Il proprietario di un veicolo deve sempre adottare misure idonee ad evitare che venga utilizzato da terzi senza il suo consenso – Cassazione n. 1820/2016
Proprietario di un veicolo responsabile anche se il mezzo circolava contro la sua volontà
Nuova sentenza della Cassazione ( n. 1820/2016 ) che ribadisce la responsabilità del proprietario di un veicolo nel caso questo sia posto in circolazione da terzi, anche contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’uso abusivo da parte di terzi.
La Corte chiarisce che la circolazione prohibente domino (contro la volontà del proprietario) idonea ad escludere la responsabilità del proprietario per i danni causati dall’autoveicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c., sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l’uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibili dall’uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, attenta custodia delle chiavi, inserimento dell’antifurto, ecc.) (fonte http://www.studiocataldi.it/)
Quindi per fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma è necessario che il mezzo abbia circolato contro la sua volontà (e cioè prohibente domino) e non semplicemente senza il consenso del proprietario (invito domino).
Leggi la sentenza clicca qui
Vedi le nostre offerte Linea Persona