Cane randagio in autostrada : I danni li paga il gestore

È il custode, e quindi il gestore, a risarcire i danni subiti a causa del cane randagio in autostrada

Fonte: Tribunale di Taranto: ‘Randagio’ in corsia? I danni per l’incidente li paga il gestore di Marina Crisafi (www.StudioCataldi.it)

cane che attraversa autostrada - cutillo assicurazioni
Cane randagio in autostrada – Cutillo Assicurazioni

Cane randagio in autostrada : I danni li paga il gestore

È un rischio ricorrente per gli automobilisti quello di trovarsi di fronte un cane randagio e non riuscire a frenare o non avere la possibilità di cambiare corsia per non investirlo, con le ovvie conseguenze, oltre che per il povero animale, per lo stesso guidatore e il suo veicolo. In questi casi, spetta al gestore dell’autostrada dover risarcire i danni subiti dal conducente e non conta l’elevata velocità tenuta dallo stesso. Lo ha stabilito il Tribunale di Taranto nella recente sentenza n. 8/2015 (qui sotto allegata), confermando la responsabilità della società custode dell’autostrada, in quanto tale tenuta a garantire la sicurezza della circolazione verificando l’adeguatezza delle recinzioni su tutto il tratto di sua competenza, impedendo l’accesso di animali sulla carreggiata. Non regge, infatti, la tesi della società convenuta, secondo la quale era onere dell’attrice provare i suoi assunti e che comunque l’accaduto andava addebitato alla elevata velocità con cui il conducente procedeva alla guida dell’auto al momento del sinistro.

Per il tribunale ha ragione il danneggiato.

Una volta adeguatamente provato, sulla scorta della documentazione, dei testimoni e della CTU, che il danno era dipeso dall’impatto con i cani presenti sulla carreggiata del tratto autostradale, è chiaro, ha affermato il giudice pugliese, che l’auto in questione “riportò danni in conseguenza di una situazione di pericolo venutasi a determinare sulla carreggiata autostradale”, per cui sussiste senz’altro la responsabilità risarcitoria “a carico della odierna convenuta quale custode di detta autostrada con le relative pertinenze ex art. 2051 c.c.”.

Amici a 4 zampe

Un animale domestico merita attenzioni e cure amorevoli che a volte possono costare care. Leggete cosa potete fare per i vostri amici a 4 zampe

assicurazione salute di cani e gatti

Amici a 4 zampe

Molte volte, quando entra a fare parte della nostra famiglia un animale domestico, oltre alle giuste responsabilità che abbiamo nei suoi confronti dobbiamo pensare anche ai danni che il nostro amico può arrecare agli altri.

La “vox populi, vox dei” vede solitamente nei cani di grossa taglia il potenziale pericolo. Ma è proprio così?

Assolutamente no… E’ un mito da sfatare. Chiedete ad un veterinario se la maggior parte dei morsi l’ha ricevuta da un cane di grossa taglia o da uno di taglia piccola. La risposta sarà probabilmente: “taglia piccola”

Al di là del morso al veterinario, i rischi possono anche riguardare un cane che, giocando fa cadere un pedone, oppure un gatto che fa cadere un vaso … La casistica, come possiamo immaginare è infinita…

E se i danni, invece di essere arrecati dai nostri amici, fossero loro “inflitti” dall’esterno? Magari un veterinario che sbaglia una cura oppure una macchina che colpisce il nostro amico?

Per evitare sorprese si è soliti raccomandare (ed io, che possiedo schnauzer da 30 anni, penso di saperlo) la stipula di una polizza che tuteli sia i terzi, sia il nostro amico peloso.

Sul mercato vi sono diversi tipi di polizza dedicate a tutto ciò. Quelle che coprono eventuali danni a terzi, ma anche quelle che rimborsano le spese mediche del nostro amico. Ebbene si: come esistono per noi queste polizze, perché non dovrebbero esserci anche per loro?

La risposta, per tutelarsi dai danni che possono essere arrecati agli altri, è la polizza RC del capofamiglia dal costo contenuto (solitamente una buona polizza ha un prezzo intorno ai 100 euro l’anno) e che comprende tutti i componenti della famiglia, a due e a quattro zampe.

In genere, le tutele coprono sia i danni provocati alla persona che ai beni, per colpa anche grave, e spaziano dai piccoli ai grandi incidenti che possono avvenire durante la vita quotidiana, su una vasta estensione territoriale (sebbene alcune compagnie escludano determinati Paesi).

Ovviamente ogni compagnia che propone sul mercato questo tipo di polizza, prevede clausole, franchigie e scoperti, tra cui le estensioni solo a determinati animali domestici. Se avete un leone, questo sarà escluso.

Bisogna dunque stare attenti e, prima della stipula, come per qualunque contratto assicurativo, leggere nel fascicolo informativo le coperture offerte, le esclusioni, i limiti e le franchigie.

Polizza estesa a cure mediche ed assistenza

Questo tipo di polizze offre coperture più ampie rispetto alla polizza Rc Capofamiglia appena descritta.

Oltre alle tutele previste in caso di danni provocati a terzi (persone e beni), in questa tipologia di polizze ad hoc rientrano altresì le cure mediche e l’assistenza per i nostri fedeli compagni.

Occorre, anche qui, fare molta attenzione, alle limitazioni, alle franchigie e alle esclusioni previste dalle diverse compagnie. Ad esempio, alcune compagnie pongono sul mercato questi prodotti con limiti assuntivi, vale a dire che assicurano solo determinate specie e razze di animali domestici. Questo escluderà dalla possibilità, ad esempio, di assicurare un meticcio. Sarà più facile con un cane di razza (e pedigree).

Quando l’assicurazione è obbligatoria

Aldilà della scelta volontaria di dotarsi di una polizza per “limitare” i danni, l’ordinanza del 6 agosto 2013 emanata dal Ministero della Salute (e prorogata con ordinanza del 28.8.2014), ribadendo la responsabilità dei proprietari di animali per ogni tipo di danno, senza tener conto della specie o presunte razze pericolose (come faceva la precedente ordinanza abrogata del 2006) impone l’obbligo di stipulare un’assicurazione specifica per gli animali ritenuti “pericolosi”.

L’ordinanza in realtà riguarda solamente i cani “dichiarati a rischio elevato di aggressività” inseriti in apposito registro tenuto e aggiornato dai servizi veterinari.

In quest’ipotesi, l’art. 3, comma 4, oltre all’obbligo del guinzaglio e della museruola nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, impone che i proprietari dei cani stipulino una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dagli stessi.

Comunque credetemi… Avere un amico a 4 zampe vi cambierà in meglio la vita…

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Andrea Begal

Responsabilità proprietà animali

Responsabilità proprietà animali. Cancello (di nuovo) in tilt e cane “evade” mordendo due vicini. Risultato: niente caso fortuito e lesioni colpose per il padrone

gruppo cani e gatti

Responsabilità proprietà animali

di Marina Crisafi – Il padrone può liberarsi della responsabilità per i danni cagionati dal proprio animale soltanto dimostrando il caso fortuito. E tale era da considerarsi secondo il giudice di pace di Termini Imerese il mancato funzionamento di un cancello automatico che aveva consentito ad un cane di “evadere” dal giardino e scorrazzare libero per il residence e aggredire due uomini. Così, il padrone era stato assolto dall’accusa di lesioni colpose perché il fatto non costituisce reato, considerato verosimile che il cancello automatico mal funzionante si fosse aperto per un’interferenza coi telecomandi di altri cancelli, come già accaduto in passato per altri condomini.

Ma il procuratore generale presso la corte d’appello di Palermo non era dello stesso avviso e adiva la Cassazione per due motivi: anzitutto, il ripetersi della circostanza escludeva i caratteri dell’imprevedibilità del caso fortuito; in subordine, l’aver lasciato il cane libero di circolare nel proprio giardino non era comunque da considerarsi un “comportamento doverosamente adeguato” per evitare danni ai frequentatori del residence.

I giudici del Palazzaccio gli danno ragione: il giudizio è da rifare.

Il caso fortuito, si legge infatti nella sentenza n. 15713 del 15 aprile scorso, “si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto, concomitante o preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto renda eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, assolutamente non prevedibile e non evitabile”.

Proprio la considerazione che l’evento, preso a fondamento della causa di punibilità si era già verificato, hanno proseguito i giudici, “è concettualmente incompatibile con il proprium del caso fortuito, appunto caratterizzato dall’imprevedibilità dell’accadimento, ossia dalla assoluta episodicità e straordinarietà”.

Risultato: ricorso accolto e sentenza annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Termini Imerese, tenendo conto dell’inesatta e contraddittoria applicazione della disciplina del caso fortuito.

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