse così finiremo di sentirci ripetere dai clienti che la polizza è data gratuitamente!) e della rata dovuta per il finanziamento distinta da quella del premio assicurativo;
  • deve ricevere, dopo la stipula della polizza, tempestiva comunicazione delle caratteristiche della copertura, con indicazione delle modalità di recesso e di riduzione della rata;
  • ha 60 giorni di tempo per recedere dal contratto con rimborso del premio o riduzione della rata.

Se la forza degli Agenti, storicamente, è la prossimità al Cliente e la capacità di sviluppare relazioni di fiducia, trasferire queste informazioni agli assicurati è un altro modo per tutelarli e fare i loro interessi, così come lo è denunciare le pratiche che gettano discredito sull’intero settore assicurativo adombrando chi – lato Compagnie e lato Intermediari – opera in modo etico e professionale.

Come promesso torneremo sull’argomento banca per raccontare alcuni casi realmente accaduti a nostri clienti e di cui possediamo documentazione.

Risparmiare con la polizza online, Adiconsum avvisa di “stare attenti”

Carlo Pianulli, presidente Adiconsum Lombardia, in un a intervista all’Eco di Bergamo, avverte sui rischi di acquistare una polizza online.

polizza rca online

Risparmiare con la polizza online, Adiconsum avvisa di “stare attenti”

Ad avvisare i consumatori sui potenziali rischi delle polizze online, spesso celate da preventivi incomprensibili e voci di polizza enigmatiche, ci pensa Carlo Piarulli, presidente di Adiconsum Lombardia in una intervista rilasciata all’Eco di Bergamo a cura di Alessandro Belotti, il quale invita caldamente ad accertarsi della moltitudine di informazioni che provengono dal mare magnum di internet.

Ma di cosa deve accertarsi un potenziale cliente nel momento in cui decide di acquistare una polizza online proveniente da una comparazione legata soprattutto sul discorso prezzo?

Dice Piarulli: “Occorre innanzitutto andare al di là dei facili entusiasmi sul risparmio, valutando bene gli elementi importanti” come le condizioni di polizza. (vi rimandiamo all’articolo scritto in precedenza sul nostro sito riguardante la semplificazione contrattuale)

Fino a 4-5 anni fa le compagnie erano molto restie a stipulare una RcAuto, in quanto allora era molto onerosa” per le Compagnie che proponevano spesso prezzi proibitivi che stavano ad indicare il “non voler assumersi il rischio”…

Ora le cose sono cambiate… Nel Far West delle polizze, “il trend si è completamente invertito: per le compagnie è diventato un business, in quanto il rischio è diventato molto più basso” continua Piarulli…. Ora le compagnie vedono di buon occhio le RC auto poiché il rapporto sinistri/premi è calato. Ciò significa che è diminuito il rischio da assicurare.

Con questi preamboli, dove risiede, in teoria, il risparmio delle polizze online confronto a quelle stipulate in agenzia? Si pensa subito al taglio dei costi di noi intermediari, ma stando più attenti, possiamo notare che molte polizze online escludono a priori determinate caratteristiche presenti invece nelle polizze tradizionali stipulate in agenzia… Il classico esempio è la rinuncia alla rivalsa in stato d’ebbrezza o guida non conforme, applicando a volte franchigie e scoperti che, in caso di sinistro con torto, ci fanno rimpiangere quei soldi che abbiamo risparmiato non rivolgendoci ad una agenzia…

Non siamo qua a fare terrorismo psicologico, ma esistono dei rischi inerenti l’acquisto di polizze assicurative online e se ci sono, dove li troviamo?

Normalmente è difficile trovare compagnie assicurative esclusivamente on line….” Di solito, le compagnie online sono delle appendici di quelle tradizionali che, spinte sempre più dalla diffusione di internet e delle sue possibilità, hanno pensato bene di lanciarsi nel marasma, che, per gli addetti ai lavori in questo campo, molte volte rasentano l’impossibile dal punto di vista dei prezzi risultanti… ma, come scritto in precedenza, al di là del taglio dei costi dell’agenzia, bisogna leggere molto attentamente le condizioni di polizza e gli svantaggi nel caso di una stipula online (pagamento online ce, se non effettuato entro determinati giorni, comporta una variazione sul premio da pagare, invio documentazione spesso illeggibile, dati inseriti a caso, problema nella gestione dei sinistri e via dicendo, che noi del settore conosciamo bene)…

Per quanto riguarda l’affidabilità continua Piarulli “l’attenzione deve però essere la stessa di quando si acquista un qualsiasi prodotto su internet o nel momento in cui si sottoscrive un documento: occorre quindi verificare l’identità dell’interlocutore, essere certi che sia affidabile e garantito. L’affidabilità nel mondo dell’on line è tutto, anche per una questione psicologica: una banca, un’agenzia sono luoghi fisici ben identificati e identificabili, internet è invece per definizione il mondo dell’immateriale, cosa di per sé non negativa. In tema di Rc Auto, per sapere se il soggetto in questione è affidabile o meno, basta quindi andare sul sito dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) o su quello di Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), dove si possono reperire tutte le informazioni necessarie”.

Ma, solitamente, in quanto può consistere il risparmio sulla polizza?

E’ bene evidenziare che la polizza Rc Auto è un prodotto obbligatorio e quindi non dico che sia calmierato, ma quanto meno c’è una certa attenzione da parte del Comitato interministeriale dei prezzi (Cip). Un risparmio molto consistente, ossia nell’ordine di 800-1.000 euro, si potrebbe verificare soltanto nel momento in cui i parametri sono molto diversi, non gli stessi: comparando la polizza di una vettura di un residente a Napoli con quella di un residente a Lodi, ad esempio. Se invece i parametri sono identici (stessa città, stesso veicolo, stessa età del conducente, ecc.), stando di manica larga, il rapporto tra il preventivo più basso e quello più alto è normalmente di 1 a 2. Raramente può oltrepassare questa soglia

Piarulli termina con una valutazione sui comparatori online: “…. anche qui occorre conoscere i parametri di queste valutazioni. Vanno quindi presi con le pinze, senza fidarsi ciecamente di una prima impressione favorevole o di un dato eclatante in termini di risparmio. Sarebbe opportuno verificare personalmente la veridicità del dato emerso dal comparatore, andando a richiedere un altro preventivo con le medesime caratteristiche direttamente sul sito dell’agenzia che offre il prezzo più favorevole, secondo lo stesso comparatore. In questo modo il meccanismo di verifica evita di incappare in possibili sovrapprezzi o eventuali commissioni non esplicitate. Conta molto anche il numero di compagnie che vengono selezionate dal comparatore o con cui vige una partnership (che deve essere esplicitata): un conto è se sono 4-5, un altro se sono 20-30. Più un sito di comparazione è indipendente, quindi, maggiore è la sua affidabilità. Possono sembrare dettagli, ma in realtà contano moltissimo

Di sicuro sono affidabili, ma ricordiamoci che molte volte vale l’equazione prezzo basso=qualità scadente.

Un fenomeno in via di espansione, e per noi ancor più rischioso, è l’acquisto di altra tipologia di contratti di assicurazione, sia nel settore protezione che risparmio. Qui la competenza diventa ancora più importante. Rispondete a questa domanda: affidereste la protezione del vostro patrimonio a perfetti sconosciuti, di fatto ad una macchina (il computer)?

Noi consigliamo caldamente di accertarsi del dato ottenuto andando a chiedere in un’agenzia un preventivo con le medesime caratteristiche, ricordandoci che i prodotti dell’agenzia includono già di base alcune voci escluse il più delle volte dalle polizze online.

Facendo così, la nostra verifica può eliminare le possibilità di sorprese come sovrapprezzi, commissioni nascoste e, tengo a ribadire la professionalità di una persona che ci spiega a voce e a quattrocchi come è strutturata una polizza e cosa far.

Condizioni di polizza … Mission Impossible

Rc auto, Konsumer Italia: semplificare la Nota informativa è una “Mission Impossible” degna di Tom Cruise…

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Condizioni di polizza … Mission Impossible

Con le attuali condizioni di polizza il tentativo di semplificare il testo rischia di diventare una mission impossible. Affinchè sia attuata, tutte le compagnie di assicurazione dovrebbero lavorare in sinergia al chiarimento complessivo delle Condizioni Generali di Assicurazioni.

E’ questa la posizione espressa da Konsumer Italia al tavolo tecnico che è costituito presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) per elaborare proposte di semplificazione della Nota informativa dei contratti sul ramo danni, fra cui l’rc auto.

Del tavolo fanno parte le associazioni di categoria degli Intermediari, l’Ania, alcune compagnie di assicurazione non rappresentate dall’Ania e le associazioni dei consumatori tra le quali anche, con delega di ACU e del Movimento difesa del Cittadino, Konsumer Italia.

L’unione ricorda che nell’ultima riunione prima dell’estate si era deciso di lavorare con delle simulazioni su due prodotti assicurativi di larga scala.

Konsumer è partita dallo studio delle CGA del prodotto “Sei a casa” di Generali Italia.

La Nota Informativa, ricorda l’associazione, è un documento sintetico che, stabilito dal secondo comma dell’Art. 185 del Codice delle Assicurazioni: “ …. contiene le informazioni che sono necessarie affinché il contraente e l’assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali…”.

Ci sono stati naturalmente dei problemi. Spiega Konsumer: “Dallo studio è emerso che il Fascicolo Informativo è di ben 92 pagine di cui 6 riguardanti la Nota Informativa ed 86 riguardanti il Glossario e le C.G.A… Un labirinto di informazioni tecniche ed è estremamente complesso in quanto prevede tre versioni (BASIC- COMFORT- TOP) oltre a tutta una serie di garanzie facoltative.”

Oltre le molteplici garanzie inseribili in polizza, vi sono ben 92 esclusioni. Alla luce di questa enorme mole di informazioni, Konsumer ha rilevato tecnicamente che l’opera di semplificazione della Nota Informativa è una “ Mission Impossible ”.

Per semplificarla occorre che le compagnie di assicurazione lavorino, come detto sopra, con impegno alla semplificazione delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Davanti a tutto questo e soprattutto alla rappresentazione delle argomentazioni tecniche portate al tavolo, Konsumer denuncia però un atteggiamento di scarsa sostegno da parte dell’Ania.

Dice il presidente di Konsumer Fabrizio Premuti: “Ania ormai rischia di rappresentare solo se stessa, se rinuncia anche al ruolo tecnico e di confronto erigendo barricate, dimostrerà solo arroganza e troverà nei consumatori un avversario durissimo. Sono comunque certo che troveremo Imprese con cui lavorare con o senza Ania”.

L’associazione annuncia che chiederà di ripartire sulla trasparenza delle condizioni generali di polizza.

Andrea Begal
consulente Cutillogroup

Se il volo ritarda la compagnia risarcisce

se il  la compagnia risarcisce. Dopo le 3 ore, oltre a vitto e alloggio spetta un compenso ulteriore

se il volo ritarda?

Se il volo ritarda la compagnia risarcisce.

Interessante sentenza del GdP di Ragusa; in qualunque caso consigliamo di sottoscrivere una polizza viaggi, vantaggiosa sotto tutti gli aspetti CLICCA QUI per saperne di più.

Secondo il Giudice di pace di Ragusa [1], nel caso di ritardo del volo di oltre tre ore, in aggiunta all’obbligo di assistenza del passeggero (vitto, alloggio e spese di trasferimento) grava sulle compagnie aeree quello di corrispondere il compenso previsto per la cancellazione.

Competente a conoscere la controversia è il Giudice del luogo di residenza del passeggero (foro del consumatore) secondo le regole proprie del diritto interno.

Le Sezioni Unite della Cassazione [2] avevano stabilito che in base al comma 1 dell’art. 28 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, l’azione di responsabilità per danni derivanti dal trasporto aereo internazionale può essere promossa, a scelta dell’attore, innanzi ad un tribunale dello Stato del domicilio del vettore, ovvero della sede principale del suo esercizio ovvero del luogo in cui il vettore possiede una organizzazione a cura della quale sia stato concluso il contratto, oppure, infine, innanzi al tribunale del luogo di destinazione.

Con altra sentenza della III Sezione [3] essa aveva poi affermato il principio secondo cui, ferma l’individuazione dello Stato aderente competente secondo i criteri dell’art. 28 di cui si è detto, sono applicabili per l’individuazione del Foro competente, le regole della competenza territoriale interna, esse pure regole di procedura.

Polizze united link: occhio alle false assicurazioni

La sentenza ottenuta da Confconsumatori a Bologna lo conferma: «Non è una vera assicurazione se è subordinata all’andamento del titolo»

Polizze united link: occhio alle false assicurazioni

Bologna, 14 luglio 2015 – Non è una vera assicurazione se è subordinata all’andamento del titolo cui è collegata: altro colpo mortale inferto da Confconsumatori alle cosiddette polizze united linked. Un 70enne della provincia di Reggio Emilia ha ottenuto a Bologna la restituzione dei 54 mila euro sfumati nell’investimento in unit linked Ares. La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: le polizze collegate sono assicurazioni solo quando garantiscono la restituzione del capitale.

Un risparmiatore residente a Sorbolo Levante (RE) nell’ottobre 2001 aveva investito i propri risparmi, circa 90 mila euro, in una polizza assicurativa, denominata unit linked Ares, collegata a un fondo comune d’investimento. Si trattava di un tipo di investimento che, nel corso degli anni, prevedeva il pagamento di rate mensili da circa 1000 €. Il Tribunale di Bologna ha condannato la compagnia assicuratrice alla restituzione del capitale versato nel tempo dedotto quanto ricevuto in seguito al recesso (48.973,38 €), ossia 40.899,79 € oltre a interessi e spese per oltre 54.000 euro.

Il fatto che una polizza vita sia garantita da bond, al cui andamento sia anche legata la rivalutazione del premio, comporta, secondo il Tribunale di Bologna, in ossequio alla Cassazione, la ricorrenza non di un contratto assicurativo né tantomeno di un’assicurazione sulla vita, ma di una vera e propria operazione finanziaria, analoga agli investimenti in azioni o obbligazioni. Di qui per il Tribunale la necessità di applicare le norme del TUF (d.lgs. n. 58/98), primo fra tutti l’art. 23 che impone la stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, in mancanza del quale lo stesso e l’operazione devono essere dichiarati nulli.

Sorgente: Polizze united link: occhio alle false assicurazioni – CONFCONSUMATORI

Il Forum ANIA–Consumatori concorde sulla tabella unica dei risarcimenti

DDL Concorrenza, il Forum ANIA–Consumatori concorde sulla tabella unica dei risarcimenti | Intermedia Channel

I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese assicuratrici che siedono nel Consiglio Generale del Forum ANIA-Consumatori si sono confrontati su alcuni aspetti del Disegno di Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza legati al settore assicurativo.

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RcAuto al via lobby Carta di Bologna per i diritti degli assicurati

Le associazioni dei consumatori, degli assicurati, delle vittime della strada dicono no alla svendita dei diritti degli assicurati

Aumento RCA

RcAuto al via lobby Carta di Bologna per i diritti degli assicurati

Le associazioni dei consumatori, degli assicurati, delle vittime della strada dicono no alla svendita dei diritti degli assicurati: non si può proporre per legge la rinuncia alla tutela della salute, alla cessione del credito e al risarcimento per equivalente barattandoli con una scontistica dopata. La libertà di scegliere il proprio medico, il proprio carrozziere di fiducia non è in vendita e la manomissione del codice civile proposta dal disegno di legge contiene elementi di illegittimità costituzionale“: questa la dichiarazione d’intenti con cui si sono riuniti sabato scorso a Napoli i rappresentanti dei consumatori, dei danneggiati, dei carrozzieri, dei patrocinatori stragiudiziali, degli avvocati, dei medici, dei periti, che hanno discusso quella che considerano la “controriforma RCAuto contenuta nel DDL Concorrenza“. “Chiediamo che il disegno di legge cambi passo e colpisca il monopolio assicurativo liberalizzando veramente il mercato, favorendo l’ingresso di compagnie straniere e aumentando la concorrenza riducendo i costi generali e gli sprechi di un sistema ad alto rischio criminogeno“, dicono i promotori dell’iniziativa, che ha portato alla costituzione della lobby “Carta di Bologna Per la difesa dei diritti degli assicurati e dei danneggiati“.

Secondo i partecipanti, fra cui Assoutenti, il disegno di legge avrebbe come vero obiettivo quello di ridurre gli indennizzi per le vittime della strada, di consegnare il mercato delle autoriparazioni alle compagnie di assicurazione abbassando la qualità delle prestazioni e di togliere garanzie e diritti ai danneggiati in cambio di un sconto sulla polizza. La riunione ha dunque rappresentato l’occasione per una riforma del settore che garantisca fra l’altro “l’ingresso di compagnie straniere e la riduzione della quota di mercato nelle mani di una sola compagnia al 10%, la libera scelta del medico legale e del carrozziere di fiducia, la terzietà del valutatore del danno (non può essere un perito a libro paga di chi deve indennizzare, ma un soggetto terzo non in conflitto di interessi), un’Authority realmente indipendente estranea agli interessi del mondo finanziario e assicurativo, fuori da Banca d’Italia, tariffe collegate all’andamento dei profitti (più sono alti meno deve pagare l’assicurato) e a reali investimenti per la sicurezza stradale“.

dal sito HelpConsumatori.it

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