La responsabilità civile dell’albergatore

Quando si configura la responsabilità civile dell’albergatore? Per quanto è responsabile? Quando può rifiutare di accettare le cose dei clienti?

responsabilità dell'albergatore
responsabilità civile dell’albergatore

La responsabilità civile dell’albergatore

Le regole sulla responsabilità civile dell’albergatore sono dettate dal Codice Civile

Vi sono due tipi di responsabilità: quella relativa alle cose consegnate all’albergatore e quella relativa alle cose portate in albergo.

Questa seconda responsabilità è a carattere generale ed è regolata dall’articolo 1783 del codice civile che recita: “gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.”

Esiste un limite che è sempre indicato nello stesso articolo: “La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.” Questa limitazione non trova applicazione nel caso che sia accertata la colpa dell’albergatore, o dei suoi collaboratori e coadiuvanti.

Il codice ci dice anche che “sono considerate cose portate in albergo:

  1. le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
  2. le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
  3. le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.”

L’articolo del codice successivo, ovvero il 1784, regola la responsabilità per le cose consegnate e gli obblighi dell’albergatore.

Da segnalare prima di tutto che questa responsabilità non ha limiti di valore e in secondo luogo stabilisce che l’albergatore “ha l’obbligo di accettare le carte – valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.”

L’albergatore può richiedere che le cose consegnate siano all’interno in un contenitore sigillato, ma è responsabile anche “quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare”.

In qualità di clienti sappiate che: “Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.” (articolo 1785 quater Codice Civile Nullità)

e

  • che esiste uno specifico obbligo di denuncia del danno; anche un semplice ritardo ingiustificato fa perdere il diritto a ogni possibile richiesta risarcitoria, salvo che non si tratti di una ipotesi di colpa dell’albergatore.
  • che l’albergatore non risponderà dei danni quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti “al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita”; “a” causa di “forza maggiore”; ed “alla natura della cosa.” (articolo 1785 Codice Civile Limiti di responsabilità)

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