Sentenza 3811 2016 il ristoratore ha l’obbligo risarcire il cliente per i danni all’auto

La sentenza 3811 2016 chiarisce quali elementi fanno supporre che il parcheggio è custodito – di Lucia Izzo Fonte: Sudiocataldi.it

responsabilità dell'albergatore
Sentenza 3811 2016 quando il ristoratore ha l’obbligo risarcire il cliente per i danni all’auto

E’ responsabile il gestore dell’albergo o del ristorante per i danni subiti dall’automobile lasciata nel parcheggio del locale se la conformazione del luogo, con apposite ricezioni oppure con la presenza di personale di controllo, lasci supporre per facta concludentia l’esistenza di un contratto di parcheggio con responsabilità di deposito.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, undicesima sezione civile, nella sentenza 3811 2016 dell’11 febbraio.
L’attore, fotografo professionista, cita in giudizio la società che gestisce una struttura per convegni e ricevimenti poiché, dovendo realizzare un servizio fotografico in occasione di un banchetto nuziale, aveva parcheggiato la propria autovettura nell’area di parcheggio all’interno della recinzione della villa; in questa occasione, ignoti sfondavano il lunotto posteriore della sua auto sottraendo una valigetta contenente varie attrezzature fotografiche e il filmato delle nozze da lui realizzato in precedenza, causando un danno stimato complessivamente in diecimila euro.

La convenuta società evoca a sua difesa l’art. 1785 quiquies c.c. il quale escluderebbe qualsiasi responsabilità di albergatori e ristoratori in caso di furto di autovetture: essendo i gestori di locali assimilabili agli alberghi e ai ristorante, nessuna responsabilità sarebbe potuto esserle ascritta in quanto gestore di una struttura di convegni e ristorazione, posto che la norma summenzionata esclude l’applicabilità di detta normativa ai veicoli e alle cose lasciate al loro interno a meno che non sussista un distinto apposito contratto di parcheggio.

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Il testo della sentenza 3811-2016 Tribuinale di Roma

Vacanza rovinata ?

Vacanza rovinata a causa di un vaso tagliente posto a bordo piscina di una struttira agrituristica. Sentenza del Tribunale di Firenze.

piscina
Vancanza rovinata

Vacanza rovinata ?

Un turista in vacanza in una struttura agrituristica, a causa del bordo tagliente di un vaso di fiori , nell’uscire dalla piscina della struttura stessa, si ferì un polpaccio. La ferita fu suturata con alcuni punti, rimossi dopo una decina di giorni.

Il turista chiese il risarcimento del danno subito: patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale. Le richieste furono avanzate sulla base di tre distinte ipotesi di responsabilità da parte del gestore della struttura: la responsabilità extracontrattuale, stabilita dall’articolo 2051 del codice civile, la responsabilità per inadempimento contrattuale (in quanto il gestore con diligenza professionale avrebbe dovuto spostare il vaso pericoloso altrove), ed infine la responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del codice civile per la mancata adozione di misure di prevenzione.

Il tribunale di Firenze (sentenza n. 2417 del 01/07/2015), ha riconosciuto il danno biologico ed escluso la personalizzazione, vista la modesta entità del danno alla salute. Escluso dal risarcimento anche il così detto “danno da vacanza rovinata” per mancanza di prove.

Non vi è luogo per un aumento del risarcimento (cd. “personalizzazione“): il danno è talmente modesto da non consentire di ravvisare alcuna particolare sofferenza, oltre a quella che ordinariamente può conseguire ad un taglio di pochi centimetri.

Per lo stesso motivo è impossibile ritenere che l’evento abbia prodotto l’effetto della “vacanza rovinata”, considerato altresì che l’attore ha riferito di essere ripartito per l’Inghilterra il giorno stesso dell’infortunio ma non ha mai detto né provato di aver dovuto anticipare il rientro, interrompendo la vacanza programmata; né si può ritenere che il danno – si ripete, di entità minima – abbia fatto perdere al soggetto tutto il beneficio rigenerante del periodo di riposo o che la cicatrice possa provocare in un uomo di 50 (ora 62 anni) stati d’animo di particolare sofferenza, associando all’esperienza vacanziera il ricordo di profondi traumi psico-fisici“.

Dal punto di vista assicurativo, il gestore dell’agriturismo poteva proteggere il patrimonio da richieste di risarcimento con una polizza di responsabilità civile ed opporre resistenza in giudizio attivando una polizza di tutela legale. Il turista poteva far valere il proprio diritto con una polizza di tutela legale.

Fonte: www.StudioCataldi.it

Furto in hotel, quando l’albergatore è responsabile?

Chi paga in caso di furto in hotel? Il codice civile regola questi casi. Leggi per saperne di più.

dal sito das.it

furto in hotel

Furto in hotel, quando l’albergatore è responsabile?

Durante un soggiorno in albergo, per vacanza o per lavoro, portiamo sempre con noi oggetti di valore: un gioiello, lo smartphone, o anche la propria auto. Purtroppo capita che le nostre cose vengano danneggiate o, ancor peggio, rubate durante la nostra permanenza. Che fare in questi casi? Facciamo un po’ di chiarezza.

L’articolo 1783 del Codice Civile dispone nei confronti dell’albergatore l’obbligo di custodia delle cose appartenenti ai clienti e portate all’interno della struttura. L’articolo successivo, il 1784, si occupa invece delle cose consegnate in custodia all’albergatore, a un suo familiare o a un collaboratore.

Se gli oggetti personali vengono consegnati in custodia (o nel caso in cui egli si sia rifiutato di ricevere in custodia beni che aveva l’obbligo di accettare, come ad esempio i contanti, carte di pagamento, oggetti di valore non pericolosi e non ingombranti), è prevista una responsabilità a carico dell’albergatore in caso di furto o danneggiamento per l’intero ammontare del valore dei beni custoditi, a meno che egli non dimostri che il fatto sia stato causato dal cliente stesso, da suoi accompagnatori o visitatori, dalla natura della cosa stessa o sia intervenuta una causa di forza maggiore.

Quando invece gli oggetti non sono dati in custodia, la responsabilità dell’albergatore per distruzione, deterioramento o sottrazione è limitata al valore di quanto sia stato sottratto, distrutto o deteriorato sino all’equivalente di cento volte il prezzo della locazione della camera o alloggio previsto per la giornata. Pertanto, se venisse rubata una collana del valore di 10.000 euro e il prezzo giornaliero della stanza d’albergo fosse di 70 euro, il risarcimento massimo ammonterebbe a 7.000 euro (70 x 100). Tale limite non opera e il risarcimento è pieno se la sottrazione o il deterioramento sia avvenuto con colpa del proprietario, di un familiare o di un collaboratore.

Le norme sul deposito alberghiero sono inderogabili: ciò significa che l’albergatore non può escludere la propria responsabilità predisponendo cartelli o avvisi, né facendo firmare al cliente specifiche clausole. Infatti, l’art. 1785quater stabilisce che “Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore”.

Discorso a parte per le auto: le disposizioni in materia di responsabilità dell’albergatore non si applicano ai veicoli né alle cose lasciate negli stessi. In questi casi può trovare la disciplina generale in materia di deposito. Se si è quindi concluso un contratto di deposito, ad esempio quando l’hotel mette a disposizione dei propri clienti un parcheggio di proprietà a pagamento, la responsabilità in caso di furto è a carico dell’albergatore che non ha custodito il veicolo se quest’ultimo non ha posto in evidenza in modo chiaro e intellegibile che l’area non era custodita. (Tribunale di Padova, Sezione II, Sentenza del 22 maggio 2014). In una sentenza la Cassazione ha in ogni caso precisato che se nel parcheggio sono presenti sistemi automatizzati per le procedure d’ingresso e di uscita, ovvero barriere artificiali, per la delimitazione dell’area, la quale viene resa disponibile a pagamento da un soggetto, ciò sta a significare che lo spazio in questione è proprietà privata e, dunque, per quanto succede al suo interno risponde il proprietario o il gestore a cui si è trasferita temporaneamente la responsabilità per mezzo del contratto di gestione (Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 27 gennaio 2009, n. 1957).

L’articolo 1785ter del codice civile prevede che il cliente, per avere diritto al risarcimento, deve denunciare immediatamente il furto all’albergatore e all’autorità di polizia; in caso di vacanza organizzata, meglio inoltrare la denuncia anche all’agenzia di viaggi o al tour operator.

Ai soggetti responsabili andrà poi inviata formale richiesta di risarcimento con lettera raccomandata.

Le disposizioni si applicano sia agli hotel, sia ai sempre più bed & breakfast e affittacamere.

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