Il Ministero rende operativa immediatamente la sentenza del TAR che vieta la richieste di spese d’avvio per la Mediazione Civile.
Mediazione Civile basta spese di avvio
Il comunicato è stato pubblicato sul sito del ministero della giustizia e fa seguito alla sentenza del TAR del Lazio numero n. 1351 del 23 gennaio 2015 e va a modificare alcune norme del decreto n. 180/2010.
Si rende noto a tutti gli organismi di mediazione che a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, che ha annullato l’art. 16, comma 2 e 9 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, immediatamente esecutiva, non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – nè a titolo di indennità – in sede di primo incontro. Le SS.VV. sono invitate ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni.