Nullità alcooltest

Nullità alcooltest: prova invalidata se prima di effettuarla l’organo di polizia non avvisa della facoltà di farsi assistere da un avvocato

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Nullità alcooltest

Con la sentenza del 5 febbraio 2015, n. 5396 le Sezioni Unite della Cassazione hanno dato risposta al quesito se la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen., possa ritenersi non più deducibile, a norma dell’articolo 182, comma 2, c.p.p., se non eccepita dall’interessato prima del compimento dell’atto, ovvero, se di tale eccezione debba considerarsi onerato il solo difensore, quale sia in tale ipotesi il momento oltre il quale si verifica la conseguenza della non deducibilità della nullità.

In merito al quadro normativo, l’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen., afferma che “nel procedere al compimento degli atti indicati dall’art. 356 c.p.p., la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia“.

L’art. 356 codice di procedura penale, a sua volta, dispone che “il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354“.

Traduzione dal “giuridichese”, nel caso in cui non sia rispettata la garanzia prevista dal citato articolo 114, ovvero all’atto del fermo con susseguente controllo sulla strada con l’etilometro, gli automobilisti hanno il diritto di essere informati della facoltà di farsi assistere da legale di fiducia.

I tecnici del diritto la chiamano nullità a regime intermedio, facilmente sanabile se non eccepita tempestivamente. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che la possibilità di sollevare tale nullità non decada immediatamente, ma può essere sollevata con il primo atto procedimentale utile. Insomma, il nuovo contributo della Cassazione allarga i termini per la difesa e abbraccia una interpretazione più garantista al conducente.

Detto in parole ancora più povere, se la polizia stradale dimentica una formalità così banale come annotare, sul verbale, di aver avvisato l’interessato della facoltà di farsi assistere da un legale, tutto l’accertamento fatto con l’alcoltest diventa inutile e impugnabile. Con la conseguente non punibilità di chi ha messo seriamente a repentaglio la vita della gente.

Niente multe, quindi, ne conseguenze penali.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it

Sentenza: 5 febbraio 2015 n. 5396

Alcool test nullo in mancanza del difensore

Alcool test nullo se gli agenti non hanno avvisato il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore. La giurisprudenza in materia

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Alcool test nullo in mancanza del difensore

Avv. Francesca Ledda

Una sentenza che ha chiarito la natura di “accertamento irripetibile” del cosiddettto “alcoltest” con conseguente necessità di informare la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia è la n. 42667 del 17.10.2013 della quarta sezione penale della Corte di Cassazione.

Ecco il fatto in breve.

Il 18.10.2013, la sig.ra A. I. circolava per Rovigo, arrestava tempestivamente la marcia, perché il veicolo precedente tamponava il veicolo che lo precedeva.
Gli agenti di Polizia la sottoponevano ad alcooltest, con due misurazioni a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, da cui risultava un tasso alcoolemico di 2,16 g/l.

All’esito, gli agenti ritiravano la patente di guida e successivamente veniva redatto verbale, invitando la conducente a nominare un difensore. Veniva, quindi, nominato un difensore d’ufficio, in presenza dell’astratta ipotesi di reato ex art. 186 c.2 Codice della Strada, che impone di nominare un difensore appena vi sia notizia di reato, prima di procedere agli accertamenti tecnici irripetibili ex art. 349-350 c.p.p.

Il Prefetto, in data 18.11.2013, ha notificato provvedimento di sospensione della patente di guida per un anno.

Avverso il provvedimento, la sig.ra A. I. ha proposto ricorso al Giudice di Pace, secondo l’art. 204 C.d.S. e art. 7 d.lgs. 150/2011. Il primo motivo di ricorso è la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Gli accertamenti della polizia ex art. 354 c.p.p., trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili, devono essere necessariamente assunti previa informazione alla persona interessata dell’avvertimento previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore, pena l’inutilizzabilità degli stessi ex art. 191 c.p.p.

Come affermato dalla Suprema Corte, (Cass. Pen. Sez. IV sentenza n. 42667 del 17.10.2013), il rilievo del tasso alcoolemico è nullo se il conducente non è stato avvisato tempestivamente della facoltà di farsi assistere da un difensore, con conseguente nullità degli atti ai sensi degli art. 178 lett.c) e 180 c.p.p. In tal, caso, infatti, il Prefetto, rinviava ad atti inutilizzabili.

Non è la prima volta che la Cassazione ribadisce la necessità di avvisare il conducente di tale sua facoltà.

Con sentenza n.7967/2013 la Corte aveva già chiarito che “In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile”. E’ vero che il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, ma la polizia giudiziaria ha il dovere di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.

Anche la sentenza 36009/2013 ha ribadito tale principio chiarendo però che “E’ da considerarsi tardivamente proposta l’eccezione di nullità dell’omesso previo avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore, allorché l’interessato, anziché sollevarla subito dopo il compimento dell’alcoltest, abbia atteso il compimento di un successivo atto del procedimento”.

Avv. Francesca Ledda

Fonte: Alcooltest nullo se gli agenti non hanno avvisato il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore. La giurisprudenza in materia
(www.StudioCataldi.it)

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