Quando si configura la responsabilità civile dell’albergatore? Per quanto è responsabile? Quando può rifiutare di accettare le cose dei clienti?

La responsabilità civile dell’albergatore
Le regole sulla responsabilità civile dell’albergatore sono dettate dal Codice Civile
Vi sono due tipi di responsabilità: quella relativa alle cose consegnate all’albergatore e quella relativa alle cose portate in albergo.
Questa seconda responsabilità è a carattere generale ed è regolata dall’articolo 1783 del codice civile che recita: “gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.”
Esiste un limite che è sempre indicato nello stesso articolo: “La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.” Questa limitazione non trova applicazione nel caso che sia accertata la colpa dell’albergatore, o dei suoi collaboratori e coadiuvanti.
Il codice ci dice anche che “sono considerate cose portate in albergo:
- le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
- le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
- le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.”
L’articolo del codice successivo, ovvero il 1784, regola la responsabilità per le cose consegnate e gli obblighi dell’albergatore.
Da segnalare prima di tutto che questa responsabilità non ha limiti di valore e in secondo luogo stabilisce che l’albergatore “ha l’obbligo di accettare le carte – valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.”
L’albergatore può richiedere che le cose consegnate siano all’interno in un contenitore sigillato, ma è responsabile anche “quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare”.
In qualità di clienti sappiate che: “Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.” (articolo 1785 quater Codice Civile Nullità)
e
- che esiste uno specifico obbligo di denuncia del danno; anche un semplice ritardo ingiustificato fa perdere il diritto a ogni possibile richiesta risarcitoria, salvo che non si tratti di una ipotesi di colpa dell’albergatore.
- che l’albergatore non risponderà dei danni quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti “al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita”; “a” causa di “forza maggiore”; ed “alla natura della cosa.” (articolo 1785 Codice Civile Limiti di responsabilità)
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